Articolo 1 della Legge 23 marzo 1990, n. 61
Articolo 2
Versione
12 aprile 1990
Art. 1. 1. Il contributo annuo di L. 60.000.000, previsto
a favore dell'associazione "Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale" con sede in Milano dalla legge 29 marzo 1985, n. 112 , e' aumentato per il triennio 1990-1992 a L. 90.000.000.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all' art. 1:
La legge n. 112/1985 prorogava il contributo annuo previsto a favore dell'associazione dalla legge 28 febbraio 1980, n. 49 .
Entrata in vigore il 12 aprile 1990