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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/11/2025, n. 1563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1563 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2115/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in via F.sco Guardione nr. 5/E, Palermo, presso lo studio dell'Avv. MACALUSO STEFANO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E nato a [...], in data [...], elettivamente CP_1 domiciliato in via Giuseppe Alessi, 25, Palermo, presso lo studio dell'Avv.
PIAZZA UR, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a MONREALE, il
08/06/2001 alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 11 novembre 2025 e sottoscritto il 28 ottobre 2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 21 novembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insistito nell'accordo di separazione e nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni indicate nella sentenza di separazione.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda di separazione alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
2. La casa coniugale di proprietà della sig-ra (madre del sig Parte_2
) rimarrà nella disponibilita del sig giusto contratto di Parte_3 Pt_3 locazione che si allega al presente ricorso con i beni e gli arredi ivi contenuti.
La moglie si è gia allontanata ed è attualmente in cerca di un immobile in affitto per eleggere nuova residenza.
3. I padre, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli e Per_1 Per_2
(ancora studenti e non economicamente indipendenti) verserà direttamente nei conti correnti intestati dei due figli euro 200.00 mensili ciascuno, inoltre, corrisponderà alla sig ra il 50% dell'assegno unico percepito dall'Inps, Parte_1 somme tutte da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, e tali da consentire loro, per quanto possibile, di mantenere inalterato il tenore di vita goduto durante la convivenza dei propri genitori, pur nel rispetto delle condizioni reddituali del genitore onerato;
contribuirà altresi, nella misura del
50%. al pagamento delle spese scolastiche e mediche non coperte dal S.SN.
(nonché quelle ludiche-sportive adeguatamente documentate).
1. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivogliaassegno alimentare o di mantenimento essendo indipendenti. entrambi economicamente
2. I coniugi esprimnono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per il/i figli/o.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Il giudizio deve proseguire, coma da separata ordinanza, per la trattazione della domanda congiunta di divorzio, proposta contestualmente dalle parti ex art. 473bis.49 e 51 c.p.c.
2 Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale in composizione collegiale, nel procedimento di separazione e divorzio iscritto al n. 2115/2025:
- omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del 11 novembre 2025 e sottoscritto il 28 ottobre 2025 e riportate in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza, riservando alla sentenza definitiva ogni decisione sulle spese processuali;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 369 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del Comune di MONREALE al n. 61,
p. II, serie A, dell'anno 2001).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 27/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2115/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in via F.sco Guardione nr. 5/E, Palermo, presso lo studio dell'Avv. MACALUSO STEFANO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E nato a [...], in data [...], elettivamente CP_1 domiciliato in via Giuseppe Alessi, 25, Palermo, presso lo studio dell'Avv.
PIAZZA UR, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a MONREALE, il
08/06/2001 alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 11 novembre 2025 e sottoscritto il 28 ottobre 2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 21 novembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insistito nell'accordo di separazione e nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni indicate nella sentenza di separazione.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda di separazione alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
2. La casa coniugale di proprietà della sig-ra (madre del sig Parte_2
) rimarrà nella disponibilita del sig giusto contratto di Parte_3 Pt_3 locazione che si allega al presente ricorso con i beni e gli arredi ivi contenuti.
La moglie si è gia allontanata ed è attualmente in cerca di un immobile in affitto per eleggere nuova residenza.
3. I padre, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli e Per_1 Per_2
(ancora studenti e non economicamente indipendenti) verserà direttamente nei conti correnti intestati dei due figli euro 200.00 mensili ciascuno, inoltre, corrisponderà alla sig ra il 50% dell'assegno unico percepito dall'Inps, Parte_1 somme tutte da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, e tali da consentire loro, per quanto possibile, di mantenere inalterato il tenore di vita goduto durante la convivenza dei propri genitori, pur nel rispetto delle condizioni reddituali del genitore onerato;
contribuirà altresi, nella misura del
50%. al pagamento delle spese scolastiche e mediche non coperte dal S.SN.
(nonché quelle ludiche-sportive adeguatamente documentate).
1. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivogliaassegno alimentare o di mantenimento essendo indipendenti. entrambi economicamente
2. I coniugi esprimnono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per il/i figli/o.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Il giudizio deve proseguire, coma da separata ordinanza, per la trattazione della domanda congiunta di divorzio, proposta contestualmente dalle parti ex art. 473bis.49 e 51 c.p.c.
2 Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale in composizione collegiale, nel procedimento di separazione e divorzio iscritto al n. 2115/2025:
- omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del 11 novembre 2025 e sottoscritto il 28 ottobre 2025 e riportate in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza, riservando alla sentenza definitiva ogni decisione sulle spese processuali;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 369 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del Comune di MONREALE al n. 61,
p. II, serie A, dell'anno 2001).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 27/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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