Sentenza 8 aprile 2015
Massime • 1
In tema di violazione dei sigilli, l'elemento psicologico del reato è configurabile anche nella forma del dolo eventuale, non rilevando l'eventuale buona fede dell'agente cui incombe l'obbligo, nei casi dubbi, di interpellare il proprio difensore ovvero la stessa autorità procedente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/04/2015, n. 27134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27134 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio - Presidente - del 08/04/2015
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere - N. 2004
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MENGONI Enrico - rel. Consigliere - N. 32804/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO IA ON, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Lecce in data 29/1/2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Dott. MENGONI Enrico;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. SALZANO Francesco, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 29/1/2014, la Corte di appello di Lecce, in riforma della pronuncia emessa dal locale Tribunale il 6/10/2011, dichiarava non doversi procedere nei confronti di RO IA ON in ordine alla violazione di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. c), così rideterminando la pena per il residuo reato di cui all'art. 349 c.p., nella misura di tre anni di reclusione e 314,00 Euro di multa;
alla stessa era ascritto di aver violato i sigilli relativi ad un manufatto abusivo, del quale era stata nominata custode, al fine di proseguire i lavori non autorizzati sullo stesso.
2. Propone ricorso per cassazione la RO, a mezzo del proprio difensore, deducendo cinque motivi:
- mancanza e manifesta illogicità della motivazione quanto all'eccepita violazione del divieto di bis in idem.
La Corte di appello avrebbe rigettato questa eccezione (relativa alla sentenza n. 468/09 emessa dal Tribunale di Lecce il 3/7/2009) non considerando che le due pronunce hanno invece ad oggetto le medesime condotte - tenute dalla RO - relative al medesimo bene;
identità che, in particolare, emergerebbe evidente con riguardo al delitto di cui all'art. 349 c.p., atteso che, in entrambi i casi, alla ricorrente era stato ascritto di aver proseguito abusivamente i lavori sull'immobile;
- mancata assunzione di prova decisiva. La Corte di appello avrebbe confermato la decisione del primo Giudice di non ammettere alcun testimone indotto dalla difesa, attesa la genericità delle circostanze come indicate sulla lista depositata nei termini;
questa motivazione sarebbe però errata, in quanto il riferimento "ai fatti di causa" ed alla "conoscenza" degli stessi sarebbe invero sufficiente ai sensi dell'art. 468 c.p.p., comma 1. E con l'ulteriore precisazione per cui la circostanza sulla quale i testimoni erano stati indicati -ovvero che la RO non era l'unica persona a recarsi al manufatto per dar da mangiare ai cani lì presenti - aveva un particolare rilievo, poiché volta ad insinuare un ragionevole dubbio in ordine al reato di cui all'art. 349 c.p.;
- inosservanza od erronea applicazione di legge penale con riguardo al dolo del delitto. La sentenza avrebbe confermato la condanna pur in assenza dell'elemento psicologico del reato, atteso che la RO - priva di conoscenze tecniche - avrebbe in buona fede ritenuto di poter accedere all'immobile in sequestro per eseguire i necessari lavori di manutenzione;
- inosservanza od erronea applicazione di legge penale con riguardo all'art. 54 c.p.. La ricorrente avrebbe commesso i reati esclusivamente per stato di necessità, atteso lo sfratto che aveva subito dall'immobile che conduceva in locazione e la mancanza di qualsivoglia diversa soluzione abitativa;
mancanza e manifesta illogicità della motivazione quanto alla responsabilità per la contravvenzione di cui all'art. 44, cit.. La Corte di appello avrebbe confermato la colpevolezza della RO (salvo poi dichiarare estinto il reato per prescrizione) con motivazione carente ed illogica, anche alla luce della citata compressione dei diritto di difesa. La stessa, in ogni caso, non avrebbe compiuto l'abuso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
Con riguardo alla prima doglianza, osserva la Corte che la sentenza - rispondendo alla medesima censura in tema di bis in idem - ha steso una motivazione del tutto adeguata, logica e priva di vizi argomentativi di sorta. In particolare, ha evidenziato che la pronuncia n. 468/2009 del 3/7/2009 si riferiva sì alle medesime contestazioni (D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c e art. 349 c.p.), ma non anche ai medesimi fatti. La condotta giudicata, invero,
concerneva la violazione di sigilli e l'esecuzione di opere abusive quali "la copertura con panelli in coibentato e spianamento con tufina del vespaio interno", tutte accertate il 16/1/2008; la condotta di cui al presente ricorso, invece, ha ad oggetto (oltre alla copertura, invero "duplicata" nella contestazione, come riconosce la stessa Corte di appello) l'ulteriore violazione di sigilli e l'esecuzione di differenti opere, quali la realizzazione di due colonne di 2mtxO,5mt e di una recinzione di 11,60mt., accertate il 21/8/2008. Opere, quindi, realizzate in epoca successiva al 16/1/2008. Con riguardo a queste condotte, dunque, il Collegio salentino ha correttamente rigettato l'eccezione di cui all'art. 649 c.p.p., avendo le stesse un'oggettività - fattuale e giuridica - del tutto distinta da quelle di cui alla precedente sentenza.
4. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Osserva la Corte che, per consolidato indirizzo interpretativo, in tema di lista testimoniale l'onere dell'indicazione delle circostanze di esame è soddisfatto anche con il semplice riferimento ai "fatti del processo", a condizione che si versi nell'ipotesi di un'unica contestazione di reato per fatti storicamente semplici, non valendo invece ciò ove la vicenda processuale sia complessa, gli imputati siano più di uno e molteplici siano i capi di imputazione (per tutte, Sez. 3^, n. 32530 del 6/5/2010, H., Rv. 248221). Orbene, nel caso di specie l'oggetto della contestazione era certamente limitato e circoscritto, sì che il riferimento di cui alla lista depositata poteva ritenersi sufficiente nell'ottica dell'art. 468 c.p.p., comma 1, contrariamente all'assunto della Corte di appello;
cionondimeno,
però, la stessa ha indicato in sentenza quale fosse la concreta circostanza sulla quale i testimoni erano stati indicati (poiché esplicitata in udienza dal difensore), ritenendola irrilevante ai fini del giudizio con una motivazione che il ricorso contesta, nei termini già indicati in premessa, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d). Tale assunto difensivo non può esser condiviso.
Per costante orientamento di legittimità, l'error in procedendo è configurabile e rilevante ai sensi della norma da ultimo citata soltanto quando la prova richiesta e non ammessa, confrontata con le motivazioni addotte a sostegno della sentenza impugnata, risulti decisiva, cioè tale che, se esperita, avrebbe potuto determinare una decisione diversa (Sez. 4^, n. 6783 del 23/1/2014, Di Meglio, Rv. 259323; Sez. 3^, n. 27851 del 15/6/2010, M., Rv. 248105; Sez. 6^, n. 14916 del 25/3/2010, Brustenghi, Rv. 246667); in particolare, la valutazione circa la decisività della prova deve essere compiuta accertando se i fatti indicati nella relativa richiesta fossero tali da poter inficiare le argomentazioni poste a base del convincimento del giudice di merito (ex plurimis, Sez. 4^, n. 23505 del 14 marzo 2008, Di Dio, Rv. 240839). Ebbene, ciò premesso, rileva il Collegio che il ricorso non ha affatto esplicitato questo carattere decisivo, limitandosi ad affermare che la dimostrazione della presenza di altri soggetti sui luoghi (per manutenzione delle opere o per dar da mangiare ai cani) "avrebbe consentito quanto meno di insinuare il ragionevole dubbio" circa la responsabilità della RO. Il che, all'evidenza, non integra il motivo di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d).
5. Anche la terza doglianza è manifestamente infondata. Con riguardo al dolo del delitto ex art. 349 c.p., la Corte di appello -ancora rispondendo alla stessa censura - ha sottolineato l'assenza di qualsivoglia elemento dal quale poter desumere un eventuale errore in capo all'imputata, peraltro custode, circa il lecito accesso all'immobile e la prosecuzione dei lavori;
a tal fine, peraltro, la sentenza ha richiamato il condiviso indirizzo per cui, in tema di violazione dei sigilli, l'elemento psicologico del reato è configurabile anche nella forma del dolo eventuale, non rilevando l'ipotetica buona fede dell'agente cui incombe l'obbligo, nei casi dubbi, di interpellare il proprio difensore ovvero la stessa autorità procedente (Sez. 3^, n. 21918 del 7/3/2008, Vissicchio, Rv. 240033). A ciò si aggiunga, peraltro, che alcun elemento di segno contrario è stato poi indicato dalla RO, neppure nel presente ricorso, laddove ci si limita ad un generico richiamo alla mancanza di conoscenze tecniche in capo all'imputata, la quale avrebbe ritenuto di poter fare libero ingresso nel bene per eseguire lavori di manutenzione ordinaria.
6. Il motivo relativo all'art. 54 c.p., è poi parimenti del tutto infondato, in quanto non sollevato innanzi alla Corte di appello;
sì da doversi riaffermare il costante principio in forza del quale non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perché non devolute alla sua cognizione (per tutte, Sez. 5^, n. 28514 del 23/4/2013, Grazioli Gauthier, Rv. 255577).
7. Da ultimo, il motivo in ordine alla responsabilità penale;
anche lo stesso non può essere accolto per palese infondatezza. Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 3^, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). Si richiama, sul punto, il costante indirizzo di questa Corte in forza del quale l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è soltanto quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi;
ciò in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U., n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074).
In altri termini, il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene ne' alla ricostruzione dei fatti ne' all'apprezzamento del giudice di merito, ma è limitato alla verifica della rispondenza dell'atto impugnato a due requisiti, che lo rendono insindacabile:
a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 2^, n. 21644 del 13/2/2013, Badagliacca e altri, Rv. 255542; Sez. 2^, n. 56 del 7/12/2011, dep. 4/1/2012, Siciliano, Rv, 251760). Ciò premesso, osserva la Corte che - dietro l'apparenza di un vizio motivazionale - il ricorso sollecita in realtà una nuova e diversa valutazione delle medesime emergenze istruttorie già esaminante dai Giudici di merito e, in particolare, della deposizione del teste TO con riguardo alla presenza della RO sull'area in esame;
quel che, come appena affermato, non è consentito in sede di legittimità.
Il gravame, peraltro, disattende sul punto la motivazione - logica, congrua ed immune da censure - stesa dalla Corte di appello, la quale ha sottolineato che 1) la ricorrente era stata sempre rinvenuta sull'area (formalmente intestata alla figlia, invero residente in [...]), della quale aveva piena disponibilità;
2) la stessa era stata già tratta in arresto il 16/1/2008 per analoghe violazioni (quelle di cui alla sentenza n. 468/09); sì da pervenire, con solido percorso argomentativo, alla conferma della penale responsabilità della RO.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2015