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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 26/11/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 1697/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di RT Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 1697/2025 promossa da:
(C.F. , nata a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra
CO (C.F. ) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
e
(C.F. ), nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._3 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra
CO (C.F. ) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
RICORRENTI
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
1 CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni previste come da ricorso, a cui le parti si sono riportate anche all'udienza del 19/11/2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 02/09/2025, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio concordatario in Casapulla (CE) e che dall'unione sono nati i figli RT (il 4/05/2010), (il Per_1
10/09/2011) e (il 24/05/2019). I coniugi sono in regime di separazione dei beni. Per_2
I coniugi hanno altresì aggiunto che sono sorti insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale;
hanno pertanto chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, obbligandosi ad avere comportamenti rispettosi, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove meglio crederà, con il solo obbligo di darsene reciproca comunicazione, anche all'estero e, a tal fine, si prestano fin d'ora reciproco consenso per il rilascio o rinnovo del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio.
Le parti concordano che il IG. possa continuare ad abitare nella casa coniugale Controparte_1 anche a seguito della separazione fino a quando non sarà possibile il suo trasferimento nell'altro alloggio che ha reperito e per il quale a breve perfezionerà l'acquisto - alla Spezia Via Sant'Erasmo
14. Comunque non oltre 31.12.2025.
2) I figli RT (anni 15), (anni 13 ½), (anni 6) vengono affidati in via condivisa Per_1 Per_2 ai genitori con residenza anagrafica presso la casa coniugale sita alla Spezia Via Monfalcone 27/D
3) La casa coniugale, sita alla Spezia Via Monfalcone 27/D di proprietà esclusiva della IG.ra
, viene assegnata alla stessa che vi continuerà a vivere sostenendone interamente le spese Pt_1 di godimento, per le utenze domestiche, oneri condominiali ordinari e straordinari, le imposte e le tasse.
4) Il IG. potrà ritirare dalla casa coniugale i propri effetti personali e arredi, Controparte_1 suppellettili e biancheria, per sè e per i figli. Fin da ora le parti concordano che il IG. , CP_1 per allestire la nuova abitazione, possa prelevare arredi e suppellettili dalla casa coniugale in accordo con la moglie.
5) I genitori provvederanno al mantenimento dei figli in via diretta: le spese ordinarie per i figli – fatta eccezione per le spese alimentari – saranno tutte sopportate al 50% dai genitori. Per una precisa ed adeguata contabilità, le spese sostenute da ogni parte verranno annotate su un' agenda indicando
2 la tipologia di spesa, la data ed i costi e, a fine mese, saranno reciprocamente comunicate così da fare le debite eventuali compensazioni o rimesse entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo.
Invece nel caso di prolungata assenza di uno dei due genitori per motivi di servizio, Questi corrisponderà al genitore provvisoriamente collocatario dei minori, un contributo al mantenimento pari ad euro 10,00 al giorno per ogni figlio: es. se il genitore è assente per 7 giorni corrisponderà all'altro la somma di euro 70,00; per 10 giorni corrisponderà all'altro euro 100,00; se non potrà prendersi cura dei figli per 40 giorni, dovrà corrispondere la somma di euro 400,00 e così via.
Quando il genitore corrisponderà dette somme a titolo di mantenimento ordinario, resteranno a carico di ciascuno - nella misura del 50% - le spese straordinarie ed ordinarie non correnti di valore superiore ai 20,00 euro secondo il protocollo in uso al Tribunale della Spezia del giorno 13.12.2018.
Detti importi saranno corrisposti, di mese in mese ed entro il giorno 5 del mese successivo all'assenza del genitore a mezzo bonifico bancario o altro mezzo che le parti concorderanno.
6) I genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno il mantenimento straordinario per i figli secondo le linee guida in uso al Tribunale della Spezia.
7) I genitori si impegnano ad evitare l'introduzione di terze persone nella vita dei figli con iniziative autonome: ciò potrà avvenire solamente previo confronto fra loro e dopo aver appurato che la circostanza non sia lesiva per i minori. Comunque sarà necessario il reciproco assenso alla conoscenza e frequentazione di nuovi compagni.
8) Saranno di competenza di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le somme erogate a titolo di assegno unico per i figli.
9) I minori, ad eccezione dei periodi in cui uno dei due genitori sia assente per motivi di servizio, saranno con il padre o la madre indicativamente a fine settimana alternati – dal venerdì uscita scuola
(o medesimo orario nei mesi di sospensione delle lezioni) fino al lunedì mattina orario di rientro a scuola. Oltre che due giorni infrasettimanali ciascuno. Ciò sempre in considerazione dei turni di servizio dei genitori in modo che la frequentazione sia paritetica-alternata. Per realizzare ciò la
IG.ra si impegna a comunicare al marito, appena possibile e a sua disposizione, i suoi Pt_1 impegni lavorativi.
10) I genitori trascorreranno con i figli, a prescindere dalla normale frequentazione, in via alternata di anno in anno, il 24 e il 25 dicembre oltre che il 6 gennaio l'uno mentre l'altro il 26 e il 31 dicembre e 1 gennaio oppure - previo accordo - potranno dividere le vacanze scolastiche natalizie in due periodi da alternarsi – il primo dal 24 al 30 dicembre compresi ed il secondo dal 31 dicembre al 6 gennaio compresi – cosi da poter riunirsi alle rispettive famiglie.
3 Quello dei due genitori che non ha trascorso con i figli il 24 e 25 dicembre dell'anno precedente sarà con loro per il giorno di Pasqua mentre l'altro li avrà con sé per il giorno del lunedì in albis (sempre salvo diverso accordo o impedimento lavorativo di uno dei due genitori)
I minori trascorreranno con i genitori secondo il principio dell'alternanza tutte le altre festività religiose e laiche.
Il tutto sempre compatibilmente ai turni di servizio dei genitori e cercando di mantenere al massimo la pariteticità della frequentazione.
11) I genitori trascorreranno con i figli un periodo di vacanza estivo – da intendersi durante la sospensione delle lezioni scolastiche - di 15 giorni, anche non consecutivi ma divisi in periodi non inferiori a giorni cinque ciascuno, da concordare fra loro con un anticipo di almeno 60 giorni. I genitori si comunicheranno preventivamente i luoghi ove porteranno i figli in vacanza e garantiranno contatti telefonici almeno giornalieri. Il tutto sempre salvo diversi accordi.
12) I genitori parteciperanno entrambi alla festa per i compleanni dei figli. I figli saranno con i genitori nei giorni in cui gli stessi festeggeranno i loro compleanni, a prescindere dalla normale alternanza così come la giornata della festa del papà e quella della festa della mamma. Fatti salvi impegni lavorativi dei genitori.
13) I genitori si impegnano ad una gestione comune e condivisa dei risparmi dei figli depositati su libretti bancari di deposito loro intestati presso Credit Agricole spa, continuando ad accreditare ogni regalia ricevuta e senza utilizzare dette somme giacenti.
14) A riconoscimento dei conferimenti apportati dal IG. all'acquisto della casa coniugale CP_1 intestata alla sola IG.ra , detratto quanto dalla stessa investito per la ristrutturazione degli Pt_1 immobili di proprietà esclusiva del marito a EP (TA), la IG.ra si Parte_1 impegna ed obbliga a corrispondere al IG. la somma di euro 50.000,00 al Controparte_1 momento della eventuale vendita dell'immobile sito alla Spezia Via Monfalcone n. 27/D. Il IG.
, quando incasserà detta somma, si impegna ed obbliga a donarla ai tre figli in Controparte_1 parti uguali accreditandola sulle loro posizioni bancarie o postali o altra forma concordata.
15) I coniugi dichiarano di aver già prima d'ora risolto ogni altro loro rapporto di natura economico-patrimoniale e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere per nessun titolo o ragione, salvo il puntuale ed esatto adempimento di quanto qui previsto e pattuito
16) Ogni parte provvederà al saldo delle competenze per la propria assistenza e rappresentanza nel presente giudizio”.
All'udienza del 19/11/2025 il Giudice relatore ha proceduto a esperire -senza esito positivo- il tentativo di conciliazione tra i coniugi.
4 La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi dell'art. 158 c.c., la separazione consensuale necessita del consenso di entrambi i coniugi.
La ferma opposizione degli stessi alla prosecuzione della loro convivenza è stata manifestata sin dall'atto introduttivo da entrambe le parti, oltre che dalla concorde volontà espressa e confermata dai coniugi stessi dinanzi al Giudice relatore. È da escludere, perciò, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda congiunta di separazione personale tra le parti.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate al ricorso), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene.
Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né contrarie all'interesse dei minori, poiché garantiscono agli stessi un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e prevedono un adeguato contributo di mantenimento dei genitori per i figli.
Infine, attesa l'insussistenza di alcuna conflittualità tra le parti, non si è ravvisata la necessità di procedere all'ascolto dei minori ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., ritenuto manifestamente superfluo.
In punto di spese, le stesse vengono interamente compensate come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
, unitisi in matrimonio in Casapulla (CE) in data 3/06/2009 e trascritto nei Registri degli
[...] atti di matrimonio del Comune di Casapulla (CE) dell'anno 2009, al n. 11, parte II, serie A, alle condizioni concordate fra le parti in ricorso e di seguito riportate di cui si prende atto:
“1) I coniugi vivranno separati, obbligandosi ad avere comportamenti rispettosi, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove meglio crederà, con il solo obbligo di darsene reciproca comunicazione, anche all'estero e, a tal fine, si prestano fin d'ora reciproco consenso per il rilascio o rinnovo del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio.
Le parti concordano che il IG. possa continuare ad abitare nella casa coniugale Controparte_1 anche a seguito della separazione fino a quando non sarà possibile il suo trasferimento nell'altro
5 alloggio che ha reperito e per il quale a breve perfezionerà l'acquisto - alla Spezia Via Sant'Erasmo
14. Comunque non oltre 31.12.2025.
2) I figli RT (anni 15), (anni 13 ½), (anni 6) vengono affidati in via condivisa Per_1 Per_2 ai genitori con residenza anagrafica presso la casa coniugale sita alla Spezia Via Monfalcone 27/D
3) La casa coniugale, sita alla Spezia Via Monfalcone 27/D di proprietà esclusiva della IG.ra
, viene assegnata alla stessa che vi continuerà a vivere sostenendone interamente le spese Pt_1 di godimento, per le utenze domestiche, oneri condominiali ordinari e straordinari, le imposte e le tasse.
4) Il IG. potrà ritirare dalla casa coniugale i propri effetti personali e arredi, Controparte_1 suppellettili e biancheria, per sè e per i figli. Fin da ora le parti concordano che il IG. , CP_1 per allestire la nuova abitazione, possa prelevare arredi e suppellettili dalla casa coniugale in accordo con la moglie.
5) I genitori provvederanno al mantenimento dei figli in via diretta: le spese ordinarie per i figli – fatta eccezione per le spese alimentari – saranno tutte sopportate al 50% dai genitori. Per una precisa ed adeguata contabilità, le spese sostenute da ogni parte verranno annotate su un' agenda indicando la tipologia di spesa, la data ed i costi e, a fine mese, saranno reciprocamente comunicate così da fare le debite eventuali compensazioni o rimesse entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo.
Invece nel caso di prolungata assenza di uno dei due genitori per motivi di servizio, Questi corrisponderà al genitore provvisoriamente collocatario dei minori, un contributo al mantenimento pari ad euro 10,00 al giorno per ogni figlio: es. se il genitore è assente per 7 giorni corrisponderà all'altro la somma di euro 70,00; per 10 giorni corrisponderà all'altro euro 100,00; se non potrà prendersi cura dei figli per 40 giorni, dovrà corrispondere la somma di euro 400,00 e così via.
Quando il genitore corrisponderà dette somme a titolo di mantenimento ordinario, resteranno a carico di ciascuno - nella misura del 50% - le spese straordinarie ed ordinarie non correnti di valore superiore ai 20,00 euro secondo il protocollo in uso al Tribunale della Spezia del giorno 13.12.2018.
Detti importi saranno corrisposti, di mese in mese ed entro il giorno 5 del mese successivo all'assenza del genitore a mezzo bonifico bancario o altro mezzo che le parti concorderanno.
6) I genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno il mantenimento straordinario per i figli secondo le linee guida in uso al Tribunale della Spezia.
7) I genitori si impegnano ad evitare l'introduzione di terze persone nella vita dei figli con iniziative autonome: ciò potrà avvenire solamente previo confronto fra loro e dopo aver appurato che la circostanza non sia lesiva per i minori. Comunque sarà necessario il reciproco assenso alla conoscenza e frequentazione di nuovi compagni.
6 8) Saranno di competenza di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le somme erogate a titolo di assegno unico per i figli.
9) I minori, ad eccezione dei periodi in cui uno dei due genitori sia assente per motivi di servizio, saranno con il padre o la madre indicativamente a fine settimana alternati – dal venerdì uscita scuola
(o medesimo orario nei mesi di sospensione delle lezioni) fino al lunedì mattina orario di rientro a scuola. Oltre che due giorni infrasettimanali ciascuno. Ciò sempre in considerazione dei turni di servizio dei genitori in modo che la frequentazione sia paritetica-alternata. Per realizzare ciò la
IG.ra si impegna a comunicare al marito, appena possibile e a sua disposizione, i suoi Pt_1 impegni lavorativi.
10) I genitori trascorreranno con i figli, a prescindere dalla normale frequentazione, in via alternata di anno in anno, il 24 e il 25 dicembre oltre che il 6 gennaio l'uno mentre l'altro il 26 e il 31 dicembre e 1 gennaio oppure - previo accordo - potranno dividere le vacanze scolastiche natalizie in due periodi da alternarsi – il primo dal 24 al 30 dicembre compresi ed il secondo dal 31 dicembre al 6 gennaio compresi – cosi da poter riunirsi alle rispettive famiglie.
Quello dei due genitori che non ha trascorso con i figli il 24 e 25 dicembre dell'anno precedente sarà con loro per il giorno di Pasqua mentre l'altro li avrà con sé per il giorno del lunedì in albis (sempre salvo diverso accordo o impedimento lavorativo di uno dei due genitori)
I minori trascorreranno con i genitori secondo il principio dell'alternanza tutte le altre festività religiose e laiche.
Il tutto sempre compatibilmente ai turni di servizio dei genitori e cercando di mantenere al massimo la pariteticità della frequentazione.
11) I genitori trascorreranno con i figli un periodo di vacanza estivo – da intendersi durante la sospensione delle lezioni scolastiche - di 15 giorni, anche non consecutivi ma divisi in periodi non inferiori a giorni cinque ciascuno, da concordare fra loro con un anticipo di almeno 60 giorni. I genitori si comunicheranno preventivamente i luoghi ove porteranno i figli in vacanza e garantiranno contatti telefonici almeno giornalieri. Il tutto sempre salvo diversi accordi.
12) I genitori parteciperanno entrambi alla festa per i compleanni dei figli. I figli saranno con i genitori nei giorni in cui gli stessi festeggeranno i loro compleanni, a prescindere dalla normale alternanza così come la giornata della festa del papà e quella della festa della mamma. Fatti salvi impegni lavorativi dei genitori.
13) I genitori si impegnano ad una gestione comune e condivisa dei risparmi dei figli depositati su libretti bancari di deposito loro intestati presso Credit Agricole spa, continuando ad accreditare ogni regalia ricevuta e senza utilizzare dette somme giacenti.
7 14) A riconoscimento dei conferimenti apportati dal IG. all'acquisto della casa coniugale CP_1 intestata alla sola IG.ra , detratto quanto dalla stessa investito per la ristrutturazione degli Pt_1 immobili di proprietà esclusiva del marito a EP (TA), la IG.ra si Parte_1 impegna ed obbliga a corrispondere al IG. la somma di euro 50.000,00 al Controparte_1 momento della eventuale vendita dell'immobile sito alla Spezia Via Monfalcone n. 27/D. Il IG.
, quando incasserà detta somma, si impegna ed obbliga a donarla ai tre figli in Controparte_1 parti uguali accreditandola sulle loro posizioni bancarie o postali o altra forma concordata.
15) I coniugi dichiarano di aver già prima d'ora risolto ogni altro loro rapporto di natura economico-patrimoniale e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere per nessun titolo o ragione, salvo il puntuale ed esatto adempimento di quanto qui previsto e pattuito
16) Ogni parte provvederà al saldo delle competenze per la propria assistenza e rappresentanza nel presente giudizio”.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 20/11/2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
8
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di RT Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 1697/2025 promossa da:
(C.F. , nata a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra
CO (C.F. ) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
e
(C.F. ), nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._3 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra
CO (C.F. ) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
RICORRENTI
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
1 CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni previste come da ricorso, a cui le parti si sono riportate anche all'udienza del 19/11/2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 02/09/2025, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio concordatario in Casapulla (CE) e che dall'unione sono nati i figli RT (il 4/05/2010), (il Per_1
10/09/2011) e (il 24/05/2019). I coniugi sono in regime di separazione dei beni. Per_2
I coniugi hanno altresì aggiunto che sono sorti insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale;
hanno pertanto chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, obbligandosi ad avere comportamenti rispettosi, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove meglio crederà, con il solo obbligo di darsene reciproca comunicazione, anche all'estero e, a tal fine, si prestano fin d'ora reciproco consenso per il rilascio o rinnovo del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio.
Le parti concordano che il IG. possa continuare ad abitare nella casa coniugale Controparte_1 anche a seguito della separazione fino a quando non sarà possibile il suo trasferimento nell'altro alloggio che ha reperito e per il quale a breve perfezionerà l'acquisto - alla Spezia Via Sant'Erasmo
14. Comunque non oltre 31.12.2025.
2) I figli RT (anni 15), (anni 13 ½), (anni 6) vengono affidati in via condivisa Per_1 Per_2 ai genitori con residenza anagrafica presso la casa coniugale sita alla Spezia Via Monfalcone 27/D
3) La casa coniugale, sita alla Spezia Via Monfalcone 27/D di proprietà esclusiva della IG.ra
, viene assegnata alla stessa che vi continuerà a vivere sostenendone interamente le spese Pt_1 di godimento, per le utenze domestiche, oneri condominiali ordinari e straordinari, le imposte e le tasse.
4) Il IG. potrà ritirare dalla casa coniugale i propri effetti personali e arredi, Controparte_1 suppellettili e biancheria, per sè e per i figli. Fin da ora le parti concordano che il IG. , CP_1 per allestire la nuova abitazione, possa prelevare arredi e suppellettili dalla casa coniugale in accordo con la moglie.
5) I genitori provvederanno al mantenimento dei figli in via diretta: le spese ordinarie per i figli – fatta eccezione per le spese alimentari – saranno tutte sopportate al 50% dai genitori. Per una precisa ed adeguata contabilità, le spese sostenute da ogni parte verranno annotate su un' agenda indicando
2 la tipologia di spesa, la data ed i costi e, a fine mese, saranno reciprocamente comunicate così da fare le debite eventuali compensazioni o rimesse entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo.
Invece nel caso di prolungata assenza di uno dei due genitori per motivi di servizio, Questi corrisponderà al genitore provvisoriamente collocatario dei minori, un contributo al mantenimento pari ad euro 10,00 al giorno per ogni figlio: es. se il genitore è assente per 7 giorni corrisponderà all'altro la somma di euro 70,00; per 10 giorni corrisponderà all'altro euro 100,00; se non potrà prendersi cura dei figli per 40 giorni, dovrà corrispondere la somma di euro 400,00 e così via.
Quando il genitore corrisponderà dette somme a titolo di mantenimento ordinario, resteranno a carico di ciascuno - nella misura del 50% - le spese straordinarie ed ordinarie non correnti di valore superiore ai 20,00 euro secondo il protocollo in uso al Tribunale della Spezia del giorno 13.12.2018.
Detti importi saranno corrisposti, di mese in mese ed entro il giorno 5 del mese successivo all'assenza del genitore a mezzo bonifico bancario o altro mezzo che le parti concorderanno.
6) I genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno il mantenimento straordinario per i figli secondo le linee guida in uso al Tribunale della Spezia.
7) I genitori si impegnano ad evitare l'introduzione di terze persone nella vita dei figli con iniziative autonome: ciò potrà avvenire solamente previo confronto fra loro e dopo aver appurato che la circostanza non sia lesiva per i minori. Comunque sarà necessario il reciproco assenso alla conoscenza e frequentazione di nuovi compagni.
8) Saranno di competenza di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le somme erogate a titolo di assegno unico per i figli.
9) I minori, ad eccezione dei periodi in cui uno dei due genitori sia assente per motivi di servizio, saranno con il padre o la madre indicativamente a fine settimana alternati – dal venerdì uscita scuola
(o medesimo orario nei mesi di sospensione delle lezioni) fino al lunedì mattina orario di rientro a scuola. Oltre che due giorni infrasettimanali ciascuno. Ciò sempre in considerazione dei turni di servizio dei genitori in modo che la frequentazione sia paritetica-alternata. Per realizzare ciò la
IG.ra si impegna a comunicare al marito, appena possibile e a sua disposizione, i suoi Pt_1 impegni lavorativi.
10) I genitori trascorreranno con i figli, a prescindere dalla normale frequentazione, in via alternata di anno in anno, il 24 e il 25 dicembre oltre che il 6 gennaio l'uno mentre l'altro il 26 e il 31 dicembre e 1 gennaio oppure - previo accordo - potranno dividere le vacanze scolastiche natalizie in due periodi da alternarsi – il primo dal 24 al 30 dicembre compresi ed il secondo dal 31 dicembre al 6 gennaio compresi – cosi da poter riunirsi alle rispettive famiglie.
3 Quello dei due genitori che non ha trascorso con i figli il 24 e 25 dicembre dell'anno precedente sarà con loro per il giorno di Pasqua mentre l'altro li avrà con sé per il giorno del lunedì in albis (sempre salvo diverso accordo o impedimento lavorativo di uno dei due genitori)
I minori trascorreranno con i genitori secondo il principio dell'alternanza tutte le altre festività religiose e laiche.
Il tutto sempre compatibilmente ai turni di servizio dei genitori e cercando di mantenere al massimo la pariteticità della frequentazione.
11) I genitori trascorreranno con i figli un periodo di vacanza estivo – da intendersi durante la sospensione delle lezioni scolastiche - di 15 giorni, anche non consecutivi ma divisi in periodi non inferiori a giorni cinque ciascuno, da concordare fra loro con un anticipo di almeno 60 giorni. I genitori si comunicheranno preventivamente i luoghi ove porteranno i figli in vacanza e garantiranno contatti telefonici almeno giornalieri. Il tutto sempre salvo diversi accordi.
12) I genitori parteciperanno entrambi alla festa per i compleanni dei figli. I figli saranno con i genitori nei giorni in cui gli stessi festeggeranno i loro compleanni, a prescindere dalla normale alternanza così come la giornata della festa del papà e quella della festa della mamma. Fatti salvi impegni lavorativi dei genitori.
13) I genitori si impegnano ad una gestione comune e condivisa dei risparmi dei figli depositati su libretti bancari di deposito loro intestati presso Credit Agricole spa, continuando ad accreditare ogni regalia ricevuta e senza utilizzare dette somme giacenti.
14) A riconoscimento dei conferimenti apportati dal IG. all'acquisto della casa coniugale CP_1 intestata alla sola IG.ra , detratto quanto dalla stessa investito per la ristrutturazione degli Pt_1 immobili di proprietà esclusiva del marito a EP (TA), la IG.ra si Parte_1 impegna ed obbliga a corrispondere al IG. la somma di euro 50.000,00 al Controparte_1 momento della eventuale vendita dell'immobile sito alla Spezia Via Monfalcone n. 27/D. Il IG.
, quando incasserà detta somma, si impegna ed obbliga a donarla ai tre figli in Controparte_1 parti uguali accreditandola sulle loro posizioni bancarie o postali o altra forma concordata.
15) I coniugi dichiarano di aver già prima d'ora risolto ogni altro loro rapporto di natura economico-patrimoniale e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere per nessun titolo o ragione, salvo il puntuale ed esatto adempimento di quanto qui previsto e pattuito
16) Ogni parte provvederà al saldo delle competenze per la propria assistenza e rappresentanza nel presente giudizio”.
All'udienza del 19/11/2025 il Giudice relatore ha proceduto a esperire -senza esito positivo- il tentativo di conciliazione tra i coniugi.
4 La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi dell'art. 158 c.c., la separazione consensuale necessita del consenso di entrambi i coniugi.
La ferma opposizione degli stessi alla prosecuzione della loro convivenza è stata manifestata sin dall'atto introduttivo da entrambe le parti, oltre che dalla concorde volontà espressa e confermata dai coniugi stessi dinanzi al Giudice relatore. È da escludere, perciò, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda congiunta di separazione personale tra le parti.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate al ricorso), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene.
Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né contrarie all'interesse dei minori, poiché garantiscono agli stessi un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e prevedono un adeguato contributo di mantenimento dei genitori per i figli.
Infine, attesa l'insussistenza di alcuna conflittualità tra le parti, non si è ravvisata la necessità di procedere all'ascolto dei minori ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., ritenuto manifestamente superfluo.
In punto di spese, le stesse vengono interamente compensate come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
, unitisi in matrimonio in Casapulla (CE) in data 3/06/2009 e trascritto nei Registri degli
[...] atti di matrimonio del Comune di Casapulla (CE) dell'anno 2009, al n. 11, parte II, serie A, alle condizioni concordate fra le parti in ricorso e di seguito riportate di cui si prende atto:
“1) I coniugi vivranno separati, obbligandosi ad avere comportamenti rispettosi, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove meglio crederà, con il solo obbligo di darsene reciproca comunicazione, anche all'estero e, a tal fine, si prestano fin d'ora reciproco consenso per il rilascio o rinnovo del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio.
Le parti concordano che il IG. possa continuare ad abitare nella casa coniugale Controparte_1 anche a seguito della separazione fino a quando non sarà possibile il suo trasferimento nell'altro
5 alloggio che ha reperito e per il quale a breve perfezionerà l'acquisto - alla Spezia Via Sant'Erasmo
14. Comunque non oltre 31.12.2025.
2) I figli RT (anni 15), (anni 13 ½), (anni 6) vengono affidati in via condivisa Per_1 Per_2 ai genitori con residenza anagrafica presso la casa coniugale sita alla Spezia Via Monfalcone 27/D
3) La casa coniugale, sita alla Spezia Via Monfalcone 27/D di proprietà esclusiva della IG.ra
, viene assegnata alla stessa che vi continuerà a vivere sostenendone interamente le spese Pt_1 di godimento, per le utenze domestiche, oneri condominiali ordinari e straordinari, le imposte e le tasse.
4) Il IG. potrà ritirare dalla casa coniugale i propri effetti personali e arredi, Controparte_1 suppellettili e biancheria, per sè e per i figli. Fin da ora le parti concordano che il IG. , CP_1 per allestire la nuova abitazione, possa prelevare arredi e suppellettili dalla casa coniugale in accordo con la moglie.
5) I genitori provvederanno al mantenimento dei figli in via diretta: le spese ordinarie per i figli – fatta eccezione per le spese alimentari – saranno tutte sopportate al 50% dai genitori. Per una precisa ed adeguata contabilità, le spese sostenute da ogni parte verranno annotate su un' agenda indicando la tipologia di spesa, la data ed i costi e, a fine mese, saranno reciprocamente comunicate così da fare le debite eventuali compensazioni o rimesse entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo.
Invece nel caso di prolungata assenza di uno dei due genitori per motivi di servizio, Questi corrisponderà al genitore provvisoriamente collocatario dei minori, un contributo al mantenimento pari ad euro 10,00 al giorno per ogni figlio: es. se il genitore è assente per 7 giorni corrisponderà all'altro la somma di euro 70,00; per 10 giorni corrisponderà all'altro euro 100,00; se non potrà prendersi cura dei figli per 40 giorni, dovrà corrispondere la somma di euro 400,00 e così via.
Quando il genitore corrisponderà dette somme a titolo di mantenimento ordinario, resteranno a carico di ciascuno - nella misura del 50% - le spese straordinarie ed ordinarie non correnti di valore superiore ai 20,00 euro secondo il protocollo in uso al Tribunale della Spezia del giorno 13.12.2018.
Detti importi saranno corrisposti, di mese in mese ed entro il giorno 5 del mese successivo all'assenza del genitore a mezzo bonifico bancario o altro mezzo che le parti concorderanno.
6) I genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno il mantenimento straordinario per i figli secondo le linee guida in uso al Tribunale della Spezia.
7) I genitori si impegnano ad evitare l'introduzione di terze persone nella vita dei figli con iniziative autonome: ciò potrà avvenire solamente previo confronto fra loro e dopo aver appurato che la circostanza non sia lesiva per i minori. Comunque sarà necessario il reciproco assenso alla conoscenza e frequentazione di nuovi compagni.
6 8) Saranno di competenza di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le somme erogate a titolo di assegno unico per i figli.
9) I minori, ad eccezione dei periodi in cui uno dei due genitori sia assente per motivi di servizio, saranno con il padre o la madre indicativamente a fine settimana alternati – dal venerdì uscita scuola
(o medesimo orario nei mesi di sospensione delle lezioni) fino al lunedì mattina orario di rientro a scuola. Oltre che due giorni infrasettimanali ciascuno. Ciò sempre in considerazione dei turni di servizio dei genitori in modo che la frequentazione sia paritetica-alternata. Per realizzare ciò la
IG.ra si impegna a comunicare al marito, appena possibile e a sua disposizione, i suoi Pt_1 impegni lavorativi.
10) I genitori trascorreranno con i figli, a prescindere dalla normale frequentazione, in via alternata di anno in anno, il 24 e il 25 dicembre oltre che il 6 gennaio l'uno mentre l'altro il 26 e il 31 dicembre e 1 gennaio oppure - previo accordo - potranno dividere le vacanze scolastiche natalizie in due periodi da alternarsi – il primo dal 24 al 30 dicembre compresi ed il secondo dal 31 dicembre al 6 gennaio compresi – cosi da poter riunirsi alle rispettive famiglie.
Quello dei due genitori che non ha trascorso con i figli il 24 e 25 dicembre dell'anno precedente sarà con loro per il giorno di Pasqua mentre l'altro li avrà con sé per il giorno del lunedì in albis (sempre salvo diverso accordo o impedimento lavorativo di uno dei due genitori)
I minori trascorreranno con i genitori secondo il principio dell'alternanza tutte le altre festività religiose e laiche.
Il tutto sempre compatibilmente ai turni di servizio dei genitori e cercando di mantenere al massimo la pariteticità della frequentazione.
11) I genitori trascorreranno con i figli un periodo di vacanza estivo – da intendersi durante la sospensione delle lezioni scolastiche - di 15 giorni, anche non consecutivi ma divisi in periodi non inferiori a giorni cinque ciascuno, da concordare fra loro con un anticipo di almeno 60 giorni. I genitori si comunicheranno preventivamente i luoghi ove porteranno i figli in vacanza e garantiranno contatti telefonici almeno giornalieri. Il tutto sempre salvo diversi accordi.
12) I genitori parteciperanno entrambi alla festa per i compleanni dei figli. I figli saranno con i genitori nei giorni in cui gli stessi festeggeranno i loro compleanni, a prescindere dalla normale alternanza così come la giornata della festa del papà e quella della festa della mamma. Fatti salvi impegni lavorativi dei genitori.
13) I genitori si impegnano ad una gestione comune e condivisa dei risparmi dei figli depositati su libretti bancari di deposito loro intestati presso Credit Agricole spa, continuando ad accreditare ogni regalia ricevuta e senza utilizzare dette somme giacenti.
7 14) A riconoscimento dei conferimenti apportati dal IG. all'acquisto della casa coniugale CP_1 intestata alla sola IG.ra , detratto quanto dalla stessa investito per la ristrutturazione degli Pt_1 immobili di proprietà esclusiva del marito a EP (TA), la IG.ra si Parte_1 impegna ed obbliga a corrispondere al IG. la somma di euro 50.000,00 al Controparte_1 momento della eventuale vendita dell'immobile sito alla Spezia Via Monfalcone n. 27/D. Il IG.
, quando incasserà detta somma, si impegna ed obbliga a donarla ai tre figli in Controparte_1 parti uguali accreditandola sulle loro posizioni bancarie o postali o altra forma concordata.
15) I coniugi dichiarano di aver già prima d'ora risolto ogni altro loro rapporto di natura economico-patrimoniale e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere per nessun titolo o ragione, salvo il puntuale ed esatto adempimento di quanto qui previsto e pattuito
16) Ogni parte provvederà al saldo delle competenze per la propria assistenza e rappresentanza nel presente giudizio”.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 20/11/2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
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