TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/12/2025, n. 1634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1634 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1139/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente
Dott.ssa EL MA ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 18/02/2025 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1139/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
OV (MI) il 10/09/1968;
E
(C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
08/05/1965, entrambi con il patrocinio dell'avv. ZAMPONI FEDERICO ed elettivamente domiciliati, presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
CHIEDONO CONGIUNTAMENTE che l'Ill.mo Tribunale voglia:
1) Pronunciare la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio tra i ricorrenti alle seguenti condizioni concordate:
CASA CONIUGALE L'immobile sito in BELLUSCO (MB), CASCINA SAN NAZZARO N. 37 int. 1, attualmente in comproprietà al 50% tra i coniugi, verrà posto in vendita. Sia le spese di gestione ordinaria che quelle straordinarie verranno ripartite in parti uguali tra i coniugi.
AUTOVETTURE
- L'autovettura FIAT 500X, attualmente intestata alla Sig.ra rimarrà di sua Parte_2 esclusiva proprietà;
- L'autovettura RENAULT CLIO, attualmente intestata al Sig. con Parte_1 residuo finanziamento di un anno, rimarrà nella disponibilità del figlio , con onere del Per_1 pagamento delle rate residue a carico del Sig. ; Parte_1
- L'autovettura FIAT 500, attualmente intestata al Sig. con residuo Parte_1 finanziamento di cinque anni, rimarrà nella disponibilità della figlia con onere del Per_2 pagamento delle rate residue a carico del Sig. . Parte_1
RAPPORTI ECONOMICI
- Il conto corrente cointestato verrà diviso in parti uguali tra i coniugi;
- Ciascun coniuge, essendo economicamente autosufficiente, rinuncia a qualsiasi pretesa di mantenimento nei confronti dell'altro;
- I coniugi si impegnano, ove necessario e secondo le rispettive possibilità economiche, a contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni fino al raggiungimento della loro piena autonomia economica.
EFFETTI PERSONALI
Il Sig. potrà prelevare dall'abitazione i propri effetti personali entro il mese di luglio Parte_1
2025.
Relativamente alle condizioni riportate si precisa che:
CASA CONIUGALE
Si da atto che l'immobile sito in BELLUSCO (MB), CASCINA SAN NAZZARO N. 37 int. 1, in comproprietà al 50% tra i coniugi, è stato venduto ed il ricavato diviso tra i coniugi.
EFFETTI PERSONALI
Si da atto che il Sig. ha già prelevato dall'abitazione i propri effetti personali. Parte_1
RAPPORTI ECONOMICI
- Il conto corrente cointestato è stato diviso in parti uguali tra i coniugi;
- Ciascun coniuge, essendo economicamente autosufficiente, rinuncia a qualsiasi pretesa di mantenimento nei confronti dell'altro;
- I coniugi si impegnano, ove necessario e secondo le rispettive possibilità economiche, a contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni fino al raggiungimento della loro piena autonomia economica. MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale emessa dal Tribunale di Monza in data 10.04.2025 (sent. n. 557/25 – pubbl. in data 16.04.2025).
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia (18.08.2002, maggiorenne ma Per_2 non ancora economicamente autosufficiente) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e con ricorso depositato in data 18/02/202, così provvede:
[...] Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e ad GR AN (MB) in data 11/07/1992 (atto n.20,
[...] Parte_2
Parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio del Comune di GR AN (MB)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di GR AN (MB), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e
10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 4 dicembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa EL MA ON
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente
Dott.ssa EL MA ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 18/02/2025 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1139/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
OV (MI) il 10/09/1968;
E
(C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
08/05/1965, entrambi con il patrocinio dell'avv. ZAMPONI FEDERICO ed elettivamente domiciliati, presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
CHIEDONO CONGIUNTAMENTE che l'Ill.mo Tribunale voglia:
1) Pronunciare la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio tra i ricorrenti alle seguenti condizioni concordate:
CASA CONIUGALE L'immobile sito in BELLUSCO (MB), CASCINA SAN NAZZARO N. 37 int. 1, attualmente in comproprietà al 50% tra i coniugi, verrà posto in vendita. Sia le spese di gestione ordinaria che quelle straordinarie verranno ripartite in parti uguali tra i coniugi.
AUTOVETTURE
- L'autovettura FIAT 500X, attualmente intestata alla Sig.ra rimarrà di sua Parte_2 esclusiva proprietà;
- L'autovettura RENAULT CLIO, attualmente intestata al Sig. con Parte_1 residuo finanziamento di un anno, rimarrà nella disponibilità del figlio , con onere del Per_1 pagamento delle rate residue a carico del Sig. ; Parte_1
- L'autovettura FIAT 500, attualmente intestata al Sig. con residuo Parte_1 finanziamento di cinque anni, rimarrà nella disponibilità della figlia con onere del Per_2 pagamento delle rate residue a carico del Sig. . Parte_1
RAPPORTI ECONOMICI
- Il conto corrente cointestato verrà diviso in parti uguali tra i coniugi;
- Ciascun coniuge, essendo economicamente autosufficiente, rinuncia a qualsiasi pretesa di mantenimento nei confronti dell'altro;
- I coniugi si impegnano, ove necessario e secondo le rispettive possibilità economiche, a contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni fino al raggiungimento della loro piena autonomia economica.
EFFETTI PERSONALI
Il Sig. potrà prelevare dall'abitazione i propri effetti personali entro il mese di luglio Parte_1
2025.
Relativamente alle condizioni riportate si precisa che:
CASA CONIUGALE
Si da atto che l'immobile sito in BELLUSCO (MB), CASCINA SAN NAZZARO N. 37 int. 1, in comproprietà al 50% tra i coniugi, è stato venduto ed il ricavato diviso tra i coniugi.
EFFETTI PERSONALI
Si da atto che il Sig. ha già prelevato dall'abitazione i propri effetti personali. Parte_1
RAPPORTI ECONOMICI
- Il conto corrente cointestato è stato diviso in parti uguali tra i coniugi;
- Ciascun coniuge, essendo economicamente autosufficiente, rinuncia a qualsiasi pretesa di mantenimento nei confronti dell'altro;
- I coniugi si impegnano, ove necessario e secondo le rispettive possibilità economiche, a contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni fino al raggiungimento della loro piena autonomia economica. MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale emessa dal Tribunale di Monza in data 10.04.2025 (sent. n. 557/25 – pubbl. in data 16.04.2025).
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia (18.08.2002, maggiorenne ma Per_2 non ancora economicamente autosufficiente) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e con ricorso depositato in data 18/02/202, così provvede:
[...] Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e ad GR AN (MB) in data 11/07/1992 (atto n.20,
[...] Parte_2
Parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio del Comune di GR AN (MB)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di GR AN (MB), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e
10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 4 dicembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa EL MA ON