CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXI, sentenza 23/01/2026, n. 1086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1086 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1086/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 21, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AN IN, Presidente SU MARCELLA, Relatore CIARDIELLO STEFANO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4635/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Napoli 2 - Via A. De Gasperi N. 20 80133 Napoli NA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco N. 20 80133 Napoli NA
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240117720013000 SA IO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21076/2025 depositato il 02/12/2025
Richieste delle parti:
Le parti concludono come da rispettivi scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto ai sensi dell'art. 18 e 19 d.lgs. 546/92, e proposto, ai sensi dell'art 20 del medesimo testo normativo, mediante notifica alla Agenzia delle Entrate Riscossione e Agenzia delle Dogane;
il ricorrente si è costituito in giudizio ai sensi dell'art. 22; i resistenti si sono costituiti in giudizio ai sensi dell'art. 23; il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa XXI sezione;
il presidente di questa sezione, esclusa la ricorrenza dei presupposti d'inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione in camera di consiglio l'udienza del 1 dicembre 2025, nominando il relatore indicato in epigrafe;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31 e nei termini previsti dall'art. 32 le parti hanno depositato controdeduzioni;
all'odierna udienza, udite le conclusioni delle parti di seguito riportate, si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n. 071 2024 01177200 13 000 emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Napoli dell'importo complessivo di € 43.590,85 di cui € 5,88 per spese di notifica avente ad oggetto somme iscritte a ruolo “per ruoli dell'agenzia delle dogane anno 2021” relativi all'avviso di pagamento n. 40919 e all'atto di contestazione e di irrogazione della sanzione n. 40922, all'avviso di pagamento n. 40916 e all'atto di contestazione e di irrogazione della sanzione n. 40917. Premette che:
-con ricorso dinanzi alla CGT di Napoli avverso impugnava l'avviso di pagamento (prot. 40919/RU 2022) e contestuale atto di irrogazione immediata di sanzioni amministrative (prot. 40922/RU) emessi all'Ufficio delle Dogane di Napoli 2, a titolo di accisa su gasolio indebitamente usufruita nel III° trimestre 2016, interessi doganali e indennità di mora, per complessivi € 22.641,00, per carente motivazione e per insussistenza del presupposto impositivo, tenuto conto della documentazione prodotta sia nella fase precontenziosa sia in quella contenziosa L'Agenzia resistente, costituitasi in giudizio, difendeva il proprio operato sul presupposto che le compensazioni operate dalla ditta, fossero prive delle condizioni previste dall'art. 21 comma 4 DPR 633/1972 e DPR 472/1996, per potere beneficiare di un'aliquota ridotta o di una esenzione e, come tali, indebite, in quanto dalla documentazione prodotta non risultava il quantitativo di carburante acquistato, ma solo l'importo.
-con la sentenza n. 11459/2023, del 21.08.2023 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, Sezione 29, rigettava il ricorso, con condanna alle spese di lite del ricorrente. II Collegio riteneva che la documentazione offerta dal ricorrente difettasse nell'indicazione del quantitativo di gasolio acquistato (vi era riportato il solo importo in euro), requisito obbligatorio previsto dalla normativa di riferimento e, pertanto, come già indicato dall'ente impositore nella risposta alle "osservazioni" presentate, non era materialmente possibile determinare il numero dei litri di carburante da ammettere effettivamente all'agevolazione fiscale.
-il ricorrente proponeva appello ritenendo la decisione impugnata errata laddove non aveva tenuto conto dei documenti dettagliati prodotti completi anche nell'indicazione dei litri di gasolio acquistati, diversamente da quanto sostenuto dalla CGT di I grado. Si costituiva l'Agenzia Dogane e dei Monopoli- Ufficio delle Dogane di Napoli 2, si costituiva in giudizio sostenendo la inidoneità delle fatture, in quanto non contenenti l'indicazione di tutti i requisiti previsti dalla legge: in particolare l'indicazione del quantitativo di litri erogati solo in via cumulativa, senza la specifica dei litri erogati per Tale mancanza, secondo l'Agenzia, non poteva essere sopperita dai buoni di consegna, in quanto gli stessi, non recavano il quantitativo di gasolio acquistato ma solo l'importo per un determinato singolo rifornimento.
-con sent. n. 6422/2024 - Sezione 19, depositata il 12/11/2024 dalla CGT di II grado della Campania rigettava l'appello e confermava la decisione di primo grado. E, invero, anche se la società ricorrente aveva prodotto dei buoni consegna che contenevano tutti gli elementi richiesti dalla normativa, la mancanza in generale di un numero di riferimento degli stessi e la mancata indicazione in fattura dello stesso, faceva sì che i buoni non potevano essere collegati alle fatture per cui veniva presentata istanza
-con ricorso in sede di revisione il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza formatasi su di un errore su fatti e documenti prodotti in giudizio con conseguente rivalutazione del compendio probatorio ed annullamento dell'atto genetico di irrogazione delle sanzioni
Si costituiva l'Agenzia Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di Napoli 2, la quale sosteneva, preliminarmente, l'inammissibilità della revocazione poiché non rientrante in alcuna delle cause tassative previste dalla normativa. In subordine, poi, l'Ufficio sosteneva la correttezza della decisione impugnata chiedendo, dunque, il rigetto del ricorso
-con sentenza n.6351/25 la Corte Regionale ritenuta ammissibile la revocazione proposta, riteneva che il ricorrente avesse dimostrato come la documentazione prodotta, sin dal primo momento, fosse corredata di tutti i crismi richiesti dalla legge ai fini del le fatture differite prodotte dal ricorrente, diversamente da quanto sostenuto dal Collegio di II grado, risultano collegate o collegabili ai buoni di consegna allegati, sicchè accoglieva il ricorso con conseguente annullamento della sentenza impugnata, annullando gli atti impositivi emessi dall'Agenzia delle Dogane. L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha chiesto dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva. In ogni caso nel merito evidenzia che gli avvisi di accertamento sottesi alla cartella di pagamento n. 097020180084424215001 sono già stati oggetto di giudizio,
L'Agenzia delle Dogane nel costituirsi chiedeva dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere quanto al III trimestre 2016 e, per il resto rigettare le richieste di controparte, confermando la validità dell'impugnata cartella di pagamento per la parte relativa agli atti impositivi non impugnati e di seguito specificati: l'avviso di pagamento 40916/RU 2022 e l'atto di irrogazione immediata di sanzioni amministrative prot. 40917/RU 2022, relativi alle istanze agevolative per il 4 trimestre 2016.
Tanto premesso ritiene il Collegio che il ricorso è fondato e va accolto. Va rilevato che la cartella impugnata in questa sede si genera dall'avviso di pagamento n. 49019/2022 come si legge dalla stessa. Dalla sentenza emessa dalla Corte Regionale in sede di revocazione emerge come gli atti oggetto dell'annullamento sono i seguenti:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 40916 ACCISE NON ARMONIZZATE (OLI E BITUMI DI PETROLIO) 2016
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 40917 ACCISE
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 40919 ACCISE
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 40922 ACCISE Stante dunque l'annullamento totale di detto avviso n.40919 da parte della CTR, il ricorso deve essere accolto. Motivi di equità inducono alla compensaizone delle spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli alla Camera di Consiglio del 01 Dicembre 2025
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 21, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AN IN, Presidente SU MARCELLA, Relatore CIARDIELLO STEFANO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4635/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Napoli 2 - Via A. De Gasperi N. 20 80133 Napoli NA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco N. 20 80133 Napoli NA
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240117720013000 SA IO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21076/2025 depositato il 02/12/2025
Richieste delle parti:
Le parti concludono come da rispettivi scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto ai sensi dell'art. 18 e 19 d.lgs. 546/92, e proposto, ai sensi dell'art 20 del medesimo testo normativo, mediante notifica alla Agenzia delle Entrate Riscossione e Agenzia delle Dogane;
il ricorrente si è costituito in giudizio ai sensi dell'art. 22; i resistenti si sono costituiti in giudizio ai sensi dell'art. 23; il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa XXI sezione;
il presidente di questa sezione, esclusa la ricorrenza dei presupposti d'inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione in camera di consiglio l'udienza del 1 dicembre 2025, nominando il relatore indicato in epigrafe;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31 e nei termini previsti dall'art. 32 le parti hanno depositato controdeduzioni;
all'odierna udienza, udite le conclusioni delle parti di seguito riportate, si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n. 071 2024 01177200 13 000 emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Napoli dell'importo complessivo di € 43.590,85 di cui € 5,88 per spese di notifica avente ad oggetto somme iscritte a ruolo “per ruoli dell'agenzia delle dogane anno 2021” relativi all'avviso di pagamento n. 40919 e all'atto di contestazione e di irrogazione della sanzione n. 40922, all'avviso di pagamento n. 40916 e all'atto di contestazione e di irrogazione della sanzione n. 40917. Premette che:
-con ricorso dinanzi alla CGT di Napoli avverso impugnava l'avviso di pagamento (prot. 40919/RU 2022) e contestuale atto di irrogazione immediata di sanzioni amministrative (prot. 40922/RU) emessi all'Ufficio delle Dogane di Napoli 2, a titolo di accisa su gasolio indebitamente usufruita nel III° trimestre 2016, interessi doganali e indennità di mora, per complessivi € 22.641,00, per carente motivazione e per insussistenza del presupposto impositivo, tenuto conto della documentazione prodotta sia nella fase precontenziosa sia in quella contenziosa L'Agenzia resistente, costituitasi in giudizio, difendeva il proprio operato sul presupposto che le compensazioni operate dalla ditta, fossero prive delle condizioni previste dall'art. 21 comma 4 DPR 633/1972 e DPR 472/1996, per potere beneficiare di un'aliquota ridotta o di una esenzione e, come tali, indebite, in quanto dalla documentazione prodotta non risultava il quantitativo di carburante acquistato, ma solo l'importo.
-con la sentenza n. 11459/2023, del 21.08.2023 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, Sezione 29, rigettava il ricorso, con condanna alle spese di lite del ricorrente. II Collegio riteneva che la documentazione offerta dal ricorrente difettasse nell'indicazione del quantitativo di gasolio acquistato (vi era riportato il solo importo in euro), requisito obbligatorio previsto dalla normativa di riferimento e, pertanto, come già indicato dall'ente impositore nella risposta alle "osservazioni" presentate, non era materialmente possibile determinare il numero dei litri di carburante da ammettere effettivamente all'agevolazione fiscale.
-il ricorrente proponeva appello ritenendo la decisione impugnata errata laddove non aveva tenuto conto dei documenti dettagliati prodotti completi anche nell'indicazione dei litri di gasolio acquistati, diversamente da quanto sostenuto dalla CGT di I grado. Si costituiva l'Agenzia Dogane e dei Monopoli- Ufficio delle Dogane di Napoli 2, si costituiva in giudizio sostenendo la inidoneità delle fatture, in quanto non contenenti l'indicazione di tutti i requisiti previsti dalla legge: in particolare l'indicazione del quantitativo di litri erogati solo in via cumulativa, senza la specifica dei litri erogati per Tale mancanza, secondo l'Agenzia, non poteva essere sopperita dai buoni di consegna, in quanto gli stessi, non recavano il quantitativo di gasolio acquistato ma solo l'importo per un determinato singolo rifornimento.
-con sent. n. 6422/2024 - Sezione 19, depositata il 12/11/2024 dalla CGT di II grado della Campania rigettava l'appello e confermava la decisione di primo grado. E, invero, anche se la società ricorrente aveva prodotto dei buoni consegna che contenevano tutti gli elementi richiesti dalla normativa, la mancanza in generale di un numero di riferimento degli stessi e la mancata indicazione in fattura dello stesso, faceva sì che i buoni non potevano essere collegati alle fatture per cui veniva presentata istanza
-con ricorso in sede di revisione il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza formatasi su di un errore su fatti e documenti prodotti in giudizio con conseguente rivalutazione del compendio probatorio ed annullamento dell'atto genetico di irrogazione delle sanzioni
Si costituiva l'Agenzia Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di Napoli 2, la quale sosteneva, preliminarmente, l'inammissibilità della revocazione poiché non rientrante in alcuna delle cause tassative previste dalla normativa. In subordine, poi, l'Ufficio sosteneva la correttezza della decisione impugnata chiedendo, dunque, il rigetto del ricorso
-con sentenza n.6351/25 la Corte Regionale ritenuta ammissibile la revocazione proposta, riteneva che il ricorrente avesse dimostrato come la documentazione prodotta, sin dal primo momento, fosse corredata di tutti i crismi richiesti dalla legge ai fini del le fatture differite prodotte dal ricorrente, diversamente da quanto sostenuto dal Collegio di II grado, risultano collegate o collegabili ai buoni di consegna allegati, sicchè accoglieva il ricorso con conseguente annullamento della sentenza impugnata, annullando gli atti impositivi emessi dall'Agenzia delle Dogane. L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha chiesto dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva. In ogni caso nel merito evidenzia che gli avvisi di accertamento sottesi alla cartella di pagamento n. 097020180084424215001 sono già stati oggetto di giudizio,
L'Agenzia delle Dogane nel costituirsi chiedeva dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere quanto al III trimestre 2016 e, per il resto rigettare le richieste di controparte, confermando la validità dell'impugnata cartella di pagamento per la parte relativa agli atti impositivi non impugnati e di seguito specificati: l'avviso di pagamento 40916/RU 2022 e l'atto di irrogazione immediata di sanzioni amministrative prot. 40917/RU 2022, relativi alle istanze agevolative per il 4 trimestre 2016.
Tanto premesso ritiene il Collegio che il ricorso è fondato e va accolto. Va rilevato che la cartella impugnata in questa sede si genera dall'avviso di pagamento n. 49019/2022 come si legge dalla stessa. Dalla sentenza emessa dalla Corte Regionale in sede di revocazione emerge come gli atti oggetto dell'annullamento sono i seguenti:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 40916 ACCISE NON ARMONIZZATE (OLI E BITUMI DI PETROLIO) 2016
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 40917 ACCISE
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 40919 ACCISE
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 40922 ACCISE Stante dunque l'annullamento totale di detto avviso n.40919 da parte della CTR, il ricorso deve essere accolto. Motivi di equità inducono alla compensaizone delle spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli alla Camera di Consiglio del 01 Dicembre 2025