TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/12/2025, n. 3101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3101 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza dell'11.12.2025 pronuncia la presente
SENTENZA EX ART.127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.13471/2022 R.G.
tra rapp.ta e difesa dall'Avv. Augusto Pastorelli come da procura speciale in calce Parte_1 al ricorso
RICORRENTE
e
e in qualità di eredi di Controparte_1 Controparte_2 Persona_1
RESISTENTI/CONTUMACI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.12.2022 la ricorrente indicata in epigrafe esponeva di aver lavorato alle dipendenze della defunta dal 26.10.2010 al 27.01.2021, data in cui si era dimessa per Persona_1 giusta causa in conseguenza del mancato pagamento della retribuzione dopo il decesso della datrice di lavoro, avvenuto il 30.07.2020; di aver percepito l'indennità di disoccupazione;
che l' con nota del CP_3
05.10.2022, le aveva chiesto la restituzione delle somme corrispostele a titolo di Naspi per complessivi €
7,411,88; che la richiesta restitutoria “sarebbe derivata dall'assenza dei requisiti di legge, ovvero dal non aver richiesto
l'indennità entro i termini previsti, che sarebbero dovuti decorrere dalla data di licenziamento e quindi dal 30/07/2021”; di aver successivamente appreso, dopo un accesso agli atti, di essere stata licenziata in data 30/07/2021, ovvero il giorno della morte della sua datrice di lavoro.
Tanto premesso, ritenendo nullo o inesistente il suddetto licenziamento, siccome intimato senza la prescritta forma scritta, rassegnava le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare la nullità, l'inesistenza e
l'inefficacia del licenziamento per come risultante essere stato intimato alla lavoratrice in data 30/07/2020; 2) Condannare le resistenti al pagamento delle spese di lite”.
Instaurato il contraddittorio, le parti convenute rimanevano contumaci.
Sollevata, d'ufficio, la questione relativa alla sussistenza dell'interesse ad agire ai sensi dell'art.100 c.p.c., all'esito dell'udienza di discussione la causa è decisa con la presente sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c..
1 * * *
Ai sensi del'art.100 c.p.c., per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse.
Nella specie, va premesso che in atti non vi è prova alcuna del licenziamento della ricorrente, né ad opera della datrice di lavoro, né delle sue eredi, odierne convenute.
Difatti, nella richiesta restitutoria dell' si legge “E' stata corrisposta indennità di disoccupazione Naspi non CP_3 spettante per mancanza dei requisiti di legge” (all. n.5); nel provvedimento di reiezione della domanda di accesso all'APE sociale si legge “Non si trova nella seguente condizione: aver fruito integralmente di una prestazione di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni per giusta causa” (all. n.7); nel “Modulo
Recesso Rapporto di Lavoro” del 26.01.2021 si legge “Giusta causa” e “Motivo Dimissione: Mancata retribuzione e lavoro da maggio 2020” (all n.2); nel modello UNIFICATO – LAV DEL 26.10.2021 si legge che la cessazione è avvenuta in data 30.07.2020 con “Codice causa: DECESSO” (doc. prodotto all'udienza del 14.11.2024).
Invita a chiarire quale concreto interesse sorregga la domanda giudiziale, nella quale non è formulata alcuna richiesta ripristinatoria del rapporto oppure di pagamento, all'udienza del 14.11.2024 parte istante ha dedotto: “…Si fa inoltre presente che da gennaio 2024 la ricorrente è divenuta percettrice di pensione di anzianità nr.
10074334 e che al contempo ha provveduto ad applicare le trattenute a titolo di “recupero somme indebitamente CP_3 percepite su prestazione di indennità di disoccupazione “NASPI”, ragion per cui l'odierna ricorrente ha specifico interesse ad agire, al fine di ottenere una sentenza che dichiari la nullità del licenziamento mai comunicato nelle forme di legge ed accerti la continuità del rapporto di lavoro sino alla data delle dimissioni per giusta causa (27/01/2021), al solo ed esclusivo fine di interrompere le trattenute applicate dall'ente previdenziale e ottenere in restituzione quanto ripetuto ad in esecuzione del provvedimento di reiezione della NASPI. (CFR All.3 – CEDOLA PENSIONE CP_3
NOVEMBRE 2024)”.
Detto interesse, ad avviso del Tribunale, giustificherebbe la proposizione di una domanda giudiziale nei confronti dell' che si afferma creditore della ricorrente ed è l'autore della richiesta restitutoria, non CP_3 invece nei confronti delle odierne convenute, nella cui sfera giuridica - stando alla domanda - non si verificherebbe alcuna conseguenza.
Per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire.
In assenza di costituzione di parte convenuta non vi è luogo a pronunciare sulle spese processuali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire;
- nulla per le spese processuali.
Lecce, 19.12.25 Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta) 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza dell'11.12.2025 pronuncia la presente
SENTENZA EX ART.127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.13471/2022 R.G.
tra rapp.ta e difesa dall'Avv. Augusto Pastorelli come da procura speciale in calce Parte_1 al ricorso
RICORRENTE
e
e in qualità di eredi di Controparte_1 Controparte_2 Persona_1
RESISTENTI/CONTUMACI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.12.2022 la ricorrente indicata in epigrafe esponeva di aver lavorato alle dipendenze della defunta dal 26.10.2010 al 27.01.2021, data in cui si era dimessa per Persona_1 giusta causa in conseguenza del mancato pagamento della retribuzione dopo il decesso della datrice di lavoro, avvenuto il 30.07.2020; di aver percepito l'indennità di disoccupazione;
che l' con nota del CP_3
05.10.2022, le aveva chiesto la restituzione delle somme corrispostele a titolo di Naspi per complessivi €
7,411,88; che la richiesta restitutoria “sarebbe derivata dall'assenza dei requisiti di legge, ovvero dal non aver richiesto
l'indennità entro i termini previsti, che sarebbero dovuti decorrere dalla data di licenziamento e quindi dal 30/07/2021”; di aver successivamente appreso, dopo un accesso agli atti, di essere stata licenziata in data 30/07/2021, ovvero il giorno della morte della sua datrice di lavoro.
Tanto premesso, ritenendo nullo o inesistente il suddetto licenziamento, siccome intimato senza la prescritta forma scritta, rassegnava le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare la nullità, l'inesistenza e
l'inefficacia del licenziamento per come risultante essere stato intimato alla lavoratrice in data 30/07/2020; 2) Condannare le resistenti al pagamento delle spese di lite”.
Instaurato il contraddittorio, le parti convenute rimanevano contumaci.
Sollevata, d'ufficio, la questione relativa alla sussistenza dell'interesse ad agire ai sensi dell'art.100 c.p.c., all'esito dell'udienza di discussione la causa è decisa con la presente sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c..
1 * * *
Ai sensi del'art.100 c.p.c., per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse.
Nella specie, va premesso che in atti non vi è prova alcuna del licenziamento della ricorrente, né ad opera della datrice di lavoro, né delle sue eredi, odierne convenute.
Difatti, nella richiesta restitutoria dell' si legge “E' stata corrisposta indennità di disoccupazione Naspi non CP_3 spettante per mancanza dei requisiti di legge” (all. n.5); nel provvedimento di reiezione della domanda di accesso all'APE sociale si legge “Non si trova nella seguente condizione: aver fruito integralmente di una prestazione di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni per giusta causa” (all. n.7); nel “Modulo
Recesso Rapporto di Lavoro” del 26.01.2021 si legge “Giusta causa” e “Motivo Dimissione: Mancata retribuzione e lavoro da maggio 2020” (all n.2); nel modello UNIFICATO – LAV DEL 26.10.2021 si legge che la cessazione è avvenuta in data 30.07.2020 con “Codice causa: DECESSO” (doc. prodotto all'udienza del 14.11.2024).
Invita a chiarire quale concreto interesse sorregga la domanda giudiziale, nella quale non è formulata alcuna richiesta ripristinatoria del rapporto oppure di pagamento, all'udienza del 14.11.2024 parte istante ha dedotto: “…Si fa inoltre presente che da gennaio 2024 la ricorrente è divenuta percettrice di pensione di anzianità nr.
10074334 e che al contempo ha provveduto ad applicare le trattenute a titolo di “recupero somme indebitamente CP_3 percepite su prestazione di indennità di disoccupazione “NASPI”, ragion per cui l'odierna ricorrente ha specifico interesse ad agire, al fine di ottenere una sentenza che dichiari la nullità del licenziamento mai comunicato nelle forme di legge ed accerti la continuità del rapporto di lavoro sino alla data delle dimissioni per giusta causa (27/01/2021), al solo ed esclusivo fine di interrompere le trattenute applicate dall'ente previdenziale e ottenere in restituzione quanto ripetuto ad in esecuzione del provvedimento di reiezione della NASPI. (CFR All.3 – CEDOLA PENSIONE CP_3
NOVEMBRE 2024)”.
Detto interesse, ad avviso del Tribunale, giustificherebbe la proposizione di una domanda giudiziale nei confronti dell' che si afferma creditore della ricorrente ed è l'autore della richiesta restitutoria, non CP_3 invece nei confronti delle odierne convenute, nella cui sfera giuridica - stando alla domanda - non si verificherebbe alcuna conseguenza.
Per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire.
In assenza di costituzione di parte convenuta non vi è luogo a pronunciare sulle spese processuali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire;
- nulla per le spese processuali.
Lecce, 19.12.25 Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta) 2