Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 26/02/2026, n. 1324
CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata notifica atti presupposti

    La Corte rileva che le cartelle di pagamento sottese sono state ritualmente notificate al ricorrente e che i ricorsi avverso di esse sono stati rigettati. Pertanto, non possono essere dedotti vizi inerenti alle cartelle nell'impugnazione dell'intimazione di pagamento.

  • Rigettato
    Difetto del presupposto impositivo

    La Corte ritiene che le doglianze relative al merito della pretesa impositiva avrebbero dovuto essere sollevate con l'impugnazione delle cartelle di pagamento, non potendo essere riproposte in sede di impugnazione dell'intimazione di pagamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 26/02/2026, n. 1324
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 1324
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

    Testo completo