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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 26/02/2026, n. 1324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1324 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1324/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
20/02/2026 alle ore 14:45 in composizione monocratica:
CAMPAGNA PP, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5645/2025 depositato il 01/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica SS JO GG - 92063110800
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 09420259007494462 BONIFICA BJR 2020
- INTIMAZIONE n. 09420259007494462 BONIFICA BJR 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 631/2026 depositato il
23/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, inviato l'01.10.2025, Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n.094 2025 9007494462000 notificata il 18.06.2025 relativa a due cartelle di pagamento concernenti quote consortili per gli anni 2020 e 2021, eccependo la mancata notifica degli atti presupposti nonché il difetto del presupposto impositivo.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione la quale deduceva di avere regolarmente notificato le cartelle di pagamento sottese che erano state impugnate e il cui ricorso era stato rigettato;
assumeva di avere notificato successivi atti interruttivi della prescrizione.
Si costituiva il Consorzio_1 , in liquidazione, il quale deduceva l'assoluta infondatezza del ricorso, poiché le due cartelle sottese erano state impugnate e il relativo ricorso era stato in entrambi i casi rigettato.
Il Consorzio_1, in liquidazione, depositava memorie.
All'udienza di trattazione del 20.02.2026, udita la relazione, la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento, atteso che dagli atti emerge che il ricorrente ha dedotto esclusivamente vizi di merito involgenti il merito della pretesa impositiva e non già vizi attinenti all'atto qui impugnato.
Va subito chiarito che la pendenza del ricorso avverso un atto presupposto non impedisce l'emissione di atti successivi, a meno che l'efficacia esecutiva del primo atto venga sospesa, evenienza che qui non è dato riscontrare.
Tanto premesso, va detto che in tema di contenzioso tributario, posto che ai sensi dell'art.19 comma 3 d.lg.
31 dicembre 1992 n.546 ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati, non è ammissibile l'impugnazione di un atto riguardante sanzioni tributarie per dolersi di vizi inerenti alle cartelle di pagamento ad essa sottese, e già regolarmente notificate (Cass. n.21082/2011).
Orbene, dalla documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate Riscossione
emerge che le due cartelle sottese n.094 2022 0032491513000 e n.094 2023 0017209467000, sono state ritualmente notificate al ricorrente a mezzo pec in data 16.01.2023 e in data 28.06.2023; la prima cartella è stata impugnata dal Ricorrente_1 con il rigetto del ricorso con sentenza n.5327/2024; con riguardo alla seconda cartella è stato successivamente notificato un preavviso di fermo amministrativo che è stato impugnato e che il ricorso è stato rigettato con sentenza n.8702/2024.
Ne consegue che in questa sede non possono trovare ingresso doglianze di merito che avrebbero dovuto essere esplicitate con l'impugnazione delle cartelle, sicchè in questa sede possono essere denunciati soltanto vizi propri dell'intimazione di pagamento.
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte ricorrente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio che liquida in favore di ciascuna parte resistente, in complessivi € 500,00 oltre accessori di legge, se dovuti. Reggio
Calabria, 20.02.2026 Il Giudice dott. Giuseppe Campagna
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
20/02/2026 alle ore 14:45 in composizione monocratica:
CAMPAGNA PP, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5645/2025 depositato il 01/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica SS JO GG - 92063110800
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 09420259007494462 BONIFICA BJR 2020
- INTIMAZIONE n. 09420259007494462 BONIFICA BJR 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 631/2026 depositato il
23/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, inviato l'01.10.2025, Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n.094 2025 9007494462000 notificata il 18.06.2025 relativa a due cartelle di pagamento concernenti quote consortili per gli anni 2020 e 2021, eccependo la mancata notifica degli atti presupposti nonché il difetto del presupposto impositivo.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione la quale deduceva di avere regolarmente notificato le cartelle di pagamento sottese che erano state impugnate e il cui ricorso era stato rigettato;
assumeva di avere notificato successivi atti interruttivi della prescrizione.
Si costituiva il Consorzio_1 , in liquidazione, il quale deduceva l'assoluta infondatezza del ricorso, poiché le due cartelle sottese erano state impugnate e il relativo ricorso era stato in entrambi i casi rigettato.
Il Consorzio_1, in liquidazione, depositava memorie.
All'udienza di trattazione del 20.02.2026, udita la relazione, la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento, atteso che dagli atti emerge che il ricorrente ha dedotto esclusivamente vizi di merito involgenti il merito della pretesa impositiva e non già vizi attinenti all'atto qui impugnato.
Va subito chiarito che la pendenza del ricorso avverso un atto presupposto non impedisce l'emissione di atti successivi, a meno che l'efficacia esecutiva del primo atto venga sospesa, evenienza che qui non è dato riscontrare.
Tanto premesso, va detto che in tema di contenzioso tributario, posto che ai sensi dell'art.19 comma 3 d.lg.
31 dicembre 1992 n.546 ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati, non è ammissibile l'impugnazione di un atto riguardante sanzioni tributarie per dolersi di vizi inerenti alle cartelle di pagamento ad essa sottese, e già regolarmente notificate (Cass. n.21082/2011).
Orbene, dalla documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate Riscossione
emerge che le due cartelle sottese n.094 2022 0032491513000 e n.094 2023 0017209467000, sono state ritualmente notificate al ricorrente a mezzo pec in data 16.01.2023 e in data 28.06.2023; la prima cartella è stata impugnata dal Ricorrente_1 con il rigetto del ricorso con sentenza n.5327/2024; con riguardo alla seconda cartella è stato successivamente notificato un preavviso di fermo amministrativo che è stato impugnato e che il ricorso è stato rigettato con sentenza n.8702/2024.
Ne consegue che in questa sede non possono trovare ingresso doglianze di merito che avrebbero dovuto essere esplicitate con l'impugnazione delle cartelle, sicchè in questa sede possono essere denunciati soltanto vizi propri dell'intimazione di pagamento.
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte ricorrente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio che liquida in favore di ciascuna parte resistente, in complessivi € 500,00 oltre accessori di legge, se dovuti. Reggio
Calabria, 20.02.2026 Il Giudice dott. Giuseppe Campagna