Cass. pen., sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 118
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Sentenza 2 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Mancanza di motivazione sulle esigenze cautelari e sulla mancata sostituzione della misura

    Il Tribunale del Riesame ha ritenuto persistenti le esigenze cautelari, valorizzando la gravità dei reati, la condanna a oltre dieci anni di reclusione, la propensione del ricorrente a organizzare attività criminali, i contatti pericolosi fino all'esecuzione della misura cautelare e i precedenti penali eterogenei. Il ricorso è infondato poiché le doglianze difensive sollecitano una diversa valutazione di merito, non ammissibile in sede di legittimità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 118
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 118
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

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