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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/02/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 7417/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, in funzione di Giudice
d'appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 7417/2021, riservata in decisione all'udienza del 19.11.2024, con l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paola Parte_1
Buonajuto e Renato Buonajuto
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Pappalardo Controparte_1
APPELLATO
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa e da note di trattazione scritta per la partecipazione all'udienza del 19.11.2024.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, co. 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., osserva il
Tribunale che, nel prosieguo, per brevità, ha impugnato la sentenza n. 1163/2021 Parte_1 Pt_1
del Giudice di Pace di Sant'Anastasia, con la quale, in accoglimento della domanda proposta da CP_1
, la stata condannata alla restituzione, in favore dell'attore, della somma di € 842,85,
[...] Pt_1
corrispondente all'importo da quest'ultimo versato a titolo di canone di depurazione delle acque e fognatura.
A sostegno della domanda proposta in primo grado, , premesso di aver stipulato con Controparte_1
la n contratto di fornitura di acqua potabile ad uso domestico avente numero utenza 59901439, Pt_1
per l'immobile sito in Somma Vesuviana (NA), alla Via Malatesta n. 7, deduceva: di aver corrisposto alla menzionata società, nel periodo compreso tra il 2008 ed il 2018, i canoni dovuti per il servizio idrico, pari ad € 3.746,00, comprendenti altresì la quota per il servizio di depurazione per € 842,85; di avere, pertanto, diritto alla restituzione della suddetta quota di € 842,85 a titolo di quota per il servizio di depurazione, non erogato, in forza della sentenza n. 335 del 10.10.2008 resa dalla Corte Costituzionale, con la quale la
Consulta ha dichiarato l'incostituzionalità del pagamento della quota di tariffe relative al servizio di depurazione, ove l'utente non ne abbia usufruito.
La a impugnato la predetta sentenza, lamentando la mancata valutazione, da parte del primo Pt_1
giudice, delle prove prodotte dalla attuale appellante in merito al corretto funzionamento della rete fognaria collegata all'immobile dell'appellata, nonché la mancanza di prova dei fatti costitutivi della pretesa attorea, indeterminata nel petitum e non supportata da adeguata prova nel quantum della pretesa restitutoria ed altresì l'ingiustificato rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva della Pt_1
contestando altresì il vizio di ultrapetizione rispetto alla somma riconosciuta in favore dell'attuale appellante.
Si costituiva l'appellato, che resisteva all'appello, chiedendone il rigetto, per tutte le ragioni esplicate nella comparsa di costituzione e risposta, cui si fa qui espresso rinvio.
2 Così instaurato il contraddittorio, la causa, all'udienza del 19.11.2024 è stata trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In primis, deve essere dichiarata l'ammissibilità e tempestività dell'appello, proposto nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione della gravata sentenza, avvenuta in data 06.5.2021, a fronte della notifica dell'atto di appello in data 23.11.2021 ed iscrizione della causa a ruolo in data 26.11.2021; inoltre,
l'atto di gravame è conforme ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche alla impugnata sentenza.
Va, poi, chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né di riproposizione
(cfr. art. 346 c.p.c.), né, ancora, che sia dipendente dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336
c.p.c.), si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Sempre in via preliminare va affermata l'ammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 113 c.p.c.
Ed infatti, pur essendo il valore della controversia inferiore al limite di € 1.100,00 (importo entro il quale il Giudice di Pace decide secondo equità, ai sensi del dell'art. 113, comma 2, c.p.c.), la controversia rientra tra quelle per le quali la stessa norma prevede la decisione secondo diritto a prescindere dal valore della causa: le somme delle quali si chiede la restituzione, infatti, sono state corrisposte in esecuzione del contratto di fornitura idrica, fattispecie negoziale ricompresa, pacificamente, nella previsione di cui all'art. 1342 c.c., trattandosi di contratti conclusi mediante la sottoscrizione, da parte dell'utente, di moduli o formulari predisposti dal soggetto erogatore per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali (in questo senso, su caso analogo, si cfr. Cassazione civile sez. VI, 30.11.2021, ord. n. 37471).
Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato, con integrale conferma della sentenza impugnata, per i motivi di seguito esposti.
Quanto all'inquadramento giuridico della fattispecie, occorre rilevare che con sentenza n. 335 del
10.10.2008 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 155, comma 1, primo periodo, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (che ha sostituito, con decorrenza dal 29 aprile 2006, l'art. 14, comma
1, l. 5 gennaio 1994 n. 36), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di
3 depurazione è dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi».
Proprio al fine di disciplinare le conseguenze della declaratoria di incostituzionalità, l'art. 8 sexies, comma
2, D.L. 30.12.2008, n. 208, convertito nella legge 27.2.2009 n. 13, espressamente ha previsto che “In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedono anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1° ottobre 2009, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione. Nei casi di cui al secondo periodo del comma 1, dall'importo da restituire vanno dedotti gli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate. L'importo da restituire è individuato, entro duecentodieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle rispettive Autorità d'ambito”.
Tale previsione normativa risponde al rilievo secondo il quale la tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue componenti, come il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, che, ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza: «La connessione di tali componenti è evidenziata, in particolare, dal fatto che, a fronte del pagamento della tariffa, l'utente riceve un complesso di prestazioni consistenti, sia nella somministrazione della risorsa idrica, sia nella fornitura dei servizi di fognatura e depurazione. E poiché la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione, in quanto componente della complessiva tariffa
del servizio idrico integrato, ne ripete necessariamente la natura di corrispettivo contrattuale, il cui ammontare è inserito automaticamente nel contratto (l. n. 36 del 1994, n. 13), è irragionevole l'imposizione all'utente dell'obbligo del pagamento della quota riferita al servizio di depurazione anche in mancanza della controprestazione, non potendosi ritenere, stante
l'unitarietà della tariffa, che le sue singole componenti abbiano natura non omogenea, e, conseguentemente, che anche solo una di esse, a differenza delle altre, non abbia natura di corrispettivo contrattuale ma di tributo (Cons. Stato, 30 giugno
2011, n. 3920)» (Cassazione civile sez. VI, 14.12.2015, n. 25112).
Pertanto, «va esclusa la debenza del corrispettivo in tutti i casi di impossibilità materiale di fruizione del servizio di depurazione o di mancato funzionamento dello stesso per fatto non imputabile all'utente, stante l'assenza della
4 controprestazione, cui non può non assimilarsi il caso di un impianto di depurazione che, pur esistente, non realizzi il servizio facendo venire meno il sinallagma previsto dalla legge» (Cass. n. 7947 del 20.04.2020).
Ciò posto, la scrivente, dando continuità all'orientamento già espresso in precedenti pronunce di questo
Tribunale (si cfr.no, ex plurimis, oltre alle pronunce della scrivente: Trib. Nola, sent. n. 94/2025, G.U. dr.
Fabbri; Trib. Nola, sent. n. 18/2025, G.U. dr. Todisco;
Trib. Nola, sent. n. 2080/2024, G.U. dr. Per_1
Trib. Nola, sent. n. 298/2023, G.U. dr.ssa Ferraro;
Trib. Nola, sent. n. 972/2023, G.U. dr.ssa Paura;
Trib.
Nola, sent. n. sent. n. 1231/2023, G.U. dr.ssa Napolitano;
Trib. Nola, sent. n. 1464/2023, G.U. dr.ssa
Esposito; Trib. Nola, sent. n. 2042/2019, G.U. dr. Tufano;
sent. n. 1968/2018, G.U. dr. Beatrice;
sent.
n. 599/2017, G.U. dr.ssa Colicchio;
sent. n. 1006/2017, G.U. dr.ssa Frallicciardi), ritiene pacificamente applicabile la disposizione innanzi richiamata anche alla fattispecie concreta oggetto di questo giudizio, sviluppatasi nell'arco temporale 2008-2018 (ferma in ogni caso l'applicabilità retroattiva della norma in esame, tale da assicurare l'uniformità di trattamento a tutti i giudizi instaurati ai sensi della citata disciplina: si cfr., in argomento, Cassazione civile sez. III, 31.3.2017, n. 8334).
Premessi dunque i richiamati principi di diritto, ritiene il Tribunale che il primo motivo di impugnazione sia da respingere.
Ed infatti, l'appellante eccepisce l'insussistenza di adeguata prova dell'an e del quantum della pretesa restitutoria.
Ebbene, quanto all'an, la Suprema Corte ha chiarito che «Nel giudizio finalizzato alla restituzione ex art. 8 sexies del d. l. n. 208 del 2008 della somma pagata a titolo di canone per la depurazione delle acque (quale parte del complessivo corrispettivo dovuto per il servizio idrico integrato), l'onere della prova circa il funzionamento dell'impianto di depurazione e gli oneri derivanti dalle attività di progettazione, realizzazione o completamento del medesimo impianto incombe, ai sensi dell'art. 2697, co. 2 c.c., sul convenuto, quale gestore del suddetto servizio e debitore della corrispondente prestazione nei confronti degli utenti, trattandosi di fatti impeditivi della pretesa restitutoria» (Cassazione civile sez. III,
12.6.2020, n. 11270).
Nel caso di specie, come anticipato innanzi, aveva lamentato dinanzi al giudice di Controparte_1
prime cure di non aver mai fruito del servizio di depurazione delle acque nel proprio comune di residenza
5 e, per l'effetto, aveva richiesto la restituzione della quota della relativa tariffa versata dal 2008 sino al 2018;
a fronte di tali allegazioni difensive, sarebbe stato onere della parte allora convenuta dimostrare l'esistenza nonché il funzionamento dell'impianto di depurazione nel periodo oggetto di fatturazione.
Viceversa, parte appellante, convenuta in primo grado, non forniva la necessaria prova della ricorrenza di fatti impeditivi della pretesa restitutoria, sub specie di corretto funzionamento del depuratore, essendosi limitata ad allegare l'esistenza dell'impianto di depurazione di “Napoli Est”, rinviando, poi, a fini probatori, alla planimetria del territorio comunale di Somma Vesuviana con indicazione della rete fognaria convogliata nell'impianto di depurazione “Napoli Est” (cfr. produzione di primo grado dell'appellante).
Ebbene, la planimetria, da cui l'appellante vorrebbe desumere la prova della presenza della rete fognaria innestantesi nell'impianto di depurazione “Napoli Est” (cfr. all. n. 4 – così numerato da questo Giudice
- della produzione di primo grado della non offre alcuna prova del funzionamento del servizio Pt_1
di depurazione.
Con riguardo, poi, al prodotto “Accordo per la regolazione dei rapporti tra la , il Controparte_2 [...]
ed il Gestore Unico dell'A.T.O. n. 3 sottoscritto in Parte_2 Pt_1
data 24 giugno 2013, in attuazione della Delibera Giunta n. 171 del 3 giugno 2013” (cfr. doc. n. Controparte_2
9 della produzione di primo grado) in cui alla lettera “g” vengono individuati gli impianti di depurazione comprensoriale di cui sono tributari i Comuni dell'A.T.O. n. 3 gestiti dalla tra cui risulta quello di Pt_1
“Napoli est”, ed in cui, all'art. 5, punto 5.1 (“Individuazione delle utenze servite dagli impianti di depurazione”), la dichiara che “(…) - ai sensi e per gli effetti della vigente normativa tecnica di settore - ciascuno dei Controparte_2
sistemi comprensoriali di depurazione indicati alla lettera “g” delle premesse, è regolarmente funzionante ed assicura la effettiva erogazione del servizio di collettamento e depurazione delle acque reflue”, va rilevato, anzitutto, che tale documento reca la data del 16.7.2014, dunque è stato redatto in un momento successivo a gran parte dell'arco temporale oggetto di giudizio (2008/2018), ma altresì, in secondo luogo, tale documentazione non fornisce, invero, alcuna prova in ordine all'effettivo e regolare funzionamento dell'impianto nell'intero arco temporale in questione, poiché il suo contenuto appare eccessivamente generico e, quindi,
6 privo di rilevanza probatoria in ordine al dato concreto – che doveva essere oggetto di specifica e congrua prova - dell'effettivo funzionamento dell'impianto nel periodo di fatturazione oggetto del giudizio.
Si tratta, peraltro, di dichiarazioni provenienti da un soggetto non imparziale, vale a dire la CP_2
che, secondo la prospettazione della stessa società appellante, è proprietaria dell'impianto su
[...]
cui si controverte.
Infine, nemmeno, in tal senso, può reputarsi rilevante la documentazione rilasciata dalla CP_2
con nota della Giunta Regionale della Campania Prot. 2017 0074710 del 02.02.2017 (all. n. 5
[...]
della produzione di primo grado dell'appellante), in cui “(…) si attesta il regolare e corretto funzionamento dell'impianto di Napoli Est e si comunica che detto impianto risulta essere entrato in esercizio dal 1° ottobre 1998”, in quanto nemmeno tale documento fornisce prova in ordine all'effettivo e regolare funzionamento dell'impianto nell'intero arco temporale indicato dall'appellato, essendo, a sua volta, del tutto generico e privo di riferimento temporale specifico al periodo di fatturazione oggetto di causa.
Inoltre, la Suprema Corte ha altresì statuito che «Alla mancanza ed alla temporanea inattività degli impianti di depurazione, che giustificano il diritto dell'utente di chiedere ai gestori del servizio idrico integrato la restituzione della quota non dovuta di tariffa, va equiparata l'“assoluta insufficienza” di detti impianti poiché, alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 39 del 2010 e n. 335 del 2008, il pagamento di un servizio di depurazione del quale non si è comunque potuto usufruire per fatto non imputabile è da ritenere, in ogni caso, indebito» (Cassazione civile sez. III, 11.02.2020,
n. 3314).
Mancando, dunque, la prova, il cui onere - lo si ribadisce - incombeva sulla del corretto Pt_1
funzionamento dell'impianto di depurazione, le doglianze di parte appellante non possono essere accolte.
In ordine, poi, alla quantificazione della pretesa, osserva il Tribunale che parte attrice in primo grado aveva fornito adeguata prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., dei versamenti effettuati in favore della convenuta, producendo in giudizio le ricevute di pagamento della somministrazione di acqua (all. n.
3 - così numerato da questo Giudice - della produzione di primo grado), documentazione che, peraltro, non aveva costituito oggetto di specifica e tempestiva contestazione da parte della convenuta nella prima fase di giudizio.
7 Del pari infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'appellante, atteso che l'art. 8 sexies, comma 2, della legge n. 13/2009 (di conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 30 dicembre 2008, n. 208), come visto, dispone che “In attuazione della sentenza della Corte costituzionale
n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedono (…) alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione (…)”.
In merito, la Corte di Cassazione ha successivamente specificato che «La pretesa azionata dagli utenti del servizio idrico, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 10 ottobre 2008, per la restituzione delle somme erogate quale quota, del complessivo corrispettivo, dovuta a titolo di canone per depurazione acque, va indirizzata nei confronti del soggetto con cui sia stato concluso il contratto di utenza» (Cassazione civile sez. III, 12.6.2020, n.
11270, cit., in motivazione).
Né può trovare accoglimento la eccepita, anche in primo grado, prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c. formulata sul presupposto che la domanda ha per oggetto prestazioni periodiche che devono pagarsi ad anno o in termini più brevi seppur nell'ambito di una causa debendi di carattere continuativo.
In proposito la giurisprudenza ha osservato che il diritto al rimborso di canoni periodici indebitamente versati, quali i canoni pagati per il servizio idrico integrato, non ha carattere periodico. Ne consegue che tale diritto non è soggetto al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., ma all'ordinario termine decennale di prescrizione, che decorre dalle date dei singoli pagamenti (Cass. ord.
29.01.2020 n. 1998).
Invero, come traspare dal principio enunciato dalla Cassazione, l'esclusione della prescrizione breve non dipende tanto dalla natura contrattuale od extracontrattuale dell'azione, quanto dal fatto che il credito restitutorio non è periodico.
Infine, risulta infondato anche l'ultimo motivo di ricorso, attinente all'asserito vizio di ultrapetizione in cui sarebbe incorso il Giudice di Pace, che ha condannato la l pagamento, in favore del Pt_1 CP_1
della somma di € 842,85, laddove l'attore in primo grado avrebbe formulato domanda di condanna della lla restituzione della più bassa somma di € 575,70. L'infondatezza di tale motivo d'appello è Pt_1
8 desumibile dalla lettura delle conclusioni dell'atto di citazione, ove la somma richiesta dall'attore era proprio quella riconosciuta dal primo giudice.
Per tutti gli esposti motivi, l'appello deve essere rigettato e la sentenza gravata interamente confermata.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita dalla su riportata motivazione.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come recentemente aggiornato con
D.M. n. 147 del 13.8.2022, scaglione di riferimento sulla base della domanda, al valore medio, leggermente ridotto tenuto conto dell'effettivo svolgimento del processo, con attribuzione all'avv. Luigi Pappalardo, dichiaratosi antistatario.
Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità,
a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice
d'appello, nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da , per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
Parte_1
2. Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione delle spese Parte_1
di lite del presente grado di giudizio, in favore di , che liquida in € 462,00 per Controparte_1
compenso, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, con attribuzione all'avv. Pappalardo Luigi;
3. Dà atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
9 Così deciso il 26.02.2025
Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, in funzione di Giudice
d'appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 7417/2021, riservata in decisione all'udienza del 19.11.2024, con l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paola Parte_1
Buonajuto e Renato Buonajuto
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Pappalardo Controparte_1
APPELLATO
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa e da note di trattazione scritta per la partecipazione all'udienza del 19.11.2024.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, co. 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., osserva il
Tribunale che, nel prosieguo, per brevità, ha impugnato la sentenza n. 1163/2021 Parte_1 Pt_1
del Giudice di Pace di Sant'Anastasia, con la quale, in accoglimento della domanda proposta da CP_1
, la stata condannata alla restituzione, in favore dell'attore, della somma di € 842,85,
[...] Pt_1
corrispondente all'importo da quest'ultimo versato a titolo di canone di depurazione delle acque e fognatura.
A sostegno della domanda proposta in primo grado, , premesso di aver stipulato con Controparte_1
la n contratto di fornitura di acqua potabile ad uso domestico avente numero utenza 59901439, Pt_1
per l'immobile sito in Somma Vesuviana (NA), alla Via Malatesta n. 7, deduceva: di aver corrisposto alla menzionata società, nel periodo compreso tra il 2008 ed il 2018, i canoni dovuti per il servizio idrico, pari ad € 3.746,00, comprendenti altresì la quota per il servizio di depurazione per € 842,85; di avere, pertanto, diritto alla restituzione della suddetta quota di € 842,85 a titolo di quota per il servizio di depurazione, non erogato, in forza della sentenza n. 335 del 10.10.2008 resa dalla Corte Costituzionale, con la quale la
Consulta ha dichiarato l'incostituzionalità del pagamento della quota di tariffe relative al servizio di depurazione, ove l'utente non ne abbia usufruito.
La a impugnato la predetta sentenza, lamentando la mancata valutazione, da parte del primo Pt_1
giudice, delle prove prodotte dalla attuale appellante in merito al corretto funzionamento della rete fognaria collegata all'immobile dell'appellata, nonché la mancanza di prova dei fatti costitutivi della pretesa attorea, indeterminata nel petitum e non supportata da adeguata prova nel quantum della pretesa restitutoria ed altresì l'ingiustificato rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva della Pt_1
contestando altresì il vizio di ultrapetizione rispetto alla somma riconosciuta in favore dell'attuale appellante.
Si costituiva l'appellato, che resisteva all'appello, chiedendone il rigetto, per tutte le ragioni esplicate nella comparsa di costituzione e risposta, cui si fa qui espresso rinvio.
2 Così instaurato il contraddittorio, la causa, all'udienza del 19.11.2024 è stata trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In primis, deve essere dichiarata l'ammissibilità e tempestività dell'appello, proposto nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione della gravata sentenza, avvenuta in data 06.5.2021, a fronte della notifica dell'atto di appello in data 23.11.2021 ed iscrizione della causa a ruolo in data 26.11.2021; inoltre,
l'atto di gravame è conforme ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche alla impugnata sentenza.
Va, poi, chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né di riproposizione
(cfr. art. 346 c.p.c.), né, ancora, che sia dipendente dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336
c.p.c.), si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Sempre in via preliminare va affermata l'ammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 113 c.p.c.
Ed infatti, pur essendo il valore della controversia inferiore al limite di € 1.100,00 (importo entro il quale il Giudice di Pace decide secondo equità, ai sensi del dell'art. 113, comma 2, c.p.c.), la controversia rientra tra quelle per le quali la stessa norma prevede la decisione secondo diritto a prescindere dal valore della causa: le somme delle quali si chiede la restituzione, infatti, sono state corrisposte in esecuzione del contratto di fornitura idrica, fattispecie negoziale ricompresa, pacificamente, nella previsione di cui all'art. 1342 c.c., trattandosi di contratti conclusi mediante la sottoscrizione, da parte dell'utente, di moduli o formulari predisposti dal soggetto erogatore per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali (in questo senso, su caso analogo, si cfr. Cassazione civile sez. VI, 30.11.2021, ord. n. 37471).
Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato, con integrale conferma della sentenza impugnata, per i motivi di seguito esposti.
Quanto all'inquadramento giuridico della fattispecie, occorre rilevare che con sentenza n. 335 del
10.10.2008 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 155, comma 1, primo periodo, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (che ha sostituito, con decorrenza dal 29 aprile 2006, l'art. 14, comma
1, l. 5 gennaio 1994 n. 36), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di
3 depurazione è dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi».
Proprio al fine di disciplinare le conseguenze della declaratoria di incostituzionalità, l'art. 8 sexies, comma
2, D.L. 30.12.2008, n. 208, convertito nella legge 27.2.2009 n. 13, espressamente ha previsto che “In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedono anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1° ottobre 2009, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione. Nei casi di cui al secondo periodo del comma 1, dall'importo da restituire vanno dedotti gli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate. L'importo da restituire è individuato, entro duecentodieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle rispettive Autorità d'ambito”.
Tale previsione normativa risponde al rilievo secondo il quale la tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue componenti, come il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, che, ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza: «La connessione di tali componenti è evidenziata, in particolare, dal fatto che, a fronte del pagamento della tariffa, l'utente riceve un complesso di prestazioni consistenti, sia nella somministrazione della risorsa idrica, sia nella fornitura dei servizi di fognatura e depurazione. E poiché la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione, in quanto componente della complessiva tariffa
del servizio idrico integrato, ne ripete necessariamente la natura di corrispettivo contrattuale, il cui ammontare è inserito automaticamente nel contratto (l. n. 36 del 1994, n. 13), è irragionevole l'imposizione all'utente dell'obbligo del pagamento della quota riferita al servizio di depurazione anche in mancanza della controprestazione, non potendosi ritenere, stante
l'unitarietà della tariffa, che le sue singole componenti abbiano natura non omogenea, e, conseguentemente, che anche solo una di esse, a differenza delle altre, non abbia natura di corrispettivo contrattuale ma di tributo (Cons. Stato, 30 giugno
2011, n. 3920)» (Cassazione civile sez. VI, 14.12.2015, n. 25112).
Pertanto, «va esclusa la debenza del corrispettivo in tutti i casi di impossibilità materiale di fruizione del servizio di depurazione o di mancato funzionamento dello stesso per fatto non imputabile all'utente, stante l'assenza della
4 controprestazione, cui non può non assimilarsi il caso di un impianto di depurazione che, pur esistente, non realizzi il servizio facendo venire meno il sinallagma previsto dalla legge» (Cass. n. 7947 del 20.04.2020).
Ciò posto, la scrivente, dando continuità all'orientamento già espresso in precedenti pronunce di questo
Tribunale (si cfr.no, ex plurimis, oltre alle pronunce della scrivente: Trib. Nola, sent. n. 94/2025, G.U. dr.
Fabbri; Trib. Nola, sent. n. 18/2025, G.U. dr. Todisco;
Trib. Nola, sent. n. 2080/2024, G.U. dr. Per_1
Trib. Nola, sent. n. 298/2023, G.U. dr.ssa Ferraro;
Trib. Nola, sent. n. 972/2023, G.U. dr.ssa Paura;
Trib.
Nola, sent. n. sent. n. 1231/2023, G.U. dr.ssa Napolitano;
Trib. Nola, sent. n. 1464/2023, G.U. dr.ssa
Esposito; Trib. Nola, sent. n. 2042/2019, G.U. dr. Tufano;
sent. n. 1968/2018, G.U. dr. Beatrice;
sent.
n. 599/2017, G.U. dr.ssa Colicchio;
sent. n. 1006/2017, G.U. dr.ssa Frallicciardi), ritiene pacificamente applicabile la disposizione innanzi richiamata anche alla fattispecie concreta oggetto di questo giudizio, sviluppatasi nell'arco temporale 2008-2018 (ferma in ogni caso l'applicabilità retroattiva della norma in esame, tale da assicurare l'uniformità di trattamento a tutti i giudizi instaurati ai sensi della citata disciplina: si cfr., in argomento, Cassazione civile sez. III, 31.3.2017, n. 8334).
Premessi dunque i richiamati principi di diritto, ritiene il Tribunale che il primo motivo di impugnazione sia da respingere.
Ed infatti, l'appellante eccepisce l'insussistenza di adeguata prova dell'an e del quantum della pretesa restitutoria.
Ebbene, quanto all'an, la Suprema Corte ha chiarito che «Nel giudizio finalizzato alla restituzione ex art. 8 sexies del d. l. n. 208 del 2008 della somma pagata a titolo di canone per la depurazione delle acque (quale parte del complessivo corrispettivo dovuto per il servizio idrico integrato), l'onere della prova circa il funzionamento dell'impianto di depurazione e gli oneri derivanti dalle attività di progettazione, realizzazione o completamento del medesimo impianto incombe, ai sensi dell'art. 2697, co. 2 c.c., sul convenuto, quale gestore del suddetto servizio e debitore della corrispondente prestazione nei confronti degli utenti, trattandosi di fatti impeditivi della pretesa restitutoria» (Cassazione civile sez. III,
12.6.2020, n. 11270).
Nel caso di specie, come anticipato innanzi, aveva lamentato dinanzi al giudice di Controparte_1
prime cure di non aver mai fruito del servizio di depurazione delle acque nel proprio comune di residenza
5 e, per l'effetto, aveva richiesto la restituzione della quota della relativa tariffa versata dal 2008 sino al 2018;
a fronte di tali allegazioni difensive, sarebbe stato onere della parte allora convenuta dimostrare l'esistenza nonché il funzionamento dell'impianto di depurazione nel periodo oggetto di fatturazione.
Viceversa, parte appellante, convenuta in primo grado, non forniva la necessaria prova della ricorrenza di fatti impeditivi della pretesa restitutoria, sub specie di corretto funzionamento del depuratore, essendosi limitata ad allegare l'esistenza dell'impianto di depurazione di “Napoli Est”, rinviando, poi, a fini probatori, alla planimetria del territorio comunale di Somma Vesuviana con indicazione della rete fognaria convogliata nell'impianto di depurazione “Napoli Est” (cfr. produzione di primo grado dell'appellante).
Ebbene, la planimetria, da cui l'appellante vorrebbe desumere la prova della presenza della rete fognaria innestantesi nell'impianto di depurazione “Napoli Est” (cfr. all. n. 4 – così numerato da questo Giudice
- della produzione di primo grado della non offre alcuna prova del funzionamento del servizio Pt_1
di depurazione.
Con riguardo, poi, al prodotto “Accordo per la regolazione dei rapporti tra la , il Controparte_2 [...]
ed il Gestore Unico dell'A.T.O. n. 3 sottoscritto in Parte_2 Pt_1
data 24 giugno 2013, in attuazione della Delibera Giunta n. 171 del 3 giugno 2013” (cfr. doc. n. Controparte_2
9 della produzione di primo grado) in cui alla lettera “g” vengono individuati gli impianti di depurazione comprensoriale di cui sono tributari i Comuni dell'A.T.O. n. 3 gestiti dalla tra cui risulta quello di Pt_1
“Napoli est”, ed in cui, all'art. 5, punto 5.1 (“Individuazione delle utenze servite dagli impianti di depurazione”), la dichiara che “(…) - ai sensi e per gli effetti della vigente normativa tecnica di settore - ciascuno dei Controparte_2
sistemi comprensoriali di depurazione indicati alla lettera “g” delle premesse, è regolarmente funzionante ed assicura la effettiva erogazione del servizio di collettamento e depurazione delle acque reflue”, va rilevato, anzitutto, che tale documento reca la data del 16.7.2014, dunque è stato redatto in un momento successivo a gran parte dell'arco temporale oggetto di giudizio (2008/2018), ma altresì, in secondo luogo, tale documentazione non fornisce, invero, alcuna prova in ordine all'effettivo e regolare funzionamento dell'impianto nell'intero arco temporale in questione, poiché il suo contenuto appare eccessivamente generico e, quindi,
6 privo di rilevanza probatoria in ordine al dato concreto – che doveva essere oggetto di specifica e congrua prova - dell'effettivo funzionamento dell'impianto nel periodo di fatturazione oggetto del giudizio.
Si tratta, peraltro, di dichiarazioni provenienti da un soggetto non imparziale, vale a dire la CP_2
che, secondo la prospettazione della stessa società appellante, è proprietaria dell'impianto su
[...]
cui si controverte.
Infine, nemmeno, in tal senso, può reputarsi rilevante la documentazione rilasciata dalla CP_2
con nota della Giunta Regionale della Campania Prot. 2017 0074710 del 02.02.2017 (all. n. 5
[...]
della produzione di primo grado dell'appellante), in cui “(…) si attesta il regolare e corretto funzionamento dell'impianto di Napoli Est e si comunica che detto impianto risulta essere entrato in esercizio dal 1° ottobre 1998”, in quanto nemmeno tale documento fornisce prova in ordine all'effettivo e regolare funzionamento dell'impianto nell'intero arco temporale indicato dall'appellato, essendo, a sua volta, del tutto generico e privo di riferimento temporale specifico al periodo di fatturazione oggetto di causa.
Inoltre, la Suprema Corte ha altresì statuito che «Alla mancanza ed alla temporanea inattività degli impianti di depurazione, che giustificano il diritto dell'utente di chiedere ai gestori del servizio idrico integrato la restituzione della quota non dovuta di tariffa, va equiparata l'“assoluta insufficienza” di detti impianti poiché, alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 39 del 2010 e n. 335 del 2008, il pagamento di un servizio di depurazione del quale non si è comunque potuto usufruire per fatto non imputabile è da ritenere, in ogni caso, indebito» (Cassazione civile sez. III, 11.02.2020,
n. 3314).
Mancando, dunque, la prova, il cui onere - lo si ribadisce - incombeva sulla del corretto Pt_1
funzionamento dell'impianto di depurazione, le doglianze di parte appellante non possono essere accolte.
In ordine, poi, alla quantificazione della pretesa, osserva il Tribunale che parte attrice in primo grado aveva fornito adeguata prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., dei versamenti effettuati in favore della convenuta, producendo in giudizio le ricevute di pagamento della somministrazione di acqua (all. n.
3 - così numerato da questo Giudice - della produzione di primo grado), documentazione che, peraltro, non aveva costituito oggetto di specifica e tempestiva contestazione da parte della convenuta nella prima fase di giudizio.
7 Del pari infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'appellante, atteso che l'art. 8 sexies, comma 2, della legge n. 13/2009 (di conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 30 dicembre 2008, n. 208), come visto, dispone che “In attuazione della sentenza della Corte costituzionale
n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedono (…) alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione (…)”.
In merito, la Corte di Cassazione ha successivamente specificato che «La pretesa azionata dagli utenti del servizio idrico, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 10 ottobre 2008, per la restituzione delle somme erogate quale quota, del complessivo corrispettivo, dovuta a titolo di canone per depurazione acque, va indirizzata nei confronti del soggetto con cui sia stato concluso il contratto di utenza» (Cassazione civile sez. III, 12.6.2020, n.
11270, cit., in motivazione).
Né può trovare accoglimento la eccepita, anche in primo grado, prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c. formulata sul presupposto che la domanda ha per oggetto prestazioni periodiche che devono pagarsi ad anno o in termini più brevi seppur nell'ambito di una causa debendi di carattere continuativo.
In proposito la giurisprudenza ha osservato che il diritto al rimborso di canoni periodici indebitamente versati, quali i canoni pagati per il servizio idrico integrato, non ha carattere periodico. Ne consegue che tale diritto non è soggetto al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., ma all'ordinario termine decennale di prescrizione, che decorre dalle date dei singoli pagamenti (Cass. ord.
29.01.2020 n. 1998).
Invero, come traspare dal principio enunciato dalla Cassazione, l'esclusione della prescrizione breve non dipende tanto dalla natura contrattuale od extracontrattuale dell'azione, quanto dal fatto che il credito restitutorio non è periodico.
Infine, risulta infondato anche l'ultimo motivo di ricorso, attinente all'asserito vizio di ultrapetizione in cui sarebbe incorso il Giudice di Pace, che ha condannato la l pagamento, in favore del Pt_1 CP_1
della somma di € 842,85, laddove l'attore in primo grado avrebbe formulato domanda di condanna della lla restituzione della più bassa somma di € 575,70. L'infondatezza di tale motivo d'appello è Pt_1
8 desumibile dalla lettura delle conclusioni dell'atto di citazione, ove la somma richiesta dall'attore era proprio quella riconosciuta dal primo giudice.
Per tutti gli esposti motivi, l'appello deve essere rigettato e la sentenza gravata interamente confermata.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita dalla su riportata motivazione.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come recentemente aggiornato con
D.M. n. 147 del 13.8.2022, scaglione di riferimento sulla base della domanda, al valore medio, leggermente ridotto tenuto conto dell'effettivo svolgimento del processo, con attribuzione all'avv. Luigi Pappalardo, dichiaratosi antistatario.
Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità,
a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice
d'appello, nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da , per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
Parte_1
2. Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione delle spese Parte_1
di lite del presente grado di giudizio, in favore di , che liquida in € 462,00 per Controparte_1
compenso, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, con attribuzione all'avv. Pappalardo Luigi;
3. Dà atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
9 Così deciso il 26.02.2025
Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
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