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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/11/2025, n. 5311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5311 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 25/11/2025 N. 14840/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da
rappresentato e difeso dall'Avv.to CITTADINO CALOGERO DANTE Parte_1 nonchè ed elett.te dom.to presso lo studio in Indirizzo Telematico
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv.to TARZIA MARIO ROBERTO ed elett.te dom.to presso lo studio in PIAZZA
MISSORI, 8/10 20122 MILANO
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti
IN FATTO
Con ricorso depositato in data 16.12.24 il ricorrente ha convenuto in Parte_1 giudizio chiedendo al Giudice: CP_1
1/4 Dott. Riccardo Atanasio - Preliminarmente, sussistendo i presupposti di legge, sospendere anche inaudita altera parte, l'esecuzione degli atti oggi opposti per i motivi narrati nel ricorso, nonché per il grave pregiudizio che potrebbe arrecare all'esponente un'eventuale produzione degli effetti degli stessi, quantomeno fino alla definizione del giudizio;
- nel merito dichiarare nullo e/o inefficace e/o illegittimo, per i motivi gradatamente esposti nel presente ricorso da intendersi qui richiamati e trascritti, e per l'effetto annullare, in tutto
o in parte, e comunque privare di efficacia l'Avviso di addebito n. 368 2024 00150484 89
000, nonché tutti gli atti ad esso presupposti, conseguenti e collegati, in forza delle eccezioni sollevate e dei motivi gradatamente esposti nel corpo del presente ricorso
Con vittoria di spese e compensi di causa, da distrarsi in favore di questo procuratore antistatario.
Si è costituita la parte resistente contestando le avverse deduzioni e domande delle quali ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
Dopo l'esame dei testi, all'udienza di discussione, i procuratori hanno concluso come in atti.
IN DIRITTO
Il ricorrente si è opposto all' dell'avviso di addebito n. 368 2024 00150484 89 000 avente ad oggetto il pagamento dell'importo complessivo di € 3.637,00 comprensivo di sanzioni ed interessi per contributo fisso emissione 2022-01 Rata 4 – Regime sanzionatorio L. n.
388/2000, art 116, comma 8, lett. b) – Gestione Commercianti, per il periodo da settembre
2019 a dicembre 2021.
Il credito portato dall'avviso di addebito trova il suo fondamento nella considerazione di CP_1 che il ricorrente – socio unico ed amministratore unico della - esercitasse Pt_2 personalmente un'attività commerciale, gestisse cioè un'impresa organizzandola prevalentemente con il lavoro proprio (e degli eventuali familiari coadiutori) secondo quanto prevede la lettera della norma di cui all'art. 1 comma 203 L. 662/96 il quale (novellando il primo comma dell'articolo 29 della legge 3 giugno 1975) così espressamente dispone :
"L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che…..siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia……..;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione……;
2/4 Dott. Riccardo Atanasio c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
Tuttavia, – sul quale grava l'onere di provare l'attività svolta dal ricorrente – non ha CP_1 assolto a tale onere.
I testi escussi hanno reso dichiarazioni favorevoli alla tesi di parte ricorrente.
La teste a dichiarato: Testimone_1
Io sono stata la moglie del ricorrente, oggi divorziata dal 2021.
Io sono stata dipendente della Blue Lion dal 2018 all'estate 2019.
Io lavoravo in negozio e facevo sostanzialmente tutto.
Mi occupavo delle collezioni di vestiti che sceglievo, ero addetta alla ricezione dei clienti alla vendita e alla cassa.
Lavorava con me che era altra dipendente, come commessa. Persona_1
Io non saprei dire chi ha continuato a prestare attività lavorativa presso il negozio dopo che sono andata via.
Penso che ci fosse ancora. Per_1
Mio marito non lavorava in negozio però passava a salutarmi.
Facevo tutto io.
Per il bilancio e le fatture c'era il commercialista.
Io andavo ogni tanto a versare in banca.
Rapporti con clientela e fornitori li tenevo io;
tenevo io i rapporti con gli show room e facevo la campagna vendite.
La teste ha ricordato: Testimone_2
Ho lavorato in un negozio di abbigliamento in via San Maurilio ad aprile 2019 per una settimana/dieci giorni.
Ho fatto un periodo di prova, ma poi ho interrotto i rapporti.
Ricordo che lavoravo da sola.
Ho conosciuto . Pt_1
Credo di aver lavorato solo al pomeriggio e facevo part-time.
l'ho visto qualche volta quando veniva in negozio in quanto titolare. Pt_1
So che veniva un'altra ragazza, ma non ci siamo mai incrociate.
Dalle dichiarazioni testimoniali emerge che il ricorrente non espletava personalmente l'attività commerciale ma si avvaleva della collaborazione di qualche dipendente - tra le quali la sua stessa moglie – senza una sua attiva partecipazione personale.
3/4 Dott. Riccardo Atanasio Peraltro, alcuna rilevanza ha la circostanza che una dei collaboratori fosse proprio la moglie in quanto la sua qualità di dipendente assorbe il rilievo che l'attività espletata dai parenti possa fare sussistere il requisito preteso dalla legge 662/96
Va pertanto dichiarata la insussistenza del credito portato dall'avviso di addebito qui impugnato.
In quanto soccombente va condannato a rimborsare all'Avv.to Calogero Dante CP_1
Cittadino, che le ha anticipate, le spese di lite determinate in € 1.500 oltre accessori ed oltre
15% per spese generali.
Sentenza esecutiva
PQM
dichiara la insussistenza del credito portato dall'avviso di addebito opposto n. 368 2024
00150484 89 000.
Condanna a rimborsare all'Avv.to Calogero Dante Cittadino, che le ha anticipate, le CP_1 spese di lite che liquida in € 1.500 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali.
Sentenza esecutiva
Milano, 25/11/2025 il Giudice del Lavoro
Dott. Riccardo Atanasio
4/4 Dott. Riccardo Atanasio
SEZIONE LAVORO
Udienza del 25/11/2025 N. 14840/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da
rappresentato e difeso dall'Avv.to CITTADINO CALOGERO DANTE Parte_1 nonchè ed elett.te dom.to presso lo studio in Indirizzo Telematico
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv.to TARZIA MARIO ROBERTO ed elett.te dom.to presso lo studio in PIAZZA
MISSORI, 8/10 20122 MILANO
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti
IN FATTO
Con ricorso depositato in data 16.12.24 il ricorrente ha convenuto in Parte_1 giudizio chiedendo al Giudice: CP_1
1/4 Dott. Riccardo Atanasio - Preliminarmente, sussistendo i presupposti di legge, sospendere anche inaudita altera parte, l'esecuzione degli atti oggi opposti per i motivi narrati nel ricorso, nonché per il grave pregiudizio che potrebbe arrecare all'esponente un'eventuale produzione degli effetti degli stessi, quantomeno fino alla definizione del giudizio;
- nel merito dichiarare nullo e/o inefficace e/o illegittimo, per i motivi gradatamente esposti nel presente ricorso da intendersi qui richiamati e trascritti, e per l'effetto annullare, in tutto
o in parte, e comunque privare di efficacia l'Avviso di addebito n. 368 2024 00150484 89
000, nonché tutti gli atti ad esso presupposti, conseguenti e collegati, in forza delle eccezioni sollevate e dei motivi gradatamente esposti nel corpo del presente ricorso
Con vittoria di spese e compensi di causa, da distrarsi in favore di questo procuratore antistatario.
Si è costituita la parte resistente contestando le avverse deduzioni e domande delle quali ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
Dopo l'esame dei testi, all'udienza di discussione, i procuratori hanno concluso come in atti.
IN DIRITTO
Il ricorrente si è opposto all' dell'avviso di addebito n. 368 2024 00150484 89 000 avente ad oggetto il pagamento dell'importo complessivo di € 3.637,00 comprensivo di sanzioni ed interessi per contributo fisso emissione 2022-01 Rata 4 – Regime sanzionatorio L. n.
388/2000, art 116, comma 8, lett. b) – Gestione Commercianti, per il periodo da settembre
2019 a dicembre 2021.
Il credito portato dall'avviso di addebito trova il suo fondamento nella considerazione di CP_1 che il ricorrente – socio unico ed amministratore unico della - esercitasse Pt_2 personalmente un'attività commerciale, gestisse cioè un'impresa organizzandola prevalentemente con il lavoro proprio (e degli eventuali familiari coadiutori) secondo quanto prevede la lettera della norma di cui all'art. 1 comma 203 L. 662/96 il quale (novellando il primo comma dell'articolo 29 della legge 3 giugno 1975) così espressamente dispone :
"L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che…..siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia……..;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione……;
2/4 Dott. Riccardo Atanasio c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
Tuttavia, – sul quale grava l'onere di provare l'attività svolta dal ricorrente – non ha CP_1 assolto a tale onere.
I testi escussi hanno reso dichiarazioni favorevoli alla tesi di parte ricorrente.
La teste a dichiarato: Testimone_1
Io sono stata la moglie del ricorrente, oggi divorziata dal 2021.
Io sono stata dipendente della Blue Lion dal 2018 all'estate 2019.
Io lavoravo in negozio e facevo sostanzialmente tutto.
Mi occupavo delle collezioni di vestiti che sceglievo, ero addetta alla ricezione dei clienti alla vendita e alla cassa.
Lavorava con me che era altra dipendente, come commessa. Persona_1
Io non saprei dire chi ha continuato a prestare attività lavorativa presso il negozio dopo che sono andata via.
Penso che ci fosse ancora. Per_1
Mio marito non lavorava in negozio però passava a salutarmi.
Facevo tutto io.
Per il bilancio e le fatture c'era il commercialista.
Io andavo ogni tanto a versare in banca.
Rapporti con clientela e fornitori li tenevo io;
tenevo io i rapporti con gli show room e facevo la campagna vendite.
La teste ha ricordato: Testimone_2
Ho lavorato in un negozio di abbigliamento in via San Maurilio ad aprile 2019 per una settimana/dieci giorni.
Ho fatto un periodo di prova, ma poi ho interrotto i rapporti.
Ricordo che lavoravo da sola.
Ho conosciuto . Pt_1
Credo di aver lavorato solo al pomeriggio e facevo part-time.
l'ho visto qualche volta quando veniva in negozio in quanto titolare. Pt_1
So che veniva un'altra ragazza, ma non ci siamo mai incrociate.
Dalle dichiarazioni testimoniali emerge che il ricorrente non espletava personalmente l'attività commerciale ma si avvaleva della collaborazione di qualche dipendente - tra le quali la sua stessa moglie – senza una sua attiva partecipazione personale.
3/4 Dott. Riccardo Atanasio Peraltro, alcuna rilevanza ha la circostanza che una dei collaboratori fosse proprio la moglie in quanto la sua qualità di dipendente assorbe il rilievo che l'attività espletata dai parenti possa fare sussistere il requisito preteso dalla legge 662/96
Va pertanto dichiarata la insussistenza del credito portato dall'avviso di addebito qui impugnato.
In quanto soccombente va condannato a rimborsare all'Avv.to Calogero Dante CP_1
Cittadino, che le ha anticipate, le spese di lite determinate in € 1.500 oltre accessori ed oltre
15% per spese generali.
Sentenza esecutiva
PQM
dichiara la insussistenza del credito portato dall'avviso di addebito opposto n. 368 2024
00150484 89 000.
Condanna a rimborsare all'Avv.to Calogero Dante Cittadino, che le ha anticipate, le CP_1 spese di lite che liquida in € 1.500 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali.
Sentenza esecutiva
Milano, 25/11/2025 il Giudice del Lavoro
Dott. Riccardo Atanasio
4/4 Dott. Riccardo Atanasio