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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 07/01/2026, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 100/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
03/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
NAPOLI MAURIZIO, AT
LAUDIERO VINCENZO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2078/2025 depositato il 17/03/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 1 - 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13224/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
16 e pubblicata il 26/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF301MD00899 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF301MD00899 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF301MD00899 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7300/2025 depositato il
04/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Resistente/Appellato: ILLUSTRA LE PROPRIE CONTRODEDUZIONI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio ha preso avvio quando Resistente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. TF301MD00899/2023, notificato il 31 maggio 2023, con cui l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto di dovergli imputare, quale presunto amministratore di fatto della società Società_1 and Nominativo_1 Società_4 S.r.l., un reddito personale di € 273.610,23 quale quota dei proventi illeciti derivanti dal meccanismo fraudolento IVA ricostruito dalla Guardia di Finanza e dagli Uffici in relazione all'anno 2017. L'accertamento ha tratto origine dall'impostazione già adottata dall'Amministrazione nel precedente avviso emesso nei confronti della società Società_1 S.r.l. e dagli atti richiamati in quell'accertamento, nonché dal processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza del 11 giugno 2019 redatto nei confronti della diversa società
Società_2 S.r.l., contenente una serie di intercettazioni ritenute dall'Ufficio significative per dedurne il ruolo gestorio del contribuente.
Resistente_1 ha impugnato l'atto prospettando una pluralità di doglianze: ha lamentato la mancanza di contraddittorio endoprocedimentale, l'assoluta estraneità sia ai fatti sia alla gestione della Società_1 and Nominativo_1 Società_4 S.r.l., la totale assenza di presupposti per attribuirgli la qualifica di amministratore di fatto, l'infondatezza dell'assunto secondo cui la società sarebbe stata una fictio creata per finalità fraudolente e, in via subordinata, la mancanza di qualsiasi prova circa l'effettiva percezione dei proventi che l'accertamento intendeva imputargli.
Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate ha difeso la legittimità dell'atto sostenendo che la posizione del contribuente fosse già emersa in precedenti accertamenti, facendo leva sulla circostanza che egli avesse ricevuto la notifica di altri atti emessi nei confronti della Società_1 S.r.l. quali presunto amministratore di fatto. L'Ufficio ha attribuito rilievo determinante al PVC del 2019, alle risultanze dell'indagine penale e, in particolare, alla conversazione n. 2052 intercettata il 7 luglio 2017, che a suo dire avrebbe messo in evidenza la figura di “Resistente_1” come soggetto al quale altri indagati riferivano le operazioni e attraverso il quale sarebbe passato ogni passaggio operativo. L'Agenzia ha sostenuto che l'intero complesso societario composto da SAF S.r.l., Nominativo_2, Nominativo_3, Società_1 and Nominativo_1 Società_4 e Società_2 fosse in realtà gestito da un unico sodalizio criminale di amministratori occulti tra i quali sarebbe dovuto ricomprendersi anche Resistente_1.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli ha accolto il ricorso del contribuente attraverso una motivazione articolata e assai ampia. La Corte ha anzitutto rilevato che l'impianto dell'accertamento si fondava “sul mero rinvio recettizio alle conclusioni rassegnate […] dalla Guardia di Finanza e condensati nel PVC del 16 giugno 2019”, senza che l'Amministrazione “abbia in alcun modo dato conto dei concreti elementi probatori idonei ad avvalorare gli assunti su cui tale accertamento intenderebbe fondarsi”. La Corte ha ritenuto che il contenuto delle intercettazioni non potesse assumere il valore dimostrativo attribuitogli dall'Ufficio, osservando che esse erano “obiettivamente equivoche sia in merito alla concreta individuazione del soggetto (Resistente_1) cui si sia inteso far riferimento che in merito al suo ruolo gestionale nella società Società_1 and Nominativo_1 Società_4 S.r.l.” e che l'onere probatorio non potesse in alcun modo considerarsi assolto sulla base di una frase isolata estratta da una conversazione tra terzi nella quale non era nemmeno chiaramente identificabile l'interlocutore.
La Corte ha poi evidenziato come lo stesso PVC, fatto proprio dall'Amministrazione, contenesse affermazioni incompatibili con la tesi dell'Ufficio. In particolare, nella parte conclusiva del verbale, la Guardia di Finanza aveva individuato in altri soggetti — e non in Resistente_1 — i “veri gestori” delle società ritenute coinvolte nel meccanismo fraudolento. La Corte ha ritenuto che tale dato, proveniente dalla stessa fonte istruttoria richiamata dall'Ufficio, fosse dirimente nel senso di escludere il coinvolgimento gestionale del contribuente.
La decisione ha anche valorizzato il principio, ribadito dalla Cassazione con sentenza n. 8922/2024, secondo cui la qualità di amministratore di fatto richiede la prova dell'effettivo esercizio di poteri gestori, prova che non può essere sostituita da mere presunzioni non corroborate. La Corte ha osservato che “nel caso di specie l'elemento costituito dalla provata qualità di procuratore in capo al ricorrente non è stato ulteriormente validato mediante l'accertamento delle concrete modalità attraverso cui tali poteri siano stati esercitati”, sottolineando il carattere meramente formale di tale dato.
La sentenza ha quindi concluso che l'intercettazione e il rapporto di parentela con altri soggetti coinvolti non avevano alcuna capacità dimostrativa, dichiarando che tali elementi rappresentavano soltanto “meri spunti investigativi aventi una marginale e non decisiva valenza indiziaria, cui non è stato dato sufficiente seguito mediante l'arricchimento del corredo probatorio”. L'Amministrazione, secondo la Corte, aveva dunque mancato di fornire la prova dell'inserimento del contribuente nella gestione della società e, conseguentemente, della percezione dei proventi illeciti. Per queste ragioni il ricorso è stato accolto con compensazione delle spese.
Successivamente, l'Agenzia delle Entrate ha proposto appello, notificandolo via PEC l'11 marzo 2025 e depositandolo telematicamente il 17 marzo 2025, con successivo deposito della prova di notifica il 27 marzo
2025. Nell'atto di appello l'Amministrazione sostiene che il primo giudice avrebbe erroneamente sottovalutato gli elementi indiziari emersi dal PVC e dalle indagini penali. L'Agenzia sostiene che l'intero sistema societario fosse governato da un unico gruppo di soggetti operanti come amministratori di fatto, che le funzioni fossero
“interscambiabili” e che il carattere unitario del sodalizio criminale renderebbe irrilevante la distinzione tra i singoli ruoli formali ricoperti nelle varie società. Viene richiamata la giurisprudenza di legittimità sul concetto di amministratore di fatto, con particolare riferimento all'art. 2639 c.c. e alla consolidata affermazione secondo cui è sufficiente il concreto inserimento del soggetto nelle scelte operative della società, anche senza una continuità assoluta, purché emergano attività gestorie significative.
Resistente_1 si è costituito in giudizio, contestando l'appello. Le sue controdeduzioni sottolineano, in primo luogo, che l'onere della prova incombe sull'Ufficio e che tale onere non è stato assolto né in primo grado né in appello, poiché tutti gli elementi richiamati sono privi di quei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dagli articoli 2727 e 2729 c.c. La difesa osserva come l'intero impianto accusatorio faccia affidamento su affermazioni apodittiche contenute nel PVC e peraltro contraddette dalle conclusioni dello stesso verbale, dove i “veri gestori” delle società vengono chiaramente individuati in altri soggetti. Viene ribadito che la conversazione intercettata è sia priva di riferibilità certa al contribuente, sia del tutto inidonea, anche se fosse riferibile, a dimostrare l'esercizio di poteri gestori in modo continuativo e significativo.
Nelle controdeduzioni viene dato ampio risalto anche a un elemento di particolare importanza: la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, pronunciata per il medesimo anno d'imposta e relativa a un diverso avviso di accertamento rivolto sempre al sig. Resistente_1, presieduta dal Presidente Perrino. In quel caso la Corte, con sentenza n. 4142/2024, ha integralmente confermato l'annullamento dell'accertamento emesso sulla base delle medesime contestazioni e dello stesso quadro indiziario richiamato. Tale precedente — che riguarda lo stesso contribuente, lo stesso anno d'imposta, le stesse contestazioni istruttorie e la medesima impostazione probatoria dell'Agenzia — viene evidenziato come perfettamente sovrapponibile, e dunque come ulteriore dimostrazione della totale insufficienza del quadro probatorio costruito dall'Amministrazione finanziaria.
La difesa osserva che nella sentenza Perrino la Corte ha già escluso che i verbali della Guardia di Finanza
e le intercettazioni potessero costituire prova del ruolo gestorio di fatto in capo al contribuente. L'applicazione dei principi già affermati in quella sede dovrebbe condurre, secondo le controdeduzioni, alla conferma della decisione di primo grado anche nel presente procedimento.
All'udienza del 03.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'oggetto del giudizio è l'avviso di accertamento n. TF301MD00899/2023, notificato il 31 maggio 2023 al sig. Resistente_1, con il quale, ai sensi degli artt. 37 e 41-bis del d.P.R. 600/1973, l'Agenzia ha accertato
“un maggior reddito personale derivante dai proventi illeciti percepiti, quale affermato amministratore di fatto della Società_1 srl, per un totale di € 273.610,23 da valere ai fini IRPEF e relative addizionali regionale e comunale e, di conseguenza, maggiori imposte per complessivi € 170.734,00, oltre sanzioni ed interessi”.
Nella motivazione dell'atto impositivo l'Ufficio ha richiamato, facendone propri i contenuti: l'avviso di accertamento n. TF3010200938/2021, relativo al 2017, emesso nei confronti del sig. Resistente_1 quale asserito amministratore di fatto della Sport and Società_4 s.r.l.; l'avviso di accertamento n. TF3030100846/2020, emesso nei confronti della Società_1 and Nominativo_1 Società_4 s.r.l. e notificato, tra gli altri, al contribuente “quale affermato amministratore di fatto”; nonché il processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza dell'11 giugno 2019, redatto nei confronti di Società_2 s.r.l. per il periodo 1° gennaio 2016 – 11 marzo 2019.
Sulla base di tali atti l'Amministrazione ha ritenuto che la Società_1 and Nominativo_1 Società_4 s.r.l. fosse “a pieno titolo coinvolta in una frode fiscale IVA, attuata attraverso la costituzione e la gestione di diverse società partenopee (…) inserite fraudolentemente in un circuito di fatturazioni relative ad operazioni oggettivamente e/o soggettivamente inesistenti”, e che “l'attuazione di tale meccanismo fraudolento” avesse consentito “ai soci ed amministratori occulti della Società_1 srl, di beneficiare dell'IVA evasa”.
Da tali premesse l'Ufficio ha desunto, da un lato, la qualifica del sig. Resistente_1 quale amministratore e socio occulto, o co-amministratore di fatto, delle società coinvolte, e, dall'altro, l'esistenza di proventi illeciti a lui imputabili in misura corrispondente a una quota dell'IVA evasa. Il meccanismo ricostruttivo risulta esplicitato negli atti di parte contribuente: “considerato che i (presunti) partecipanti al piano criminoso sarebbero stati sei e considerate le imposte evase, l'Ufficio riteneva di calcolare il maggior reddito da provento illecito nella misura di 1/6 del 20% del totale delle imposte evase”, senza che venisse individuata, né provata, alcuna concreta percezione di somme da parte del contribuente, neppure per il tramite di accertamenti bancari o patrimoniali.
Il primo giudice ha ricostruito in modo puntuale questo impianto motivazionale, rilevando che esso risulta
“fondato sul mero rinvio recettizio alle conclusioni rassegnate, piuttosto che agli accertamenti compiuti, dalla
Guardia di Finanza e condensati nel PVC del 16 giugno 2019”. Nella sentenza si afferma testualmente che
“la resistente amministrazione fiscale si sia limitata a riportare tali conclusioni senza in alcun modo dar conto dei concreti elementi probatori idonei ad avvalorare gli assunti su cui tale accertamento intenderebbe fondarsi”.
La stessa decisione di primo grado ha evidenziato che il corposo verbale della Guardia di Finanza, “composto di 129 pagine, investe gli accertamenti operati a carico della Società_2 s.r.l.” e che, con riguardo al sig. Resistente_1, “si rinviene un unico elemento probatorio astrattamente idoneo, a dire dell'amministrazione, a fondare il coinvolgimento del ricorrente nell'amministrazione e concreta titolarità dell'attività di impresa posta in essere dalla Società_2l”, costituito da una sola intercettazione telefonica, la conversazione n. 2052 del 7 luglio 2017.
Il passo del PVC, riprodotto in sentenza, descrive la conversazione in questi termini: “la telefonata oltre a confermare che ER si occupa anche di effettuare acquisti di capi di abbigliamento in stock per l'ottenimento di buoni prezzi avvalendosi della collaborazione di Nominativo_5 (…) pone in risalto la figura di spessore di Resistente_1 (sicuramente si riferisce a Resistente_1) all'interno del sodalizio indagato”.
Sulla base di questa lettura, il giudice di primo grado ha ritenuto che tale intercettazione non fosse sufficiente a dimostrare né un inserimento del sig. Resistente_1 nella gestione di Società_1 and Nominativo_1 Società_4 s.r.l. secondo i canoni delineati dalla giurisprudenza di legittimità, né la percezione di specifici proventi illeciti. La motivazione afferma espressamente che “il ricorrente ha condivisibilmente contestato, in ricorso, la decisività di detta intercettazione, la quale si palesa obiettivamente equivoca sia in merito alla concreta individuazione del soggetto (Resistente_1) cui si sia inteso far riferimento che in merito al suo ruolo gestionale nella società Società_1 and Nominativo_1 Società_4 s.r.l.”, aggiungendo che “dalla lettura del verbale emerge, infatti, il difetto di qualsivoglia ulteriore approfondimento istruttorio volto a concretamente delineare il ruolo gestionale svolto dal signor Resistente_1, da ciò conseguendo il mancato soddisfacimento dell'onere probatorio”. La stessa sentenza qualifica la predetta intercettazione ed il mero rapporto di parentela con il sig. Nominativo_6 come “meri spunti investigativi aventi una marginale e non decisiva valenza indiziaria, cui non è stato dato sufficiente seguito mediante l'arricchimento del corredo probatorio”.
Queste considerazioni si collocano nel solco dell'elaborazione, richiamata dallo stesso collegio di primo grado, secondo cui la qualifica di amministratore di fatto non può essere desunta dalla sola esistenza di una procura “ad negotia” o da generiche indicazioni, ma richiede il riscontro di una “significativa e continua attività gestoria della società”, concretamente accertata nelle sue modalità e nei suoi effetti, essendo insufficiente il mero conferimento di ampi poteri in astratto.
L'esame congiunto dell'avviso e del PVC, così come svolto nei motivi di ricorso, nella memoria illustrativa e nelle controdeduzioni in appello, conferma che, al di là di formule apodittiche (“promosso, organizzato e perpetrato la frode fiscale”, “tra i promotori del sodalizio criminale”), non viene individuato, a carico del sig. Resistente_1, alcun atto specifico di direzione, decisione o gestione della Società_1 and Nominativo_1 Società_4 s.r.l. o delle altre società menzionate. Le difese del contribuente hanno sottolineato che nel PVC “non vi è traccia e/o prova che il Resistente_1 avesse impartito direttive e/o condizionato le scelte operative della società”, e che lo stesso verbale, ai fogli 41 e 42, non include il contribuente tra “i veri gestori delle società Società_1”, escludendolo così dal novero degli effettivi amministratori di fatto.
Nelle stesse controdeduzioni di parte appellata si evidenzia come, ad una lettura attenta, l'unico elemento concreto che collega il nome del contribuente al contesto societario sia, oltre al rapporto di fratellanza con
Nominativo_6, la citata conversazione intercettata, che tuttavia non descrive alcun atto decisionale né alcuna ingerenza nella gestione e viene qualificata dal primo giudice come elemento obiettivamente equivoco. Si rileva, inoltre, che “nelle indagini penali e tributarie vengono coinvolti diversi soggetti” e che, per quanto riguarda il sig. Resistente_1, “non risulta allegato, né provato un qualsiasi atto gestorio (…) ma unicamente un coinvolgimento in indagini ancora in corso e di cui non si conosce né il contenuto, né l'esito”.
Quanto al profilo dei proventi illeciti, gli atti difensivi del contribuente sottolineano come il metodo seguito dall'Ufficio – determinare il reddito imponibile attribuendo a ciascun presunto partecipante alla frode una frazione fissa dell'IVA evasa, corrispondente a 1/6 del 20% del totale – non sia sorretto da alcuna verifica in ordine all'effettiva percezione, da parte del sig. Resistente_1, di somme riconducibili alla frode. Si afferma che “manca la prova dell'esistenza di proventi illeciti direttamente percepiti” e che, nell'avviso di accertamento,
“non vi è un qualsiasi elemento, anche indiziario, che comprovi l'effettiva percezione del maggior reddito accertato e l'entità dello stesso, eventualmente all'esito di accertamenti bancari o patrimoniali, di cui, però, non vi è traccia”.
Il primo giudice ha fatto proprie queste obiezioni, rilevando che l'avviso si limita a richiamare in blocco il verbale della Guardia di Finanza e gli altri atti, senza spiegare in che modo, da quelle risultanze, si possa desumere che proprio il sig. Resistente_1 abbia concretamente percepito proventi, né con quali passaggi finanziari, né in quale misura. La sentenza, nel descrivere il meccanismo di imputazione dei redditi, richiama l'inquadramento dei proventi illeciti come “redditi diversi” ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge n.
537/1993, sottolineando tuttavia che, nel caso concreto, l'Amministrazione si è limitata ad assumere come dato presupposto la percezione, senza indicare “concreti elementi probatori idonei ad avvalorare gli assunti su cui tale accertamento intenderebbe fondarsi”.
L'Agenzia, con il ricorso in appello, insiste nel ritenere che il PVC e gli atti del procedimento penale forniscano
“elementi oggettivi della natura di amministratore di fatto, oltre che di socio occulto di Resistente_1 e degli altri in tutte le società coinvolte nello stesso giro di frode”, richiamando la giurisprudenza di legittimità in tema di amministratore di fatto e sottolineando che l'avviso societario Società_1 and Nominativo_1 Società_4 s.r.l. sarebbe divenuto definitivo.
Tuttavia, la mera allegazione di un quadro investigativo complessivo e di un sistema di società “caratterizzate dalla medesima regia criminale”, non accompagnata dall'indicazione di specifici atti gestori posti in essere dal contribuente, non supera le carenze probatorie dettagliatamente evidenziate dal primo giudice. L'appello non si confronta in modo puntuale con il rilievo decisivo secondo cui, nel PVC, l'unico elemento individualizzante riferito a Resistente_1 – la conversazione n. 2052 – ha carattere descrittivo e valutativo, non illustra condotte di gestione, non attribuisce al medesimo concrete decisioni imprenditoriali e, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, è “obiettivamente equivoco” quanto alla persona indicata come “Resistente_1” ed al ruolo effettivamente ricoperto nella società.
Parimenti, la deduzione relativa alla qualità di procuratore del contribuente nei confronti di Società_1 and Nominativo_1 Società_4 s.r.l., valorizzata dall'Ufficio quale indizio di un'attività gestoria di fatto, non colma, secondo la sentenza appellata, il deficit di prova, in quanto “l'elemento, costituito dalla provata qualità di procuratore in capo al ricorrente, non è stato ulteriormente validato mediante l'accertamento delle concrete modalità attraverso cui tali poteri siano stati esercitati dal Resistente_1 nel periodo in esame”. La Corte condivide questo passaggio, che appare pienamente coerente con i principi richiamati dalla stessa pronuncia di primo grado, secondo i quali la procura può costituire un indizio, ma non può sostituire la verifica dell'effettivo esercizio di una attività gestoria continuativa e significativa.
Per quanto attiene, infine, al profilo dei proventi illeciti, l'appello si limita a ribadire che “ogni incremento patrimoniale da parte dei contribuenti è soggetto a imposizione fiscale” e che, nel caso di specie, “sussistono i requisiti necessari per collocare i proventi da illecito in capo ad Resistente_1 all'interno di una delle categorie reddituali previste dal Testo Unico”, ma non individua nuovi elementi dai quali ricavare, anche solo in via indiziaria, la prova dell'effettiva percezione, da parte dell'appellato, di somme derivanti dalla presunta frode. Rimane pertanto intatto il rilievo, già evidenziato dal primo giudice, secondo cui la quantificazione del reddito si fonda su una ripartizione meramente teorica di una percentuale dell'IVA evasa tra sei soggetti, senza riscontri documentali o patrimoniali.
In questo contesto assume particolare rilievo, come messo in luce nelle controdeduzioni, il precedente costituito dalla sentenza n. 4142/2024 di questa Corte, Presidente Perrino, che ha annullato l'avviso di accertamento n. TF3010200938/2021 emesso nei confronti del medesimo contribuente quale amministratore di fatto della Sport and Società_4 s.r.l., avviso espressamente richiamato anche nell'atto oggi in esame e, anch'esso, fondato sul PVC dell'11 giugno 2019. Tale precedente, pur riferito ad altra società, riguarda la medesima annualità e si innesta sullo stesso materiale istruttorio, costituendo quindi un significativo indice della necessità di pretendere, anche nei confronti dell'odierno appellato, un quadro probatorio concreto, specifico e non meramente induttivo quanto alla qualifica di amministratore di fatto ed alla percezione di proventi illeciti.
E' opportuno richiamare, quale ulteriore precedente specifico e rilevante, la sentenza n. 6007, depositata il
22 settembre 2025, pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania – Sezione
19ª, nel procedimento RGA n. 3651/2025, avente ad oggetto un avviso di accertamento emesso nei confronti del medesimo contribuente per l'anno d'imposta 2018, fondato sulla medesima ricostruzione istruttoria e sul medesimo processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza dell'11 giugno 2019.
In tale decisione, la Corte ha confermato l'annullamento dell'atto impositivo, escludendo che l'Agenzia delle Entrate avesse fornito prova adeguata della qualifica di amministratore di fatto del sig. Resistente_1 in relazione alla società Società_1 and Nominativo_1 Società_4 S.r.l.. In particolare, il Collegio ha ribadito che la figura dell'amministratore di fatto richiede la dimostrazione dell'esercizio concreto, continuativo e non occasionale di poteri gestori, non potendo tale qualifica essere desunta né dal mero rapporto di parentela con altri soggetti coinvolti, né dalla titolarità di una procura, né dalla partecipazione, peraltro non provata in modo specifico, ad un più ampio contesto investigativo.
La sentenza ha inoltre evidenziato come l'unico elemento individualizzante posto a fondamento dell'assunto dell'Ufficio – costituito dalla conversazione telefonica n. 2052 del 7 luglio 2017 – fosse obiettivamente equivoco, sia quanto all'identificazione del soggetto indicato come “Resistente_1”, sia, soprattutto, quanto alla riconducibilità di tale riferimento a condotte gestorie idonee a integrare l'esercizio di poteri amministrativi di fatto. Il Collegio ha ritenuto che tale elemento non fosse sufficiente, neppure in via presuntiva, a dimostrare l'ingerenza del contribuente nella gestione societaria.
La Corte ha altresì sottolineato che lo stesso processo verbale di constatazione richiamato dall'Amministrazione individuava, per la società Società_1 and Nominativo_1 Società_4 S.r.l., un diverso soggetto quale effettivo dominus gestionale, circostanza incompatibile con la tesi dell'Ufficio circa il ruolo di amministratore di fatto attribuito al sig. Resistente_1. È stato inoltre rilevato il totale difetto di prova in ordine all'effettiva percezione, da parte del contribuente, di proventi illeciti, essendo la quantificazione del reddito accertato fondata su una ripartizione meramente teorica dell'IVA evasa, priva di riscontri patrimoniali o finanziari.
Sulla base di tali considerazioni, la sentenza n. 6007/2025 ha concluso per il rigetto dell'appello dell'Agenzia delle Entrate, confermando l'annullamento dell'avviso di accertamento e compensando le spese di lite, in ragione della complessità delle questioni trattate.
Tale precedente, riferito allo stesso contribuente, alla stessa società, al medesimo impianto istruttorio e fondato su identiche contestazioni in punto di amministrazione di fatto e imputazione di proventi illeciti, assume rilievo decisivo anche nel presente giudizio, rafforzando la conclusione circa l'insufficienza del quadro probatorio posto a fondamento dell'atto impugnato
Alla luce di tutte queste considerazioni, l'impostazione seguita dal giudice di primo grado risulta condivisibile.
La decisione ha correttamente ritenuto che l'Amministrazione non abbia assolto l'onere di provare, con indizi gravi, precisi e concordanti, l'inserimento del sig. Resistente_1 nella gestione di fatto di Società_1 and Nominativo_1 Società_4 s.r.l., desumibile da direttive impartite e dal condizionamento delle scelte operative, né l'effettiva percezione, da parte dello stesso, di proventi illeciti nella misura accertata.
L'appello, insistendo sulle stesse formule generiche e sul rinvio al PVC ed agli atti penali senza individuare ulteriori elementi di fatto, non scalfisce la motivazione della sentenza impugnata, che appare sorretta da un percorso argomentativo lineare e conforme ai principi richiamati. Ne consegue che le doglianze dell'Ufficio devono essere respinte e che va confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento n.
TF301MD00899/2023 già pronunciato dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado.
La complessità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese anche del grado di appello.
P.Q.M.
Rigetta appello e conferma la sentenza impugnata. Compensa le spese del grado
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
03/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
NAPOLI MAURIZIO, AT
LAUDIERO VINCENZO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2078/2025 depositato il 17/03/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 1 - 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13224/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
16 e pubblicata il 26/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF301MD00899 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF301MD00899 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF301MD00899 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7300/2025 depositato il
04/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Resistente/Appellato: ILLUSTRA LE PROPRIE CONTRODEDUZIONI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio ha preso avvio quando Resistente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. TF301MD00899/2023, notificato il 31 maggio 2023, con cui l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto di dovergli imputare, quale presunto amministratore di fatto della società Società_1 and Nominativo_1 Società_4 S.r.l., un reddito personale di € 273.610,23 quale quota dei proventi illeciti derivanti dal meccanismo fraudolento IVA ricostruito dalla Guardia di Finanza e dagli Uffici in relazione all'anno 2017. L'accertamento ha tratto origine dall'impostazione già adottata dall'Amministrazione nel precedente avviso emesso nei confronti della società Società_1 S.r.l. e dagli atti richiamati in quell'accertamento, nonché dal processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza del 11 giugno 2019 redatto nei confronti della diversa società
Società_2 S.r.l., contenente una serie di intercettazioni ritenute dall'Ufficio significative per dedurne il ruolo gestorio del contribuente.
Resistente_1 ha impugnato l'atto prospettando una pluralità di doglianze: ha lamentato la mancanza di contraddittorio endoprocedimentale, l'assoluta estraneità sia ai fatti sia alla gestione della Società_1 and Nominativo_1 Società_4 S.r.l., la totale assenza di presupposti per attribuirgli la qualifica di amministratore di fatto, l'infondatezza dell'assunto secondo cui la società sarebbe stata una fictio creata per finalità fraudolente e, in via subordinata, la mancanza di qualsiasi prova circa l'effettiva percezione dei proventi che l'accertamento intendeva imputargli.
Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate ha difeso la legittimità dell'atto sostenendo che la posizione del contribuente fosse già emersa in precedenti accertamenti, facendo leva sulla circostanza che egli avesse ricevuto la notifica di altri atti emessi nei confronti della Società_1 S.r.l. quali presunto amministratore di fatto. L'Ufficio ha attribuito rilievo determinante al PVC del 2019, alle risultanze dell'indagine penale e, in particolare, alla conversazione n. 2052 intercettata il 7 luglio 2017, che a suo dire avrebbe messo in evidenza la figura di “Resistente_1” come soggetto al quale altri indagati riferivano le operazioni e attraverso il quale sarebbe passato ogni passaggio operativo. L'Agenzia ha sostenuto che l'intero complesso societario composto da SAF S.r.l., Nominativo_2, Nominativo_3, Società_1 and Nominativo_1 Società_4 e Società_2 fosse in realtà gestito da un unico sodalizio criminale di amministratori occulti tra i quali sarebbe dovuto ricomprendersi anche Resistente_1.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli ha accolto il ricorso del contribuente attraverso una motivazione articolata e assai ampia. La Corte ha anzitutto rilevato che l'impianto dell'accertamento si fondava “sul mero rinvio recettizio alle conclusioni rassegnate […] dalla Guardia di Finanza e condensati nel PVC del 16 giugno 2019”, senza che l'Amministrazione “abbia in alcun modo dato conto dei concreti elementi probatori idonei ad avvalorare gli assunti su cui tale accertamento intenderebbe fondarsi”. La Corte ha ritenuto che il contenuto delle intercettazioni non potesse assumere il valore dimostrativo attribuitogli dall'Ufficio, osservando che esse erano “obiettivamente equivoche sia in merito alla concreta individuazione del soggetto (Resistente_1) cui si sia inteso far riferimento che in merito al suo ruolo gestionale nella società Società_1 and Nominativo_1 Società_4 S.r.l.” e che l'onere probatorio non potesse in alcun modo considerarsi assolto sulla base di una frase isolata estratta da una conversazione tra terzi nella quale non era nemmeno chiaramente identificabile l'interlocutore.
La Corte ha poi evidenziato come lo stesso PVC, fatto proprio dall'Amministrazione, contenesse affermazioni incompatibili con la tesi dell'Ufficio. In particolare, nella parte conclusiva del verbale, la Guardia di Finanza aveva individuato in altri soggetti — e non in Resistente_1 — i “veri gestori” delle società ritenute coinvolte nel meccanismo fraudolento. La Corte ha ritenuto che tale dato, proveniente dalla stessa fonte istruttoria richiamata dall'Ufficio, fosse dirimente nel senso di escludere il coinvolgimento gestionale del contribuente.
La decisione ha anche valorizzato il principio, ribadito dalla Cassazione con sentenza n. 8922/2024, secondo cui la qualità di amministratore di fatto richiede la prova dell'effettivo esercizio di poteri gestori, prova che non può essere sostituita da mere presunzioni non corroborate. La Corte ha osservato che “nel caso di specie l'elemento costituito dalla provata qualità di procuratore in capo al ricorrente non è stato ulteriormente validato mediante l'accertamento delle concrete modalità attraverso cui tali poteri siano stati esercitati”, sottolineando il carattere meramente formale di tale dato.
La sentenza ha quindi concluso che l'intercettazione e il rapporto di parentela con altri soggetti coinvolti non avevano alcuna capacità dimostrativa, dichiarando che tali elementi rappresentavano soltanto “meri spunti investigativi aventi una marginale e non decisiva valenza indiziaria, cui non è stato dato sufficiente seguito mediante l'arricchimento del corredo probatorio”. L'Amministrazione, secondo la Corte, aveva dunque mancato di fornire la prova dell'inserimento del contribuente nella gestione della società e, conseguentemente, della percezione dei proventi illeciti. Per queste ragioni il ricorso è stato accolto con compensazione delle spese.
Successivamente, l'Agenzia delle Entrate ha proposto appello, notificandolo via PEC l'11 marzo 2025 e depositandolo telematicamente il 17 marzo 2025, con successivo deposito della prova di notifica il 27 marzo
2025. Nell'atto di appello l'Amministrazione sostiene che il primo giudice avrebbe erroneamente sottovalutato gli elementi indiziari emersi dal PVC e dalle indagini penali. L'Agenzia sostiene che l'intero sistema societario fosse governato da un unico gruppo di soggetti operanti come amministratori di fatto, che le funzioni fossero
“interscambiabili” e che il carattere unitario del sodalizio criminale renderebbe irrilevante la distinzione tra i singoli ruoli formali ricoperti nelle varie società. Viene richiamata la giurisprudenza di legittimità sul concetto di amministratore di fatto, con particolare riferimento all'art. 2639 c.c. e alla consolidata affermazione secondo cui è sufficiente il concreto inserimento del soggetto nelle scelte operative della società, anche senza una continuità assoluta, purché emergano attività gestorie significative.
Resistente_1 si è costituito in giudizio, contestando l'appello. Le sue controdeduzioni sottolineano, in primo luogo, che l'onere della prova incombe sull'Ufficio e che tale onere non è stato assolto né in primo grado né in appello, poiché tutti gli elementi richiamati sono privi di quei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dagli articoli 2727 e 2729 c.c. La difesa osserva come l'intero impianto accusatorio faccia affidamento su affermazioni apodittiche contenute nel PVC e peraltro contraddette dalle conclusioni dello stesso verbale, dove i “veri gestori” delle società vengono chiaramente individuati in altri soggetti. Viene ribadito che la conversazione intercettata è sia priva di riferibilità certa al contribuente, sia del tutto inidonea, anche se fosse riferibile, a dimostrare l'esercizio di poteri gestori in modo continuativo e significativo.
Nelle controdeduzioni viene dato ampio risalto anche a un elemento di particolare importanza: la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, pronunciata per il medesimo anno d'imposta e relativa a un diverso avviso di accertamento rivolto sempre al sig. Resistente_1, presieduta dal Presidente Perrino. In quel caso la Corte, con sentenza n. 4142/2024, ha integralmente confermato l'annullamento dell'accertamento emesso sulla base delle medesime contestazioni e dello stesso quadro indiziario richiamato. Tale precedente — che riguarda lo stesso contribuente, lo stesso anno d'imposta, le stesse contestazioni istruttorie e la medesima impostazione probatoria dell'Agenzia — viene evidenziato come perfettamente sovrapponibile, e dunque come ulteriore dimostrazione della totale insufficienza del quadro probatorio costruito dall'Amministrazione finanziaria.
La difesa osserva che nella sentenza Perrino la Corte ha già escluso che i verbali della Guardia di Finanza
e le intercettazioni potessero costituire prova del ruolo gestorio di fatto in capo al contribuente. L'applicazione dei principi già affermati in quella sede dovrebbe condurre, secondo le controdeduzioni, alla conferma della decisione di primo grado anche nel presente procedimento.
All'udienza del 03.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'oggetto del giudizio è l'avviso di accertamento n. TF301MD00899/2023, notificato il 31 maggio 2023 al sig. Resistente_1, con il quale, ai sensi degli artt. 37 e 41-bis del d.P.R. 600/1973, l'Agenzia ha accertato
“un maggior reddito personale derivante dai proventi illeciti percepiti, quale affermato amministratore di fatto della Società_1 srl, per un totale di € 273.610,23 da valere ai fini IRPEF e relative addizionali regionale e comunale e, di conseguenza, maggiori imposte per complessivi € 170.734,00, oltre sanzioni ed interessi”.
Nella motivazione dell'atto impositivo l'Ufficio ha richiamato, facendone propri i contenuti: l'avviso di accertamento n. TF3010200938/2021, relativo al 2017, emesso nei confronti del sig. Resistente_1 quale asserito amministratore di fatto della Sport and Società_4 s.r.l.; l'avviso di accertamento n. TF3030100846/2020, emesso nei confronti della Società_1 and Nominativo_1 Società_4 s.r.l. e notificato, tra gli altri, al contribuente “quale affermato amministratore di fatto”; nonché il processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza dell'11 giugno 2019, redatto nei confronti di Società_2 s.r.l. per il periodo 1° gennaio 2016 – 11 marzo 2019.
Sulla base di tali atti l'Amministrazione ha ritenuto che la Società_1 and Nominativo_1 Società_4 s.r.l. fosse “a pieno titolo coinvolta in una frode fiscale IVA, attuata attraverso la costituzione e la gestione di diverse società partenopee (…) inserite fraudolentemente in un circuito di fatturazioni relative ad operazioni oggettivamente e/o soggettivamente inesistenti”, e che “l'attuazione di tale meccanismo fraudolento” avesse consentito “ai soci ed amministratori occulti della Società_1 srl, di beneficiare dell'IVA evasa”.
Da tali premesse l'Ufficio ha desunto, da un lato, la qualifica del sig. Resistente_1 quale amministratore e socio occulto, o co-amministratore di fatto, delle società coinvolte, e, dall'altro, l'esistenza di proventi illeciti a lui imputabili in misura corrispondente a una quota dell'IVA evasa. Il meccanismo ricostruttivo risulta esplicitato negli atti di parte contribuente: “considerato che i (presunti) partecipanti al piano criminoso sarebbero stati sei e considerate le imposte evase, l'Ufficio riteneva di calcolare il maggior reddito da provento illecito nella misura di 1/6 del 20% del totale delle imposte evase”, senza che venisse individuata, né provata, alcuna concreta percezione di somme da parte del contribuente, neppure per il tramite di accertamenti bancari o patrimoniali.
Il primo giudice ha ricostruito in modo puntuale questo impianto motivazionale, rilevando che esso risulta
“fondato sul mero rinvio recettizio alle conclusioni rassegnate, piuttosto che agli accertamenti compiuti, dalla
Guardia di Finanza e condensati nel PVC del 16 giugno 2019”. Nella sentenza si afferma testualmente che
“la resistente amministrazione fiscale si sia limitata a riportare tali conclusioni senza in alcun modo dar conto dei concreti elementi probatori idonei ad avvalorare gli assunti su cui tale accertamento intenderebbe fondarsi”.
La stessa decisione di primo grado ha evidenziato che il corposo verbale della Guardia di Finanza, “composto di 129 pagine, investe gli accertamenti operati a carico della Società_2 s.r.l.” e che, con riguardo al sig. Resistente_1, “si rinviene un unico elemento probatorio astrattamente idoneo, a dire dell'amministrazione, a fondare il coinvolgimento del ricorrente nell'amministrazione e concreta titolarità dell'attività di impresa posta in essere dalla Società_2l”, costituito da una sola intercettazione telefonica, la conversazione n. 2052 del 7 luglio 2017.
Il passo del PVC, riprodotto in sentenza, descrive la conversazione in questi termini: “la telefonata oltre a confermare che ER si occupa anche di effettuare acquisti di capi di abbigliamento in stock per l'ottenimento di buoni prezzi avvalendosi della collaborazione di Nominativo_5 (…) pone in risalto la figura di spessore di Resistente_1 (sicuramente si riferisce a Resistente_1) all'interno del sodalizio indagato”.
Sulla base di questa lettura, il giudice di primo grado ha ritenuto che tale intercettazione non fosse sufficiente a dimostrare né un inserimento del sig. Resistente_1 nella gestione di Società_1 and Nominativo_1 Società_4 s.r.l. secondo i canoni delineati dalla giurisprudenza di legittimità, né la percezione di specifici proventi illeciti. La motivazione afferma espressamente che “il ricorrente ha condivisibilmente contestato, in ricorso, la decisività di detta intercettazione, la quale si palesa obiettivamente equivoca sia in merito alla concreta individuazione del soggetto (Resistente_1) cui si sia inteso far riferimento che in merito al suo ruolo gestionale nella società Società_1 and Nominativo_1 Società_4 s.r.l.”, aggiungendo che “dalla lettura del verbale emerge, infatti, il difetto di qualsivoglia ulteriore approfondimento istruttorio volto a concretamente delineare il ruolo gestionale svolto dal signor Resistente_1, da ciò conseguendo il mancato soddisfacimento dell'onere probatorio”. La stessa sentenza qualifica la predetta intercettazione ed il mero rapporto di parentela con il sig. Nominativo_6 come “meri spunti investigativi aventi una marginale e non decisiva valenza indiziaria, cui non è stato dato sufficiente seguito mediante l'arricchimento del corredo probatorio”.
Queste considerazioni si collocano nel solco dell'elaborazione, richiamata dallo stesso collegio di primo grado, secondo cui la qualifica di amministratore di fatto non può essere desunta dalla sola esistenza di una procura “ad negotia” o da generiche indicazioni, ma richiede il riscontro di una “significativa e continua attività gestoria della società”, concretamente accertata nelle sue modalità e nei suoi effetti, essendo insufficiente il mero conferimento di ampi poteri in astratto.
L'esame congiunto dell'avviso e del PVC, così come svolto nei motivi di ricorso, nella memoria illustrativa e nelle controdeduzioni in appello, conferma che, al di là di formule apodittiche (“promosso, organizzato e perpetrato la frode fiscale”, “tra i promotori del sodalizio criminale”), non viene individuato, a carico del sig. Resistente_1, alcun atto specifico di direzione, decisione o gestione della Società_1 and Nominativo_1 Società_4 s.r.l. o delle altre società menzionate. Le difese del contribuente hanno sottolineato che nel PVC “non vi è traccia e/o prova che il Resistente_1 avesse impartito direttive e/o condizionato le scelte operative della società”, e che lo stesso verbale, ai fogli 41 e 42, non include il contribuente tra “i veri gestori delle società Società_1”, escludendolo così dal novero degli effettivi amministratori di fatto.
Nelle stesse controdeduzioni di parte appellata si evidenzia come, ad una lettura attenta, l'unico elemento concreto che collega il nome del contribuente al contesto societario sia, oltre al rapporto di fratellanza con
Nominativo_6, la citata conversazione intercettata, che tuttavia non descrive alcun atto decisionale né alcuna ingerenza nella gestione e viene qualificata dal primo giudice come elemento obiettivamente equivoco. Si rileva, inoltre, che “nelle indagini penali e tributarie vengono coinvolti diversi soggetti” e che, per quanto riguarda il sig. Resistente_1, “non risulta allegato, né provato un qualsiasi atto gestorio (…) ma unicamente un coinvolgimento in indagini ancora in corso e di cui non si conosce né il contenuto, né l'esito”.
Quanto al profilo dei proventi illeciti, gli atti difensivi del contribuente sottolineano come il metodo seguito dall'Ufficio – determinare il reddito imponibile attribuendo a ciascun presunto partecipante alla frode una frazione fissa dell'IVA evasa, corrispondente a 1/6 del 20% del totale – non sia sorretto da alcuna verifica in ordine all'effettiva percezione, da parte del sig. Resistente_1, di somme riconducibili alla frode. Si afferma che “manca la prova dell'esistenza di proventi illeciti direttamente percepiti” e che, nell'avviso di accertamento,
“non vi è un qualsiasi elemento, anche indiziario, che comprovi l'effettiva percezione del maggior reddito accertato e l'entità dello stesso, eventualmente all'esito di accertamenti bancari o patrimoniali, di cui, però, non vi è traccia”.
Il primo giudice ha fatto proprie queste obiezioni, rilevando che l'avviso si limita a richiamare in blocco il verbale della Guardia di Finanza e gli altri atti, senza spiegare in che modo, da quelle risultanze, si possa desumere che proprio il sig. Resistente_1 abbia concretamente percepito proventi, né con quali passaggi finanziari, né in quale misura. La sentenza, nel descrivere il meccanismo di imputazione dei redditi, richiama l'inquadramento dei proventi illeciti come “redditi diversi” ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge n.
537/1993, sottolineando tuttavia che, nel caso concreto, l'Amministrazione si è limitata ad assumere come dato presupposto la percezione, senza indicare “concreti elementi probatori idonei ad avvalorare gli assunti su cui tale accertamento intenderebbe fondarsi”.
L'Agenzia, con il ricorso in appello, insiste nel ritenere che il PVC e gli atti del procedimento penale forniscano
“elementi oggettivi della natura di amministratore di fatto, oltre che di socio occulto di Resistente_1 e degli altri in tutte le società coinvolte nello stesso giro di frode”, richiamando la giurisprudenza di legittimità in tema di amministratore di fatto e sottolineando che l'avviso societario Società_1 and Nominativo_1 Società_4 s.r.l. sarebbe divenuto definitivo.
Tuttavia, la mera allegazione di un quadro investigativo complessivo e di un sistema di società “caratterizzate dalla medesima regia criminale”, non accompagnata dall'indicazione di specifici atti gestori posti in essere dal contribuente, non supera le carenze probatorie dettagliatamente evidenziate dal primo giudice. L'appello non si confronta in modo puntuale con il rilievo decisivo secondo cui, nel PVC, l'unico elemento individualizzante riferito a Resistente_1 – la conversazione n. 2052 – ha carattere descrittivo e valutativo, non illustra condotte di gestione, non attribuisce al medesimo concrete decisioni imprenditoriali e, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, è “obiettivamente equivoco” quanto alla persona indicata come “Resistente_1” ed al ruolo effettivamente ricoperto nella società.
Parimenti, la deduzione relativa alla qualità di procuratore del contribuente nei confronti di Società_1 and Nominativo_1 Società_4 s.r.l., valorizzata dall'Ufficio quale indizio di un'attività gestoria di fatto, non colma, secondo la sentenza appellata, il deficit di prova, in quanto “l'elemento, costituito dalla provata qualità di procuratore in capo al ricorrente, non è stato ulteriormente validato mediante l'accertamento delle concrete modalità attraverso cui tali poteri siano stati esercitati dal Resistente_1 nel periodo in esame”. La Corte condivide questo passaggio, che appare pienamente coerente con i principi richiamati dalla stessa pronuncia di primo grado, secondo i quali la procura può costituire un indizio, ma non può sostituire la verifica dell'effettivo esercizio di una attività gestoria continuativa e significativa.
Per quanto attiene, infine, al profilo dei proventi illeciti, l'appello si limita a ribadire che “ogni incremento patrimoniale da parte dei contribuenti è soggetto a imposizione fiscale” e che, nel caso di specie, “sussistono i requisiti necessari per collocare i proventi da illecito in capo ad Resistente_1 all'interno di una delle categorie reddituali previste dal Testo Unico”, ma non individua nuovi elementi dai quali ricavare, anche solo in via indiziaria, la prova dell'effettiva percezione, da parte dell'appellato, di somme derivanti dalla presunta frode. Rimane pertanto intatto il rilievo, già evidenziato dal primo giudice, secondo cui la quantificazione del reddito si fonda su una ripartizione meramente teorica di una percentuale dell'IVA evasa tra sei soggetti, senza riscontri documentali o patrimoniali.
In questo contesto assume particolare rilievo, come messo in luce nelle controdeduzioni, il precedente costituito dalla sentenza n. 4142/2024 di questa Corte, Presidente Perrino, che ha annullato l'avviso di accertamento n. TF3010200938/2021 emesso nei confronti del medesimo contribuente quale amministratore di fatto della Sport and Società_4 s.r.l., avviso espressamente richiamato anche nell'atto oggi in esame e, anch'esso, fondato sul PVC dell'11 giugno 2019. Tale precedente, pur riferito ad altra società, riguarda la medesima annualità e si innesta sullo stesso materiale istruttorio, costituendo quindi un significativo indice della necessità di pretendere, anche nei confronti dell'odierno appellato, un quadro probatorio concreto, specifico e non meramente induttivo quanto alla qualifica di amministratore di fatto ed alla percezione di proventi illeciti.
E' opportuno richiamare, quale ulteriore precedente specifico e rilevante, la sentenza n. 6007, depositata il
22 settembre 2025, pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania – Sezione
19ª, nel procedimento RGA n. 3651/2025, avente ad oggetto un avviso di accertamento emesso nei confronti del medesimo contribuente per l'anno d'imposta 2018, fondato sulla medesima ricostruzione istruttoria e sul medesimo processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza dell'11 giugno 2019.
In tale decisione, la Corte ha confermato l'annullamento dell'atto impositivo, escludendo che l'Agenzia delle Entrate avesse fornito prova adeguata della qualifica di amministratore di fatto del sig. Resistente_1 in relazione alla società Società_1 and Nominativo_1 Società_4 S.r.l.. In particolare, il Collegio ha ribadito che la figura dell'amministratore di fatto richiede la dimostrazione dell'esercizio concreto, continuativo e non occasionale di poteri gestori, non potendo tale qualifica essere desunta né dal mero rapporto di parentela con altri soggetti coinvolti, né dalla titolarità di una procura, né dalla partecipazione, peraltro non provata in modo specifico, ad un più ampio contesto investigativo.
La sentenza ha inoltre evidenziato come l'unico elemento individualizzante posto a fondamento dell'assunto dell'Ufficio – costituito dalla conversazione telefonica n. 2052 del 7 luglio 2017 – fosse obiettivamente equivoco, sia quanto all'identificazione del soggetto indicato come “Resistente_1”, sia, soprattutto, quanto alla riconducibilità di tale riferimento a condotte gestorie idonee a integrare l'esercizio di poteri amministrativi di fatto. Il Collegio ha ritenuto che tale elemento non fosse sufficiente, neppure in via presuntiva, a dimostrare l'ingerenza del contribuente nella gestione societaria.
La Corte ha altresì sottolineato che lo stesso processo verbale di constatazione richiamato dall'Amministrazione individuava, per la società Società_1 and Nominativo_1 Società_4 S.r.l., un diverso soggetto quale effettivo dominus gestionale, circostanza incompatibile con la tesi dell'Ufficio circa il ruolo di amministratore di fatto attribuito al sig. Resistente_1. È stato inoltre rilevato il totale difetto di prova in ordine all'effettiva percezione, da parte del contribuente, di proventi illeciti, essendo la quantificazione del reddito accertato fondata su una ripartizione meramente teorica dell'IVA evasa, priva di riscontri patrimoniali o finanziari.
Sulla base di tali considerazioni, la sentenza n. 6007/2025 ha concluso per il rigetto dell'appello dell'Agenzia delle Entrate, confermando l'annullamento dell'avviso di accertamento e compensando le spese di lite, in ragione della complessità delle questioni trattate.
Tale precedente, riferito allo stesso contribuente, alla stessa società, al medesimo impianto istruttorio e fondato su identiche contestazioni in punto di amministrazione di fatto e imputazione di proventi illeciti, assume rilievo decisivo anche nel presente giudizio, rafforzando la conclusione circa l'insufficienza del quadro probatorio posto a fondamento dell'atto impugnato
Alla luce di tutte queste considerazioni, l'impostazione seguita dal giudice di primo grado risulta condivisibile.
La decisione ha correttamente ritenuto che l'Amministrazione non abbia assolto l'onere di provare, con indizi gravi, precisi e concordanti, l'inserimento del sig. Resistente_1 nella gestione di fatto di Società_1 and Nominativo_1 Società_4 s.r.l., desumibile da direttive impartite e dal condizionamento delle scelte operative, né l'effettiva percezione, da parte dello stesso, di proventi illeciti nella misura accertata.
L'appello, insistendo sulle stesse formule generiche e sul rinvio al PVC ed agli atti penali senza individuare ulteriori elementi di fatto, non scalfisce la motivazione della sentenza impugnata, che appare sorretta da un percorso argomentativo lineare e conforme ai principi richiamati. Ne consegue che le doglianze dell'Ufficio devono essere respinte e che va confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento n.
TF301MD00899/2023 già pronunciato dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado.
La complessità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese anche del grado di appello.
P.Q.M.
Rigetta appello e conferma la sentenza impugnata. Compensa le spese del grado