Decreto cautelare 10 maggio 2021
Sentenza breve 1 luglio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 01/07/2021, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/07/2021
N. 00867/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00417/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 417 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Tacchi Venturi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Questura -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea);
per l'annullamento
1) del provvedimento del Questore di -OMISSIS- Prot.-OMISSIS- emesso in data 15.03.2021 e notificato all'odierno ricorrente in data 03.04.2021 con cui veniva rigettata l'istanza di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari;
2) di ogni altro provvedimento preordinato, connesso e consequenziale allo stesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137/2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70/2020;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2021 il dott. Alessio Falferi;
-OMISSIS- ha impugnato il provvedimento, in epigrafe meglio indicato, con cui la Questura di -OMISSIS- ha respinto la domanda, dal medesimo presentata, tesa ad ottenere il rinnovo/conversione del permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari e di cui era titolare fino all’1.8.2019, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo.
Il suddetto provvedimento risulta fondato sui seguenti presupposti e considerazioni: -l’interessato non ha allegato alla domanda alcun documento lavorativo; -dalla consultazione banche dati presso l’Agenzia delle Entrate, INPS e ANPAL è emerso che il richiedente, fin dal 2015, non ha mai percepito alcun reddito, né ha stipulato contratti di lavoro subordinato; -dopo la scadenza del permesso di soggiorno per motivi umanitari, l’interessato ha aperto Partita Iva per ditta individuale per commercio di abbigliamento, ma è inverosimile che abbia potuto avviare una attività in assenza di redditi; -dopo la comunicazione ex art. 10 bis della legge n. 241/1990, il richiedente ha prodotto tre fatture di acquisto e un bilancio di verifica dal 7.10.2019 al 31.12.2019 da cui risulterebbero euro 1.712,22 per acquisto merci, materie prime e sussidiarie e un importo di euro 10.745 per la voce vendita; -da verifiche eseguite da personale della Guardia di Finanza, appositamente interpellata, è emerso che il domicilio fiscale della ditta individuale indicato dall’interessato risulta inesistente, che il richiedente è risultato sconosciuto non essendo iscritto all’anagrafe, che l’indicata Partita Iva è risultata destinataria di documenti fiscali per un importo complessivo pari ad euro 587,80 nel 2019 e pari ad euro 244,00 per il 2020 e che non risultano emesse fatture; -anche alla data dell’11.3.2021, da ulteriori verifiche presso banche dati INPS e dell’Agenzia delle Entrate non sono risultati redditi da lavoro; -sarebbero sussistenti anche notizie di reato a suo carico; - il ricorrente non ha segnalato la presenza di membri del nucleo familiare.
Il ricorrente, che ha formulato anche domanda di sospensione cautelare del provvedimento impugnato, ha articolato le seguenti censure: -mancata e/o errata valutazione in ordine alla possibilità di rilasciare un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1.2 del TUI, come modificato dal D.L. n. 130/2020; -l’Amministrazione avrebbe dovuto compiere una valutazione specifica e concreta in ordine alla situazione personale del ricorrente, con conseguente difetto di istruttoria e di motivazione; -a differenza di quanto affermato dalla Questura non vi sarebbe alcuna condanna a carico del ricorrente.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Intero, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Alla Camera di Consiglio del 26 maggio 2021, il ricorso è stato trattenuto in decisione, potendo essere definito con sentenza in forma semplificata, senza ulteriore avviso ai sensi dell’art. 25 del D.L n. 137 del 2020.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Sotto un primo profilo, non può essere condivisa la censura relativa alla mancata applicazione dell’art. 19, comma 1.2. del D. Lgs. n. 286/1998.
Per quanto qui rileva, la suddetta previsione dispone che “ Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale ”: ebbene, parte ricorrente –come precisato dall’Amministrazione e non contestato dal ricorrente – non ha mai evidenziato né invocato (o, tanto meno allegato) la sussistenza delle situazioni di cui ai commi 1 e 1.1 della richiamata disposizione normativa (relativi al divieto di respingimento o espulsione verso Stati in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero verso Stati in relazione ai quali esistano fondati motivi di ritenere che lo straniero rischi di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti) tali da indurre la Questura a trasmettere l’istanza alla competente Commissione Territoriale, anche tenuto conto della circostanza che la stessa Commissione Territoriale aveva già verificato la situazione del ricorrente e quella del suo paese d’origine e aveva assunto il decreto di data 13.11.2014 con cui era stata respinta la richiesta di protezione internazionale (cui era seguito, invece, il rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari).
Dunque, alcuna carenza a tal proposito può essere addebitata all’Amministrazione resistente.
Sotto distinto profilo, si rileva che la Questura ha evidenziato una oggettiva carenza reddituale del ricorrente, dettagliatamente esposta nel provvedimento gravato, quale esito di una approfondita attività istruttoria.
Come noto, l’art. 4, comma 3, del D.lgs. n. 286/1998 dispone che l’ingresso nel territorio nazionale è consentito allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno. Il successivo art. 5 prevede che il permesso di soggiorno e il suo rinnovo siano rifiutati quando manchino o vengano a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato.
Come detto, nel provvedimento impugnato è stata evidenziata una oggettiva e grave carenza reddituale, carenza che non è stata in alcun modo smentita o contestata dal ricorrente, il quale, omettendo di formulare alcuna specifica contestazione sul punto, non affronta tale specifico presupposto su cui è fondamentalmente basato il provvedimento di rigetto impugnato.
Giova, invece, ribadire che il requisito reddituale costituisce un requisito soggettivo non eludibile al fine del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, perché attiene alla sostenibilità dell’ingresso dello straniero nella comunità nazionale.
Tale aspetto, che come detto non è oggetto di contestazione da parte del ricorrente che non allega idonea documentazione per smentire quanto affermato dall’Amministrazione, costituisce autonomo presupposto idoneo a supportare il provvedimento di rigetto gravato.
In tale prospettiva, anche il generico richiamo a presunte notizie di reato perde rilevanza, essendo il diniego autonomamente fondato sulla mancanza di un requisito essenziale richiesto dalla normativa di settore.
Quanto alla situazione familiare –rilevante ai fini dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs n. 286/1998 -, l’Amministrazione ha precisato –circostanza non specificatamente contestata in ricorso – che il ricorrente non ha mai segnalato o documentato la presenza di familiari.
In conclusione, alla luce degli esposti argomenti, le censure di parte ricorrente non possono trovare accoglimento e il ricorso va, di conseguenza, respinto.
Le spese di causa sono liquidate secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre IVA, CPA ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Paolo Nasini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO