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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/11/2025, n. 4665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4665 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
6059/2024 N. R.G.
TRIBUNALE DI SALERNO PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6059/2024
All'udienza del 13/11/2025 tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., innanzi al Dott. Mattia Caputo, sono comparsi mediante deposito di note scritte: per parte opposta l'Avv. ANGELO CARBONE;
I difensori delle parti concludono come da atti introduttivi e scritti difensivi.
I difensori, stante l'accettazione della modalità di trattazione scritta, non essendosi opposti alla stessa ai sensi dell'art. 127 ter, co. 2, c.p.c. rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 6059/2024 - Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 6059/2024, avente ad oggetto: affitto
d'azienda
TRA
(P.IVA: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. Pierluigi Di Tomassi, presso il cui indirizzo PEC elettivamente domicilia;
- PARTE OPPONENTE
CONTRO
(P.IVA: ), in persona Controparte_1 P.IVA_2
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Angelo
Carbone, presso il cui studio, sito in Ottaviano (NA) alla via R.
Pappalardo, n. 95, elettivamente domicilia;
- PARTE OPPOSTA
Proc. N.R.G.A.C. 6059/2024 - Sentenza MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato il 29/7/2024 ed iscritto a ruolo il 31/7/2024 la ha proposto opposizione Parte_1
avverso Decreto Ingiuntivo n. 1144/2024, con il quale è stata ingiunta al pagamento, in favore dell'opposta, della somma pari ad € 13.192,79 a titolo di canoni di affitto di azienda, oltre interessi al tasso convenzionale decorrenti dalla della scadenza dell'obbligazione sino al saldo, nonché le spese del procedimento monitorio ed accessori di legge.
L'opponente ha dedotto: quale primo motivo di opposizione, che mancano i presupposti per l'applicazione dell'art. 2 del D. Lgs.
231/2002, potendo, al più, applicarsi gli interessi nella misura legale di cui agli artt. 1282 e 1284 c.c.; che, infatti, il contratto di locazione di ramo di azienda non è qualificabile quale “transazione commerciale” dalla quale far derivare l'applicazione degli interessi moratori nella misura convenzionale stabilita pari al T.E.G. medio di cui alla L.
108/1996, poiché il contratto di locazione di ramo di azienda non ha per oggetto, né in via esclusiva né in via prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, bensì il trasferimento della proprietà di un bene comprendente beni materiali e immateriali, e, pertanto, la relativa causa contrattuale è da ritenersi nulla;
quale secondo motivo di opposizione, che ha fornito prova idonea della fideiussione alla società opposta, e, di conseguenza, contesta gli importi richiesti dalla controparte.
In virtù di quanto finora esposto la ha formulato le Parte_1
seguenti conclusioni: accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare il
Decreto Ingiuntivo n. 1144/2024; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
Proc. N.R.G.A.C. 6059/2024 - Sentenza Si costituiva tempestivamente in giudizio la
[...]
deducendo: che l'opposizione è tardiva ed Controparte_1
inammissibile, in quanto proposta oltre il termine perentorio di 40 giorni prescritto dalla legge, essendo stato il provvedimento monitorio notificato in data 19/6/2024, mentre l'opposizione è stata notificata in data
29/7/2024 ma iscritta a ruolo solo in data 31/7/2024; che in ogni caso l'art. 447 bis c.p.c. dispone che le controversie in materia di affitto di aziende sono disciplinate dagli art. 414 c.p.c. e ss., e, tale ultima norma prevede espressamente che nella fattispecie oggetto del presente giudizio la domanda si propone con ricorso, mentre controparte ha proposto la domanda con atto di citazione, con iscrizione al ruolo oltre i termini previsti dall'art. 641 c.p.c.; che l'atto di citazione proposto da controparte è nullo e inammissibile per violazione dell'art. 163 c.p.c., in virtù del fatto che nella “vocatio in ius” non è stata rispettata la corretta indicazione dei termini per la costituzione dell'odierna convenuta né sono stati rispettati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., considerato che l'udienza in citazione è stata fissata per il 13/11/2024; che, nelle locazioni e, per analogia, anche nell'affitto di azienda, è consentito alle parti di accordarsi e fissare gli interessi convenzionali a patto che il tasso venga concordato per iscritto, e che nella fattispecie concreta, le parti all'art. 5 del contratto “sub iudice”, hanno stabilito, in caso di ritardo nel pagamento delle rate del canone, l'obbligo dell'affittuaria a versare alla concedente gli interessi moratori nella misura convenzionale stabilita pari al T.E.G. medio di cui alla Legge n.
108/1996 come rilevato dall'ultima pubblicazione trimestrale sulla
Gazzetta Ufficiale disponibile e riferito ai conti correnti bancari con apertura di credito superiore ad € 5.000,00 ovvero altro analogo parametro finanziario di riferimento maggiorato, a titolo di prima penale,
Proc. N.R.G.A.C. 6059/2024 - Sentenza di cinque punti percentuali, salvo in ogni caso, il maggior danno;
che, in ogni caso, la nozione di transazione commerciale, in assenza di limitazioni, deve essere intesa in senso lato e, pertanto, ricomprendente tutte le prestazioni di servizio, tra cui anche la locazione, e, di conseguenza, l'affitto d'azienda; che a riprova di quanto dedotto la concedente non si trova in una posizione meramente passiva nel rapporto, avendo l'onere di garantire all'affittuario il pacifico godimento del bene, svolgendo attività coerenti con il concetto di servizi;
che la disciplina degli interessi moratori riguarda anche gli affitti, dunque, questi ultimi sono stati correttamente determinati dalle parti nel contratto di affitto e correttamente richiesti nel ricorso per Decreto
Ingiuntivo; che la fideiussione che controparte asserisce di aver fornito
è relativa ad un contratto precedente rispetto a quello per cui è causa e per un'unità immobiliare diversa, mentre la garanzia fideiussoria fornita per il contratto per cui è causa è stata incassata a titolo canoni scaduti impagati e tale somma è stata già detratta dall'importo totale del credito vantato dalla opposta e richiesto nel ricorso per decreto ingiuntivo;
che considerata la fondatezza della pretesa creditoria si richiede all'On. Le
Giudicante che venga concessa la provvisoria esecuzione del D.I. opposto, sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 648 c.p.c. ed inoltre, rilevata la manifesta infondatezza della domanda proposta da controparte, si chiede l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. con la conseguente condanna oltre che alle spese di lite, anche al risarcimento dei danni in via equitativa per responsabilità aggravata della società opponente.
In virtù di quanto innanzi esposto la Controparte_1
ha formulato le seguenti conclusioni: in via preliminare,
[...]
Proc. N.R.G.A.C. 6059/2024 - Sentenza dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione proposta da controparte per tardività dell'iscrizione a ruolo;
ancora in via preliminare, dichiarare la nullità della domanda proposta da controparte per violazione degli artt.
163 e 163 bis c.p.c.; in via subordinata, nel merito, rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto, oltre che essere non provata e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n. 1144/2024; condannare l'opponente al risarcimento dei danni in via equitativa per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e, altresì, al pagamento delle somme previste dall'art. 96 comma 4, c.p.c.; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avvocato ANGELO CARBONE, dichiaratosi anticipatario.
In data 26/2/2025 il presente procedimento veniva riassegnato al sottoscritto dal Presidente Coordinatore del Settore Civile Dott. Luce.
Alla prima udienza del 03/7/2025 questo Giudice si riservava e, a scioglimento della riserva assunta concedeva la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo n. 1144/2024 e fissava l'udienza del 13/11/2025 per la discussione e decisione.
SULLA AMMISSIBILITA' DELL'OPPOSIZIONE
1. - Preliminare rispetto ad ogni altra questione risulta la verifica della tempestività della opposizione a Decreto Ingiuntivo, in quanto condizione imprescindibile per la valida instaurazione del presente giudizio, la cui risoluzione è necessaria ai fini della possibilità di verifica, nel merito, della fondatezza oppure no dell'opposizione.
L'opposizione è tardiva e, come tale, va dichiarata inammissibile.
Invero, come già rilevato da questo Giudice con ordinanza del
07/7/2025 (cfr.), nel caso di specie la “causa petendi” del ricorso monitorio è rappresentata dall'inadempimento della opponente alle obbligazioni derivanti da un contratto di affitto d'azienda, di talché il
Proc. N.R.G.A.C. 6059/2024 - Sentenza giudizio di opposizione a Decreto Ingiuntivo andava introdotto con ricorso ex art. 447 bis c.p.c.
Purtuttavia, allorquando l'opposizione a Decreto Ingiuntivo venga proposta in controversia avente ad oggetto un contratto di affitto d'azienda, come tale soggetta al rito locatizio di cui all'art. 447 bis c.p.c. la proposizione con atto di citazione in luogo del ricorso non necessariamente determina l'inammissibilità della domanda, ma semplice irregolarità, purché l'atto di citazione - erroneamente promosso - venga depositato in Cancelleria entro i termini perentori prescritti dall'articolo 641 c.p.c.
Deve invece rilevarsi l'insufficienza della sola notifica alla controparte entro la predetta data, infatti, detta ultima circostanza, laddove non si sia provveduto al deposito dell'atto di citazione nei termini di legge, è condizione ostativa al prodursi degli effetti del ricorso (“ex multis” Cass.
n. 27343/2016).
Ciò posto, il “dies a quo” dal quale decorre il termine di 40 giorni ex art. 641 c.p.c. per la proposizione tempestiva dell'opposizione va individuato nella data della notifica del Decreto Ingiuntivo, ovvero il 19/6/2024, di talché il termine ultimo scadeva il 30/7/2024, ed essendo stata sì l'atto di citazione in opposizione con cui è stato erroneamente introdotto il giudizio notificato entro tale data, ma non anche iscritto a ruolo, essendo ciò avvenuto il 31/7/2024, ne consegue che l'opposizione va dichiarata tardiva e, come tale, inammissibile, con conseguente conferma del Decreto Ingiuntivo n. 1144/2024.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
2. - Le spese seguono il criterio generale della soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e, stante l'inammissibilità dell'opposizione, sono poste
a carico della e, tenuto conto della natura della Parte_1
Proc. N.R.G.A.C. 6059/2024 - Sentenza controversia, del valore (€ 13.192,79, come indicato nell'atto di citazione) e della complessità (bassa) delle questioni trattate, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi € 2.540,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 460,00 per la fase di studio, €
389,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€ 840,00 per la fase istruttoria/di trattazione;
€ 851,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e
C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avvocato ANGELO CARBONE, dichiaratosi anticipatario.
3. – Da ultimo, poi, va rigettata la domanda di parte opposta di condannarsi l'opponente per lite temeraria ai sensi dell'articolo 96 c.p.c., atteso che nel caso di specie non si ravvisa l'utilizzo distorto o abusivo dello strumento processuale che giustifica la comminatoria di tali “danni punitivi” (così Corte Cost. n. 152/2016).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Dichiara inammissibile l'opposizione e, per l'effetto, conferma il
Decreto Ingiuntivo 1144/2024;
2) Condanna la alla refusione delle spese di lite in Parte_1
favore della che si liquidano in Controparte_1
complessivi €2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A. da distrarsi in favore dell'Avvocato ANGELO CARBONE, dichiaratosi anticipatario;
Proc. N.R.G.A.C. 6059/2024 - Sentenza 3) Rigetta la domanda di condanna di parte opposta per lite temeraria.
Così deciso in Salerno il 19/11/2025 con sentenza resa ex articolo 281- sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare, stante l'acquiescenza da esse prestata alla celebrazione dell'udienza con trattazione scritta, non essendosi opposti alla stessa ai sensi dell'articolo 127-ter, co. 2, c.p.c.
Il Giudice Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 6059/2024 - Sentenza
TRIBUNALE DI SALERNO PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6059/2024
All'udienza del 13/11/2025 tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., innanzi al Dott. Mattia Caputo, sono comparsi mediante deposito di note scritte: per parte opposta l'Avv. ANGELO CARBONE;
I difensori delle parti concludono come da atti introduttivi e scritti difensivi.
I difensori, stante l'accettazione della modalità di trattazione scritta, non essendosi opposti alla stessa ai sensi dell'art. 127 ter, co. 2, c.p.c. rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 6059/2024 - Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 6059/2024, avente ad oggetto: affitto
d'azienda
TRA
(P.IVA: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. Pierluigi Di Tomassi, presso il cui indirizzo PEC elettivamente domicilia;
- PARTE OPPONENTE
CONTRO
(P.IVA: ), in persona Controparte_1 P.IVA_2
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Angelo
Carbone, presso il cui studio, sito in Ottaviano (NA) alla via R.
Pappalardo, n. 95, elettivamente domicilia;
- PARTE OPPOSTA
Proc. N.R.G.A.C. 6059/2024 - Sentenza MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato il 29/7/2024 ed iscritto a ruolo il 31/7/2024 la ha proposto opposizione Parte_1
avverso Decreto Ingiuntivo n. 1144/2024, con il quale è stata ingiunta al pagamento, in favore dell'opposta, della somma pari ad € 13.192,79 a titolo di canoni di affitto di azienda, oltre interessi al tasso convenzionale decorrenti dalla della scadenza dell'obbligazione sino al saldo, nonché le spese del procedimento monitorio ed accessori di legge.
L'opponente ha dedotto: quale primo motivo di opposizione, che mancano i presupposti per l'applicazione dell'art. 2 del D. Lgs.
231/2002, potendo, al più, applicarsi gli interessi nella misura legale di cui agli artt. 1282 e 1284 c.c.; che, infatti, il contratto di locazione di ramo di azienda non è qualificabile quale “transazione commerciale” dalla quale far derivare l'applicazione degli interessi moratori nella misura convenzionale stabilita pari al T.E.G. medio di cui alla L.
108/1996, poiché il contratto di locazione di ramo di azienda non ha per oggetto, né in via esclusiva né in via prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, bensì il trasferimento della proprietà di un bene comprendente beni materiali e immateriali, e, pertanto, la relativa causa contrattuale è da ritenersi nulla;
quale secondo motivo di opposizione, che ha fornito prova idonea della fideiussione alla società opposta, e, di conseguenza, contesta gli importi richiesti dalla controparte.
In virtù di quanto finora esposto la ha formulato le Parte_1
seguenti conclusioni: accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare il
Decreto Ingiuntivo n. 1144/2024; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
Proc. N.R.G.A.C. 6059/2024 - Sentenza Si costituiva tempestivamente in giudizio la
[...]
deducendo: che l'opposizione è tardiva ed Controparte_1
inammissibile, in quanto proposta oltre il termine perentorio di 40 giorni prescritto dalla legge, essendo stato il provvedimento monitorio notificato in data 19/6/2024, mentre l'opposizione è stata notificata in data
29/7/2024 ma iscritta a ruolo solo in data 31/7/2024; che in ogni caso l'art. 447 bis c.p.c. dispone che le controversie in materia di affitto di aziende sono disciplinate dagli art. 414 c.p.c. e ss., e, tale ultima norma prevede espressamente che nella fattispecie oggetto del presente giudizio la domanda si propone con ricorso, mentre controparte ha proposto la domanda con atto di citazione, con iscrizione al ruolo oltre i termini previsti dall'art. 641 c.p.c.; che l'atto di citazione proposto da controparte è nullo e inammissibile per violazione dell'art. 163 c.p.c., in virtù del fatto che nella “vocatio in ius” non è stata rispettata la corretta indicazione dei termini per la costituzione dell'odierna convenuta né sono stati rispettati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., considerato che l'udienza in citazione è stata fissata per il 13/11/2024; che, nelle locazioni e, per analogia, anche nell'affitto di azienda, è consentito alle parti di accordarsi e fissare gli interessi convenzionali a patto che il tasso venga concordato per iscritto, e che nella fattispecie concreta, le parti all'art. 5 del contratto “sub iudice”, hanno stabilito, in caso di ritardo nel pagamento delle rate del canone, l'obbligo dell'affittuaria a versare alla concedente gli interessi moratori nella misura convenzionale stabilita pari al T.E.G. medio di cui alla Legge n.
108/1996 come rilevato dall'ultima pubblicazione trimestrale sulla
Gazzetta Ufficiale disponibile e riferito ai conti correnti bancari con apertura di credito superiore ad € 5.000,00 ovvero altro analogo parametro finanziario di riferimento maggiorato, a titolo di prima penale,
Proc. N.R.G.A.C. 6059/2024 - Sentenza di cinque punti percentuali, salvo in ogni caso, il maggior danno;
che, in ogni caso, la nozione di transazione commerciale, in assenza di limitazioni, deve essere intesa in senso lato e, pertanto, ricomprendente tutte le prestazioni di servizio, tra cui anche la locazione, e, di conseguenza, l'affitto d'azienda; che a riprova di quanto dedotto la concedente non si trova in una posizione meramente passiva nel rapporto, avendo l'onere di garantire all'affittuario il pacifico godimento del bene, svolgendo attività coerenti con il concetto di servizi;
che la disciplina degli interessi moratori riguarda anche gli affitti, dunque, questi ultimi sono stati correttamente determinati dalle parti nel contratto di affitto e correttamente richiesti nel ricorso per Decreto
Ingiuntivo; che la fideiussione che controparte asserisce di aver fornito
è relativa ad un contratto precedente rispetto a quello per cui è causa e per un'unità immobiliare diversa, mentre la garanzia fideiussoria fornita per il contratto per cui è causa è stata incassata a titolo canoni scaduti impagati e tale somma è stata già detratta dall'importo totale del credito vantato dalla opposta e richiesto nel ricorso per decreto ingiuntivo;
che considerata la fondatezza della pretesa creditoria si richiede all'On. Le
Giudicante che venga concessa la provvisoria esecuzione del D.I. opposto, sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 648 c.p.c. ed inoltre, rilevata la manifesta infondatezza della domanda proposta da controparte, si chiede l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. con la conseguente condanna oltre che alle spese di lite, anche al risarcimento dei danni in via equitativa per responsabilità aggravata della società opponente.
In virtù di quanto innanzi esposto la Controparte_1
ha formulato le seguenti conclusioni: in via preliminare,
[...]
Proc. N.R.G.A.C. 6059/2024 - Sentenza dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione proposta da controparte per tardività dell'iscrizione a ruolo;
ancora in via preliminare, dichiarare la nullità della domanda proposta da controparte per violazione degli artt.
163 e 163 bis c.p.c.; in via subordinata, nel merito, rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto, oltre che essere non provata e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n. 1144/2024; condannare l'opponente al risarcimento dei danni in via equitativa per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e, altresì, al pagamento delle somme previste dall'art. 96 comma 4, c.p.c.; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avvocato ANGELO CARBONE, dichiaratosi anticipatario.
In data 26/2/2025 il presente procedimento veniva riassegnato al sottoscritto dal Presidente Coordinatore del Settore Civile Dott. Luce.
Alla prima udienza del 03/7/2025 questo Giudice si riservava e, a scioglimento della riserva assunta concedeva la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo n. 1144/2024 e fissava l'udienza del 13/11/2025 per la discussione e decisione.
SULLA AMMISSIBILITA' DELL'OPPOSIZIONE
1. - Preliminare rispetto ad ogni altra questione risulta la verifica della tempestività della opposizione a Decreto Ingiuntivo, in quanto condizione imprescindibile per la valida instaurazione del presente giudizio, la cui risoluzione è necessaria ai fini della possibilità di verifica, nel merito, della fondatezza oppure no dell'opposizione.
L'opposizione è tardiva e, come tale, va dichiarata inammissibile.
Invero, come già rilevato da questo Giudice con ordinanza del
07/7/2025 (cfr.), nel caso di specie la “causa petendi” del ricorso monitorio è rappresentata dall'inadempimento della opponente alle obbligazioni derivanti da un contratto di affitto d'azienda, di talché il
Proc. N.R.G.A.C. 6059/2024 - Sentenza giudizio di opposizione a Decreto Ingiuntivo andava introdotto con ricorso ex art. 447 bis c.p.c.
Purtuttavia, allorquando l'opposizione a Decreto Ingiuntivo venga proposta in controversia avente ad oggetto un contratto di affitto d'azienda, come tale soggetta al rito locatizio di cui all'art. 447 bis c.p.c. la proposizione con atto di citazione in luogo del ricorso non necessariamente determina l'inammissibilità della domanda, ma semplice irregolarità, purché l'atto di citazione - erroneamente promosso - venga depositato in Cancelleria entro i termini perentori prescritti dall'articolo 641 c.p.c.
Deve invece rilevarsi l'insufficienza della sola notifica alla controparte entro la predetta data, infatti, detta ultima circostanza, laddove non si sia provveduto al deposito dell'atto di citazione nei termini di legge, è condizione ostativa al prodursi degli effetti del ricorso (“ex multis” Cass.
n. 27343/2016).
Ciò posto, il “dies a quo” dal quale decorre il termine di 40 giorni ex art. 641 c.p.c. per la proposizione tempestiva dell'opposizione va individuato nella data della notifica del Decreto Ingiuntivo, ovvero il 19/6/2024, di talché il termine ultimo scadeva il 30/7/2024, ed essendo stata sì l'atto di citazione in opposizione con cui è stato erroneamente introdotto il giudizio notificato entro tale data, ma non anche iscritto a ruolo, essendo ciò avvenuto il 31/7/2024, ne consegue che l'opposizione va dichiarata tardiva e, come tale, inammissibile, con conseguente conferma del Decreto Ingiuntivo n. 1144/2024.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
2. - Le spese seguono il criterio generale della soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e, stante l'inammissibilità dell'opposizione, sono poste
a carico della e, tenuto conto della natura della Parte_1
Proc. N.R.G.A.C. 6059/2024 - Sentenza controversia, del valore (€ 13.192,79, come indicato nell'atto di citazione) e della complessità (bassa) delle questioni trattate, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi € 2.540,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 460,00 per la fase di studio, €
389,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€ 840,00 per la fase istruttoria/di trattazione;
€ 851,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e
C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avvocato ANGELO CARBONE, dichiaratosi anticipatario.
3. – Da ultimo, poi, va rigettata la domanda di parte opposta di condannarsi l'opponente per lite temeraria ai sensi dell'articolo 96 c.p.c., atteso che nel caso di specie non si ravvisa l'utilizzo distorto o abusivo dello strumento processuale che giustifica la comminatoria di tali “danni punitivi” (così Corte Cost. n. 152/2016).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Dichiara inammissibile l'opposizione e, per l'effetto, conferma il
Decreto Ingiuntivo 1144/2024;
2) Condanna la alla refusione delle spese di lite in Parte_1
favore della che si liquidano in Controparte_1
complessivi €2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A. da distrarsi in favore dell'Avvocato ANGELO CARBONE, dichiaratosi anticipatario;
Proc. N.R.G.A.C. 6059/2024 - Sentenza 3) Rigetta la domanda di condanna di parte opposta per lite temeraria.
Così deciso in Salerno il 19/11/2025 con sentenza resa ex articolo 281- sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare, stante l'acquiescenza da esse prestata alla celebrazione dell'udienza con trattazione scritta, non essendosi opposti alla stessa ai sensi dell'articolo 127-ter, co. 2, c.p.c.
Il Giudice Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 6059/2024 - Sentenza