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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 19/03/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile – Controversie del Lavoro
VERBALE DI UDIENZA della causa iscritta al N.350/2024
Oggi 19/03/2025, innanzi al dott. Paolo Ancora, sono comparsi: per la parte ricorrente l'avv. Amadeo;
per la parte resistente l'avv. Quarantotto.
Le parti discutono la causa richiamandosi alle proprie difese e conclusioni in atti.
Il Giudice entra in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio il Giudice pronunzia la seguente sentenza dandone lettura. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione civile – controversie del lavoro
N.R.G. 350/2024
Il Giudice dott. Paolo Ancora, all'udienza del 19.3.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli Avv.ti Giovanni Ventura ed Elisa Amadeo;
ricorrente contro
), rappresentato/a e difeso/a Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv.to/dagli Avv.ti QUARANTOTTO GIULIO/ resistente
OGGETTO: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “1) Accertarsi e dichiararsi la nullità e/o
l'inefficacia del recesso intimato al ricorrente o comunque annullarsi il medesimo. 2) Ordinarsi pertanto alla società convenuta di reintegrare il ricorrente ex art. 18, cc. 7 e 4, L. 300/70, nel suo posto di lavoro condannando la medesima al risarcimento del danno nella misura di
2 legge o in quella diversa che risulterà di giustizia, oltre alla rifusione delle spese di perizia, e comunque al pagamento delle retribuzioni spettanti ovvero in subordine a risarcire il ricorrente nella misura massima di legge o in quella diversa ritenuta di giustizia, sempre con accessori di legge. 3) Con vittoria di spese”.
Per la parte resistente: “In via principale di merito. Voglia l'Ill.mo
Giudice adito accertare e dichiarare la piena fondatezza del recesso di dal contratto di lavoro con il sig. Controparte_1 [...]
e per l'effetto, rigettare il ricorso avversario e confermare Parte_1
il licenziamento impugnato, con rigetto sia della richiesta di richiesta di reintegrazione che della richiesta risarcitoria. In via subordinata e prudenziale di merito. l'Ill.mo Giudice adito, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda principale, rigettare la richiesta di reintegra e contenere nella misura del minimo di legge l'importo dell'indennità risarcitoria. In entrambe le ipotesi azionate con vittorie di spese di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 12.8.2024, il ricorrente indicato in epigrafe adiva il Giudice del Lavoro di Trieste, esponendo di essere stato dipendente dal 3.6.2011 della società convenuta con contratto a tempo indeterminato con mansioni di operaio ed inquadramento nella III categoria CCNL piccole e medie imprese del
Settore Metalmeccanico.
2. Riferiva di essere stato assegnato sino a giugno 2019 presso il cantiere della società convenuta nello stabilimento di Wartsila Italia di San
Dorligo della Valle e di essere poi stato inviato più volte, anche per lunghi periodi, in distacco presso la Cooperativa Sole. Nei periodi di lavoro in Wartsila era stato impiegato quale operaio addetto alla
3 sbavatura, smerigliatura, spigolatura, montaggio e nichelatura di testi, cuscinetti e bielle, mentre presso la Cooperativa Sole era stato impiegato quale addetto a potatura cespugli e pulizia urbana. Da novembre 2019 a gennaio 2020 la sede di lavoro era stata presso lo stabilimento della ove era tornato a svolgere le mansioni di operaio CP_2
metalmeccanico ed in particolare di addetto alla preparazione e tornitura di valvole per verniciatura e sabbiatura.
3. In tutti i casi le mansioni svolte avevano comportato la movimentazione manuale di carichi ingenti e l'assunzione di posture incongrue, in totale difformità di quanto ripetutamente prescritto dal medico competente aziendale in considerazione delle condizioni di salute del lavoratore. Il ricorrente era difatti cronicamente affetto, fin dal 2013, da lombosciatalgia cronica invalidante, e ripetutamente nel corso del tempo, il medico aziendale l'aveva dichiarato parzialmente idoneo con la prescrizione di non sollevare pesi superiori a 10 kg e di non assumere posture incongrue. I mutamenti di mansioni susseguitisi negli anni non avevano tenuto in minima considerazione lo stato di salute del lavoratore ed invece si erano rivelati strumentali alle contingenti esigenze aziendali.
4. Con lettera del 2.10.2023 al ricorrente era stato intimato il licenziamento per superamento del periodo di comporto per sommatoria ai sensi dell'art. 55 del CCNL piccole e medie imprese del Settore
Metalmeccanico, essendo stati superati i 365 giorni di assenza per malattia negli ultimi tre anni.
5. Deduceva il ricorrente che il licenziamento era illegittimo, in quanto ben
265 giorni di assenza erano riconducibili alla lombosciatalgia, e l'aggravamento progressivo delle patologie da cui era affetto era da mettere sicuramente in relazione, quanto meno concausale, alle condizioni lavorative ed all'inottemperanza del datore al generale
4 obbligo di sicurezza ex art. 2087 c.c. nonché a quello di cui all'art. 42
D.lgs 71/08. Conseguentemente tali assenze non potevano essere conteggiate nel periodo di comporto ed il licenziamento si doveva considerare illegittimo.
6. Sotto altro profilo rilevava il ricorrente che la comunicazione di licenziamento non indicava né il numero delle assenze né l'arco temporale di riferimento e pertanto il licenziamento doveva ritenersi illegittimo tanto più considerato che si trattava di un'ipotesi di comporto per sommatoria con conseguente difficoltà, per non dire impossibilità, per il lavoratore di difendersi se solo si pensa che il CCNL applicato stabilisce un periodo di conservazione del posto di 12 mesi riferiti ad un arco temporale di tre anni. Inoltre la mancata individuazione dei giorni di assenza ritenuti rilevanti ai fini del recesso non consentiva nemmeno la verifica della legittimità dell'intimazione del recesso sotto il profilo della tempestività dello stesso.
7. Con memoria difensiva ritualmente e tempestivamente depositata si costituiva in giudizio la società convenuta contestando la ricostruzione in fatto ed in diritto proposta da parte attorea. Deduceva in particolare la convenuta che i conteggi delle assenze per malattia del ricorrente da ottobre 2020 al giorno 2.10.2023 allegati alla memoria difensiva evidenziavano ben 436 giorni di assenza nei tre anni precedenti l'ultima assenza e nessun obbligo di avvertire il dipendente dell'approssimarsi del termine per il superamento del periodo di comporto né di indicare specificamente i periodi conteggiati sussisteva in capo al datore di lavoro, né il lavoratore aveva mai fatto specifica richiesta di essere informato sullo stato delle assenze come da facoltà concessagli dall'art. 55 del CCNL.
5 8. Evidenziava inoltre, provvedendo ad una propria ricostruzione delle modalità di prestazione dell'attività lavorativa prestata dal ricorrente, di aver sempre assolto agli obblighi di protezione ex art. 2087 c.c. nei confronti del lavoratore.
9. All'udienza del 19.9.2024, la difesa di parte ricorrente eccepiva, sulla base della documentazione e dei calcoli depositati da parte resistente, che i 365 giorni del comporto si erano esauriti in data 24.1.2023, mentre il licenziamento era intervenuto in data 2.10.2023, e dunque tardivamente.
10. La causa veniva istruita esclusivamente con l'acquisizione della documentazione allegata dalle parti agli atti introduttivi, e decisa all'udienza del 19.3.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
11. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per i motivi che di seguito vengono illustrati.
12. La Corte di Cassazione ha già da tempo ritenuto la rilevanza costituzionale del principio della ragione più liquida come modalità di decisione delle controversie, ed evidenziato l'attitudine di un siffatto strumento, a facilitare, e dunque accelerare, la decisione, proteggendo il valore costituzionale della ragionevole durata del giusto processo. E' stato difatti affermato (Cass. nr. 12002/2014), che: “Il principio della
“ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'articolo 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerita' del giudizio, costituzionalizzata dall'articolo 111 Cost., con la conseguenza che la causa puo' essere decisa sulla base della questione ritenuta di piu' agevole soluzione –
6 anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre”, e successivamente si sono posti sulla medesima linea, ulteriori arresti (Cass. sez. 5, 11 maggio 2018 n. 11458 e Cass. sez.
5, ord. 9 gennaio 2019 n. 363).
13. Ritiene lo scrivente che nel caso di specie ricorra una ragione più liquida in grado di assicurare una celere definizione del giudizio. In particolare, solo nel costituirsi in giudizio, parte resistente ha allegato i conteggi delle assenze per malattia del ricorrente dall'1.11.2020 al giorno
2.10.2023 (doc. 3 memoria difensiva) che evidenziano 436 giorni di assenza per malattia. Nel corso dell'udienza del 19.9.2024, parte ricorrente ha eccepito che i 365 giorni di assenza per malattia sono stati superati in data 24.1.2023, mentre il licenziamento per superamento del periodo di comporto è stato intimato in data 2.10.2023, con conseguente tardività ed illegittimità dello stesso. La prospettazione di parte ricorrente è corretta e coglie nel segno.
14. In primo luogo si deve rammentare che secondo l'art. 55 del CCNL applicabile: “In caso di interruzione del servizio dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo, definito comporto breve, di: a) 6 mesi, per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti;
b) 9 mesi, per anzianità di servizio oltre i 3 e fino ai 6 anni compiuti;
c) 12 mesi, per anzianità di servizio oltre i 6 anni. Nel caso di più malattie o infortuni non sul lavoro, i suddetti periodi di conservazione del posto si intendono riferiti alle assenze complessivamente verificatesi nei tre anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso”. Pacifico ed incontestato fra le parti è che il lavoratore aveva anzianità di servizio superiore a 6 anni e che avesse diritto ad un periodo di comporto di 12 mesi. In secondo luogo, l'esame dei conteggi sulle assenze depositati da parte resistente
7 consente di confermare quanto sostenuto da parte ricorrente, e cioè la circostanza per la quale il periodo di comporto è stato superato in data
24.1.2023 e che da tale data il ricorrente riprese a svolgere l'attività lavorativa per ben quattro volte (doc. 4 allegato a memoria difensiva).
15. A tal proposito occorre rammentare che la Corte di Cassazione nell' ordinanza n. 18960 del 11.09.2020, ha affermato: “E' stato condivisibilmente evidenziato infatti che in questo caso il requisito della tempestività non può risolversi in un dato cronologico fisso e predeterminato, ma costituisce oggetto di una valutazione di congruità, non sindacabile in cassazione ove adeguatamente motivata, che il giudice di merito deve operare caso per caso, con riferimento all'intero contesto delle circostanze significative. Sarà il lavoratore invece a dover provare che l'intervallo temporale tra il superamento del periodo di comporto e la comunicazione di recesso ha superato i limiti di adeguatezza e ragionevolezza, sì da far ritenere la sussistenza di una volontà tacita del datore di lavoro di rinunciare alla facoltà di recedere dal rapporto. A differenza del licenziamento disciplinare, che postula
l'immediatezza del recesso a garanzia della pienezza del diritto di difesa all'incolpato, del licenziamento per superamento del periodo di comporto per malattia, l'interesse del lavoratore alla certezza della vicenda contrattuale va contemperato con quello del datore di lavoro a disporre di un ragionevole "spatium deliberandi", in cui valutare convenientemente la sequenza di episodi morbosi del lavoratore, ai fini di una prognosi di sostenibilità delle sue assenze in rapporto agli interessi aziendali. In tale caso, il giudizio sulla tempestività del recesso non può conseguire alla rigida applicazione di criteri cronologici prestabiliti, ma costituisce valutazione di congruità che il giudice deve compiere caso per caso, apprezzando ogni circostanza al riguardo
8 significativa (cfr. Cass. 12/10/2018 n. 25535 e anche Cass. 28/03/2011
n. 7037)”.
16. Dovendosi dare continuità a tale orientamento, occorre valorizzare la circostanza che al momento del licenziamento il comporto era stato superato da più di sette mesi ed il ricorrente era rientrato a lavoro per quattro volte. Tali elementi sono già di per sé idonei a ritenere che la società avesse rinunciato ad avvalersi del superamento del periodo di comporto ed a creare un ragionevole affidamento del dipendente in ordine a tale circostanza, nonché in ordine a quella ulteriore per cui le assenze effettuate non venissero più considerate e calcolate ai fini del comporto. Peraltro sul punto in questione, e quanto alle motivazioni riconducibili all'inerzia della convenuta rispetto al superamento del periodo di comporto, nulla è stato controdedotto dalla società (ad esempio adducendo che l'intervallo temporale trascorso è stato finalizzato a verificare concretamente l'esistenza di margini residui di persistente utilizzabilità della prestazione con un equilibrato bilanciamento dei concorrenti interessi delle parti, del lavoratore a conservare la posizione lavorativa e del datore di lavoro a ricevere una prestazione utile), sicchè è ragionevole a questo punto, ritenere che la società abbia ingenerato un ragionevole affidamento del dipendente in ordine alla rinuncia ad avversi del superamento del periodo di comporto e che il licenziamento impugnato dunque sia intempestivo ed illegittimo.
17. Quanto alle conseguenze, il vizio che affligge il censurato licenziamento
è la nullità, per quanto insegnato dalle Sezioni Unite (Cass. SS.UU.
22/05/2018 n.12568) secondo le quali “Il licenziamento intimato per il perdurare delle assenze per malattia od infortunio del lavoratore, ma prima del superamento del periodo massimo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva o, in difetto, dagli usi o secondo equità, è nullo
9 per violazione della norma imperativa di cui all'art. 2110, comma 2, c.
c.”. Sebbene nel caso il periodo di comporto sia stato superato, nondimeno si è realizzata la violazione della disciplina imperativa dell'art. 2110 II comma c.c., che determina del pari la nullità dell'atto, sicché, in regime di “tutele crescenti”, deve applicarsi quale rimedio sanzionatorio, la tutela reintegratoria di cui all'art. 2, d.lgs. 23/2015 e non quella indennitaria di cui al successivo art. 3, comma 1. Dovrà pertanto condannarsi il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui è stata accertata la nullità e stabilita un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, con ulteriore condanna dello stesso, per tale periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
18. Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori minimi, in ragione della modesta complessità delle questioni trattate, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accerta e dichiara la nullità del licenziamento intimato al ricorrente con comunicazione del 2.10.2023 e per l'effetto condanna la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro ed al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, in misura comunque non inferiore a cinque mensilità, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali ed oltre al versamento dei
10 contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione.
2) condanna la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 3.689,00 per compensi professionali, oltre accessori.
Così deciso in Trieste, data 19/03/2025
Il Giudice del Lavoro dott. Paolo Ancora
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