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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/09/2025, n. 1910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1910 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15535/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 15535 /2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Daniela Sperandio, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec: ; Email_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 06.12.2024, e Parte_1 CP_1
adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire pronunciare la loro
[...] separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in
Roma in data 12.11.1978, che dall'unione erano nati i figli e Per_1 Per_2 entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile. Le parti chiedevano pertanto omologarsi le seguenti condizioni di separazione: “1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo reciproco rispetto;
2. i coniugi dichiarano di essere reciprocamente autosufficienti sotto il profilo reddituale, provvedendo così ciascun coniuge al proprio mantenimento;
3. nulla per quanto attiene all'assegno di mantenimento per i figli e entrambi Per_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
4. si dà atto che il Sig. CP_1 ha già lasciato la casa coniugale, prelevandone i propri effetti personali e reperendo altro domicilio;
5. i coniugi hanno la proprietà per 1/2 dell'abitazione sita in Roma, alla Via Bovezzo n.140 (piano S1- T- 1) in regime di comunione dei beni avendola acquistata in data 25 Maggio 2005 con atto per OT , Per_3 repertorio n. 34267/19667 (Reg. Gen. 70123), dove attualmente risiede il figlio
6. tale immobile sito in Via Bovezzo viene assegnato alla moglie, Sig. Per_2
7. con la sottoscrizione del presente atto il Sig. Parte_1 CP_1 al fine di regolamentare i rapporti di natura patrimoniale, trasferisce alla
[...]
Sig.ra il 50% della proprietà immobiliare dell'abitazione di Via Parte_1
Bovezzo n.140; 8. il trasferimento avverrà dinanzi ad un Notaio scelto dalla Sig.ra
entro e non oltre il termine di giorni 90 (novanta) dalla omologa Parte_1 delle condizioni di separazione da parte di Codesto On.le Tribunale.
9. le parti si danno reciproco assenso per il rilascio del passaporto valido per l'espatrio”.
Ebbene, non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta alla conferma di questo accordo, dovendosi peraltro specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine ai trasferimenti di diritti su beni immobili previsti nell'accordo, e che nulla può disporsi in ordine all'assegnazione della casa familiare, posto che i figli sono maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Nulla sulle spese stante la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
15535/2024:
- dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in Roma il 12.11.1978;
[...]
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1978, atto n. 03321, parte 1, serie 01); - omologa le condizioni della separazione indicate dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, in data 05.09.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 15535 /2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Daniela Sperandio, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec: ; Email_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 06.12.2024, e Parte_1 CP_1
adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire pronunciare la loro
[...] separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in
Roma in data 12.11.1978, che dall'unione erano nati i figli e Per_1 Per_2 entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile. Le parti chiedevano pertanto omologarsi le seguenti condizioni di separazione: “1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo reciproco rispetto;
2. i coniugi dichiarano di essere reciprocamente autosufficienti sotto il profilo reddituale, provvedendo così ciascun coniuge al proprio mantenimento;
3. nulla per quanto attiene all'assegno di mantenimento per i figli e entrambi Per_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
4. si dà atto che il Sig. CP_1 ha già lasciato la casa coniugale, prelevandone i propri effetti personali e reperendo altro domicilio;
5. i coniugi hanno la proprietà per 1/2 dell'abitazione sita in Roma, alla Via Bovezzo n.140 (piano S1- T- 1) in regime di comunione dei beni avendola acquistata in data 25 Maggio 2005 con atto per OT , Per_3 repertorio n. 34267/19667 (Reg. Gen. 70123), dove attualmente risiede il figlio
6. tale immobile sito in Via Bovezzo viene assegnato alla moglie, Sig. Per_2
7. con la sottoscrizione del presente atto il Sig. Parte_1 CP_1 al fine di regolamentare i rapporti di natura patrimoniale, trasferisce alla
[...]
Sig.ra il 50% della proprietà immobiliare dell'abitazione di Via Parte_1
Bovezzo n.140; 8. il trasferimento avverrà dinanzi ad un Notaio scelto dalla Sig.ra
entro e non oltre il termine di giorni 90 (novanta) dalla omologa Parte_1 delle condizioni di separazione da parte di Codesto On.le Tribunale.
9. le parti si danno reciproco assenso per il rilascio del passaporto valido per l'espatrio”.
Ebbene, non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta alla conferma di questo accordo, dovendosi peraltro specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine ai trasferimenti di diritti su beni immobili previsti nell'accordo, e che nulla può disporsi in ordine all'assegnazione della casa familiare, posto che i figli sono maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Nulla sulle spese stante la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
15535/2024:
- dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in Roma il 12.11.1978;
[...]
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1978, atto n. 03321, parte 1, serie 01); - omologa le condizioni della separazione indicate dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, in data 05.09.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi