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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 25/11/2025, n. 3655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3655 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 693/2025 del Ruolo Generale Af- fari Contenziosi, avente ad oggetto altri contratti atipici e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1
US NI, elettivamente domiciliato come in atti;
- OPPONENTE -
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Sal- Parte_2
VA RA e RI GI SA, elettivamente domiciliato come in atti;
- OPPOSTO -
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del proces- so” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009, trat-
1 tandosi di disposizione normativa applicabile anche ai giudizi anco- ra pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del pro- cesso.
Con decreto ingiuntivo n. 1393/2024 del 16 dicembre 2024, emesso all'esito del procedimento monitorio iscritto al n. R.G. 4193/2024, veniva ingiunto a il pagamento in favore di Parte_1
della somma di euro 1.600,00, oltre interessi le- Parte_2
gali e spese di procedura, a titolo di restituzione del deposito cau- zionale versato in occasione della stipula del contratto di locazione commerciale del 1° settembre 2017.
Avverso tale decreto proponeva opposizione , Parte_1
chiedendone la revoca sul presupposto che la somma versata a titolo di deposito cauzionale dovesse essere trattenuta e imputata in com- pensazione con crediti vantati nei confronti dell' per cano- Parte_2
ni di locazione asseritamente non corrisposti, oneri condominiali ed ulteriori spese accessorie, per un importo complessivo di euro
4.914,00. Chiedeva inoltre la condanna dell'opposto al pagamento del suddetto importo, anche ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la parte opposta che, nell'eccepire l'infondatezza della domanda av- versa nei termini come riportati nella relativa comparsa a cui si rin- via, chiedeva il rigetto della stessa opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. In particolare, rappresentava di non aver
2 mai goduto dell'immobile locato, che il contratto era stato tardiva- mente registrato dal locatore e che, in ogni caso, i crediti vantati dall'opponente erano ormai estinti per intervenuta prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948 n. 3 c.c. Chiedeva infine la condanna dell'opponente per lite temeraria.
All'udienza del 19/11/2025, il Giudice riservava la causa in decisio- ne.
Ciò premesso, l'opposizione non può trovare accoglimento per i motivi di seguito indicati.
Preliminarmente va evidenziato che se è vero che spetta a chi fa va- lere un diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non essendo suf- ficiente la mancata contestazione, è anche vero che un fatto può considerarsi pacifico laddove sia esplicitamente ammesso, ovvero la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disco- noscimento e, con riferimento al comportamento extraprocessuale, non il mero silenzio, ma atti e fatti obiettivi di concludenza e serietà tali da assurgere a indizi non equivoci idonei, in concorso con altri,
a fondare il convincimento del giudice (così Cass. 17371 del
17/11/2003).
Infatti, nel giudizio di opposizione spetta all'attore in senso sostan- ziale convenuto in opposizione l'onere di provare il titolo dal quale deriva l'obbligazione ossia il titolo, l'entità e la consistenza del cre- dito vantato ma una volta identificato il fatto costitutivo della prete- sa attorea con la fonte negoziale o legale dell'obbligazione, è onere
3 dell'opponente eccepire la sua inefficacia fornendo la prova concre- ta del suo adempimento.
Nel caso di specie, il fatto costitutivo del credito azionato dall' è rappresentato dal versamento del deposito cauzio- Parte_2
nale nell'ambito del contratto di locazione commerciale del 1° set- tembre 2017, pacificamente non disconosciuto dall'opponente, sul quale gravava l'onere di dimostrare l'esistenza di un valido titolo giustificativo della ritenzione della somma.
Infatti, dalla documentazione in atti e dalle deduzioni delle parti emerge che la somma di euro 1.600,00 fu versata da Parte_3
a titolo di deposito cauzionale in occasione della stipula del
[...]
contratto di locazione commerciale del 1° settembre 2017. Tale somma, secondo la funzione tipica del deposito cauzionale nei rap- porti locatizi, era destinata a garantire il locatore dall'eventuale ina- dempimento del conduttore e doveva essere restituita al termine del rapporto, salvo il diritto del locatore di trattenerla in caso di accerta- ti danni o di canoni insoluti.
Dal canto suo, l'opponente ha giustificato la propria ritenzione del deposito sostenendo di essere creditore per canoni non pagati, rela- tivi al periodo settembre 2017 - febbraio 2018, nonché per oneri condominiali e altre spese connesse alla locazione. Tuttavia, tale preteso credito si riferisce a prestazioni periodiche rientranti nella previsione dell'art. 2948 n. 3 c.c., secondo cui “si prescrivono in cinque anni le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro
4 corrispettivo di locazioni”. Orbene, a fronte di canoni maturati nel
2017 e nel 2018, l'opponente ha fatto valere il relativo credito solo in sede di opposizione notificata nell'ottobre 2025, dunque ben oltre il termine quinquennale di prescrizione. Ne consegue che il credito vantato deve ritenersi estinto per intervenuta prescrizione.
Il carattere prescrittibile del credito impedisce altresì di farne valere gli effetti in compensazione ai sensi dell'art. 1243 c.c., atteso che un credito prescritto non può essere opposto in compensazione, se non quando la prescrizione non sia stata eccepita prima che la compen- sazione si sia verificata, circostanza che nel caso concreto non risul- ta sussistente.
Allo stesso modo, non risultano provati danni all'immobile né altri elementi oggettivi idonei a giustificare la ritenzione del deposito cauzionale. Infatti, le allegazioni dell'opponente, al riguardo, sono rimaste del tutto generiche e prive di adeguato riscontro probatorio.
Ne consegue che la somma di euro 1.600,00 doveva essere restituita all' e che correttamente il decreto ingiuntivo ne ha dispo- Parte_2
sto il pagamento in suo favore.
Pertanto, l'opposizione deve essere integralmente rigettata, con con- ferma del decreto ingiuntivo opposto il quale viene dichiarato defi- nitivamente esecutivo.
Non ricorrono, invece, i presupposti per l'accoglimento della do- manda di condanna ex art. 96 c.p.c., non potendosi ravvisare, nella
5 proposizione dell'opposizione, un comportamento connotato da ma- la fede o colpa grave.
Le spese di lite seguono la soccombenza e saranno liquidate in di- spositivo, in base ai parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 esclu- dendo la fase istruttoria, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo definitivamente esecutivo;
b) Condanna parte opponente alla refusione a favore di parte opposta delle spese di lite che si liquidano in euro 1.400,00 per compenso professionale oltre accessori come per legge, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 25/11/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 693/2025 del Ruolo Generale Af- fari Contenziosi, avente ad oggetto altri contratti atipici e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1
US NI, elettivamente domiciliato come in atti;
- OPPONENTE -
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Sal- Parte_2
VA RA e RI GI SA, elettivamente domiciliato come in atti;
- OPPOSTO -
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del proces- so” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009, trat-
1 tandosi di disposizione normativa applicabile anche ai giudizi anco- ra pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del pro- cesso.
Con decreto ingiuntivo n. 1393/2024 del 16 dicembre 2024, emesso all'esito del procedimento monitorio iscritto al n. R.G. 4193/2024, veniva ingiunto a il pagamento in favore di Parte_1
della somma di euro 1.600,00, oltre interessi le- Parte_2
gali e spese di procedura, a titolo di restituzione del deposito cau- zionale versato in occasione della stipula del contratto di locazione commerciale del 1° settembre 2017.
Avverso tale decreto proponeva opposizione , Parte_1
chiedendone la revoca sul presupposto che la somma versata a titolo di deposito cauzionale dovesse essere trattenuta e imputata in com- pensazione con crediti vantati nei confronti dell' per cano- Parte_2
ni di locazione asseritamente non corrisposti, oneri condominiali ed ulteriori spese accessorie, per un importo complessivo di euro
4.914,00. Chiedeva inoltre la condanna dell'opposto al pagamento del suddetto importo, anche ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la parte opposta che, nell'eccepire l'infondatezza della domanda av- versa nei termini come riportati nella relativa comparsa a cui si rin- via, chiedeva il rigetto della stessa opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. In particolare, rappresentava di non aver
2 mai goduto dell'immobile locato, che il contratto era stato tardiva- mente registrato dal locatore e che, in ogni caso, i crediti vantati dall'opponente erano ormai estinti per intervenuta prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948 n. 3 c.c. Chiedeva infine la condanna dell'opponente per lite temeraria.
All'udienza del 19/11/2025, il Giudice riservava la causa in decisio- ne.
Ciò premesso, l'opposizione non può trovare accoglimento per i motivi di seguito indicati.
Preliminarmente va evidenziato che se è vero che spetta a chi fa va- lere un diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non essendo suf- ficiente la mancata contestazione, è anche vero che un fatto può considerarsi pacifico laddove sia esplicitamente ammesso, ovvero la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disco- noscimento e, con riferimento al comportamento extraprocessuale, non il mero silenzio, ma atti e fatti obiettivi di concludenza e serietà tali da assurgere a indizi non equivoci idonei, in concorso con altri,
a fondare il convincimento del giudice (così Cass. 17371 del
17/11/2003).
Infatti, nel giudizio di opposizione spetta all'attore in senso sostan- ziale convenuto in opposizione l'onere di provare il titolo dal quale deriva l'obbligazione ossia il titolo, l'entità e la consistenza del cre- dito vantato ma una volta identificato il fatto costitutivo della prete- sa attorea con la fonte negoziale o legale dell'obbligazione, è onere
3 dell'opponente eccepire la sua inefficacia fornendo la prova concre- ta del suo adempimento.
Nel caso di specie, il fatto costitutivo del credito azionato dall' è rappresentato dal versamento del deposito cauzio- Parte_2
nale nell'ambito del contratto di locazione commerciale del 1° set- tembre 2017, pacificamente non disconosciuto dall'opponente, sul quale gravava l'onere di dimostrare l'esistenza di un valido titolo giustificativo della ritenzione della somma.
Infatti, dalla documentazione in atti e dalle deduzioni delle parti emerge che la somma di euro 1.600,00 fu versata da Parte_3
a titolo di deposito cauzionale in occasione della stipula del
[...]
contratto di locazione commerciale del 1° settembre 2017. Tale somma, secondo la funzione tipica del deposito cauzionale nei rap- porti locatizi, era destinata a garantire il locatore dall'eventuale ina- dempimento del conduttore e doveva essere restituita al termine del rapporto, salvo il diritto del locatore di trattenerla in caso di accerta- ti danni o di canoni insoluti.
Dal canto suo, l'opponente ha giustificato la propria ritenzione del deposito sostenendo di essere creditore per canoni non pagati, rela- tivi al periodo settembre 2017 - febbraio 2018, nonché per oneri condominiali e altre spese connesse alla locazione. Tuttavia, tale preteso credito si riferisce a prestazioni periodiche rientranti nella previsione dell'art. 2948 n. 3 c.c., secondo cui “si prescrivono in cinque anni le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro
4 corrispettivo di locazioni”. Orbene, a fronte di canoni maturati nel
2017 e nel 2018, l'opponente ha fatto valere il relativo credito solo in sede di opposizione notificata nell'ottobre 2025, dunque ben oltre il termine quinquennale di prescrizione. Ne consegue che il credito vantato deve ritenersi estinto per intervenuta prescrizione.
Il carattere prescrittibile del credito impedisce altresì di farne valere gli effetti in compensazione ai sensi dell'art. 1243 c.c., atteso che un credito prescritto non può essere opposto in compensazione, se non quando la prescrizione non sia stata eccepita prima che la compen- sazione si sia verificata, circostanza che nel caso concreto non risul- ta sussistente.
Allo stesso modo, non risultano provati danni all'immobile né altri elementi oggettivi idonei a giustificare la ritenzione del deposito cauzionale. Infatti, le allegazioni dell'opponente, al riguardo, sono rimaste del tutto generiche e prive di adeguato riscontro probatorio.
Ne consegue che la somma di euro 1.600,00 doveva essere restituita all' e che correttamente il decreto ingiuntivo ne ha dispo- Parte_2
sto il pagamento in suo favore.
Pertanto, l'opposizione deve essere integralmente rigettata, con con- ferma del decreto ingiuntivo opposto il quale viene dichiarato defi- nitivamente esecutivo.
Non ricorrono, invece, i presupposti per l'accoglimento della do- manda di condanna ex art. 96 c.p.c., non potendosi ravvisare, nella
5 proposizione dell'opposizione, un comportamento connotato da ma- la fede o colpa grave.
Le spese di lite seguono la soccombenza e saranno liquidate in di- spositivo, in base ai parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 esclu- dendo la fase istruttoria, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo definitivamente esecutivo;
b) Condanna parte opponente alla refusione a favore di parte opposta delle spese di lite che si liquidano in euro 1.400,00 per compenso professionale oltre accessori come per legge, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 25/11/2025
Il Giudice
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