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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 19/03/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Francesco Mancini Presidente f.f. dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili di volontaria giurisdizione n. 4770/2024 ed instaurata da
, Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Elisabetta Pro, per procura congiunta al ricorso;
e
CP_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Simonetta Ferrante, per procura congiunta al ricorso;
ricorrenti nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio – domanda congiunta.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con domanda congiunta le parti di cui in epigrafe hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto alle condizioni di cui al ricorso.
A tal fine hanno esposto che contraevano matrimonio concordatario in Quartucciu (CA), il 1°.09.2012, scegliendo il regime della separazione dei beni;
che dalla relazione matrimoniale nasceva una figlia, , Per_1 nella data del 7.01.2015; che con decreto del Tribunale di Frosinone, n. cron. 5418/2021 del 20.04.2021, veniva omologata la separazione consensuale dei coniugi;
che le condizioni di separazione venivano successivamente modificate con decreto del Tribunale di Frosinone, n. 7395/2022 del 16.12.2022; che la figlia delle parti frequentava la quarta elementare presso l'Istituto scolastico “De Carolis-Madonna della Neve” di Frosinone e non svolgeva attività extrascolastiche;
che la stessa era affetta da piastrinopenia autoimmune;
che la lavorava presso l'Archivio di Stato di Frosinone e percepiva stipendio mensile pari CP_1
a circa euro 1.018,00 netti;
che lo svolgeva la professione di architetto presso lo studio Parte_1 professionale “Artelia” sito in Roma e percepiva redditi annui pari ad euro 17.902,00; che i coniugi non si erano più riconciliati.
2. Ciò premesso, va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) legge n. 898/70, nonché dell'art. 473-bis.51. c.p.c..
Nello specifico, visto il decreto di omologa della separazione del Tribunale di Frosinone, n. cron. 5418/2021 del 20.04.2021 (all. al ricorso), dovendosi ritenere la separazione protratta senza interruzione ed essendo trascorso il termine posto dalla disciplina sul divorzio, deve concludersi per la definitiva cessazione di ogni comunione materiale e spirituale tra i ricorrenti.
Quanto alle condizioni del divorzio, non risultano ragioni ostative alla conferma del regime contemplato nel ricorso, su cui le parti hanno espresso adesione con le note in sostituzione dell'udienza dell'11.03.2025.
3. Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 10 della legge n. 898/70.
4. Considerata la promozione congiunta del ricorso e la natura costitutivo-necessaria della pronuncia sullo status coniugale, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
− pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Quartucciu (CA), il
1°.09.2012, da , nato a [...], il [...], e nata a [...] Parte_1 CP_1
(CA), il 2.09.1987 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno
2012, n. 11, p. 2, s. A);
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Quartucciu (CA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
− conferma il regime stabilito nel ricorso, su cui le parti hanno prestato consenso con le note in sostituzione dell'udienza dell'11.03.2025;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 18.03.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F.F. Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Francesco Mancini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Francesco Mancini Presidente f.f. dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili di volontaria giurisdizione n. 4770/2024 ed instaurata da
, Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Elisabetta Pro, per procura congiunta al ricorso;
e
CP_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Simonetta Ferrante, per procura congiunta al ricorso;
ricorrenti nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio – domanda congiunta.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con domanda congiunta le parti di cui in epigrafe hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto alle condizioni di cui al ricorso.
A tal fine hanno esposto che contraevano matrimonio concordatario in Quartucciu (CA), il 1°.09.2012, scegliendo il regime della separazione dei beni;
che dalla relazione matrimoniale nasceva una figlia, , Per_1 nella data del 7.01.2015; che con decreto del Tribunale di Frosinone, n. cron. 5418/2021 del 20.04.2021, veniva omologata la separazione consensuale dei coniugi;
che le condizioni di separazione venivano successivamente modificate con decreto del Tribunale di Frosinone, n. 7395/2022 del 16.12.2022; che la figlia delle parti frequentava la quarta elementare presso l'Istituto scolastico “De Carolis-Madonna della Neve” di Frosinone e non svolgeva attività extrascolastiche;
che la stessa era affetta da piastrinopenia autoimmune;
che la lavorava presso l'Archivio di Stato di Frosinone e percepiva stipendio mensile pari CP_1
a circa euro 1.018,00 netti;
che lo svolgeva la professione di architetto presso lo studio Parte_1 professionale “Artelia” sito in Roma e percepiva redditi annui pari ad euro 17.902,00; che i coniugi non si erano più riconciliati.
2. Ciò premesso, va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) legge n. 898/70, nonché dell'art. 473-bis.51. c.p.c..
Nello specifico, visto il decreto di omologa della separazione del Tribunale di Frosinone, n. cron. 5418/2021 del 20.04.2021 (all. al ricorso), dovendosi ritenere la separazione protratta senza interruzione ed essendo trascorso il termine posto dalla disciplina sul divorzio, deve concludersi per la definitiva cessazione di ogni comunione materiale e spirituale tra i ricorrenti.
Quanto alle condizioni del divorzio, non risultano ragioni ostative alla conferma del regime contemplato nel ricorso, su cui le parti hanno espresso adesione con le note in sostituzione dell'udienza dell'11.03.2025.
3. Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 10 della legge n. 898/70.
4. Considerata la promozione congiunta del ricorso e la natura costitutivo-necessaria della pronuncia sullo status coniugale, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
− pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Quartucciu (CA), il
1°.09.2012, da , nato a [...], il [...], e nata a [...] Parte_1 CP_1
(CA), il 2.09.1987 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno
2012, n. 11, p. 2, s. A);
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Quartucciu (CA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
− conferma il regime stabilito nel ricorso, su cui le parti hanno prestato consenso con le note in sostituzione dell'udienza dell'11.03.2025;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 18.03.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F.F. Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Francesco Mancini