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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 17/11/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Viterbo – sez. civ. - così composto
Dott. Eugenio Maria Turco Presidente Dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice relatore Dott. Davide Palmieri Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel ricorso iscritto al n.14/2024 del R.G.A.C. vertente tra
(c.f. , nato a [...], il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in Viterbo, Via G. Garibaldi n. 16, presso lo studio dell'avv. Isabella Ballarotto, la quale lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso ricorrente e
(c.f. ), nata a [...] in data [...], elettivamente CP_1 CodiceFiscale_2 domiciliata in Viterbo, Via Monte Santo n. 35, presso lo studio dell'avv. Roberto Cappadona, il quale la rappresenta e difende, come da procura allegata alla comparsa di costituzione resistente
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege –
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29 dicembre 2023 ha chiesto la cessazione degli Parte_1 effetti del matrimonio concordatario contratto in Montefiascone (Vt) il 2.1.1972, con CP_1 annotato nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n.3, p. II, serie A, anno 1972, senza obbligo di corrispondere alcun assegno divorzile alla resistente o, in subordine, con l'obbligo di corrispondere a tale titolo una somma non superiore ad € 100,00 mensili.
A sostegno ha dedotto: il matrimonio concordatario contratto in Montefiascone (Vt) il 2.1.1972, con la sentenza n. 370/2012, resa il 10.5.2012, con cui il Tribunale di Viterbo dichiarava la CP_1 separazione dei coniugi senza nulla prevedere a titolo di assegno di mantenimento in favore dell'odierna resistente, risultando quest'ultima economicamente autosufficiente;
la previsione, contenuta nel medesimo provvedimento, di contribuire al mantenimento per la figlia Persona_1 con la somma mensile di € 500,00; l'esito del successivo giudizio di appello, conclusosi con la sentenza n. 3818/2014, resa il 6.6.2014, con la quale la Corte d'Appello di Roma revocava l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia, divenuta anch'ella economicamente autosufficiente;
la circostanza per cui la resistente abbia continuato a beneficiare dell'attribuzione di € 500,00, detratti mensilmente dall'Inps dalla pensione del almeno fino al settembre 2014; il vantaggio Parte_1 indebito ottenuto dalla resistente pari alla somma di € 22.500,00, frutto delle mensilità accumulate dal gennaio 2011 fino al settembre 2014; l'ordinanza del 3.2.2021, con la quale, a definizione del procedimento V.g. 1658/2020, il Tribunale di Viterbo, adito dalla sig.ra disponeva a carico del CP_1 un assegno di mantenimento per la somma di € 300,00 mensili;
la propria complessa Parte_1 condizione economica, connotata da un reddito annuo lordo non superiore ad € 20.000,00, dal vivere in un alloggio di edilizia popolare, non essendo proprietario di beni immobili eccezion fatta per un piccolo terreno sito in Arlena di Castro in comproprietà con la resistente, nonché da diversi e rilevanti debiti per un ammontare complessivo di circa € 75.000,00; la propria difficile condizione di salute, essendo stato riconosciuto definitivamente invalido in una percentuale ricompresa tra il 67 e il 99%, l'ulteriore invalidità riportata, nella misura del 40%, a causa di un infortunio riportato alla mano sinistra;
le rilevanti spese mediche necessarie a fronteggiare la propria condizione di salute tra cui la necessità di retribuire una badante, per circa € 800,00 mensili, resasi necessaria per fronteggiare le proprie esigenze di vita quotidiana;
le buone condizioni economiche della resistente che, dal 2011 al 2019, ha svolto l'attività commerciale di vendita al dettaglio di alimenti e prodotti ortofrutticoli;
lo svolgimento, anche all'attualità, di attività di collaborazione domestica;
il percepimento integrale, per oltre un ventennio, degli importi, pari a circa € 2.726,95 annui, oggetto dei titoli Pac insistenti sul terreno in proprietà comune con il ricorrente stesso;
il godimento da parte della resistente di una pensione oltreché di una spaziosa abitazione di circa 120 mq.
Costituitasi, la sig.ra a chiesto, in via provvisoria ed urgente ai sensi dell'art. 473 bis. 22 CP_1
c.p.c., disporsi in capo al ricorrente l'obbligo del versamento di un assegno mensile di € 300,00, nel merito, pur aderendo alla domanda di declaratoria degli effetti civili del matrimonio, ha domandato prevedersi l'obbligo di corrispondere un assegno divorzile nella misura non inferiore ad € 300,00 mensili, con vittoria di spese.
A fondamento, ha dedotto: il mancato mutamento delle condizioni economiche rispetto all'ordinanza del 3.2.2021, con la quale, a definizione del procedimento V.g. 1658/2020, il Tribunale di Viterbo disponeva, in capo al ricorrente, l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento nei suoi confronti, per la somma di € 300,00 mensili;
il reddito percepito dal sig. nella misura di Parte_1 circa € 20.000 annui;
l'irrilevanza dei debiti dedotti dal ricorrente ritenuti inidonei a giustificare il mancato riconoscimento di un assegno di mantenimento;
la sussistenza della maggioranza dei debiti citati da controparte già al momento del giudizio di modifica delle condizioni di separazione che aveva riconosciuto alla stessa un assegno di mantenimento;
l'irrilevanza delle condizioni di salute CP_1 dedotte dal ricorrente, inidonee ad incidere sulla sua condizione economica, risultando lo stesso pensionato;
l'incapacità della spesa sostenuta dal er l'assunzione di una badante, frutto Parte_1 di una sua autonoma scelta, a scalfire o financo escludere il diritto ad ottenere il riconoscimento di un assegno di divorzio;
la propria condizione economica caratterizzata dal vivere mediante l'assegno sociale, d'importo pari ad € 371,21, e l'assegno di mantenimento versato dal ricorrente;
la spesa mensile del canone di locazione sostenuta mensilmente per l'importo di € 221,64; il pagamento rateale mensile di ulteriori € 443,28 per fronteggiare un debito in precedenza contratto sempre a fini abitativi;
il mancato svolgimento, all'attualità, di alcuna attività lavorativa;
l'irrilevanza di tutte le allegazioni del ricorrente concernenti le condizioni lavorativa e/o economiche della resistente, risalenti nel tempo e non più attuali.
Sentite personalmente le parti, ammesse le prove orali articolate da entrambe le parti, escussi i testimoni, rigettata la richiesta di esibizione della documentazione avanzata dal ricorrente, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
La domanda di declaratoria degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto dalle parti, è fondata e va pertanto accolta attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia. Ritiene il Collegio che il tempo ormai trascorso e la deduzioni delle parti, sentite anche personalmente nel corso del giudizio, inducono il Tribunale a ritenere che la comunione materiale e spirituale sia ormai cessata e che debba escludersi ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare e che, pertanto, conformemente alla richiesta avanzata in tal senso da entrambe le parti, debba essere dunque pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario atteso che i coniugi, secondo la documentazione esibita, sono separati con sentenza emessa dal Tribunale di Viterbo in data 10.2.2012, così come parzialmente riformata dal provvedimento della Corte di Appello di Roma del 16.4.2014 e poi, a seguito di un distinto giudizio di modificazione delle condizioni di separazione, modificata con ordinanza del Tribunale di Viterbo, adottata in data 3.2.2021.
Non risulta, peraltro, interrotta l'assenza di coabitazione e convivenza, e considerata pertanto la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), della l.898/1970 e s.m.i. Deve, quindi, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
In ordine, poi, all'assegno divorzile, va premesso che il ricorrente ha esperito azione di accertamento negativo del diritto alla percezione di tale emolumento da parte della resistente (c.f.r. Cass. n. 9058 del 05/07/2001), incontrando l'opposizione di quest'ultima che, pur concordando sulla necessità di porre fine al rapporto matrimoniale, ha domandato la condanna di controparte alla corresponsione dell'importo di € 300,00 mensili. Ciò, in ogni caso, non può determinare alcuna ipotesi di inversione dell'onere probatorio restando obbligata la resistente a dover fornire la prova del proprio diritto mentre il ricorrente, dal canto suo, è tenuto a provare l'insussistenza originaria della pretesa o i fatti che ne abbiano determinato l'estinzione.
Relativamente ai presupposti previsti dalla legge in materia di determinazione dell'assegno divorzile, giova rammentare la loro netta differenza rispetto a quelli legittimanti la richiesta di un assegno di mantenimento, pretesa propria del giudizio di separazione. Difatti, solo in quest'ultimo ambito, possono rilevare le effettive condizioni economiche delle parti e le eventuali differenze di reddito presenti tra i due ex coniugi, non anche nel giudizio volto alla declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In materia di divorzio e, più propriamente di assegno divorzile, infatti, trova applicazione l'art.5 6°c.
l.898/1970 il quale, sebbene non abbia subito modificazioni legislative, è stato oggetto di una profonda evoluzione giurisprudenziale che ha determinato il passaggio da un giudizio bifasico – consistente dapprima nella verifica della somma necessaria per garantire al coniuge meno abbiente lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e poi nell'impiego dei numerosi criteri indicati dalla norma per diminuire e financo azzerare la somma oggetto di assegno – ad un giudizio monofasico il quale non tiene più conto del parametro del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio ma valorizza la funzione compensativa e assistenziale dell'assegno divorzile (c.f.r.
Cass.ss.uu.18278/2018).
La prima impone la verifica dell'effettivo contributo fornito al ménage familiare in costanza di matrimonio, mentre la seconda richiede l'accertamento della sussistenza, in capo al coniuge meno abbiente, dei mezzi economici necessari per condurre una vita dignitosa.
Le già menzionate valutazioni, da ultimo, debbono necessariamente tener conto di quanto eventualmente già corrisposto, in assenza di altri obblighi, dal coniuge tenuto alla corresponsione dell'assegno divorzile in favore dell'altro (c.f.r. Cass. ord. 21926/2019). Nel caso di specie, in ordine alla componente compensativa, se da un lato non può trascurarsi la più che significativa durata del matrimonio intercorso tra le parti, pari a circa quaranta anni, dal 1972 al
2012 anno della sentenza di separazione;
dall'altro lato non può ritenersi che la sig.ra CP_1 abbia subito una vera e propria lesione delle proprie aspirazioni professionali.
Difatti, se può certamente presumersi un contributo della stessa al ménage familiare, tenuto conto soprattutto dei due figli nati in costanza di matrimonio, di cui la resistente ha allegato di essersi occupata in via pressoché esclusiva senza incontrare specifica eccezione del ricorrente sul punto;
va altresì rilevato che la sig.ra in costanza di matrimonio e nelle more della separazione, ha CP_1 sempre svolto attività lavorativa, prima presso il marito e poi in proprio. Ciò induce a ritenere che il suo contributo al ménage familiare non le abbia impedito di realizzare le proprie aspirazioni professionali, tanto più che queste ultime non sono mai state sufficientemente precisate nel corso del giudizio.
Al tempo stesso, con riferimento alla componente assistenziale va considerato, che la documentazione reddituale e patrimoniale in atti, depositata dalla resistente, consente di ritenere che la stessa non abbia sufficienti mezzi per provvedere alle proprie necessità primarie. Nello specifico, è opportuno rilevare che dai conti correnti postali, versati in atti dalla resistente, emergono essenzialmente due ordini di entrate mensili: l'accredito effettuato dall'Inps, aumentato ad € 371,21
a decorrere dal 2022, e l'assegno di mantenimento, per l'importo di € 300,00, posto in capo all'odierno ricorrente.
Quanto dichiarato dalla sig.ra nel corso dell'udienza prevista per la comparizione delle CP_1 parti, ossia l'aver svolto attività lavorativa soltanto fino al 2019 quando ha chiuso il proprio negozio ortofrutticolo per aiutare la figlia nella gestione delle due nipotine gemelle (cfr. verbale di udienza del 16.5.2024) ha trovato conferma, infatti, nella deposizione della sig.ra (“ non Tes_1 CP_1 lavora, tiene le bimbe di , che io sappia non ha mai lavorato come collaboratrice domestica” Per_1 dichiarazione resa all'udienza del 12.9.2024).
Al tempo stesso, i testimoni citati dal ricorrente, escussi al fine di raccogliere un'eventuale prova in ordine allo svolgimento all'attualità di un impiego retribuito da parte della resistente quale collaboratrice domestica presso una famiglia, si sono rilevati o generici (“io non so se la sig.ra CP_1 lavori, però l'ho vista entrare ed uscire da quello stabile diverse volte, al civico n.106, in diversi orari, di mattina e pomeriggio” dichiarazione del testimone – cfr. verbale di udienza del Testimone_2
12.9.2024) o completamente inconsapevoli di tale circostanza (“non so se la sig.ra avori, non CP_1 so nulla di queste cose” dichiarazione del testimone “non so se la sig.ra Testimone_3 CP_1 lavori, io la vedo qualche volta quando va a prendere i nipoti a scuola, non ci frequentiamo” dichiarazione del testimone – cfr verbale di udienza del 12.9.2024). CP_2
A conferma della funzione assistenziale che il riconoscimento dell'assegno divorzile può svolgere nel caso di specie può aggiungersi la condizione, pacifica tra le parti, dell'assenza in capo alla resistente di proprietà di beni immobili e mobili di valore particolarmente significativo, dovendosi escludere, infatti, il terreno agricolo, in comproprietà tra le parti, e il veicolo di marca Fiat Panda tg. EZ953J8, risultato immatricolato, per la prima volta, più di dieci anni fa.
Risultano, infine, infondate le prospettazioni dedotte dal ricorrente volte a provare l'insussistenza originaria del diritto all'assegno divorzile della resistente. In primo luogo, va chiarito che la dedotta condizione economica del ricorrente così come il proprio stato di salute scontano incertezze probatorie che, nel corso del giudizio, anziché fugarsi, si sono accentuate.
Relativamente al profilo economico, il ricorrente ha allegato una documentazione risultata, difatti, parziale.
A fronte di redditi annui da pensione per circa € 20.000 (cfr. certificazione unica 2022 e 2021, in atti), della proprietà esclusiva soltanto di una Fiat panda, immatricolata per la prima volta nel 2005 (cfr. libretto di circolazione) e della comproprietà, già menzionata, di un fondo in comune con l'ex coniuge, è rimasta del tutto sconosciuta l'entità delle somme depositate sul conto corrente del sig. Parte_1
Benché onerato del deposito dei relativi estratti conti, in forza del decreto adottato in data 15.1.2024, nulla, infatti, è stato depositato, sebbene dalla richiesta presentata dal ricorrente al Comune di residenza, per ottenere le misure di sostegno per il pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica, da lui compilata e sottoscritta, può evincersi la titolarità di un conto corrente, aperto presso e indicato con Iban [...]. Controparte_3
La natura meramente unilaterale di tale documento se da un lato non consente di provare fatti favorevoli alla parte, in questo caso le difficili condizioni economiche che ostacolerebbero il riconoscimento di un assegno divorzile alla sig.ra dall'altro lato può ritenersi dotata di efficacia CP_1 probatoria per quanto riguarda le circostanze sfavorevoli, come l'esistenza di un conto corrente non espressamente dichiarato dalla parte.
L'impossibilità, dunque, di ricostruire l'attuale consistenza patrimoniale del che però, Parte_1 come si evince dalla sentenza di separazione, prima del pensionamento, svolgeva un'attività lavorativa remunerativa quale imprenditore della CA HE SR , non consente di individuare un concreto riferimento per valutare all'attualità l'impatto delle numerose e diverse spese, invece, puntualmente allegate e documentate.
D'altronde, la contrazione di finanziamenti, di cui non è stata specificata la finalità, non è di per sé circostanza idonea a dimostrare la condizione di bisogno del soggetto che li ha contratti.
Alcune perplessità sorgono, poi, con riferimento alle reali condizioni di salute del sig. alla Parte_1 conseguente necessità di provvedere all'assunzione di una badante per fronteggiare le proprie esigenze di vita quotidiana, scelta quest'ultima che implicherebbe la corresponsione di una uscita economica per circa € 800 mensili.
A tal fine devono porsi in risalto le dichiarazioni della figlia, sig.ra la cui attendibilità Persona_1 non è stata specificatamente contestata dal ricorrente, la quale, all'udienza del 12.9.2024 ha dichiarato che “mio padre guida, proprio stamattina l'ho visto che guidava una fiat panda, è andato in un bar, è sceso senza bastone, si è seduto per un caffè […] ed è ripartito;
non so se mio padre attenda alle proprie occupazioni quotidiane in autonomia, posso però dire che l'ho incontrato molte volte, anche in occasione di sagre, l'ho sempre visto mangiare, bere e deambulare senza bastone, era spesso in compagnia di una sig.ra molto distinta che non mi dava idea di essere una badante, peraltro so che la presenta ad amici e familiari stretti come la propria compagna, vantandosi anche del fatto che lei ha un passato lavorativo importante”.
Da ultimo va rilevata l'infondatezza in diritto dell'allegazione del sig. n ordine alle ingenti Parte_1 somme che la resistente avrebbe percepito indebitamente nel corso del tempo, con una sorta di consenso tacito dello stesso ricorrente e che, secondo la prospettazione di quest'ultimo, giustificherebbero la mancata previsione di un assegno divorzile in favore della CP_1 Il infatti, ha rappresentato che l'ex coniuge avrebbe continuato a percepire il contributo Parte_1 al mantenimento per la figlia anche dopo la pronuncia della Corte di Appello di Roma del Per_1
16.4.2014. tentando di provare tale assunto mediante il deposito di quindici cedolini della sua pensione da cui si evince, almeno per il periodo intercorso tra il luglio 2013 e il mese di settembre
2014, una decurtazione di € 500 mensili dell'emolumento, a titolo di assegno alimentare.
La prospettazione non può accogliersi nella misura in cui la giurisprudenza già richiamata (c.f.r. Cass. ord. 21926/2019), ha chiarito che eventuali liberalità possano incidere sulla determinazione dell'assegno divorzile, financo escluderlo, purché vi sia identità tra il soggetto destinatario di tali attribuzioni e il beneficiario dell'assegno divorzile che, in ogni caso, deve essere l'ex coniuge.
Identità che, nel caso di specie, non sussiste dal momento che lo stesso ricorrente non solo ha rappresentato che la sig.ra vrebbe percepito tali somme nell'interesse esclusivo della figlia CP_1
, ma nulla ha provato in ordine all'eventualità che la resistente abbia impiegato tali importi per Per_1 fronteggiare i propri bisogni o necessità di vita quotidiana.
Né discende l'impossibilità di qualificare tali esborsi alla stregua di dazioni idonee a giustificare la riduzione o la mancata previsione dell'obbligo di versare un assegno divorzile.
All'infondatezza della pretesa su un piano squisitamente teorico si accompagna, poi, quella attinente il profilo probatorio, difettando a sostegno della prospettazione del ricorrente, nell'ordine: una deduzione idonea a spiegare la ragione per cui l'Inps dovrebbe decurtare la sua pensione e versare direttamente alla sig.ra la somma dovuta a titolo di contributo al mantenimento;
la prova CP_1 dell'errore del medesimo ente previdenziale che avrebbe continuato con tale agire anche successivamente al deposito della sentenza della Corte d'Appello che revocava il contributo per la figlia;
la documentazione attestante l'effettivo accredito di tali somme sui conti correnti della Per_1 sig.ra e, da ultimo, la documentazione attestante la decurtazione di € 500 mensili per il periodo CP_1 gennaio 2011 – giugno 2013, essendo stata versata in atti soltanto quella relativa all'arco di tempo intercorso tra luglio 2013 e settembre 2014.
Analoga irrilevanza connota la deduzione in ordine ai contributi derivanti da titoli Pac che la sig.ra avrebbe incassato integralmente, per € 2.726,95 annui, per circa un ventennio, senza CP_1 corrispondere alcunché al sig. comproprietario del fondo agricolo insieme all'ex moglie. Parte_1
Quest'ultimo, nel proprio atto introduttivo, ha rappresentato che la vendita di tali titoli è avvenuta nell'anno 2009, vale a dire, quando le parti ancora erano in costanza di matrimonio, essendo intervenuta la sentenza di separazione soltanto il 10.5.2012 (cfr. sentenza del Tribunale di Viterbo n.
370/2012). Ciò vale a ricomprendere tali dazioni all'interno del ménage familiare e conseguentemente a qualificarle, come un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità impone, alla stregua di mere obbligazioni naturali, la cui ripetibilità è esclusa dall'art.2034
c.c.. Ne discende, pertanto, l'incapacità delle stesse di costituire un valevole elemento in grado ridurre e/o estinguere l'ammontare dell'assegno divorzile da riconoscersi in capo alla sig.ra CP_1
Le argomentazioni esaminate, dunque, inducono il Collegio a ritenere l'assenza di eventuali liberalità in favore della sig.ra idonee a ritenere che quest'ultima abbia già ottenuto adeguato ristoro CP_1 per il contributo fornito al ménage familiare in costanza di matrimonio, nonché l'assenza di altri fatti in grado di impedire il riconoscimento di un assegno divorzile che, invece, deve essere riconosciuto alla resistente nella misura di € 220,00 in ragione della sua funzione assistenziale. La natura del giudizio e i rapporti tra le parti giustificano la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
− Dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Parte_1 nato ad [...], e nata a [...] in data [...], e celebrato CP_1 in Montefiascone (VT) in data 2.1.1972 (matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Montefiascone all'anno 1972, atto n.3, serie A, P. II);
− ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Montefiascone di procedere all'annotazione della presente sentenza (atto n.3, serie A P. II);
− pone a carico del sig. 'obbligo di versare alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni Parte_1 CP_1 mese, la somma di € 220,00, oltre rivalutazione ISTAT, a titolo di assegno divorzile;
− compensa interamente le spese di lite
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 13 novembre 2025
Il giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Francesca Capuzzi dott. Eugenio Maria Turco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Viterbo – sez. civ. - così composto
Dott. Eugenio Maria Turco Presidente Dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice relatore Dott. Davide Palmieri Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel ricorso iscritto al n.14/2024 del R.G.A.C. vertente tra
(c.f. , nato a [...], il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in Viterbo, Via G. Garibaldi n. 16, presso lo studio dell'avv. Isabella Ballarotto, la quale lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso ricorrente e
(c.f. ), nata a [...] in data [...], elettivamente CP_1 CodiceFiscale_2 domiciliata in Viterbo, Via Monte Santo n. 35, presso lo studio dell'avv. Roberto Cappadona, il quale la rappresenta e difende, come da procura allegata alla comparsa di costituzione resistente
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege –
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29 dicembre 2023 ha chiesto la cessazione degli Parte_1 effetti del matrimonio concordatario contratto in Montefiascone (Vt) il 2.1.1972, con CP_1 annotato nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n.3, p. II, serie A, anno 1972, senza obbligo di corrispondere alcun assegno divorzile alla resistente o, in subordine, con l'obbligo di corrispondere a tale titolo una somma non superiore ad € 100,00 mensili.
A sostegno ha dedotto: il matrimonio concordatario contratto in Montefiascone (Vt) il 2.1.1972, con la sentenza n. 370/2012, resa il 10.5.2012, con cui il Tribunale di Viterbo dichiarava la CP_1 separazione dei coniugi senza nulla prevedere a titolo di assegno di mantenimento in favore dell'odierna resistente, risultando quest'ultima economicamente autosufficiente;
la previsione, contenuta nel medesimo provvedimento, di contribuire al mantenimento per la figlia Persona_1 con la somma mensile di € 500,00; l'esito del successivo giudizio di appello, conclusosi con la sentenza n. 3818/2014, resa il 6.6.2014, con la quale la Corte d'Appello di Roma revocava l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia, divenuta anch'ella economicamente autosufficiente;
la circostanza per cui la resistente abbia continuato a beneficiare dell'attribuzione di € 500,00, detratti mensilmente dall'Inps dalla pensione del almeno fino al settembre 2014; il vantaggio Parte_1 indebito ottenuto dalla resistente pari alla somma di € 22.500,00, frutto delle mensilità accumulate dal gennaio 2011 fino al settembre 2014; l'ordinanza del 3.2.2021, con la quale, a definizione del procedimento V.g. 1658/2020, il Tribunale di Viterbo, adito dalla sig.ra disponeva a carico del CP_1 un assegno di mantenimento per la somma di € 300,00 mensili;
la propria complessa Parte_1 condizione economica, connotata da un reddito annuo lordo non superiore ad € 20.000,00, dal vivere in un alloggio di edilizia popolare, non essendo proprietario di beni immobili eccezion fatta per un piccolo terreno sito in Arlena di Castro in comproprietà con la resistente, nonché da diversi e rilevanti debiti per un ammontare complessivo di circa € 75.000,00; la propria difficile condizione di salute, essendo stato riconosciuto definitivamente invalido in una percentuale ricompresa tra il 67 e il 99%, l'ulteriore invalidità riportata, nella misura del 40%, a causa di un infortunio riportato alla mano sinistra;
le rilevanti spese mediche necessarie a fronteggiare la propria condizione di salute tra cui la necessità di retribuire una badante, per circa € 800,00 mensili, resasi necessaria per fronteggiare le proprie esigenze di vita quotidiana;
le buone condizioni economiche della resistente che, dal 2011 al 2019, ha svolto l'attività commerciale di vendita al dettaglio di alimenti e prodotti ortofrutticoli;
lo svolgimento, anche all'attualità, di attività di collaborazione domestica;
il percepimento integrale, per oltre un ventennio, degli importi, pari a circa € 2.726,95 annui, oggetto dei titoli Pac insistenti sul terreno in proprietà comune con il ricorrente stesso;
il godimento da parte della resistente di una pensione oltreché di una spaziosa abitazione di circa 120 mq.
Costituitasi, la sig.ra a chiesto, in via provvisoria ed urgente ai sensi dell'art. 473 bis. 22 CP_1
c.p.c., disporsi in capo al ricorrente l'obbligo del versamento di un assegno mensile di € 300,00, nel merito, pur aderendo alla domanda di declaratoria degli effetti civili del matrimonio, ha domandato prevedersi l'obbligo di corrispondere un assegno divorzile nella misura non inferiore ad € 300,00 mensili, con vittoria di spese.
A fondamento, ha dedotto: il mancato mutamento delle condizioni economiche rispetto all'ordinanza del 3.2.2021, con la quale, a definizione del procedimento V.g. 1658/2020, il Tribunale di Viterbo disponeva, in capo al ricorrente, l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento nei suoi confronti, per la somma di € 300,00 mensili;
il reddito percepito dal sig. nella misura di Parte_1 circa € 20.000 annui;
l'irrilevanza dei debiti dedotti dal ricorrente ritenuti inidonei a giustificare il mancato riconoscimento di un assegno di mantenimento;
la sussistenza della maggioranza dei debiti citati da controparte già al momento del giudizio di modifica delle condizioni di separazione che aveva riconosciuto alla stessa un assegno di mantenimento;
l'irrilevanza delle condizioni di salute CP_1 dedotte dal ricorrente, inidonee ad incidere sulla sua condizione economica, risultando lo stesso pensionato;
l'incapacità della spesa sostenuta dal er l'assunzione di una badante, frutto Parte_1 di una sua autonoma scelta, a scalfire o financo escludere il diritto ad ottenere il riconoscimento di un assegno di divorzio;
la propria condizione economica caratterizzata dal vivere mediante l'assegno sociale, d'importo pari ad € 371,21, e l'assegno di mantenimento versato dal ricorrente;
la spesa mensile del canone di locazione sostenuta mensilmente per l'importo di € 221,64; il pagamento rateale mensile di ulteriori € 443,28 per fronteggiare un debito in precedenza contratto sempre a fini abitativi;
il mancato svolgimento, all'attualità, di alcuna attività lavorativa;
l'irrilevanza di tutte le allegazioni del ricorrente concernenti le condizioni lavorativa e/o economiche della resistente, risalenti nel tempo e non più attuali.
Sentite personalmente le parti, ammesse le prove orali articolate da entrambe le parti, escussi i testimoni, rigettata la richiesta di esibizione della documentazione avanzata dal ricorrente, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
La domanda di declaratoria degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto dalle parti, è fondata e va pertanto accolta attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia. Ritiene il Collegio che il tempo ormai trascorso e la deduzioni delle parti, sentite anche personalmente nel corso del giudizio, inducono il Tribunale a ritenere che la comunione materiale e spirituale sia ormai cessata e che debba escludersi ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare e che, pertanto, conformemente alla richiesta avanzata in tal senso da entrambe le parti, debba essere dunque pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario atteso che i coniugi, secondo la documentazione esibita, sono separati con sentenza emessa dal Tribunale di Viterbo in data 10.2.2012, così come parzialmente riformata dal provvedimento della Corte di Appello di Roma del 16.4.2014 e poi, a seguito di un distinto giudizio di modificazione delle condizioni di separazione, modificata con ordinanza del Tribunale di Viterbo, adottata in data 3.2.2021.
Non risulta, peraltro, interrotta l'assenza di coabitazione e convivenza, e considerata pertanto la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), della l.898/1970 e s.m.i. Deve, quindi, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
In ordine, poi, all'assegno divorzile, va premesso che il ricorrente ha esperito azione di accertamento negativo del diritto alla percezione di tale emolumento da parte della resistente (c.f.r. Cass. n. 9058 del 05/07/2001), incontrando l'opposizione di quest'ultima che, pur concordando sulla necessità di porre fine al rapporto matrimoniale, ha domandato la condanna di controparte alla corresponsione dell'importo di € 300,00 mensili. Ciò, in ogni caso, non può determinare alcuna ipotesi di inversione dell'onere probatorio restando obbligata la resistente a dover fornire la prova del proprio diritto mentre il ricorrente, dal canto suo, è tenuto a provare l'insussistenza originaria della pretesa o i fatti che ne abbiano determinato l'estinzione.
Relativamente ai presupposti previsti dalla legge in materia di determinazione dell'assegno divorzile, giova rammentare la loro netta differenza rispetto a quelli legittimanti la richiesta di un assegno di mantenimento, pretesa propria del giudizio di separazione. Difatti, solo in quest'ultimo ambito, possono rilevare le effettive condizioni economiche delle parti e le eventuali differenze di reddito presenti tra i due ex coniugi, non anche nel giudizio volto alla declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In materia di divorzio e, più propriamente di assegno divorzile, infatti, trova applicazione l'art.5 6°c.
l.898/1970 il quale, sebbene non abbia subito modificazioni legislative, è stato oggetto di una profonda evoluzione giurisprudenziale che ha determinato il passaggio da un giudizio bifasico – consistente dapprima nella verifica della somma necessaria per garantire al coniuge meno abbiente lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e poi nell'impiego dei numerosi criteri indicati dalla norma per diminuire e financo azzerare la somma oggetto di assegno – ad un giudizio monofasico il quale non tiene più conto del parametro del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio ma valorizza la funzione compensativa e assistenziale dell'assegno divorzile (c.f.r.
Cass.ss.uu.18278/2018).
La prima impone la verifica dell'effettivo contributo fornito al ménage familiare in costanza di matrimonio, mentre la seconda richiede l'accertamento della sussistenza, in capo al coniuge meno abbiente, dei mezzi economici necessari per condurre una vita dignitosa.
Le già menzionate valutazioni, da ultimo, debbono necessariamente tener conto di quanto eventualmente già corrisposto, in assenza di altri obblighi, dal coniuge tenuto alla corresponsione dell'assegno divorzile in favore dell'altro (c.f.r. Cass. ord. 21926/2019). Nel caso di specie, in ordine alla componente compensativa, se da un lato non può trascurarsi la più che significativa durata del matrimonio intercorso tra le parti, pari a circa quaranta anni, dal 1972 al
2012 anno della sentenza di separazione;
dall'altro lato non può ritenersi che la sig.ra CP_1 abbia subito una vera e propria lesione delle proprie aspirazioni professionali.
Difatti, se può certamente presumersi un contributo della stessa al ménage familiare, tenuto conto soprattutto dei due figli nati in costanza di matrimonio, di cui la resistente ha allegato di essersi occupata in via pressoché esclusiva senza incontrare specifica eccezione del ricorrente sul punto;
va altresì rilevato che la sig.ra in costanza di matrimonio e nelle more della separazione, ha CP_1 sempre svolto attività lavorativa, prima presso il marito e poi in proprio. Ciò induce a ritenere che il suo contributo al ménage familiare non le abbia impedito di realizzare le proprie aspirazioni professionali, tanto più che queste ultime non sono mai state sufficientemente precisate nel corso del giudizio.
Al tempo stesso, con riferimento alla componente assistenziale va considerato, che la documentazione reddituale e patrimoniale in atti, depositata dalla resistente, consente di ritenere che la stessa non abbia sufficienti mezzi per provvedere alle proprie necessità primarie. Nello specifico, è opportuno rilevare che dai conti correnti postali, versati in atti dalla resistente, emergono essenzialmente due ordini di entrate mensili: l'accredito effettuato dall'Inps, aumentato ad € 371,21
a decorrere dal 2022, e l'assegno di mantenimento, per l'importo di € 300,00, posto in capo all'odierno ricorrente.
Quanto dichiarato dalla sig.ra nel corso dell'udienza prevista per la comparizione delle CP_1 parti, ossia l'aver svolto attività lavorativa soltanto fino al 2019 quando ha chiuso il proprio negozio ortofrutticolo per aiutare la figlia nella gestione delle due nipotine gemelle (cfr. verbale di udienza del 16.5.2024) ha trovato conferma, infatti, nella deposizione della sig.ra (“ non Tes_1 CP_1 lavora, tiene le bimbe di , che io sappia non ha mai lavorato come collaboratrice domestica” Per_1 dichiarazione resa all'udienza del 12.9.2024).
Al tempo stesso, i testimoni citati dal ricorrente, escussi al fine di raccogliere un'eventuale prova in ordine allo svolgimento all'attualità di un impiego retribuito da parte della resistente quale collaboratrice domestica presso una famiglia, si sono rilevati o generici (“io non so se la sig.ra CP_1 lavori, però l'ho vista entrare ed uscire da quello stabile diverse volte, al civico n.106, in diversi orari, di mattina e pomeriggio” dichiarazione del testimone – cfr. verbale di udienza del Testimone_2
12.9.2024) o completamente inconsapevoli di tale circostanza (“non so se la sig.ra avori, non CP_1 so nulla di queste cose” dichiarazione del testimone “non so se la sig.ra Testimone_3 CP_1 lavori, io la vedo qualche volta quando va a prendere i nipoti a scuola, non ci frequentiamo” dichiarazione del testimone – cfr verbale di udienza del 12.9.2024). CP_2
A conferma della funzione assistenziale che il riconoscimento dell'assegno divorzile può svolgere nel caso di specie può aggiungersi la condizione, pacifica tra le parti, dell'assenza in capo alla resistente di proprietà di beni immobili e mobili di valore particolarmente significativo, dovendosi escludere, infatti, il terreno agricolo, in comproprietà tra le parti, e il veicolo di marca Fiat Panda tg. EZ953J8, risultato immatricolato, per la prima volta, più di dieci anni fa.
Risultano, infine, infondate le prospettazioni dedotte dal ricorrente volte a provare l'insussistenza originaria del diritto all'assegno divorzile della resistente. In primo luogo, va chiarito che la dedotta condizione economica del ricorrente così come il proprio stato di salute scontano incertezze probatorie che, nel corso del giudizio, anziché fugarsi, si sono accentuate.
Relativamente al profilo economico, il ricorrente ha allegato una documentazione risultata, difatti, parziale.
A fronte di redditi annui da pensione per circa € 20.000 (cfr. certificazione unica 2022 e 2021, in atti), della proprietà esclusiva soltanto di una Fiat panda, immatricolata per la prima volta nel 2005 (cfr. libretto di circolazione) e della comproprietà, già menzionata, di un fondo in comune con l'ex coniuge, è rimasta del tutto sconosciuta l'entità delle somme depositate sul conto corrente del sig. Parte_1
Benché onerato del deposito dei relativi estratti conti, in forza del decreto adottato in data 15.1.2024, nulla, infatti, è stato depositato, sebbene dalla richiesta presentata dal ricorrente al Comune di residenza, per ottenere le misure di sostegno per il pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica, da lui compilata e sottoscritta, può evincersi la titolarità di un conto corrente, aperto presso e indicato con Iban [...]. Controparte_3
La natura meramente unilaterale di tale documento se da un lato non consente di provare fatti favorevoli alla parte, in questo caso le difficili condizioni economiche che ostacolerebbero il riconoscimento di un assegno divorzile alla sig.ra dall'altro lato può ritenersi dotata di efficacia CP_1 probatoria per quanto riguarda le circostanze sfavorevoli, come l'esistenza di un conto corrente non espressamente dichiarato dalla parte.
L'impossibilità, dunque, di ricostruire l'attuale consistenza patrimoniale del che però, Parte_1 come si evince dalla sentenza di separazione, prima del pensionamento, svolgeva un'attività lavorativa remunerativa quale imprenditore della CA HE SR , non consente di individuare un concreto riferimento per valutare all'attualità l'impatto delle numerose e diverse spese, invece, puntualmente allegate e documentate.
D'altronde, la contrazione di finanziamenti, di cui non è stata specificata la finalità, non è di per sé circostanza idonea a dimostrare la condizione di bisogno del soggetto che li ha contratti.
Alcune perplessità sorgono, poi, con riferimento alle reali condizioni di salute del sig. alla Parte_1 conseguente necessità di provvedere all'assunzione di una badante per fronteggiare le proprie esigenze di vita quotidiana, scelta quest'ultima che implicherebbe la corresponsione di una uscita economica per circa € 800 mensili.
A tal fine devono porsi in risalto le dichiarazioni della figlia, sig.ra la cui attendibilità Persona_1 non è stata specificatamente contestata dal ricorrente, la quale, all'udienza del 12.9.2024 ha dichiarato che “mio padre guida, proprio stamattina l'ho visto che guidava una fiat panda, è andato in un bar, è sceso senza bastone, si è seduto per un caffè […] ed è ripartito;
non so se mio padre attenda alle proprie occupazioni quotidiane in autonomia, posso però dire che l'ho incontrato molte volte, anche in occasione di sagre, l'ho sempre visto mangiare, bere e deambulare senza bastone, era spesso in compagnia di una sig.ra molto distinta che non mi dava idea di essere una badante, peraltro so che la presenta ad amici e familiari stretti come la propria compagna, vantandosi anche del fatto che lei ha un passato lavorativo importante”.
Da ultimo va rilevata l'infondatezza in diritto dell'allegazione del sig. n ordine alle ingenti Parte_1 somme che la resistente avrebbe percepito indebitamente nel corso del tempo, con una sorta di consenso tacito dello stesso ricorrente e che, secondo la prospettazione di quest'ultimo, giustificherebbero la mancata previsione di un assegno divorzile in favore della CP_1 Il infatti, ha rappresentato che l'ex coniuge avrebbe continuato a percepire il contributo Parte_1 al mantenimento per la figlia anche dopo la pronuncia della Corte di Appello di Roma del Per_1
16.4.2014. tentando di provare tale assunto mediante il deposito di quindici cedolini della sua pensione da cui si evince, almeno per il periodo intercorso tra il luglio 2013 e il mese di settembre
2014, una decurtazione di € 500 mensili dell'emolumento, a titolo di assegno alimentare.
La prospettazione non può accogliersi nella misura in cui la giurisprudenza già richiamata (c.f.r. Cass. ord. 21926/2019), ha chiarito che eventuali liberalità possano incidere sulla determinazione dell'assegno divorzile, financo escluderlo, purché vi sia identità tra il soggetto destinatario di tali attribuzioni e il beneficiario dell'assegno divorzile che, in ogni caso, deve essere l'ex coniuge.
Identità che, nel caso di specie, non sussiste dal momento che lo stesso ricorrente non solo ha rappresentato che la sig.ra vrebbe percepito tali somme nell'interesse esclusivo della figlia CP_1
, ma nulla ha provato in ordine all'eventualità che la resistente abbia impiegato tali importi per Per_1 fronteggiare i propri bisogni o necessità di vita quotidiana.
Né discende l'impossibilità di qualificare tali esborsi alla stregua di dazioni idonee a giustificare la riduzione o la mancata previsione dell'obbligo di versare un assegno divorzile.
All'infondatezza della pretesa su un piano squisitamente teorico si accompagna, poi, quella attinente il profilo probatorio, difettando a sostegno della prospettazione del ricorrente, nell'ordine: una deduzione idonea a spiegare la ragione per cui l'Inps dovrebbe decurtare la sua pensione e versare direttamente alla sig.ra la somma dovuta a titolo di contributo al mantenimento;
la prova CP_1 dell'errore del medesimo ente previdenziale che avrebbe continuato con tale agire anche successivamente al deposito della sentenza della Corte d'Appello che revocava il contributo per la figlia;
la documentazione attestante l'effettivo accredito di tali somme sui conti correnti della Per_1 sig.ra e, da ultimo, la documentazione attestante la decurtazione di € 500 mensili per il periodo CP_1 gennaio 2011 – giugno 2013, essendo stata versata in atti soltanto quella relativa all'arco di tempo intercorso tra luglio 2013 e settembre 2014.
Analoga irrilevanza connota la deduzione in ordine ai contributi derivanti da titoli Pac che la sig.ra avrebbe incassato integralmente, per € 2.726,95 annui, per circa un ventennio, senza CP_1 corrispondere alcunché al sig. comproprietario del fondo agricolo insieme all'ex moglie. Parte_1
Quest'ultimo, nel proprio atto introduttivo, ha rappresentato che la vendita di tali titoli è avvenuta nell'anno 2009, vale a dire, quando le parti ancora erano in costanza di matrimonio, essendo intervenuta la sentenza di separazione soltanto il 10.5.2012 (cfr. sentenza del Tribunale di Viterbo n.
370/2012). Ciò vale a ricomprendere tali dazioni all'interno del ménage familiare e conseguentemente a qualificarle, come un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità impone, alla stregua di mere obbligazioni naturali, la cui ripetibilità è esclusa dall'art.2034
c.c.. Ne discende, pertanto, l'incapacità delle stesse di costituire un valevole elemento in grado ridurre e/o estinguere l'ammontare dell'assegno divorzile da riconoscersi in capo alla sig.ra CP_1
Le argomentazioni esaminate, dunque, inducono il Collegio a ritenere l'assenza di eventuali liberalità in favore della sig.ra idonee a ritenere che quest'ultima abbia già ottenuto adeguato ristoro CP_1 per il contributo fornito al ménage familiare in costanza di matrimonio, nonché l'assenza di altri fatti in grado di impedire il riconoscimento di un assegno divorzile che, invece, deve essere riconosciuto alla resistente nella misura di € 220,00 in ragione della sua funzione assistenziale. La natura del giudizio e i rapporti tra le parti giustificano la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
− Dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Parte_1 nato ad [...], e nata a [...] in data [...], e celebrato CP_1 in Montefiascone (VT) in data 2.1.1972 (matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Montefiascone all'anno 1972, atto n.3, serie A, P. II);
− ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Montefiascone di procedere all'annotazione della presente sentenza (atto n.3, serie A P. II);
− pone a carico del sig. 'obbligo di versare alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni Parte_1 CP_1 mese, la somma di € 220,00, oltre rivalutazione ISTAT, a titolo di assegno divorzile;
− compensa interamente le spese di lite
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 13 novembre 2025
Il giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Francesca Capuzzi dott. Eugenio Maria Turco