Art. 2.
Col contributo di cui al precedente articolo si intende estinto ogni e qualsiasi diritto dell'Ente stesso, nei confronti dello Stato, ad indennizzi od indennita' per danni di guerra e di requisizione di beni per fatti connessi allo stato di guerra.
Col contributo di cui al precedente articolo si intende estinto ogni e qualsiasi diritto dell'Ente stesso, nei confronti dello Stato, ad indennizzi od indennita' per danni di guerra e di requisizione di beni per fatti connessi allo stato di guerra.