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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 03/12/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5150/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati: dott. SC UP Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa GI AR Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 5150/2024 V.G. avente ad oggetto la separazione consensuale e lo scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.49 c.p.c., su istanza depositata congiuntamente dai coniugi:
, nato a [...] il [...], residente in [...] C.F. , rappresentato e C.F._1 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Febia Bartoli
e
, nata a [...] il [...] e CP_1 residente in [...] C.F. , C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Monica Attili
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Tivoli
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I) Con ricorso depositato in data 16 dicembre 2024, i signori e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in Tivoli (RM) in data 31 CP_1 luglio 2017, hanno allegato il venir meno della loro comunione materiale e spirituale.
I ricorrenti hanno chiesto pertanto la pronuncia della loro separazione e hanno altresì proposto domanda di divorzio a sensi dell'art. 473-bis.49 cpc.
Quanto alle condizioni della separazione, l'accordo raggiunto dalle parti prevede quanto segue:
“1. autorizzazione delle parti a vivere separatamente e nel reciproco rispetto. Le parti danno atto che sono separate di fatto dal mese di novembre 2023 e che la sig.ra si è già allontanata dalla casa coniugale;
CP_1
2. ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento,
3. le parti hanno raggiunto un accordo che conferisce definitivo assetto ai rapporti patrimoniali ed è essenziale ai fini del superamento della crisi coniugale (contratto di definizione della crisi coniugale) individuando quali elementi essenziali per la definizione del suddetto accordo:
a) la sig.ra trasferirà la sua quota (pari a ½) del diritto di proprietà CP_1 sul bene immobile sito in San Polo dei Cavalieri, via Ungheria 21, catasto
Fabbricati del Comune di San Polo dei Cavalieri, distinta al foglio 24, part. 305, sub 3 cat. A/4 cl. 2 e sub. 4 cat. C/ 2 cl. 4, al sig. ; Parte_1
b) il sig. verserà in favore della sig.ra la Parte_1 CP_1 complessiva somma di € 13.000,00 (tredicimila/00); resta inteso che detta somma verrà versata dal sig. in favore della sig.ra Parte_1 CP_1 contestualmente al trasferimento dell'immobile sito in San Polo dei Cavalieri, via
Ungheria 21, catasto Fabbricati, distinta al foglio 24, part. 305, sub 3 cat. A/4 cl.
2 e sub. 4 cat. C/2 cl. 4;
4. ai fini dell'esenzione fiscale prevista dall'art. 19 Legge 74 del 1987 le parti si danno reciprocamente atto e precisano, ad ogni effetto di legge, che l'accordo patrimoniale intervenuto e le attribuzioni patrimoniali disposte in favore degli stessi coniugi sono da ritenersi elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale ed il relativo negozio giuridico, da formalizzarsi dinanzi a Notaio designando, è da considerarsi a titolo oneroso;
2
5. il predetto trasferimento dovrà avere luogo entro tre mesi dall'omologa della separazione e i relativi costi saranno sostenuti dal sig. Parte_1
6. I coniugi concordemente richiedono l'omologa.
Ordinarsi alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente alla pronuncia di omologa della separazione a seguito del suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Tivoli perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge ”.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
II) Preliminarmente, occorre precisare che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito, in applicazione dell'articolo 3 del Regolamento Ue n. 1111/2019, che prevede tra i vari criteri per individuare il foro competente, quello del territorio in cui si trova la residenza abituale dei coniugi.
Le parti sono, infatti, entrambe residenti in territorio.
III) Quanto alla legge applicabile alla domanda di separazione, poiché il ricorso introduttivo è stato depositato in data 20 maggio 2024, è applicabile il regolamento
(UE) n. 1259/2010 del 20 dicembre 2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio ed alla s eparazione personale per le controversie istaurate a decorrere dal 21 giugno 2012, il cui art. 5 par. 1 stabilisce che “i coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti di una delle seguenti leggi: a) la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo ; o b) la legge dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell'accordo; o c) la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo; o d) la legge del foro”.
Nel caso di specie, al momento della proposizione del ricorso entrambe le parti risultavano residenti in Italia e pertanto, tenuto conto della scelta espressa dalle parti, deve essere applicata la legge italiana.
IV) La domanda di separazione consensuale è fondata e merita accoglimento.
L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale delle parti evidenziano chiaramente il venir meno tra i coniugi di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione di lontananza
3 emotiva che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Le condizioni concordate dalle parti sono congrue e conformi a legge.
V) Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di scioglimento del matrimonio, come da separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese deve essere differita al momento della definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, non definitamente pronunciando:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in Tivoli (RM) in data 31 luglio 2017, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune, Anno 2017, Atto n. 85, Parte 1;
b) omologa l'accordo intervenuto tra le parti;
c) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
d) rimette la causa sul ruolo del Giudice istruttore con separata ordinanza per la domanda di scioglimento del matrimonio.
Tivoli, così deciso nella camera di consiglio del 24 novembre 2025.
La Giudice Il Presidente
GI AR SC UP
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati: dott. SC UP Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa GI AR Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 5150/2024 V.G. avente ad oggetto la separazione consensuale e lo scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.49 c.p.c., su istanza depositata congiuntamente dai coniugi:
, nato a [...] il [...], residente in [...] C.F. , rappresentato e C.F._1 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Febia Bartoli
e
, nata a [...] il [...] e CP_1 residente in [...] C.F. , C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Monica Attili
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Tivoli
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I) Con ricorso depositato in data 16 dicembre 2024, i signori e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in Tivoli (RM) in data 31 CP_1 luglio 2017, hanno allegato il venir meno della loro comunione materiale e spirituale.
I ricorrenti hanno chiesto pertanto la pronuncia della loro separazione e hanno altresì proposto domanda di divorzio a sensi dell'art. 473-bis.49 cpc.
Quanto alle condizioni della separazione, l'accordo raggiunto dalle parti prevede quanto segue:
“1. autorizzazione delle parti a vivere separatamente e nel reciproco rispetto. Le parti danno atto che sono separate di fatto dal mese di novembre 2023 e che la sig.ra si è già allontanata dalla casa coniugale;
CP_1
2. ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento,
3. le parti hanno raggiunto un accordo che conferisce definitivo assetto ai rapporti patrimoniali ed è essenziale ai fini del superamento della crisi coniugale (contratto di definizione della crisi coniugale) individuando quali elementi essenziali per la definizione del suddetto accordo:
a) la sig.ra trasferirà la sua quota (pari a ½) del diritto di proprietà CP_1 sul bene immobile sito in San Polo dei Cavalieri, via Ungheria 21, catasto
Fabbricati del Comune di San Polo dei Cavalieri, distinta al foglio 24, part. 305, sub 3 cat. A/4 cl. 2 e sub. 4 cat. C/ 2 cl. 4, al sig. ; Parte_1
b) il sig. verserà in favore della sig.ra la Parte_1 CP_1 complessiva somma di € 13.000,00 (tredicimila/00); resta inteso che detta somma verrà versata dal sig. in favore della sig.ra Parte_1 CP_1 contestualmente al trasferimento dell'immobile sito in San Polo dei Cavalieri, via
Ungheria 21, catasto Fabbricati, distinta al foglio 24, part. 305, sub 3 cat. A/4 cl.
2 e sub. 4 cat. C/2 cl. 4;
4. ai fini dell'esenzione fiscale prevista dall'art. 19 Legge 74 del 1987 le parti si danno reciprocamente atto e precisano, ad ogni effetto di legge, che l'accordo patrimoniale intervenuto e le attribuzioni patrimoniali disposte in favore degli stessi coniugi sono da ritenersi elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale ed il relativo negozio giuridico, da formalizzarsi dinanzi a Notaio designando, è da considerarsi a titolo oneroso;
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5. il predetto trasferimento dovrà avere luogo entro tre mesi dall'omologa della separazione e i relativi costi saranno sostenuti dal sig. Parte_1
6. I coniugi concordemente richiedono l'omologa.
Ordinarsi alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente alla pronuncia di omologa della separazione a seguito del suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Tivoli perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge ”.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
II) Preliminarmente, occorre precisare che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito, in applicazione dell'articolo 3 del Regolamento Ue n. 1111/2019, che prevede tra i vari criteri per individuare il foro competente, quello del territorio in cui si trova la residenza abituale dei coniugi.
Le parti sono, infatti, entrambe residenti in territorio.
III) Quanto alla legge applicabile alla domanda di separazione, poiché il ricorso introduttivo è stato depositato in data 20 maggio 2024, è applicabile il regolamento
(UE) n. 1259/2010 del 20 dicembre 2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio ed alla s eparazione personale per le controversie istaurate a decorrere dal 21 giugno 2012, il cui art. 5 par. 1 stabilisce che “i coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti di una delle seguenti leggi: a) la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo ; o b) la legge dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell'accordo; o c) la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo; o d) la legge del foro”.
Nel caso di specie, al momento della proposizione del ricorso entrambe le parti risultavano residenti in Italia e pertanto, tenuto conto della scelta espressa dalle parti, deve essere applicata la legge italiana.
IV) La domanda di separazione consensuale è fondata e merita accoglimento.
L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale delle parti evidenziano chiaramente il venir meno tra i coniugi di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione di lontananza
3 emotiva che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Le condizioni concordate dalle parti sono congrue e conformi a legge.
V) Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di scioglimento del matrimonio, come da separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese deve essere differita al momento della definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, non definitamente pronunciando:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in Tivoli (RM) in data 31 luglio 2017, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune, Anno 2017, Atto n. 85, Parte 1;
b) omologa l'accordo intervenuto tra le parti;
c) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
d) rimette la causa sul ruolo del Giudice istruttore con separata ordinanza per la domanda di scioglimento del matrimonio.
Tivoli, così deciso nella camera di consiglio del 24 novembre 2025.
La Giudice Il Presidente
GI AR SC UP
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