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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 21/10/2025, n. 994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 994 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1987 del ruolo generale V.G. per l'anno 2025, promossa con ricorso depositato in data 06.05.2025 da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente in Parte_1 C.F._1
Via Pindemonte Ippolito 19, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Lorenza Zanata in
Mirano (Ve), Via Barche 136 (pec: che la rappresenta ed Email_1
assiste per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo e
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Victor Rampazzo in
LO (VE), Piazza Brescia 5/B, (pec: che lo rappresenta Email_2
ed assiste per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo
ricorrenti
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: separazione consensuale e scioglimento del matrimonio, ex art. 473-bis.49 e art. 473-bis.51 c.p.c conclusioni rese congiuntamente dalle parti, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 12-16.09.2025, che di seguito si riproducono: “pronunciare la separazione personale tra i signori e alle seguenti condizioni:
1. i Parte_2 Parte_1
coniugi vivranno separati, la signora continuerà a risiedere presso la casa famigliare in Pt_1
LO, il sig. ha fissato la propria residenza in LO Via Salsi n. 8 ;
2. le figlie minori Pt_2
e vengono affidate ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su Per_1 Per_2
questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
le figlie avranno la collocazione prevalente presso la madre e manterranno la residenza presso di lei in LO Via Pindemonte Ippolito 19. 3. le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie.
4. La casa familiare, sita in LO Via Pindemonte Ippolito 19 viene assegnata, unitamente a tutti gli arredi, alla sig.ra il sig. dà espressamente atto di aver già provveduto ad asportare tutti Pt_1 Pt_2
i propri effetti personali;
5. Il padre, salvo diverso accordo , terrà con sé le figlie nei tempi e nelle modalità di seguito indicati,: settimana a) il lunedì dalle ore 16 allorquando le andrà a prendere a casa della madre sino al martedì mattina allorquando le riporterà a scuola o al centro estivo;
il mercoledì dall'uscita di scuola o dal centro estivo al giovedì mattina allorquando le riaccompagnerà a scuola o al centro estivo;
settimana b) il mercoledì dall'uscita di scuola o dal centro estivo al giovedì mattina allorquando le riaccompagnerà a scuola o al centro estivo;
il venerdì dall'uscita di scuola o dal centro estivo al lunedì mattina allorquando le riaccompagnerà
a scuola o al centro estivo;
6. “ponti “ scolastici”: le figlie resteranno con il genitore che le ha il week end prima o dopo del giorno festivo;
7. ferie natalizie : verranno suddivise a metà , alternando
Natale e Capodanno, per l'anno 2024 le figlie staranno con la madre il giorno di Natale e con il padre il giorno di Capodanno , l'anno successivo viceversa e così via;
8. metà delle ferie scolastiche di carnevale e pasquali, alternando il giorno di Pasqua e Pasquetta;
9. nel corso delle vacanze estive: entrambi i coniugi terranno con sé le figlie un periodo esclusivo di almeno 2 settimane , anche non consecutive, e si comunicheranno tale periodo entro il 30 maggio di ogni anno;
10.il padre si obbliga a corrispondere alla madre , a titolo di contributo al mantenimento delle figlie la somma di € 500,00 ( € 250,00 per figlia) entro il giorno 15 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio, secondo le linee guida stilate dal Protocollo del Tribunale di Venezia, da intendersi qui trascritto;
11.l'assegno unico erogato dall'Inps sarà integralmente percepito dalla madre. La quota del 50 % a cui rinuncia il andrà intesa come ulteriore contributo al Pt_2
mantenimento per le figlie.
Al verificarsi delle condizioni di legge, ai sensi dell'art. 473-bis.49 comma 1 c.p.c., le parti chiedono altresì la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto il 21.01.2010 in LO (Ve), di cui all'atto di matrimonio dell'anno 2010, iscritto nel Atto n.
2 - Parte 1 - Serie - Uff., alle medesime condizioni di cui alla separazione personale, ordinando all'Ufficiale di stato civile competente di provvedere alle necessarie e successive annotazioni”
Conclusioni del P.M. intervenuto: “accoglimento del ricorso”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 06.05.2025 ai sensi dell'art 473 bis. 51 c.p.c. introduttivo del presente procedimento, e espongono di aver Parte_2 Parte_1
contratto matrimonio con rito civile in data 21.01.2010, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di LO al n. 2, parte I, dell'anno 2010, optando per il regime della separazione dei beni.
Dal matrimonio sono nate due figlie: (n. 3.8.2012) e (n. 5.5.2016); Per_1 Per_2
Venuta meno l'affectio coniugalis, le parti hanno proposto domanda congiunta di separazione, indicando le condizioni della stessa, anche con riferimento alle figlie minori.
Con note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data 12-
16.09.2025 in sostituzione dell'udienza del 23.09.2025, i coniugi hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi insistendo per la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in ricorso e riportate in epigrafe e chiedendo altresì ai sensi dell'art. 473-bis.49 la pronuncia dello scioglimento del loro matrimonio previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
*****
Ciò premesso, la domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta. Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
Va quindi recepita la concorde volontà delle parti di ottenere la pronuncia della separazione consensuale alle condizioni pattuite che vanno ratificate dal Tribunale poiché conformi alla legge e non in contrasto con l'interesse morale e materiale delle figlie. Nel complesso, infatti, le condizioni pattuite dalle parti sono idonee a garantire le esigenze delle minori e a consentire lo sviluppo di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori.
Considerato che con il ricorso i ricorrenti hanno proposto domande cumulate di separazione e di scioglimento del matrimonio, si provvederà con separata ordinanza per la rimessione della causa avanti al Giudice delegato e alla fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 473 bis. 49 e 279 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione Collegiale, visti gli artt. 158 cod. civ.
e 473-bis.51 cod. proc. civ., così provvede:
- omologa la separazione consensuale tra e congiuntisi in Parte_2 Parte_1
matrimonio con rito civile in data 21.01.2010, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di LO, al n. 2, parte I, dell'anno 2010, alle condizioni concordate e riportate in epigrafe.
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- prende atto degli ulteriori accordi intervenuti fra le parti;
- Provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio scioglimento del matrimonio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 09.10.2025.
Il Presidente rel. ed est. dott.ssa Tania Vettore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1987 del ruolo generale V.G. per l'anno 2025, promossa con ricorso depositato in data 06.05.2025 da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente in Parte_1 C.F._1
Via Pindemonte Ippolito 19, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Lorenza Zanata in
Mirano (Ve), Via Barche 136 (pec: che la rappresenta ed Email_1
assiste per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo e
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Victor Rampazzo in
LO (VE), Piazza Brescia 5/B, (pec: che lo rappresenta Email_2
ed assiste per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo
ricorrenti
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: separazione consensuale e scioglimento del matrimonio, ex art. 473-bis.49 e art. 473-bis.51 c.p.c conclusioni rese congiuntamente dalle parti, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 12-16.09.2025, che di seguito si riproducono: “pronunciare la separazione personale tra i signori e alle seguenti condizioni:
1. i Parte_2 Parte_1
coniugi vivranno separati, la signora continuerà a risiedere presso la casa famigliare in Pt_1
LO, il sig. ha fissato la propria residenza in LO Via Salsi n. 8 ;
2. le figlie minori Pt_2
e vengono affidate ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su Per_1 Per_2
questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
le figlie avranno la collocazione prevalente presso la madre e manterranno la residenza presso di lei in LO Via Pindemonte Ippolito 19. 3. le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie.
4. La casa familiare, sita in LO Via Pindemonte Ippolito 19 viene assegnata, unitamente a tutti gli arredi, alla sig.ra il sig. dà espressamente atto di aver già provveduto ad asportare tutti Pt_1 Pt_2
i propri effetti personali;
5. Il padre, salvo diverso accordo , terrà con sé le figlie nei tempi e nelle modalità di seguito indicati,: settimana a) il lunedì dalle ore 16 allorquando le andrà a prendere a casa della madre sino al martedì mattina allorquando le riporterà a scuola o al centro estivo;
il mercoledì dall'uscita di scuola o dal centro estivo al giovedì mattina allorquando le riaccompagnerà a scuola o al centro estivo;
settimana b) il mercoledì dall'uscita di scuola o dal centro estivo al giovedì mattina allorquando le riaccompagnerà a scuola o al centro estivo;
il venerdì dall'uscita di scuola o dal centro estivo al lunedì mattina allorquando le riaccompagnerà
a scuola o al centro estivo;
6. “ponti “ scolastici”: le figlie resteranno con il genitore che le ha il week end prima o dopo del giorno festivo;
7. ferie natalizie : verranno suddivise a metà , alternando
Natale e Capodanno, per l'anno 2024 le figlie staranno con la madre il giorno di Natale e con il padre il giorno di Capodanno , l'anno successivo viceversa e così via;
8. metà delle ferie scolastiche di carnevale e pasquali, alternando il giorno di Pasqua e Pasquetta;
9. nel corso delle vacanze estive: entrambi i coniugi terranno con sé le figlie un periodo esclusivo di almeno 2 settimane , anche non consecutive, e si comunicheranno tale periodo entro il 30 maggio di ogni anno;
10.il padre si obbliga a corrispondere alla madre , a titolo di contributo al mantenimento delle figlie la somma di € 500,00 ( € 250,00 per figlia) entro il giorno 15 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio, secondo le linee guida stilate dal Protocollo del Tribunale di Venezia, da intendersi qui trascritto;
11.l'assegno unico erogato dall'Inps sarà integralmente percepito dalla madre. La quota del 50 % a cui rinuncia il andrà intesa come ulteriore contributo al Pt_2
mantenimento per le figlie.
Al verificarsi delle condizioni di legge, ai sensi dell'art. 473-bis.49 comma 1 c.p.c., le parti chiedono altresì la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto il 21.01.2010 in LO (Ve), di cui all'atto di matrimonio dell'anno 2010, iscritto nel Atto n.
2 - Parte 1 - Serie - Uff., alle medesime condizioni di cui alla separazione personale, ordinando all'Ufficiale di stato civile competente di provvedere alle necessarie e successive annotazioni”
Conclusioni del P.M. intervenuto: “accoglimento del ricorso”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 06.05.2025 ai sensi dell'art 473 bis. 51 c.p.c. introduttivo del presente procedimento, e espongono di aver Parte_2 Parte_1
contratto matrimonio con rito civile in data 21.01.2010, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di LO al n. 2, parte I, dell'anno 2010, optando per il regime della separazione dei beni.
Dal matrimonio sono nate due figlie: (n. 3.8.2012) e (n. 5.5.2016); Per_1 Per_2
Venuta meno l'affectio coniugalis, le parti hanno proposto domanda congiunta di separazione, indicando le condizioni della stessa, anche con riferimento alle figlie minori.
Con note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data 12-
16.09.2025 in sostituzione dell'udienza del 23.09.2025, i coniugi hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi insistendo per la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in ricorso e riportate in epigrafe e chiedendo altresì ai sensi dell'art. 473-bis.49 la pronuncia dello scioglimento del loro matrimonio previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
*****
Ciò premesso, la domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta. Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
Va quindi recepita la concorde volontà delle parti di ottenere la pronuncia della separazione consensuale alle condizioni pattuite che vanno ratificate dal Tribunale poiché conformi alla legge e non in contrasto con l'interesse morale e materiale delle figlie. Nel complesso, infatti, le condizioni pattuite dalle parti sono idonee a garantire le esigenze delle minori e a consentire lo sviluppo di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori.
Considerato che con il ricorso i ricorrenti hanno proposto domande cumulate di separazione e di scioglimento del matrimonio, si provvederà con separata ordinanza per la rimessione della causa avanti al Giudice delegato e alla fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 473 bis. 49 e 279 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione Collegiale, visti gli artt. 158 cod. civ.
e 473-bis.51 cod. proc. civ., così provvede:
- omologa la separazione consensuale tra e congiuntisi in Parte_2 Parte_1
matrimonio con rito civile in data 21.01.2010, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di LO, al n. 2, parte I, dell'anno 2010, alle condizioni concordate e riportate in epigrafe.
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- prende atto degli ulteriori accordi intervenuti fra le parti;
- Provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio scioglimento del matrimonio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 09.10.2025.
Il Presidente rel. ed est. dott.ssa Tania Vettore