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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 02/12/2025, n. 1383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1383 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
R.G. 1185/2025
Verbale di udienza del 02/12/2025
E' presente per parte ricorrente l'avv Luca Coppola anche per delega dell'avv. Roberto
Coppola che si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento.
Dà atto di aver notificato gli atti introduttivi alla parte resistente come da files depositati telematicamente.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra;
verificata la rituale instaurazione del contraddittorio (notifica eseguita il 19/5/2025); rilevato che il resistente non si è costituito sebbene regolarmente convenuto in CP_1 giudizio;
P.Q.M.
dichiara la contumacia del e si ritira in camera di Controparte_2 consiglio per la deliberazione della decisione autorizzando il procuratore presente a non comparire al momento della lettura della stessa.
Avellino, 02/12/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza di discussione del
2.12.2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 1185/2025 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre ipotesi;
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dagli avv.ti Roberto e Luca Coppola, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata in Avellino al c.so V. Emanuele n. 8 (indirizzi pec indicati:
- Email_1 Email_2
RICORRENTE
CONTRO
- in persona del l.r.p.t. Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE conclusioni: come in atti
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 2.04.2025 la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Avellino, settore lavoro, chiedendo: “a) Previa disapplicazione del decreto di ricostruzione già emesso del DPR n. 122/2013, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento, ai fini giuridici, dell'anno 2013 come utile per la maturazione delle successive progressioni economiche nell'ambito degli scaglioni previsti dalla disciplina collettiva. b) Per l'effetto condannare il Controparte_2
ad effettuare, sempre ai fini giuridici, una nuova ricostruzione integrale della
[...] carriera che includa l'anno 2013 con riconoscimento dell'anzianità maturata e
l'inquadramento nella fascia stipendiale spettante;
c) Condannare il
[...]
[..
[...] al pagamento delle differenze retributive maturate a seguito Controparte_3 della ricostruzione di carriera inclusiva del riconoscimento giuridico dell'anno 2013 il tutto con maggiorazione di interessi e rivalutazione dalla data di maturazione dei singoli ratei al soddisfo, ovvero al pagamento della somma di € 5.000,00 o quella somma maggiore o minore che dovesse risultare dall'indagine istruttoria, sempre maggiorata di interessi e rivalutazione. d) Ordinare all'Amministrazione resistente di adeguare il cedolino stipendiale anticipando lo scatto stipendiale nella successiva fascia con un anno di anticipo rispetto alla data di scadenza prevista e) Favore di spese ed onorari con attribuzione ai procuratori anticipatari. Si dichiara, ad ogni effetto di legge, che il valore della presente controversia, è indeterminato ma di natura previdenziale”.
Rappresentava di essere dipendente del con contratto Controparte_2 di lavoro a tempo indeterminato a far data dall'1/07/2016 quale personale docente attualmente in servizio presso l' Perna-Dante” di Avellino, di aver chiesto, con diffida, il CP_4 riconoscimento del servizio reso nell'anno 2013 con la rideterminazione della propria fascia stipendiale e, quindi, ai fini della progressione della carriera, con corresponsione delle differenze retributive e degli interessi legali;
che a tutt'oggi non le era ancora stato riconosciuto l'anno 2013 né ai fini della anzianità di servizio per la ricostruzione di carriera né ai fini dell'anzianità utile per l'inserimento nei gradoni stipendiali.
Su tali premesse, rilevata l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione scolastica sotto il profilo dell'erronea applicazione delle norme di legge espressamente richiamate in ricorso per come interpretate dalla più recente giurisprudenza di merito e di legittimità, ha rassegnato le conclusioni sopra riportate.
2. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, il Controparte_2 non si costituiva in giudizio.
Istruita documentalmente, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. Preliminarmente, in rito, va dichiarata la contumacia del convenuto, non CP_1 costituitosi ad onta della notificazione degli atti introduttivi eseguita via pec il 19.5.2025.
4. Nel merito, il ricorso è fondato nei limiti appresso segnati, in coerenza con quanto affermato in precedenti pronunce -cfr. Tribunale Avellino, Sentenza 922/2025 pubblicata il 16.10.2025 GdL dott. Ciro Luce e altresì Tribunale Napoli, Sentenza n.
62/72/2025 del 16/19/2025 e Tribunale Napoli Sentenza n. 7021/2025 dell'08/10/2025- le cui motivazioni appaiono pienamente condivisibili e vengono qui richiamate ai sensi dell'art. 3 118 disp. att. c.p.c., avvalorate dalla giurisprudenza più recente della Corte di cassazione.
5. Il thema decidendum della controversia verte sulla valutazione dell'anno di insegnamento
2013 ai fini giuridici (anzianità di servizio) ed economici (conseguente inquadramento stipendiale).
Ai sensi dell'art. 9, comma 23, D.L. n. 78/2010 e dell'art. 1, co. 1, lett. b) D.P.R. n. 122/2012,
l'annualità 2013 deve considerarsi tuttora non utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”.
E infatti: ai sensi dell'art. 9, comma 23, D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010, “per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni
2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti"; tale disciplina è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013 dall' art. 1, comma 1, lett. b) D.P.R. n.
122/2013; l'utilità degli anni dal 2010 al 2012 è stata poi recuperata dal decreto interministeriale n. 3 del 14 gennaio 2011 e dagli accordi collettivi del 13 marzo 2013 e del 7 agosto 2014; soltanto l'anno 2013 resta quindi oggi non utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”.
La previsione dell'art. 9 co. 23 D.L. n. 78/2010, prorogata poi a 31 dicembre 2013, per cui l'anno 2013 non è utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”, costituisce specifica applicazione, nel settore scolastico, della disciplina stabilita, in via generale, dall'art. 9, comma 21 D.L. n. 78/2010, ai cui sensi “I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera
4 comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011,
2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.”.
Il tenore testuale dell'art. 9 co. 23 D.L. n. 78/2010, specifico per il personale della scuola, così come quello dell'art. 9 co. 21, applicabile a tutto il pubblico impiego, è dunque chiaro nell'escludere l'utilità dell'anno 2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici.
Si tratta di esclusione di portata ampia e generale: l'eventuale limitazione dell'ambito di applicazione della disposizione alle sole progressioni economiche destinate a maturare nel periodo del blocco e/o alla sola prima progressione economica maturata dopo il periodo del blocco non soltanto non trova alcun riscontro e alcun supporto nel chiaro disposto del testo normativo (che nulla prevede al riguardo), ma anzi è contraria al tenore testuale della disposizione.
La norma è infatti ben chiara nell'escludere tout court l'utilità dell'anno 2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici. L'anzianità maturata nell'anno 2013 non è dunque utile ai fini economici, ma conserva comunque effetti ai fini giuridici e pertanto, a mero titolo esemplificativo, con riferimento ai docenti, ai fini delle graduatorie di istituto, ai fini delle graduatorie per la mobilità provinciale e interprovinciale, ai fini del requisito dei 5 anni di anzianità richiesto dall'art. 1 d. lgs. n.
165/2001 per la partecipazione al concorso per dirigente scolastico, oppure, più in generale, per tutti i pubblici dipendenti, ai fini del superamento del periodo di prova, ai fini del requisito di anzianità richiesto per la partecipazione a determinati tipi di selezione, ai fini dei 5 anni necessari per poter usufruire del congedo per la formazione di cui all'art. 5 legge n. 53/2000, ai fini del periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione stabilito dall'art. 35 co. 5 bis d. lsg. n. 165/2001.
La stessa ordinanza della Corte di Cassazione invocata dal ricorrente (Cass. ord. 11 giugno
2024 n. 16133, peraltro relativa alla riconoscibilità della supervalutazione, ai sensi dell'art. 673 d.lgs. n. 297/1994, del servizio prestato all'estero, ivi compreso l'anno 2013) distingue chiaramente gli effetti giuridici ed economici della progressione in carriera: “la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici”.
Si aggiunga, inoltre, che invero la Corte Costituzionale n. 178/2015, riconosce la ragionevolezza del blocco stipendiale introdotto dall'art. 9 DL 78/2010, ritenendo da un lato
5 che esso intervenisse su “una dinamica retributiva pubblica che si attestava su valori più sostenuti di quanto registrato nei settori privati dell'economia” in quanto “nell'ultimo decennio le retribuzioni dei dipendenti pubblici hanno visto un incremento di fatto sensibilmente superiore per la pubblica amministrazione rispetto a quello degli altri due comparti dell'industria e dei servizi di mercato”; dall'altro che la disposizione in esame era giustificata dalla “particolare gravità della situazione economica e finanziaria, concomitante con l'intervento normativo”. Quel che la Corte Costituzionale dichiara incostituzionale nella suddetta pronuncia è il disposto dell'art. 16 comma 1 lett. b) DL
98/2011, laddove aveva previsto il blocco della contrattazione collettiva, ledendo la libertà sindacale sancita dall'art. 39 Cost..
Le affermazioni che precedono hanno trovato conferma nella pronuncia della Suprema
Corte, n. 13619/2025 del 21.5.2025 che, nel dar conto dell'esistenza di un contrasto interpretativo invalso nella giurisprudenza di merito inerente in particolare l'applicazione dell'art. 9, comma 23, D.L. 78/2010, la cui disciplina è stata prorogata dal d.P.R. n.
122/2013, ha ritenuto maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni relative al “blocco stipendiale” la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.
Invero secondo il Giudice di legittimità “l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012”.
La Corte precisa, proprio con riferimento agli aumenti stipendiali oggetto del presente giudizio, che trattasi di “avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche.” (cfr. art. 52
d.lgs. 165/2001).
L'avallata interpretazione, osserva ancora la S.C, non si pone in contrasto con le pronunce
6 della Corte Costituzionale che, “nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal d.l. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salve le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che «non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco.» (Corte
Cost. n. 310/2013). Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale 2011/2013 avevano conseguito il passaggio (di posizione economica o di area),
l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della “non utilità” a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate. Non si ravvisano, pertanto,
i denunciati profili di illegittimità costituzionale della disposizione, profili già esclusi dal
Giudice delle leggi nella pronuncia sopra richiamata. La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non
7 può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva”. Il principio qui enunciato solo in parte supera le conclusioni alle quali è pervenuta Cass. n.
16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la “supervalutazione” del servizio prestato all'estero che il pretendeva di sterilizzare ad ogni effetto, CP_1 perché anche quella pronuncia mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici, sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali”.
6. Alla luce delle suesposte considerazioni, l'anno 2013 di servizio prestato dalla parte ricorrente dovrà essere considerato in favore della stessa per la maturazione dell'anzianità di servizio ai soli fini giuridici, esemplificativamente individuati in precedenza, senza alcun riflesso sulla progressione economica.
7. Ogni altra questione rimane assorbita.
8. La complessità della materia trattata e le oscillazioni della giurisprudenza, nonché
l'accoglimento parziale del ricorso giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro il , Parte_1 Controparte_2 ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Dichiara la contumacia del;
Controparte_2
2) Dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento ai soli fini giuridici dell'anno
2013, senza alcuna incidenza ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali previste dalla contrattazione collettiva di comparto;
3) Rigetta per il resto il ricorso;
4) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Avellino, lì 2/12/2025
Il Giudice del lavoro
8 (dott.ssa Daniela di Gennaro)
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Settore lavoro e previdenza
R.G. 1185/2025
Verbale di udienza del 02/12/2025
E' presente per parte ricorrente l'avv Luca Coppola anche per delega dell'avv. Roberto
Coppola che si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento.
Dà atto di aver notificato gli atti introduttivi alla parte resistente come da files depositati telematicamente.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra;
verificata la rituale instaurazione del contraddittorio (notifica eseguita il 19/5/2025); rilevato che il resistente non si è costituito sebbene regolarmente convenuto in CP_1 giudizio;
P.Q.M.
dichiara la contumacia del e si ritira in camera di Controparte_2 consiglio per la deliberazione della decisione autorizzando il procuratore presente a non comparire al momento della lettura della stessa.
Avellino, 02/12/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza di discussione del
2.12.2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 1185/2025 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre ipotesi;
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dagli avv.ti Roberto e Luca Coppola, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata in Avellino al c.so V. Emanuele n. 8 (indirizzi pec indicati:
- Email_1 Email_2
RICORRENTE
CONTRO
- in persona del l.r.p.t. Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE conclusioni: come in atti
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 2.04.2025 la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Avellino, settore lavoro, chiedendo: “a) Previa disapplicazione del decreto di ricostruzione già emesso del DPR n. 122/2013, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento, ai fini giuridici, dell'anno 2013 come utile per la maturazione delle successive progressioni economiche nell'ambito degli scaglioni previsti dalla disciplina collettiva. b) Per l'effetto condannare il Controparte_2
ad effettuare, sempre ai fini giuridici, una nuova ricostruzione integrale della
[...] carriera che includa l'anno 2013 con riconoscimento dell'anzianità maturata e
l'inquadramento nella fascia stipendiale spettante;
c) Condannare il
[...]
[..
[...] al pagamento delle differenze retributive maturate a seguito Controparte_3 della ricostruzione di carriera inclusiva del riconoscimento giuridico dell'anno 2013 il tutto con maggiorazione di interessi e rivalutazione dalla data di maturazione dei singoli ratei al soddisfo, ovvero al pagamento della somma di € 5.000,00 o quella somma maggiore o minore che dovesse risultare dall'indagine istruttoria, sempre maggiorata di interessi e rivalutazione. d) Ordinare all'Amministrazione resistente di adeguare il cedolino stipendiale anticipando lo scatto stipendiale nella successiva fascia con un anno di anticipo rispetto alla data di scadenza prevista e) Favore di spese ed onorari con attribuzione ai procuratori anticipatari. Si dichiara, ad ogni effetto di legge, che il valore della presente controversia, è indeterminato ma di natura previdenziale”.
Rappresentava di essere dipendente del con contratto Controparte_2 di lavoro a tempo indeterminato a far data dall'1/07/2016 quale personale docente attualmente in servizio presso l' Perna-Dante” di Avellino, di aver chiesto, con diffida, il CP_4 riconoscimento del servizio reso nell'anno 2013 con la rideterminazione della propria fascia stipendiale e, quindi, ai fini della progressione della carriera, con corresponsione delle differenze retributive e degli interessi legali;
che a tutt'oggi non le era ancora stato riconosciuto l'anno 2013 né ai fini della anzianità di servizio per la ricostruzione di carriera né ai fini dell'anzianità utile per l'inserimento nei gradoni stipendiali.
Su tali premesse, rilevata l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione scolastica sotto il profilo dell'erronea applicazione delle norme di legge espressamente richiamate in ricorso per come interpretate dalla più recente giurisprudenza di merito e di legittimità, ha rassegnato le conclusioni sopra riportate.
2. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, il Controparte_2 non si costituiva in giudizio.
Istruita documentalmente, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. Preliminarmente, in rito, va dichiarata la contumacia del convenuto, non CP_1 costituitosi ad onta della notificazione degli atti introduttivi eseguita via pec il 19.5.2025.
4. Nel merito, il ricorso è fondato nei limiti appresso segnati, in coerenza con quanto affermato in precedenti pronunce -cfr. Tribunale Avellino, Sentenza 922/2025 pubblicata il 16.10.2025 GdL dott. Ciro Luce e altresì Tribunale Napoli, Sentenza n.
62/72/2025 del 16/19/2025 e Tribunale Napoli Sentenza n. 7021/2025 dell'08/10/2025- le cui motivazioni appaiono pienamente condivisibili e vengono qui richiamate ai sensi dell'art. 3 118 disp. att. c.p.c., avvalorate dalla giurisprudenza più recente della Corte di cassazione.
5. Il thema decidendum della controversia verte sulla valutazione dell'anno di insegnamento
2013 ai fini giuridici (anzianità di servizio) ed economici (conseguente inquadramento stipendiale).
Ai sensi dell'art. 9, comma 23, D.L. n. 78/2010 e dell'art. 1, co. 1, lett. b) D.P.R. n. 122/2012,
l'annualità 2013 deve considerarsi tuttora non utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”.
E infatti: ai sensi dell'art. 9, comma 23, D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010, “per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni
2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti"; tale disciplina è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013 dall' art. 1, comma 1, lett. b) D.P.R. n.
122/2013; l'utilità degli anni dal 2010 al 2012 è stata poi recuperata dal decreto interministeriale n. 3 del 14 gennaio 2011 e dagli accordi collettivi del 13 marzo 2013 e del 7 agosto 2014; soltanto l'anno 2013 resta quindi oggi non utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”.
La previsione dell'art. 9 co. 23 D.L. n. 78/2010, prorogata poi a 31 dicembre 2013, per cui l'anno 2013 non è utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”, costituisce specifica applicazione, nel settore scolastico, della disciplina stabilita, in via generale, dall'art. 9, comma 21 D.L. n. 78/2010, ai cui sensi “I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera
4 comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011,
2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.”.
Il tenore testuale dell'art. 9 co. 23 D.L. n. 78/2010, specifico per il personale della scuola, così come quello dell'art. 9 co. 21, applicabile a tutto il pubblico impiego, è dunque chiaro nell'escludere l'utilità dell'anno 2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici.
Si tratta di esclusione di portata ampia e generale: l'eventuale limitazione dell'ambito di applicazione della disposizione alle sole progressioni economiche destinate a maturare nel periodo del blocco e/o alla sola prima progressione economica maturata dopo il periodo del blocco non soltanto non trova alcun riscontro e alcun supporto nel chiaro disposto del testo normativo (che nulla prevede al riguardo), ma anzi è contraria al tenore testuale della disposizione.
La norma è infatti ben chiara nell'escludere tout court l'utilità dell'anno 2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici. L'anzianità maturata nell'anno 2013 non è dunque utile ai fini economici, ma conserva comunque effetti ai fini giuridici e pertanto, a mero titolo esemplificativo, con riferimento ai docenti, ai fini delle graduatorie di istituto, ai fini delle graduatorie per la mobilità provinciale e interprovinciale, ai fini del requisito dei 5 anni di anzianità richiesto dall'art. 1 d. lgs. n.
165/2001 per la partecipazione al concorso per dirigente scolastico, oppure, più in generale, per tutti i pubblici dipendenti, ai fini del superamento del periodo di prova, ai fini del requisito di anzianità richiesto per la partecipazione a determinati tipi di selezione, ai fini dei 5 anni necessari per poter usufruire del congedo per la formazione di cui all'art. 5 legge n. 53/2000, ai fini del periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione stabilito dall'art. 35 co. 5 bis d. lsg. n. 165/2001.
La stessa ordinanza della Corte di Cassazione invocata dal ricorrente (Cass. ord. 11 giugno
2024 n. 16133, peraltro relativa alla riconoscibilità della supervalutazione, ai sensi dell'art. 673 d.lgs. n. 297/1994, del servizio prestato all'estero, ivi compreso l'anno 2013) distingue chiaramente gli effetti giuridici ed economici della progressione in carriera: “la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici”.
Si aggiunga, inoltre, che invero la Corte Costituzionale n. 178/2015, riconosce la ragionevolezza del blocco stipendiale introdotto dall'art. 9 DL 78/2010, ritenendo da un lato
5 che esso intervenisse su “una dinamica retributiva pubblica che si attestava su valori più sostenuti di quanto registrato nei settori privati dell'economia” in quanto “nell'ultimo decennio le retribuzioni dei dipendenti pubblici hanno visto un incremento di fatto sensibilmente superiore per la pubblica amministrazione rispetto a quello degli altri due comparti dell'industria e dei servizi di mercato”; dall'altro che la disposizione in esame era giustificata dalla “particolare gravità della situazione economica e finanziaria, concomitante con l'intervento normativo”. Quel che la Corte Costituzionale dichiara incostituzionale nella suddetta pronuncia è il disposto dell'art. 16 comma 1 lett. b) DL
98/2011, laddove aveva previsto il blocco della contrattazione collettiva, ledendo la libertà sindacale sancita dall'art. 39 Cost..
Le affermazioni che precedono hanno trovato conferma nella pronuncia della Suprema
Corte, n. 13619/2025 del 21.5.2025 che, nel dar conto dell'esistenza di un contrasto interpretativo invalso nella giurisprudenza di merito inerente in particolare l'applicazione dell'art. 9, comma 23, D.L. 78/2010, la cui disciplina è stata prorogata dal d.P.R. n.
122/2013, ha ritenuto maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni relative al “blocco stipendiale” la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.
Invero secondo il Giudice di legittimità “l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012”.
La Corte precisa, proprio con riferimento agli aumenti stipendiali oggetto del presente giudizio, che trattasi di “avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche.” (cfr. art. 52
d.lgs. 165/2001).
L'avallata interpretazione, osserva ancora la S.C, non si pone in contrasto con le pronunce
6 della Corte Costituzionale che, “nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal d.l. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salve le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che «non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco.» (Corte
Cost. n. 310/2013). Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale 2011/2013 avevano conseguito il passaggio (di posizione economica o di area),
l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della “non utilità” a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate. Non si ravvisano, pertanto,
i denunciati profili di illegittimità costituzionale della disposizione, profili già esclusi dal
Giudice delle leggi nella pronuncia sopra richiamata. La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non
7 può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva”. Il principio qui enunciato solo in parte supera le conclusioni alle quali è pervenuta Cass. n.
16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la “supervalutazione” del servizio prestato all'estero che il pretendeva di sterilizzare ad ogni effetto, CP_1 perché anche quella pronuncia mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici, sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali”.
6. Alla luce delle suesposte considerazioni, l'anno 2013 di servizio prestato dalla parte ricorrente dovrà essere considerato in favore della stessa per la maturazione dell'anzianità di servizio ai soli fini giuridici, esemplificativamente individuati in precedenza, senza alcun riflesso sulla progressione economica.
7. Ogni altra questione rimane assorbita.
8. La complessità della materia trattata e le oscillazioni della giurisprudenza, nonché
l'accoglimento parziale del ricorso giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro il , Parte_1 Controparte_2 ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Dichiara la contumacia del;
Controparte_2
2) Dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento ai soli fini giuridici dell'anno
2013, senza alcuna incidenza ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali previste dalla contrattazione collettiva di comparto;
3) Rigetta per il resto il ricorso;
4) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Avellino, lì 2/12/2025
Il Giudice del lavoro
8 (dott.ssa Daniela di Gennaro)
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