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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 09/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 846/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Riccardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 846/2023 promossa da:
(c.f. ) e (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
), con l'avv. CORBETTA ROBERTO C.F._1
ATTORI OPPONENTI contro
(c.f. ), con l'avv. MARTINELLI ELENA Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Somministrazione
CONCLUSIONI
Parte attrice opponente non ha precisato le conclusioni.
Per parte convenuta:
“<voglia l giudice adito respinta ogni contraria domanda ed eccezione>
NEL MERITO
rigettare l'opposizione proposta da e dalla signora in quanto Parte_1 Pt_1 infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto.
Con vittoria di spese e competenze di causa>.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato di , nonché Parte_1 Parte_1 Parte_1
hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 205/2023 emesso dal Tribunale di Sondrio,
pagina 1 di 4 a mezzo del quale, su istanza di era stato ingiunto il pagamento della somma di Controparte_1
€45.692,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
In particolare, gli attori opponenti esponevano che:
- non era stata fornita la prova della sussistenza del credito azionato in via monitoria;
- la fattura non provava l'avvenuta consegna della merce;
- la totalità delle fatture elettroniche azionate in via monitoria era relativa alla fornitura di bevande e prodotti effettuata da a favore della precedente gestione, che Controparte_1
faceva capo al signor;
Parte_2
- aveva mutato compagine sociale e denominazione, Controparte_2 trasformandosi in di , solo nell'ottobre 2022, e dunque in epoca Parte_1 Parte_1
successiva rispetto al periodo al quale erano riferite le forniture oggetto del giudizio;
- non era possibile verificare se tali forniture erano state effettivamente effettuate a favore della precedente gestione.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto Controparte_1
infondate in fatto e in diritto.
In particolare, parte convenuta opposta esponeva che:
- il creditore non era tenuto a provare né il proprio adempimento né l'inadempimento del debitore, gravando su quest'ultimo l'onere di provare il proprio adempimento o altro fatto estintivo dell'altrui pretesa;
- del tutto irrilevante ai fini dell'appena descritta ripartizione dell'onere della prova era la circostanza dell'intervenuto mutamento della persona del socio accomandatario rispetto al momento in cui era sorta l'obbligazione di pagamento delle singole forniture ed all'esecuzione delle stesse, in quanto il soggetto che entra a far parte di una società di persone già costituita risponde con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all'acquisto della qualità di socio;
- venivano prodotti i documenti di trasporto attestanti l'effettiva consegna alla società opponente delle merci indicate nelle fatture sottese al provvedimento monitorio.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa passava in decisione senza espletamento di attività istruttoria.
***
L'opposizione è infondata e pertanto non merita accoglimento.
pagina 2 di 4 Occorre preliminarmente ricordare che la Cassazione ha più volte affermato che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per
l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sente. N.13533 del
30.01.2001; si veda anche Cass, Sez. 1, sentenza n. 1743 del 26.01.2007, Cass. Sez. 1, sentenza n.
15677 del 03.07.2009).
Nel caso di specie, la società creditrice ha allegato e documentato il proprio diritto di credito mediante la produzione delle fatture e dei documenti di trasporto, mentre la parte opponente ha dedotto generiche circostanze non suffragate da idonea documentazione circa la sussistenza di circostanze impeditive o estintive tali da giustificare la revoca del decreto ingiuntivo opposto o comunque la sussistenza di un minor credito vantato dall'opposta.
A questo proposito, si evidenzia che l'eccezione di parte attrice relativa all'intervenuto mutamento della persona del socio accomandatario rispetto al momento in cui è sorta l'obbligazione di pagamento delle singole forniture e all'esecuzione delle stesse è infondata, in quanto l'art. 2269 c.c., applicabile anche alle s.a.s. in virtù del duplice richiamo di cui agli artt. 2293 e 2315 c.c., configura nelle società di persone la solidarietà tra i soci uscenti e quelli subentranti rispetto alle pretese dei terzi sorte anteriormente alla cessione della quota.
Si noti infatti che la Corte di Cassazione, a proposito dei soci di società in nome collettivo, ha enucleato un principio applicabile analogicamente anche alla società in accomandita semplice, ovvero che “in
pagina 3 di 4 tema di società di persone, il soggetto che entri a far parte di una società in nome collettivo già costituita risponde con gli altri soci - in base a quanto disposto dall' articolo 2229 cod. civ., dettato in materia di società semplice, ma applicabile anche alla società in nome collettivo in forza del richiamo operato dall' 2293 cod. civ. - per le obbligazioni sociali anteriori all'acquisto della qualità di socio, non essendo una tale responsabilità condizionata dal fatto che dette obbligazioni risultino dalle scritture contabili della società” (cfr. Cass. civ., Sez. III, 20.04.2010 n. 9326).
In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo n. 205/2023 emesso dal Tribunale di Sondrio, che deve essere dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Pertanto, e Parte_1 Parte_1
devono essere condannati, in solido, a rifondere delle spese di lite, che si Controparte_1 liquidano ex dm 55/2014 (valore della causa € 45.692,00) in € 7.616,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 205/2023 del Tribunale di
Sondrio, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna di e , in solido, alla rifusione delle spese Parte_1 Parte_1 Parte_1
di lite in favore di liquidate in motivazione in € 7.616,00 per compensi, Controparte_1
oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Sondrio, 9 gennaio 2025.
Il Giudice
Francesca Riccardi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Riccardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 846/2023 promossa da:
(c.f. ) e (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
), con l'avv. CORBETTA ROBERTO C.F._1
ATTORI OPPONENTI contro
(c.f. ), con l'avv. MARTINELLI ELENA Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Somministrazione
CONCLUSIONI
Parte attrice opponente non ha precisato le conclusioni.
Per parte convenuta:
“<voglia l giudice adito respinta ogni contraria domanda ed eccezione>
NEL MERITO
rigettare l'opposizione proposta da e dalla signora in quanto Parte_1 Pt_1 infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto.
Con vittoria di spese e competenze di causa>.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato di , nonché Parte_1 Parte_1 Parte_1
hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 205/2023 emesso dal Tribunale di Sondrio,
pagina 1 di 4 a mezzo del quale, su istanza di era stato ingiunto il pagamento della somma di Controparte_1
€45.692,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
In particolare, gli attori opponenti esponevano che:
- non era stata fornita la prova della sussistenza del credito azionato in via monitoria;
- la fattura non provava l'avvenuta consegna della merce;
- la totalità delle fatture elettroniche azionate in via monitoria era relativa alla fornitura di bevande e prodotti effettuata da a favore della precedente gestione, che Controparte_1
faceva capo al signor;
Parte_2
- aveva mutato compagine sociale e denominazione, Controparte_2 trasformandosi in di , solo nell'ottobre 2022, e dunque in epoca Parte_1 Parte_1
successiva rispetto al periodo al quale erano riferite le forniture oggetto del giudizio;
- non era possibile verificare se tali forniture erano state effettivamente effettuate a favore della precedente gestione.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto Controparte_1
infondate in fatto e in diritto.
In particolare, parte convenuta opposta esponeva che:
- il creditore non era tenuto a provare né il proprio adempimento né l'inadempimento del debitore, gravando su quest'ultimo l'onere di provare il proprio adempimento o altro fatto estintivo dell'altrui pretesa;
- del tutto irrilevante ai fini dell'appena descritta ripartizione dell'onere della prova era la circostanza dell'intervenuto mutamento della persona del socio accomandatario rispetto al momento in cui era sorta l'obbligazione di pagamento delle singole forniture ed all'esecuzione delle stesse, in quanto il soggetto che entra a far parte di una società di persone già costituita risponde con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all'acquisto della qualità di socio;
- venivano prodotti i documenti di trasporto attestanti l'effettiva consegna alla società opponente delle merci indicate nelle fatture sottese al provvedimento monitorio.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa passava in decisione senza espletamento di attività istruttoria.
***
L'opposizione è infondata e pertanto non merita accoglimento.
pagina 2 di 4 Occorre preliminarmente ricordare che la Cassazione ha più volte affermato che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per
l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sente. N.13533 del
30.01.2001; si veda anche Cass, Sez. 1, sentenza n. 1743 del 26.01.2007, Cass. Sez. 1, sentenza n.
15677 del 03.07.2009).
Nel caso di specie, la società creditrice ha allegato e documentato il proprio diritto di credito mediante la produzione delle fatture e dei documenti di trasporto, mentre la parte opponente ha dedotto generiche circostanze non suffragate da idonea documentazione circa la sussistenza di circostanze impeditive o estintive tali da giustificare la revoca del decreto ingiuntivo opposto o comunque la sussistenza di un minor credito vantato dall'opposta.
A questo proposito, si evidenzia che l'eccezione di parte attrice relativa all'intervenuto mutamento della persona del socio accomandatario rispetto al momento in cui è sorta l'obbligazione di pagamento delle singole forniture e all'esecuzione delle stesse è infondata, in quanto l'art. 2269 c.c., applicabile anche alle s.a.s. in virtù del duplice richiamo di cui agli artt. 2293 e 2315 c.c., configura nelle società di persone la solidarietà tra i soci uscenti e quelli subentranti rispetto alle pretese dei terzi sorte anteriormente alla cessione della quota.
Si noti infatti che la Corte di Cassazione, a proposito dei soci di società in nome collettivo, ha enucleato un principio applicabile analogicamente anche alla società in accomandita semplice, ovvero che “in
pagina 3 di 4 tema di società di persone, il soggetto che entri a far parte di una società in nome collettivo già costituita risponde con gli altri soci - in base a quanto disposto dall' articolo 2229 cod. civ., dettato in materia di società semplice, ma applicabile anche alla società in nome collettivo in forza del richiamo operato dall' 2293 cod. civ. - per le obbligazioni sociali anteriori all'acquisto della qualità di socio, non essendo una tale responsabilità condizionata dal fatto che dette obbligazioni risultino dalle scritture contabili della società” (cfr. Cass. civ., Sez. III, 20.04.2010 n. 9326).
In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo n. 205/2023 emesso dal Tribunale di Sondrio, che deve essere dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Pertanto, e Parte_1 Parte_1
devono essere condannati, in solido, a rifondere delle spese di lite, che si Controparte_1 liquidano ex dm 55/2014 (valore della causa € 45.692,00) in € 7.616,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 205/2023 del Tribunale di
Sondrio, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna di e , in solido, alla rifusione delle spese Parte_1 Parte_1 Parte_1
di lite in favore di liquidate in motivazione in € 7.616,00 per compensi, Controparte_1
oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Sondrio, 9 gennaio 2025.
Il Giudice
Francesca Riccardi
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