Trib. Messina, sentenza 23/12/2025, n. 2378
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Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Accolto
    Infondatezza della violazione dell'obbligo di indicazione del lavoratore nelle scritture contabili

    La normativa vigente prevedeva che il libro unico del lavoro dovesse essere compilato entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento. Pertanto, per un'assunzione effettuata il 16/11/2009, l'aggiornamento poteva essere effettuato entro il 16/12/2009, come avvenuto.

  • Rigettato
    Sussistenza della forza maggiore o caso fortuito

    Non è stata provata la sussistenza di un evento straordinario e imprevedibile (forza maggiore) che giustifichi l'omessa comunicazione sintetica provvisoria entro il giorno antecedente all'assunzione. La documentazione medica è generica e successiva agli eventi, e le esigenze produttive non configurano un'urgenza improvvisa e inaspettata. In entrambi i casi, sarebbe stata possibile la comunicazione sintetica provvisoria.

  • Accolto
    Parziale illegittimità della cartella esattoriale per annullamento ordinanza ingiunzione

    La cartella esattoriale deve essere annullata limitatamente alle somme inerenti all'ordinanza di ingiunzione n. 13/0178, la cui illegittimità è stata accertata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Messina, sentenza 23/12/2025, n. 2378
    Giurisdizione : Trib. Messina
    Numero : 2378
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

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