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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/12/2025, n. 2378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2378 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 419 /2014
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Il Tribunale di Messina prima sezione civile in persona del giudice, dott.ssa Carolina La Torre, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c – fissata per il
22/12/2025– ha pronunciato in data 23.12.2025 , previo esame delle note scritte depositate dalla sola parte ricorrente, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 419 /2014 R.G., vertente
TRA ato a Alì Terme (ME) il 13/05/1964 c.f. , n.q. di legale Parte_1 C.F._1 rappresentante della ditta ” di elettivamente domiciliato a Messina in Via Parte_2 Parte_3
G. Pascoli n. 19, presso lo studio dell'Avv. Intersimone Santina che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- Ricorrente –
CONTRO
Controparte_1
, C.F.:
[...]
, elettivamente domiciliato in Messina, Via Ugo Bassi is. 116 103/A, rappresentato e P.IVA_1 difeso dal funzionario delegato dal Dirigente della Direzione Territoriale del Lavoro
-resistente –
– convenuta nel proc. riunito n. 3050/2015 R.G.- Controparte_2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale di Messina – sezione Lavoro –
[...]
.q. proponeva opposizione avverso le ordinanze ingiunzioni di pagamento N 13/0178 prot. Pt_3
n 2799 del 29/4/2013 e n. 13/0177 prot. n. 2800 del 29/04/2013 emesse dall' Controparte_1
di Messina il 21/01/22 e notificata in data 11/02/22.
[...]
In particolare, il resistente esponeva che: - in data 03/05/2013 gli venivano notificate le seguenti due ordinanze ingiunzione: 1) la n. 13/0177 prot. n. 2800 del 29/04/2013, con cui gli era stata contestata la violazione di cui all'art. 9 bis, comma 2, della legge n. 608/96, come sostituito dall'art. 1, comma 1180, della legge n. 296/06 “in quanto non ha inviato al Servizio competente, nel cui
pagina1 di 8 ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, entro il giorno antecedente a quello di installazione dello sforzo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, ovvero di tirocinio di formazione e di orientamento o di ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad esso assimilato, la comunicazione mediante documentazione avente data certa di trasmissione, contenente i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale ed il trattamento economico e normativo applicato, salvo che ricorrano le condizioni previste dall'articolo 9bis, comma due bis. A far data dall'01/03/2008 la trasmissione dei dati va fatta per via telematica ai servizi informatici competenti con i modelli predisposti come da D.M. del 30/10/2007” e gli veniva comminata la sanzione di € 180,91 (di cui €
166,00 di sanzione ed € 14,25 di notifica); 2) la n. 13/0178 prot. n 2799 del 29/4/2013, con la quale gli era stata contestata la violazione dell'art. 3 comma 3 del DL 22 febbraio 2002 n. 12 convertito in
Legge 22 aprile 2002 n. 73, così come modificato dall'art. 36 bis comma 7 del decreto-legge 4 luglio
2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 “per aver impiegato lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie o ad altra documentazione obbligatoria” e gli veniva comminata la sanzione di € 3.164,25 (di cui € 3.150,00 di sanzione e € 15,25 per notifica);
Eccepiva il ricorrente la non sussistenza dell'illecito amministrativo di omessa comunicazione preventiva in quanto il caso di specie andava inquadrato nel caso fortuito o forza maggiore e chiedeva l'applicazione dell'art. 10 del d.lgs. 368/2001 (questo con riferimento alla violazione di cui all'ordinanza la n. 13/0177 prot. n. 2800 del 29/04/2013); eccepiva, altresì, con riferimento all'altra ordinanza ingiunzione (n. 13/0178), l'infondatezza della violazione dell'obbligo di indicazione del lavoratore delle scritture contabili, in quanto il lavoratore era stato assunto per una sola giornata coincidente con l'accesso da parte degli ispettori e il libro unico del lavoro doveva essere compilato per ciascun mese di riferimento entro il giorno 16 del mese successivo.
Chiedeva, quindi, che il Tribunale volesse: “1) Preliminarmente sospendere l'efficacia delle ordinanze-ingiunzioni n. 13/0178 — prot. 2799 del 29/04/2013, e n.13/0177 — prot. 2800 del
29/04/2013 entrambe notificate il 3/05/2013; 2) Accoglier il presente ricorso;
3) Nel merito accertare
e dichiarare l'illegittimità, nullità e/o annullabilità dell'ordinanza-ingiunzione n. 13/0178 — prot.
2799 del 29/04/20183 per insussistenza dell'illecito amministrativo presupposto;
4) Nel merito accertare e dichiarare l'illegittimità, nullità e/o annullabilità dell'ordinanza-ingiunzione n. 13/0177
— prot. 2800 del 29/04/2013 per insussistenza dell'illecito amministrativo presupposto.” Il tutto con vittoria di spese e compensi del giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva il convenuto, il quale contestava preliminarmente l'irritualità del ricorso in opposizione perché proposto alla sezione Lavoro;
nel merito rilevava come non vi fosse pagina2 di 8 effettivamente la necessità di sopperire ad una esigenza straordinaria e, pertanto, la normativa invocata dal ricorrente non era applicabile.
Il Giudice del Lavoro con ordinanza del 22 gennaio 2014, rimetteva gli atti al presidente del tribunale rilevando l'irritualità del deposito del ricorso presso la sezione lavoro e il giudizio proseguiva dinanzi alla sezione civile.
Con ordinanza del 26 maggio 2016, depositata il 30/05/2016, veniva rigettata la richiesta di sospensione dell'esecutorietà dell'ordinanza impugnata e venivano rigettate le richieste istruttorie.
In data 31/05/2016 al presente fascicolo veniva riunito quello portante RG n. 3050/2015 presentato in opposizione ex art. 615 c.p.c. per aver la portato ad Controparte_2 esecuzione la cartella esattoriale relativa alle sanzioni oggetto della presente controversia.
La causa veniva, quindi, fissata per la decisione.
°°°°°°°°°°°
Prima ancora di inquadrare normativamente la questione che ci occupa, occorre precisare che nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa, sebbene la Pubblica Amministrazione rivesta la figura formale di parte convenuta, conserva quella sostanziale di attrice ed è, pertanto, gravata dell'onere probatorio di dimostrare le ragioni di fatto e di diritto della pretesa sanzionatoria.
Invero “il giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, benché formalmente costruito dagli artt. 22 e segg., L. n. 689/1981, come giudizio d'impugnazione del provvedimento ed investa innanzitutto la legittimità formale dell'atto, tende all'accertamento negativo della pretesa sanzionatoria della P.A e si configura da un punto di vista procedimentale come un giudizio civile, del quale vanno applicate le regole generali, salvo espressa contraria disposizione” (Cass. Sez. Un.
Sent. N. 17355del 24.7.2009, principio ribadito di recente in Cass. Civ. Sent. N.15690/2016).
Dai principi innanzi enunciati discende, nel caso di specie, che incombe sull'
[...]
, sede territoriale di Messina, dimostrare il fatto costitutivo della propria pretesa, Controparte_3 ovvero l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, non denunciato nei modi e termini di legge, tra , rinvenuto in sede di accesso ispettivo il 16/11/2009 nei locali della ditta del Persona_1 ricorrente e Parte_3
Ebbene, va evidenziato che il fatto storico, nella fattispecie, non è contestato dal ricorrente ragion per cui, vista anche tutta la documentazione versata in atti ed in particolare i documenti acclusi al fascicolo di parte resistente, può ritenersi storicamente provato quanto accertato dagli ispettori intervenuti nel 2009, fatti che, peraltro, emergono dal verbale di accertamento n. 511 nel quale si legge: “Nel corso dell'accertamento ispettivo effettuato in data 16/11/2009 nei locali della ditta “la
IN , sono stati trovati intenti al lavoro i sottoindicati lavoratori che hanno Parte_4
pagina3 di 8 rilasciato spontanee dichiarazioni di responsabilità in merito ai rispettivi rapporti di lavoro: […]
nato a [...] il [...], occupato dal 16/11/2009 con le mansioni di Persona_1 pasticciere”.
La giurisprudenza si è più volte pronunciata sulla valenza probatoria dei verbali ispettivi evidenziando che: "i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte
o richieste dalle parti" (Cass. Civ. sez. L. sent. n. 9251/10) ed “ … il giudice può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori”
(cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n.15073 del;
cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n.3525 del ). Con ciò la giurisprudenza ha sostanzialmente elevato il verbale ispettivo a fonte di prova e in ciò ha trovato l'avallo del legislatore, che, all'art. 10 comma 5 D.Lgs. n. 124 del 2004, ha espressamente statuito che: "I verbali di accertamento redatti dal personale ispettivo sono fonti di prova ai sensi della normativa vigente relativamente agli elementi di fatto acquisiti e documentati e possono essere utilizzati per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori, amministrativi e civili, da parte di altre amministrazioni interessate".
Ciò che invece appare dirimente, nella fattispecie in esame, è la necessità di stabilire se, negli accadimenti di causa, sia intervenuto un evento definibile quale “forza maggiore” tale da interrompere il nesso di causalità tra la condotta ascritta al trasgressore e la violazione di legge per come contestata al ricorrente.
Giova subito richiamare l'art.
9-bis, comma 2, del decreto legge n. 510/1996, convertito in legge n. 608/1996, come sostituito dall'art. 1, comma 1180, della legge n. 296/2006, che, al primo periodo, stabilisce l'obbligo, in capo ai datori di lavoro privati, di comunicare al Servizio competente la costituzione del rapporto di lavoro subordinato entro il giorno antecedente a quello di instaurazione.
Il medesimo articolo, al comma 2-bis, prevede poi che: “In caso di urgenza connessa ad esigenze produttive, la comunicazione di cui al comma 2 può essere effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di comunicare entro il giorno antecedente al Servizio competente, mediante comunicazione avente data certa di trasmissione, la data di inizio della prestazione, le generalità del lavoratore e del datore di lavoro”.
Orbene, l'opponente ha addotto l'esistenza di una causa di forza maggiore, tale – a suo dire- da giustificare l'omessa comunicazione preventiva della instaurazione del rapporto di lavoro, dovuta da pagina4 di 8 un lato allo stato di salute del titolare e dall'altra dalla esigenza produttiva di dover soddisfare alcuni ordini elaborati oltre allo svolgimento della ordinaria attività.
A questo proposito devono richiamarsi le note del Ministero del Lavoro n. 440 del 04/01/2007
e n. 4746 del 15/02/2007, le quali chiariscono l'ambito di applicabilità della disciplina in questione, prevedendo due distinte ipotesi derogatorie rispetto all'obbligo gravante sul datore di comunicare l'assunzione entro le ore 24 del giorno precedente l'inizio del rapporto. Tali ipotesi derogatorie vengono così individuate: a) assunzione d'urgenza per esigenze produttive: in questo caso il datore di lavoro può comunicare l'assunzione entro i cinque giorni successivi, salvo l'invio entro il giorno antecedente della comunicazione sintetica provvisoria;
b) assunzione per cause di “forza maggiore”: in questo caso il datore di lavoro può comunicare l'assunzione il primo giorno utile successivo senza neppure l'obbligo di una preventiva comunicazione sintetica. Ciò in quanto l'evento è di tale natura imprevedibile da rendere non solo improcrastinabile l'assunzione, ma anche impossibile la sua previsione nel giorno precedente.
Restringendo l'esame all'ipotesi dell'assunzione per cause di forza maggiore, si osserva che essa ricorre “solo allorché il datore di lavoro sia in grado di dimostrare non solo che l'assunzione non poteva essere procrastinata, ma anche che non era possibile prevederla il giorno prima” (in questi termini si esprime la nota ministeriale n. 4746). In via esemplificativa (ma non esaustiva), sono stati ritenuti riconducibili a tale ipotesi gli eventi naturali catastrofici (incendi, alluvioni, uragani, terremoti), così come i casi di assunzione non procrastinabile per sostituzione di lavoratori che comunicano la propria indisponibilità alla prestazione lavorativa il giorno stesso dell'assenza (si pensi, ad esempio, al personale supplente del settore scolastico).
La definizione sopra riportata è, del resto, conforme alla nozione tradizionale di forza maggiore.
Trattasi, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. II, 2014, n. 10343), di una causa di esclusione della responsabilità, che, pur non essendo espressamente menzionata dalla legge n.689/1981, deve ritenersi nondimeno implicitamente inclusa nella previsione dell'art. 3 della stessa legge, incidendo, al pari del caso fortuito, sul nesso psichico.
La relativa nozione – prosegue la Suprema Corte – va desunta dall'art. 45 c.p., restando integrata con il concorso dell'imprevedibilità e inevitabilità, da accertarsi positivamente mediante specifica indagine. Le esimenti estese al campo delle violazioni amministrative si fondano, come nel diritto penale, sul riconoscimento di situazioni anomale, nelle quali non è possibile pretendere che il soggetto determini la propria condotta in conformità del precetto (violato); esse rappresentano, perciò, "cause di inesigibilità" di un comportamento conforme alla normativa sanzionatoria.
Nel caso di specie il ricorrente ha fornito una certificazione medica del suo stato di salute con data 27/05/2013 di molto successiva agli eventi di causa, che appare generica, poiché riporta pagina5 di 8 semplicemente che lo stesso “presenta Sarcoidosi polmonare con frequenti riacutizzazioni flogistiche nel periodo autunno-inverno del 2007”, non attestando quindi uno stato di emergenza, ma una patologia cronica.
Quanto alle esigenze produttive, si ricorda che la norma consente una comunicazione sintetica provvisoria da effettuare comunque il giorno prima, seguita poi dagli altri adempimenti nei termini di legge.
Da questo punto di vista anche i capitoli di prova articolati nell'atto introduttivo non risultano conducenti in quanto non sono volti a confermare un effettivo stato di emergenza medica, né una esigenza produttiva sorta in maniera improvvisa e inaspettata. In entrambi i casi avrebbe potuto/dovuto, infatti, essere presentata la comunicazione sintetica provvisoria prevista dalla legge.
Altro elemento da tenere in considerazione è, poi, la presenza all'atto dell'ispezione dello stesso nei locali della ditta, per come emerge dal verbale di accertamento, che sembra Parte_3 smentire la sussistenza di un malore improvviso che abbia determinato l'impossibilità di adempiere alle prescrizioni normativamente previste sopra richiamate.
In definitiva, nel caso di specie non risulta provata la sussistenza di un evento straordinario e imprevedibile, sussumibile nella nozione di forza maggiore, che possa far ritenere legittima l'omessa comunicazione sintetica provvisoria entro il giorno antecedente all'assunzione da parte del datore di lavoro.
Va quindi confermata la legittimità della ordinanza ingiunzione n. 13/0177 prot. n. 2800 del
29/04/2013.
I fatti sopra accertati invece non consentono di ritenere fondata l'ordinanza di ingiunzione n.
13/0178 prot. 2799 del 29.04.2023 con la quale è stata contestata la violazione dell'art. 3 comma 3 del DL 22 febbraio 2002 n. 12 convertito in Legge 22 aprile 2002 n. 73, così come modificato dall'art. 36 bis comma 7 del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 “per aver impiegato lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie o ad altra documentazione obbligatoria”.
A tal proposito può essere rilevato che secondo la formulazione dell'art. 39 D.L. 112/2008 vigente al tempo della commissione del presunto illecito amministrativo il libro unico del lavoro doveva essere compilato coi dati di cui ai commi 1 e 2 (relativi ai lavoratori subordinati, collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione) per ciascun mese di riferimento entro il giorno 16 del mese successivo. Lo stesso Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è intervenuto sul punto sia con la circ. 20/2008 che con numerose risposte ad interpello, specificando che sotto il profilo della vigilanza ministeriale e previdenziale il termine di compilazione del nuovo libro pagina6 di 8 obbligatorio del lavoro, fa sì che gli ispettori all'atto dell'accesso ispettivo in azienda o in una delle sedi dell'azienda potranno richiedere l'esibizione del libro unico aggiornato fino al mese precedente
(se l'ispezione avviene dopo il 16 del mese) ovvero fino a due mesi precedenti (se l'ispezione avviene prima del 16 del mese).
Ne consegue che per l'assunzione del sig. , effettuata solo per la giornata Persona_1 del 16/11/2009, l'aggiornamento del libro unico avrebbe potuto essere effettuato entro il 16 del mese di dicembre, come di atto effettuato successivamente entro i termini previsti dalla normativa citata.
Ne consegue l'illegittimità dell'ordinanza di ingiunzione n. 13/0178 prot. 2799 del 29.04.2023.
Da quanto sopra consegue l'accoglimento dell'opposizione presentata dall' nel Pt_3 procedimento riunito n. 3050/2015 R.G.. avverso la cartella esattoriale n. 295 2014 00021293414000, con cui veniva intimato il pagamento della complessiva somma di € 3.853,67, di cui € 3.847,79, quale importo iscritto a ruolo e dovuto a titolo di sanzione comminata dalla DPL Messina oltre i diritti di notifica, limitatamente alla somma relativa all'ordinanza di ingiunzione n. 13/0178 prot. 2799 del
29.04.2023.
Rimane assorbita ogni altra questione.
Attesa la reciproca soccombenza, in applicazione del disposto di cui all'art. 92 c.p.c., possono compensarsi tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Disattesa ogni altra domanda eccezione e difesa
In parziale accoglimento dell'opposizione proposta nel proc. 419/2014 R.G.:
1) Annulla l'ordinanza di ingiunzione n. 13/0178 prot. 2799 del 29.04.2023
2) Conferma l'ordinanza di ingiunzione n. 13/0177 prot. n. 2800 del 29/04/2013.
In parziale accoglimento dell'opposizione proposta nel giudizio riunito n. 3050/2015 R.G., annulla la cartella esattoriale n. 295 2014 00021293414000, limitatamente alle somme inerenti l'ordinanza di ingiunzione n. 13/0178 prot. 2799 del 29.04.2023.
Compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Il G.O.
(Dott.ssa Carolina La Torre)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Mariateresa Montesano Pelle, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di
Messina.
pagina7 di 8 In caso di diffusione della presente sentenza si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.
pagina8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Il Tribunale di Messina prima sezione civile in persona del giudice, dott.ssa Carolina La Torre, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c – fissata per il
22/12/2025– ha pronunciato in data 23.12.2025 , previo esame delle note scritte depositate dalla sola parte ricorrente, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 419 /2014 R.G., vertente
TRA ato a Alì Terme (ME) il 13/05/1964 c.f. , n.q. di legale Parte_1 C.F._1 rappresentante della ditta ” di elettivamente domiciliato a Messina in Via Parte_2 Parte_3
G. Pascoli n. 19, presso lo studio dell'Avv. Intersimone Santina che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- Ricorrente –
CONTRO
Controparte_1
, C.F.:
[...]
, elettivamente domiciliato in Messina, Via Ugo Bassi is. 116 103/A, rappresentato e P.IVA_1 difeso dal funzionario delegato dal Dirigente della Direzione Territoriale del Lavoro
-resistente –
– convenuta nel proc. riunito n. 3050/2015 R.G.- Controparte_2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale di Messina – sezione Lavoro –
[...]
.q. proponeva opposizione avverso le ordinanze ingiunzioni di pagamento N 13/0178 prot. Pt_3
n 2799 del 29/4/2013 e n. 13/0177 prot. n. 2800 del 29/04/2013 emesse dall' Controparte_1
di Messina il 21/01/22 e notificata in data 11/02/22.
[...]
In particolare, il resistente esponeva che: - in data 03/05/2013 gli venivano notificate le seguenti due ordinanze ingiunzione: 1) la n. 13/0177 prot. n. 2800 del 29/04/2013, con cui gli era stata contestata la violazione di cui all'art. 9 bis, comma 2, della legge n. 608/96, come sostituito dall'art. 1, comma 1180, della legge n. 296/06 “in quanto non ha inviato al Servizio competente, nel cui
pagina1 di 8 ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, entro il giorno antecedente a quello di installazione dello sforzo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, ovvero di tirocinio di formazione e di orientamento o di ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad esso assimilato, la comunicazione mediante documentazione avente data certa di trasmissione, contenente i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale ed il trattamento economico e normativo applicato, salvo che ricorrano le condizioni previste dall'articolo 9bis, comma due bis. A far data dall'01/03/2008 la trasmissione dei dati va fatta per via telematica ai servizi informatici competenti con i modelli predisposti come da D.M. del 30/10/2007” e gli veniva comminata la sanzione di € 180,91 (di cui €
166,00 di sanzione ed € 14,25 di notifica); 2) la n. 13/0178 prot. n 2799 del 29/4/2013, con la quale gli era stata contestata la violazione dell'art. 3 comma 3 del DL 22 febbraio 2002 n. 12 convertito in
Legge 22 aprile 2002 n. 73, così come modificato dall'art. 36 bis comma 7 del decreto-legge 4 luglio
2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 “per aver impiegato lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie o ad altra documentazione obbligatoria” e gli veniva comminata la sanzione di € 3.164,25 (di cui € 3.150,00 di sanzione e € 15,25 per notifica);
Eccepiva il ricorrente la non sussistenza dell'illecito amministrativo di omessa comunicazione preventiva in quanto il caso di specie andava inquadrato nel caso fortuito o forza maggiore e chiedeva l'applicazione dell'art. 10 del d.lgs. 368/2001 (questo con riferimento alla violazione di cui all'ordinanza la n. 13/0177 prot. n. 2800 del 29/04/2013); eccepiva, altresì, con riferimento all'altra ordinanza ingiunzione (n. 13/0178), l'infondatezza della violazione dell'obbligo di indicazione del lavoratore delle scritture contabili, in quanto il lavoratore era stato assunto per una sola giornata coincidente con l'accesso da parte degli ispettori e il libro unico del lavoro doveva essere compilato per ciascun mese di riferimento entro il giorno 16 del mese successivo.
Chiedeva, quindi, che il Tribunale volesse: “1) Preliminarmente sospendere l'efficacia delle ordinanze-ingiunzioni n. 13/0178 — prot. 2799 del 29/04/2013, e n.13/0177 — prot. 2800 del
29/04/2013 entrambe notificate il 3/05/2013; 2) Accoglier il presente ricorso;
3) Nel merito accertare
e dichiarare l'illegittimità, nullità e/o annullabilità dell'ordinanza-ingiunzione n. 13/0178 — prot.
2799 del 29/04/20183 per insussistenza dell'illecito amministrativo presupposto;
4) Nel merito accertare e dichiarare l'illegittimità, nullità e/o annullabilità dell'ordinanza-ingiunzione n. 13/0177
— prot. 2800 del 29/04/2013 per insussistenza dell'illecito amministrativo presupposto.” Il tutto con vittoria di spese e compensi del giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva il convenuto, il quale contestava preliminarmente l'irritualità del ricorso in opposizione perché proposto alla sezione Lavoro;
nel merito rilevava come non vi fosse pagina2 di 8 effettivamente la necessità di sopperire ad una esigenza straordinaria e, pertanto, la normativa invocata dal ricorrente non era applicabile.
Il Giudice del Lavoro con ordinanza del 22 gennaio 2014, rimetteva gli atti al presidente del tribunale rilevando l'irritualità del deposito del ricorso presso la sezione lavoro e il giudizio proseguiva dinanzi alla sezione civile.
Con ordinanza del 26 maggio 2016, depositata il 30/05/2016, veniva rigettata la richiesta di sospensione dell'esecutorietà dell'ordinanza impugnata e venivano rigettate le richieste istruttorie.
In data 31/05/2016 al presente fascicolo veniva riunito quello portante RG n. 3050/2015 presentato in opposizione ex art. 615 c.p.c. per aver la portato ad Controparte_2 esecuzione la cartella esattoriale relativa alle sanzioni oggetto della presente controversia.
La causa veniva, quindi, fissata per la decisione.
°°°°°°°°°°°
Prima ancora di inquadrare normativamente la questione che ci occupa, occorre precisare che nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa, sebbene la Pubblica Amministrazione rivesta la figura formale di parte convenuta, conserva quella sostanziale di attrice ed è, pertanto, gravata dell'onere probatorio di dimostrare le ragioni di fatto e di diritto della pretesa sanzionatoria.
Invero “il giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, benché formalmente costruito dagli artt. 22 e segg., L. n. 689/1981, come giudizio d'impugnazione del provvedimento ed investa innanzitutto la legittimità formale dell'atto, tende all'accertamento negativo della pretesa sanzionatoria della P.A e si configura da un punto di vista procedimentale come un giudizio civile, del quale vanno applicate le regole generali, salvo espressa contraria disposizione” (Cass. Sez. Un.
Sent. N. 17355del 24.7.2009, principio ribadito di recente in Cass. Civ. Sent. N.15690/2016).
Dai principi innanzi enunciati discende, nel caso di specie, che incombe sull'
[...]
, sede territoriale di Messina, dimostrare il fatto costitutivo della propria pretesa, Controparte_3 ovvero l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, non denunciato nei modi e termini di legge, tra , rinvenuto in sede di accesso ispettivo il 16/11/2009 nei locali della ditta del Persona_1 ricorrente e Parte_3
Ebbene, va evidenziato che il fatto storico, nella fattispecie, non è contestato dal ricorrente ragion per cui, vista anche tutta la documentazione versata in atti ed in particolare i documenti acclusi al fascicolo di parte resistente, può ritenersi storicamente provato quanto accertato dagli ispettori intervenuti nel 2009, fatti che, peraltro, emergono dal verbale di accertamento n. 511 nel quale si legge: “Nel corso dell'accertamento ispettivo effettuato in data 16/11/2009 nei locali della ditta “la
IN , sono stati trovati intenti al lavoro i sottoindicati lavoratori che hanno Parte_4
pagina3 di 8 rilasciato spontanee dichiarazioni di responsabilità in merito ai rispettivi rapporti di lavoro: […]
nato a [...] il [...], occupato dal 16/11/2009 con le mansioni di Persona_1 pasticciere”.
La giurisprudenza si è più volte pronunciata sulla valenza probatoria dei verbali ispettivi evidenziando che: "i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte
o richieste dalle parti" (Cass. Civ. sez. L. sent. n. 9251/10) ed “ … il giudice può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori”
(cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n.15073 del;
cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n.3525 del ). Con ciò la giurisprudenza ha sostanzialmente elevato il verbale ispettivo a fonte di prova e in ciò ha trovato l'avallo del legislatore, che, all'art. 10 comma 5 D.Lgs. n. 124 del 2004, ha espressamente statuito che: "I verbali di accertamento redatti dal personale ispettivo sono fonti di prova ai sensi della normativa vigente relativamente agli elementi di fatto acquisiti e documentati e possono essere utilizzati per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori, amministrativi e civili, da parte di altre amministrazioni interessate".
Ciò che invece appare dirimente, nella fattispecie in esame, è la necessità di stabilire se, negli accadimenti di causa, sia intervenuto un evento definibile quale “forza maggiore” tale da interrompere il nesso di causalità tra la condotta ascritta al trasgressore e la violazione di legge per come contestata al ricorrente.
Giova subito richiamare l'art.
9-bis, comma 2, del decreto legge n. 510/1996, convertito in legge n. 608/1996, come sostituito dall'art. 1, comma 1180, della legge n. 296/2006, che, al primo periodo, stabilisce l'obbligo, in capo ai datori di lavoro privati, di comunicare al Servizio competente la costituzione del rapporto di lavoro subordinato entro il giorno antecedente a quello di instaurazione.
Il medesimo articolo, al comma 2-bis, prevede poi che: “In caso di urgenza connessa ad esigenze produttive, la comunicazione di cui al comma 2 può essere effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di comunicare entro il giorno antecedente al Servizio competente, mediante comunicazione avente data certa di trasmissione, la data di inizio della prestazione, le generalità del lavoratore e del datore di lavoro”.
Orbene, l'opponente ha addotto l'esistenza di una causa di forza maggiore, tale – a suo dire- da giustificare l'omessa comunicazione preventiva della instaurazione del rapporto di lavoro, dovuta da pagina4 di 8 un lato allo stato di salute del titolare e dall'altra dalla esigenza produttiva di dover soddisfare alcuni ordini elaborati oltre allo svolgimento della ordinaria attività.
A questo proposito devono richiamarsi le note del Ministero del Lavoro n. 440 del 04/01/2007
e n. 4746 del 15/02/2007, le quali chiariscono l'ambito di applicabilità della disciplina in questione, prevedendo due distinte ipotesi derogatorie rispetto all'obbligo gravante sul datore di comunicare l'assunzione entro le ore 24 del giorno precedente l'inizio del rapporto. Tali ipotesi derogatorie vengono così individuate: a) assunzione d'urgenza per esigenze produttive: in questo caso il datore di lavoro può comunicare l'assunzione entro i cinque giorni successivi, salvo l'invio entro il giorno antecedente della comunicazione sintetica provvisoria;
b) assunzione per cause di “forza maggiore”: in questo caso il datore di lavoro può comunicare l'assunzione il primo giorno utile successivo senza neppure l'obbligo di una preventiva comunicazione sintetica. Ciò in quanto l'evento è di tale natura imprevedibile da rendere non solo improcrastinabile l'assunzione, ma anche impossibile la sua previsione nel giorno precedente.
Restringendo l'esame all'ipotesi dell'assunzione per cause di forza maggiore, si osserva che essa ricorre “solo allorché il datore di lavoro sia in grado di dimostrare non solo che l'assunzione non poteva essere procrastinata, ma anche che non era possibile prevederla il giorno prima” (in questi termini si esprime la nota ministeriale n. 4746). In via esemplificativa (ma non esaustiva), sono stati ritenuti riconducibili a tale ipotesi gli eventi naturali catastrofici (incendi, alluvioni, uragani, terremoti), così come i casi di assunzione non procrastinabile per sostituzione di lavoratori che comunicano la propria indisponibilità alla prestazione lavorativa il giorno stesso dell'assenza (si pensi, ad esempio, al personale supplente del settore scolastico).
La definizione sopra riportata è, del resto, conforme alla nozione tradizionale di forza maggiore.
Trattasi, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. II, 2014, n. 10343), di una causa di esclusione della responsabilità, che, pur non essendo espressamente menzionata dalla legge n.689/1981, deve ritenersi nondimeno implicitamente inclusa nella previsione dell'art. 3 della stessa legge, incidendo, al pari del caso fortuito, sul nesso psichico.
La relativa nozione – prosegue la Suprema Corte – va desunta dall'art. 45 c.p., restando integrata con il concorso dell'imprevedibilità e inevitabilità, da accertarsi positivamente mediante specifica indagine. Le esimenti estese al campo delle violazioni amministrative si fondano, come nel diritto penale, sul riconoscimento di situazioni anomale, nelle quali non è possibile pretendere che il soggetto determini la propria condotta in conformità del precetto (violato); esse rappresentano, perciò, "cause di inesigibilità" di un comportamento conforme alla normativa sanzionatoria.
Nel caso di specie il ricorrente ha fornito una certificazione medica del suo stato di salute con data 27/05/2013 di molto successiva agli eventi di causa, che appare generica, poiché riporta pagina5 di 8 semplicemente che lo stesso “presenta Sarcoidosi polmonare con frequenti riacutizzazioni flogistiche nel periodo autunno-inverno del 2007”, non attestando quindi uno stato di emergenza, ma una patologia cronica.
Quanto alle esigenze produttive, si ricorda che la norma consente una comunicazione sintetica provvisoria da effettuare comunque il giorno prima, seguita poi dagli altri adempimenti nei termini di legge.
Da questo punto di vista anche i capitoli di prova articolati nell'atto introduttivo non risultano conducenti in quanto non sono volti a confermare un effettivo stato di emergenza medica, né una esigenza produttiva sorta in maniera improvvisa e inaspettata. In entrambi i casi avrebbe potuto/dovuto, infatti, essere presentata la comunicazione sintetica provvisoria prevista dalla legge.
Altro elemento da tenere in considerazione è, poi, la presenza all'atto dell'ispezione dello stesso nei locali della ditta, per come emerge dal verbale di accertamento, che sembra Parte_3 smentire la sussistenza di un malore improvviso che abbia determinato l'impossibilità di adempiere alle prescrizioni normativamente previste sopra richiamate.
In definitiva, nel caso di specie non risulta provata la sussistenza di un evento straordinario e imprevedibile, sussumibile nella nozione di forza maggiore, che possa far ritenere legittima l'omessa comunicazione sintetica provvisoria entro il giorno antecedente all'assunzione da parte del datore di lavoro.
Va quindi confermata la legittimità della ordinanza ingiunzione n. 13/0177 prot. n. 2800 del
29/04/2013.
I fatti sopra accertati invece non consentono di ritenere fondata l'ordinanza di ingiunzione n.
13/0178 prot. 2799 del 29.04.2023 con la quale è stata contestata la violazione dell'art. 3 comma 3 del DL 22 febbraio 2002 n. 12 convertito in Legge 22 aprile 2002 n. 73, così come modificato dall'art. 36 bis comma 7 del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 “per aver impiegato lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie o ad altra documentazione obbligatoria”.
A tal proposito può essere rilevato che secondo la formulazione dell'art. 39 D.L. 112/2008 vigente al tempo della commissione del presunto illecito amministrativo il libro unico del lavoro doveva essere compilato coi dati di cui ai commi 1 e 2 (relativi ai lavoratori subordinati, collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione) per ciascun mese di riferimento entro il giorno 16 del mese successivo. Lo stesso Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è intervenuto sul punto sia con la circ. 20/2008 che con numerose risposte ad interpello, specificando che sotto il profilo della vigilanza ministeriale e previdenziale il termine di compilazione del nuovo libro pagina6 di 8 obbligatorio del lavoro, fa sì che gli ispettori all'atto dell'accesso ispettivo in azienda o in una delle sedi dell'azienda potranno richiedere l'esibizione del libro unico aggiornato fino al mese precedente
(se l'ispezione avviene dopo il 16 del mese) ovvero fino a due mesi precedenti (se l'ispezione avviene prima del 16 del mese).
Ne consegue che per l'assunzione del sig. , effettuata solo per la giornata Persona_1 del 16/11/2009, l'aggiornamento del libro unico avrebbe potuto essere effettuato entro il 16 del mese di dicembre, come di atto effettuato successivamente entro i termini previsti dalla normativa citata.
Ne consegue l'illegittimità dell'ordinanza di ingiunzione n. 13/0178 prot. 2799 del 29.04.2023.
Da quanto sopra consegue l'accoglimento dell'opposizione presentata dall' nel Pt_3 procedimento riunito n. 3050/2015 R.G.. avverso la cartella esattoriale n. 295 2014 00021293414000, con cui veniva intimato il pagamento della complessiva somma di € 3.853,67, di cui € 3.847,79, quale importo iscritto a ruolo e dovuto a titolo di sanzione comminata dalla DPL Messina oltre i diritti di notifica, limitatamente alla somma relativa all'ordinanza di ingiunzione n. 13/0178 prot. 2799 del
29.04.2023.
Rimane assorbita ogni altra questione.
Attesa la reciproca soccombenza, in applicazione del disposto di cui all'art. 92 c.p.c., possono compensarsi tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Disattesa ogni altra domanda eccezione e difesa
In parziale accoglimento dell'opposizione proposta nel proc. 419/2014 R.G.:
1) Annulla l'ordinanza di ingiunzione n. 13/0178 prot. 2799 del 29.04.2023
2) Conferma l'ordinanza di ingiunzione n. 13/0177 prot. n. 2800 del 29/04/2013.
In parziale accoglimento dell'opposizione proposta nel giudizio riunito n. 3050/2015 R.G., annulla la cartella esattoriale n. 295 2014 00021293414000, limitatamente alle somme inerenti l'ordinanza di ingiunzione n. 13/0178 prot. 2799 del 29.04.2023.
Compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Il G.O.
(Dott.ssa Carolina La Torre)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Mariateresa Montesano Pelle, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di
Messina.
pagina7 di 8 In caso di diffusione della presente sentenza si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.
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