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Sentenza 27 aprile 2023
Sentenza 27 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/04/2023, n. 17593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17593 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: LI AN, nato a [...] in data [...], avverso la sentenza emessa in data 30/11/2021 dalla Corte di appello di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. Fulvio Baldi, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 17593 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 31/03/2023 RITENUTO IN FATTO CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi proposti, meramente reiterativi delle doglianze avanzate con i motivi di gravame spesi nel merito. 1. Le censure (motivi primo e secondo), per le denunziate violazioni di legge e per i dedotti vizi della motivazione, con riferimento alla stimata responsabilità dell'imputato per la contestata estorsione, postulano una alternativa rilettura delle fonti di prova dichiarativa ed ipotizzano un travisamento delle prove dei fatti circostanziali ingravescenti che non risponde al testo della motivazione ed alla logica e congruente argomentazione della decisione assunta nel merito;
la richiesta valutazione risulta quindi estranea al sindacato di legittimità, per quanto già adeguatamente apprezzato, con corretti argomenti giuridici, sostenuti da logica ineccepibile. 1.1. Occorre ancora una volta ribadire, con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), che, il giudice della legittimità non può certo sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici del merito, dovendo invece limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento. Il deficit di adeguatezza delle dette considerazioni alle acquisizioni processuali può essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il c.d. travisamento della prova (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica), purché siano indicate in ricorso -in maniera specifica ed inequivoca- le prove che si pretendono travisate. Nella fattispecie la Corte di merito ha dato ampiamente conto della affidabilità soggettiva delle vittime di estorsione e della obiettiva attendibilità del narrato;
dando altresì conto della solidissima convergenza della prova dichiarativa sul nucleo centrale dimostrativo della incriminazione, così adeguandosi al costante insegnamento tematico di questa Corte (Sez. U., n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, Rv. 275312). Le Sezioni unite di questa Corte hanno anche indicato che «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni», ipotesi che non appare affatto ricorrere nel caso di specie, ove anzi il disinteresse patrimoniale della persona offesa è rimasto dimostrato dalle opzioni processuali non perseguite. 1.2. Quanto alle dedotte violazioni delle norme che determinano aggravamento della sanzione, sub specie di alterazione nell'apprezzamento del fatto tipico ingravescente, il ricorrente ha reiterato, più o meno pedissequamente, doglianze già costituenti oggetto di gravame nel merito e disattese dalla Corte di appello con accorte argomentazioni, senza adeguatamente confrontarsi con il percorso logico seguito dalla sentenza impugnata che ha qualificato i fatti attenendosi correttamente al consolidato orientamento di questa Corte Suprema, che stima configurabile l'uso del metodo mafioso.allorquando l'agente spenda, per rafforzare l'intimidazione, il nome .o la fama o i caratteri paradigmatici dell'assoggettamento omertoso (Sez. 2, n. 39424 del 9/9/2019, Rv. 277222 - 01). La disposizione circostanziale tesa a stigmatizzare la mafiosità del metodo (oggi inserita nella organica complessità codicistica, in ragione del principio della riserva di codice, enfaticamente enunciato all'art. 3 bis cod. pen., secondo gli auspici di chiara dottrina ispirata alla teorica generale del diritto penale) ha natura oggettiva e risponde, nello stigmatizzare un "metodo" e non un fatto, alla avvertita esigenza di prevedere un trattamento sanzionatorio più severo, tutte le volte in cui l'evocazione della rappresentata (e non necessariamente esistente) contiguità ad una organizzazione mafiosa pone la vittima in una condizione di soggezione ulteriore rispetto a quella solitamente derivata dalla condizione di vittima di estorsione (Sez. 2, n. 19245 del 30/3/2017, Rv. 269938). Non occorre, dunque, che alla evocata contiguità, rappresentata in questo caso dalle modalità della domanda e dal contesto cui lo stesso ricorrente peraltro appartiene, corrisponda una concreta e verificata origine mafiosa della minaccia, dovendo il giudice viceversa limitarsi a controllare (nella verosimiglianza offerta dal dato dichiarativo o di contesto) che quella evocazione sia effettivamente funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento particolare, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a dover fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che quelle di un criminale comune (Sez. 2, n. 5727, del 29/1/2019, non massimata). Ricorrono pertanto i presupposti di fatto, opportunamente valorizzati dal giudice di merito, per il riconoscimento della aggravante ad effetto speciale contestata. Nella concreta fattispecie il ricorrente, afferma la Corte non censurata sul punto dai motivi di ricorso, è stato peraltro già pure condannato per appartenenza alla associazione mafiosa che ha evocato espressamente (Ercolano), il che rende contezza della ontologica e giuridica corretta affermazione di sussistenza della seconda aggravante ad effetto speciale contestata (art. 628, comma 3 n. 3, cod. pen.), il cui ulteriore effetto ingravescente non è stato calcolato, trattandosi di aumento facoltativo (art. 63, comma quarto, cod. pen.). 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - in ragione del grado di colpa nel determinare la inammissibilità del ricorso (Corte cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria. 3.1. La pronta soluzione delle questioni proposte con i motivi di ricorso e l'applicazione di principi di diritto consolidati consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 31 marzo 2023.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. Fulvio Baldi, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 17593 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 31/03/2023 RITENUTO IN FATTO CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi proposti, meramente reiterativi delle doglianze avanzate con i motivi di gravame spesi nel merito. 1. Le censure (motivi primo e secondo), per le denunziate violazioni di legge e per i dedotti vizi della motivazione, con riferimento alla stimata responsabilità dell'imputato per la contestata estorsione, postulano una alternativa rilettura delle fonti di prova dichiarativa ed ipotizzano un travisamento delle prove dei fatti circostanziali ingravescenti che non risponde al testo della motivazione ed alla logica e congruente argomentazione della decisione assunta nel merito;
la richiesta valutazione risulta quindi estranea al sindacato di legittimità, per quanto già adeguatamente apprezzato, con corretti argomenti giuridici, sostenuti da logica ineccepibile. 1.1. Occorre ancora una volta ribadire, con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), che, il giudice della legittimità non può certo sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici del merito, dovendo invece limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento. Il deficit di adeguatezza delle dette considerazioni alle acquisizioni processuali può essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il c.d. travisamento della prova (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica), purché siano indicate in ricorso -in maniera specifica ed inequivoca- le prove che si pretendono travisate. Nella fattispecie la Corte di merito ha dato ampiamente conto della affidabilità soggettiva delle vittime di estorsione e della obiettiva attendibilità del narrato;
dando altresì conto della solidissima convergenza della prova dichiarativa sul nucleo centrale dimostrativo della incriminazione, così adeguandosi al costante insegnamento tematico di questa Corte (Sez. U., n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, Rv. 275312). Le Sezioni unite di questa Corte hanno anche indicato che «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni», ipotesi che non appare affatto ricorrere nel caso di specie, ove anzi il disinteresse patrimoniale della persona offesa è rimasto dimostrato dalle opzioni processuali non perseguite. 1.2. Quanto alle dedotte violazioni delle norme che determinano aggravamento della sanzione, sub specie di alterazione nell'apprezzamento del fatto tipico ingravescente, il ricorrente ha reiterato, più o meno pedissequamente, doglianze già costituenti oggetto di gravame nel merito e disattese dalla Corte di appello con accorte argomentazioni, senza adeguatamente confrontarsi con il percorso logico seguito dalla sentenza impugnata che ha qualificato i fatti attenendosi correttamente al consolidato orientamento di questa Corte Suprema, che stima configurabile l'uso del metodo mafioso.allorquando l'agente spenda, per rafforzare l'intimidazione, il nome .o la fama o i caratteri paradigmatici dell'assoggettamento omertoso (Sez. 2, n. 39424 del 9/9/2019, Rv. 277222 - 01). La disposizione circostanziale tesa a stigmatizzare la mafiosità del metodo (oggi inserita nella organica complessità codicistica, in ragione del principio della riserva di codice, enfaticamente enunciato all'art. 3 bis cod. pen., secondo gli auspici di chiara dottrina ispirata alla teorica generale del diritto penale) ha natura oggettiva e risponde, nello stigmatizzare un "metodo" e non un fatto, alla avvertita esigenza di prevedere un trattamento sanzionatorio più severo, tutte le volte in cui l'evocazione della rappresentata (e non necessariamente esistente) contiguità ad una organizzazione mafiosa pone la vittima in una condizione di soggezione ulteriore rispetto a quella solitamente derivata dalla condizione di vittima di estorsione (Sez. 2, n. 19245 del 30/3/2017, Rv. 269938). Non occorre, dunque, che alla evocata contiguità, rappresentata in questo caso dalle modalità della domanda e dal contesto cui lo stesso ricorrente peraltro appartiene, corrisponda una concreta e verificata origine mafiosa della minaccia, dovendo il giudice viceversa limitarsi a controllare (nella verosimiglianza offerta dal dato dichiarativo o di contesto) che quella evocazione sia effettivamente funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento particolare, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a dover fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che quelle di un criminale comune (Sez. 2, n. 5727, del 29/1/2019, non massimata). Ricorrono pertanto i presupposti di fatto, opportunamente valorizzati dal giudice di merito, per il riconoscimento della aggravante ad effetto speciale contestata. Nella concreta fattispecie il ricorrente, afferma la Corte non censurata sul punto dai motivi di ricorso, è stato peraltro già pure condannato per appartenenza alla associazione mafiosa che ha evocato espressamente (Ercolano), il che rende contezza della ontologica e giuridica corretta affermazione di sussistenza della seconda aggravante ad effetto speciale contestata (art. 628, comma 3 n. 3, cod. pen.), il cui ulteriore effetto ingravescente non è stato calcolato, trattandosi di aumento facoltativo (art. 63, comma quarto, cod. pen.). 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - in ragione del grado di colpa nel determinare la inammissibilità del ricorso (Corte cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria. 3.1. La pronta soluzione delle questioni proposte con i motivi di ricorso e l'applicazione di principi di diritto consolidati consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 31 marzo 2023.