Articolo 7 della Legge 10 ottobre 1957, n. 1036
Articolo 6Articolo 8
Versione
23 novembre 1957
Art. 7.

Gli insegnanti di pianoforte e canto, che alla data di entrata in vigore della presente legge si troveranno in servizio da almeno tre anni in uno degli Educandati di cui all'art. 1, saranno preferiti, con precedenza assoluta su altri concorrenti, nel conferimento degli incarichi di cui all'art. 3.
Gli insegnanti di cui al comma precedente, i quali non avranno un incarico ai sensi del comma stesso, potranno, su domanda, essere trattanuti in servizio con prestazioni in orario extrascolastico secondo le direttive della Direzione dell'educandato. Ad essi spetta, a carico dello Stato, un trattamento economico corrispondente alla meta' della misura stabilita dai coefficiente n. 202 di cui alla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 .
Entrata in vigore il 23 novembre 1957