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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 24/04/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2307/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Valentina
Leggio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2307/2023 promossa da:
- r.g.n. 19/2023 (C.F. e P.IVA Parte_1 Parte_2
), in persona del curatore dott. rappresentata e difesa nel P.IVA_1 Parte_3 presente giudizio dall'avv. Stefano Bianco (C.F. ), presso il cui C.F._1
studio ha eletto domicilio in Besozzo, via XXV Aprile n. 4a
- parte attrice - nei confronti di:
(C.F. ), rappresentata e difesa nel presente Parte_4 C.F._2 giudizio dall'avv. Sergio Granata (C.F. ), presso il cui studio ha C.F._3
eletto domicilio in via Bernascone n. 1 Pt_2
- parte convenuta -
Conclusioni di parte attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis
Nel merito, in via principale:
• accertata e dichiarata l'inefficacia dei pagamenti per complessivi euro 116.298,52 effettuati in forza di ordinanza di assegnazione del 6 luglio 2023 a favore della convenuta revocarli ad ogni effetto di legge ex art. 166 CCII 2^ e/o 1^ comma per le Parte_4
motivazioni in atti
In via subordinata:
pagina 1 di 6 • accertata e dichiarata l'inefficacia dei pagamenti per complessivi euro 116.298,52 effettuati in forza di ordinanza di assegnazione del 6 luglio 2023 a favore della convenuta revocarli ad ogni effetto di legge ai sensi del combinato disposto degli artt. Parte_4
165 CCII e 2901 cod civ. per le motivazioni di cui in atti
In ogni caso, con integrale rifusione e distrazione delle spese e competenze del presente procedimento nonché degli interessi di legge dalla data del fallimento a quella del soddisfo.
Conclusioni di parte convenuta
Voglia l'adito tribunale così giudicare:
NEL MERITO: dichiarare inammissibile anche per difetto di legitimatio ad processum in capo all'attore ovvero rigettare, siccome infondata in fatto ed in diritto e per tutte le ragioni illustrate negli scritti difensivi, ogni domanda proposta dalla Procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di dott.ssa . Parte_1 Pt_4 Pt_4
Condannare parte attrice alla rifusione in favore della convenuta delle spese di lite, comprensive degli onorari di avvocato.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto di causa sono i pagamenti per complessivi euro 116.298,52 ricevuti da parte convenuta per effetto dell'ordinanza di assegnazione somme del 6/07/2023, pronunciata nell'ambito della procedura esecutiva R.G.E. n. 544/2023 di questo Tribunale,
a seguito del pignoramento presso terzi notificato da parte convenuta al fine di ottenere coattivamente la soddisfazione del proprio credito nei confronti di in bonis. Parte_1
Parte attrice, lamentando la conoscenza dello stato di insolvenza da parte della convenuta, nonché la violazione della par condicio creditorum, ha chiesto di dichiarare l'inefficacia di tali pagamenti ai sensi dell'art. 166, comma 1 o 2, CCII, ovvero degli artt. 165 CCII e 2901
c.c., evidenziando che l'apertura della liquidazione giudiziale è stata pronunciata con sentenza del 10/07/2023, ossia quattro giorni dopo l'ordinanza di assegnazione somme.
Parte convenuta, ritualmente evocata e costituita in giudizio, ha contestato la fondatezza della pretesa attorea, ritenendo insussistenti i presupposti per l'esperimento dell'azione revocatoria e ha eccepito altresì il difetto di legittimatio ad processum della curatela.
pagina 2 di 6 2. In via preliminare, l'eccezione di carenza di legittimatio ad processum sollevata da parte convenuta è infondata per i seguenti motivi.
All'udienza di discussione, svolta ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. in data 18/03/2025 e proseguita il 25/03/2025, parte convenuta ha lamentato l'assenza in atti di una valida autorizzazione della curatela ad introdurre la presente azione in quanto il documento prodotto dall'attore sub doc. 1 conteneva un'autorizzazione del GD della procedura di liquidazione giudiziale ad avvalersi di un legale soltanto per la definizione stragiudiziale dell'azione revocatoria nei confronti dell'odierna convenuta. Ha altresì dedotto il carattere ormai insanabile di tale vizio, in applicazione dei principi espressi da Cass. 32399/2022, affermando di aver tempestivamente eccepito tale questione in sede di comparsa di costituzione e sottolineando che parte attrice mai aveva provveduto a sanare detta carenza nel corso del giudizio.
Parte attrice, ha contestato l'eccezione in esame rilevando che l'autorizzazione del GD a introdurre il giudizio era già stata pronunciata prima della sua introduzione. Ha dunque esibito all'udienza del 18/03/2025 detta autorizzazione, chiedendo di poterla produrre telematicamente, come poi avvenuto con deposito in pari data. Ha inoltre rilevato che eventuali vizi relativi all'autorizzazione del GD al curatore a stare in giudizio possono essere sanati in ogni stato e grado del procedimento.
Le considerazioni di parte attrice sono condivisibili.
Deve anzitutto osservarsi che, contrariamente a quanto affermato dalla parte convenuta all'udienza di discussione orale, in particolare in quella del 25/03/2025, l'eccezione di carenza di legittimatio ad processum, non era mai stata sollevata prima di tale momento. Né in sede di comparsa di costituzione, come invece riferito e risultante dal verbale d'udienza, né nelle successive memorie ex art. 171-ter c.p.c., né alla prima udienza di trattazione.
Soltanto con il deposito del foglio di precisazione delle conclusioni, la parte convenuta ha parzialmente integrato le conclusioni già rassegnate con la comparsa di costituzione, reiterata nella prima memoria, integrando la richiesta di declaratoria di inammissibilità delle domande attoree con l'inciso “anche per difetto di legittimatio ad processum”.
Soltanto all'udienza di discussione, per la prima volta, parte convenuta ha formalmente eccepito l'assenza in atti di valida autorizzazione del G.D.
Ne consegue allora che non risulta in alcun modo applicabile al caso di specie l'orientamento invocato dalla parte convenuta a sostegno del carattere ormai insanabile di pagina 3 di 6 tale vizio processuale per non avere parte attrice prontamente provveduto al deposito dell'autorizzazione del GD.
Ciò che risulta invece dallo svolgimento del processo, come sopra riassunto e desumibile dagli atti di causa, è che a fronte dell'eccezione di carenza di legittimatio ad processum formalizzata per la prima volta con il foglio di precisazione delle conclusioni e all'udienza di discussione, parte attrice, in quella stessa udienza, ha esibito l'autorizzazione a stare in giudizio del GD e ha prodotto telematicamente tale autorizzazione con nota di deposito autorizzata del 18/03/2025.
Alcuna preclusione processuale poteva dunque ritenersi maturata all'udienza di discussione rispetto alla possibilità per la parte attrice di provvedere ad integrare la documentazione comprovante la sussistenza di una previa valida autorizzazione del GD a introdurre la presente causa.
Ne consegue il rigetto dell'eccezione in esame.
3. Nel merito, le domande di parte attrice non sono fondate per i seguenti motivi.
Com'è noto, l'accoglimento della domanda revocatoria proposta nel presente giudizio presuppone congiuntamente l'accertamento dei seguenti elementi: i) oggettivo, ossia il pagamento di un debito che abbia comportato un depauperamento del patrimonio della società in liquidazione giudiziale in danno dei creditori concorsuali;
ii) soggettivo, ossia la conoscenza dello stato di insolvenza del debitore al momento della ricezione del pagamento da parte del creditore;
iii) temporale, ossia l'aver ricevuto il pagamento nel termine di sei mesi anteriori all'apertura della liquidazione giudiziale.
La mancanza di uno soltanto di questi elementi, il cui onere probatorio incombe sulla parte attrice, ossia sulla curatela, determina il rigetto della domanda.
3.1. Nel caso di specie, parte attrice non ha fornito prova, ma ancor prima non ha dedotto, specificandone la data di esecuzione, alcun pagamento a favore della parte convenuta.
Come condivisibilmente affermato da entrambe le parti, qualora l'atto pregiudizievole per i creditori concorsuali consista in una procedura di esecuzione forzata avviata da un creditore individuale, la lesione della par condicio fondante l'azione revocatoria non consiste nel provvedimento di assegnazione delle somme disposto dal G.E., bensì dal successivo atto con il quale il creditore procedente percepisca le somme dal terzo pignorato (in tal senso v.
Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 8979 del 2019).
pagina 4 di 6 È infatti il pagamento, ancorché coattivo, a determinare un danno per gli ulteriori creditori concorsuali, non potendosi contestare con l'azione revocatoria il provvedimento giudiziale di assegnazione della somme pignorate.
Nel caso di specie, parte attrice non ha indicato i pagamenti che i terzi pignorati avrebbero eseguito in favore della convenuta e che avrebbero dovuto costituire l'oggetto specifico della domanda revocatoria. Tale mancanza si evince con chiarezza, oltre che dalla lettura degli atti di parte, anche dal tenore letterale delle conclusioni rassegnate dalla parte attrice che, genericamente, fa coincidere la data di presunto pagamento con la data dell'ordinanza di assegnazione somme, prodotta sub doc.
2. Tale ordinanza, peraltro, ha provveduto ad assegnare al creditore procedente le somme pignorate “salvo esitazione”, confermando quindi che il pagamento effettivo sarebbe dovuto avvenire in un momento successivo all'ordinanza stessa.
Di quanto accaduto successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di assegnazione somme parte attrice nulla ha dedotto né provato.
Tale elemento, peraltro, oltre ad assumere rilevanza ai fini dell'integrazione dell'elemento oggettivo dell'azione revocatoria, come finora illustrato, avrebbe altresì potuto comportare la non applicabilità al caso di specie delle disposizioni in tema di azione revocatoria, a favore piuttosto della diversa disciplina di cui all'art. 144 CCII.
In altri termini, tenuto conto che l'ordinanza di assegnazione somme è stata pronunciata quattro giorni prima dell'apertura della liquidazione giudiziale, ove i pagamenti ad essa conseguenti fossero stati disposti successivamente a tale procedura, agli stessi, in quanto da ritenersi effettuati con denaro proprio del debitore, avrebbe trovato applicazione il diverso istituto dell'inefficacia a norma della disposizione appena richiamata (in tal senso, nel vigore della legge fallimentare v. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14779 del 19/07/2016: “In caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, l'azione con la quale il curatore fa valere l'inefficacia, ai sensi dell'art. 44 l.fall., del pagamento eseguito dal "debitor debitoris" al creditore assegnatario, ha ad oggetto un atto estintivo di un debito del fallito, a lui riferibile in quanto effettuato con il suo denaro e in sua vece, sicché va esercitata nei soli confronti dell'"accipiens", ossia di colui che ha effettivamente beneficiato dell'atto solutorio”).
Alla luce di quanto detto, in mancanza di allegazione e prova dell'elemento oggettivo, fondante tanto l'azione revocatoria disciplinata dal CCII, quanto quella ordinaria, le domande proposte da parte attrice sono rigettate.
pagina 5 di 6 4. Stante la soccombenza reciproca delle parti, le spese di lite sono integralmente compensate.
Per questi motivi
il Tribunale di Varese in composizione monocratica
SEZIONE SECONDA civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'eccezione di carenza di legittimatio ad processum sollevata da parte convenuta;
2) rigetta nel merito le domande di parte attrice;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Varese, 18 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Leggio
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Valentina
Leggio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2307/2023 promossa da:
- r.g.n. 19/2023 (C.F. e P.IVA Parte_1 Parte_2
), in persona del curatore dott. rappresentata e difesa nel P.IVA_1 Parte_3 presente giudizio dall'avv. Stefano Bianco (C.F. ), presso il cui C.F._1
studio ha eletto domicilio in Besozzo, via XXV Aprile n. 4a
- parte attrice - nei confronti di:
(C.F. ), rappresentata e difesa nel presente Parte_4 C.F._2 giudizio dall'avv. Sergio Granata (C.F. ), presso il cui studio ha C.F._3
eletto domicilio in via Bernascone n. 1 Pt_2
- parte convenuta -
Conclusioni di parte attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis
Nel merito, in via principale:
• accertata e dichiarata l'inefficacia dei pagamenti per complessivi euro 116.298,52 effettuati in forza di ordinanza di assegnazione del 6 luglio 2023 a favore della convenuta revocarli ad ogni effetto di legge ex art. 166 CCII 2^ e/o 1^ comma per le Parte_4
motivazioni in atti
In via subordinata:
pagina 1 di 6 • accertata e dichiarata l'inefficacia dei pagamenti per complessivi euro 116.298,52 effettuati in forza di ordinanza di assegnazione del 6 luglio 2023 a favore della convenuta revocarli ad ogni effetto di legge ai sensi del combinato disposto degli artt. Parte_4
165 CCII e 2901 cod civ. per le motivazioni di cui in atti
In ogni caso, con integrale rifusione e distrazione delle spese e competenze del presente procedimento nonché degli interessi di legge dalla data del fallimento a quella del soddisfo.
Conclusioni di parte convenuta
Voglia l'adito tribunale così giudicare:
NEL MERITO: dichiarare inammissibile anche per difetto di legitimatio ad processum in capo all'attore ovvero rigettare, siccome infondata in fatto ed in diritto e per tutte le ragioni illustrate negli scritti difensivi, ogni domanda proposta dalla Procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di dott.ssa . Parte_1 Pt_4 Pt_4
Condannare parte attrice alla rifusione in favore della convenuta delle spese di lite, comprensive degli onorari di avvocato.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto di causa sono i pagamenti per complessivi euro 116.298,52 ricevuti da parte convenuta per effetto dell'ordinanza di assegnazione somme del 6/07/2023, pronunciata nell'ambito della procedura esecutiva R.G.E. n. 544/2023 di questo Tribunale,
a seguito del pignoramento presso terzi notificato da parte convenuta al fine di ottenere coattivamente la soddisfazione del proprio credito nei confronti di in bonis. Parte_1
Parte attrice, lamentando la conoscenza dello stato di insolvenza da parte della convenuta, nonché la violazione della par condicio creditorum, ha chiesto di dichiarare l'inefficacia di tali pagamenti ai sensi dell'art. 166, comma 1 o 2, CCII, ovvero degli artt. 165 CCII e 2901
c.c., evidenziando che l'apertura della liquidazione giudiziale è stata pronunciata con sentenza del 10/07/2023, ossia quattro giorni dopo l'ordinanza di assegnazione somme.
Parte convenuta, ritualmente evocata e costituita in giudizio, ha contestato la fondatezza della pretesa attorea, ritenendo insussistenti i presupposti per l'esperimento dell'azione revocatoria e ha eccepito altresì il difetto di legittimatio ad processum della curatela.
pagina 2 di 6 2. In via preliminare, l'eccezione di carenza di legittimatio ad processum sollevata da parte convenuta è infondata per i seguenti motivi.
All'udienza di discussione, svolta ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. in data 18/03/2025 e proseguita il 25/03/2025, parte convenuta ha lamentato l'assenza in atti di una valida autorizzazione della curatela ad introdurre la presente azione in quanto il documento prodotto dall'attore sub doc. 1 conteneva un'autorizzazione del GD della procedura di liquidazione giudiziale ad avvalersi di un legale soltanto per la definizione stragiudiziale dell'azione revocatoria nei confronti dell'odierna convenuta. Ha altresì dedotto il carattere ormai insanabile di tale vizio, in applicazione dei principi espressi da Cass. 32399/2022, affermando di aver tempestivamente eccepito tale questione in sede di comparsa di costituzione e sottolineando che parte attrice mai aveva provveduto a sanare detta carenza nel corso del giudizio.
Parte attrice, ha contestato l'eccezione in esame rilevando che l'autorizzazione del GD a introdurre il giudizio era già stata pronunciata prima della sua introduzione. Ha dunque esibito all'udienza del 18/03/2025 detta autorizzazione, chiedendo di poterla produrre telematicamente, come poi avvenuto con deposito in pari data. Ha inoltre rilevato che eventuali vizi relativi all'autorizzazione del GD al curatore a stare in giudizio possono essere sanati in ogni stato e grado del procedimento.
Le considerazioni di parte attrice sono condivisibili.
Deve anzitutto osservarsi che, contrariamente a quanto affermato dalla parte convenuta all'udienza di discussione orale, in particolare in quella del 25/03/2025, l'eccezione di carenza di legittimatio ad processum, non era mai stata sollevata prima di tale momento. Né in sede di comparsa di costituzione, come invece riferito e risultante dal verbale d'udienza, né nelle successive memorie ex art. 171-ter c.p.c., né alla prima udienza di trattazione.
Soltanto con il deposito del foglio di precisazione delle conclusioni, la parte convenuta ha parzialmente integrato le conclusioni già rassegnate con la comparsa di costituzione, reiterata nella prima memoria, integrando la richiesta di declaratoria di inammissibilità delle domande attoree con l'inciso “anche per difetto di legittimatio ad processum”.
Soltanto all'udienza di discussione, per la prima volta, parte convenuta ha formalmente eccepito l'assenza in atti di valida autorizzazione del G.D.
Ne consegue allora che non risulta in alcun modo applicabile al caso di specie l'orientamento invocato dalla parte convenuta a sostegno del carattere ormai insanabile di pagina 3 di 6 tale vizio processuale per non avere parte attrice prontamente provveduto al deposito dell'autorizzazione del GD.
Ciò che risulta invece dallo svolgimento del processo, come sopra riassunto e desumibile dagli atti di causa, è che a fronte dell'eccezione di carenza di legittimatio ad processum formalizzata per la prima volta con il foglio di precisazione delle conclusioni e all'udienza di discussione, parte attrice, in quella stessa udienza, ha esibito l'autorizzazione a stare in giudizio del GD e ha prodotto telematicamente tale autorizzazione con nota di deposito autorizzata del 18/03/2025.
Alcuna preclusione processuale poteva dunque ritenersi maturata all'udienza di discussione rispetto alla possibilità per la parte attrice di provvedere ad integrare la documentazione comprovante la sussistenza di una previa valida autorizzazione del GD a introdurre la presente causa.
Ne consegue il rigetto dell'eccezione in esame.
3. Nel merito, le domande di parte attrice non sono fondate per i seguenti motivi.
Com'è noto, l'accoglimento della domanda revocatoria proposta nel presente giudizio presuppone congiuntamente l'accertamento dei seguenti elementi: i) oggettivo, ossia il pagamento di un debito che abbia comportato un depauperamento del patrimonio della società in liquidazione giudiziale in danno dei creditori concorsuali;
ii) soggettivo, ossia la conoscenza dello stato di insolvenza del debitore al momento della ricezione del pagamento da parte del creditore;
iii) temporale, ossia l'aver ricevuto il pagamento nel termine di sei mesi anteriori all'apertura della liquidazione giudiziale.
La mancanza di uno soltanto di questi elementi, il cui onere probatorio incombe sulla parte attrice, ossia sulla curatela, determina il rigetto della domanda.
3.1. Nel caso di specie, parte attrice non ha fornito prova, ma ancor prima non ha dedotto, specificandone la data di esecuzione, alcun pagamento a favore della parte convenuta.
Come condivisibilmente affermato da entrambe le parti, qualora l'atto pregiudizievole per i creditori concorsuali consista in una procedura di esecuzione forzata avviata da un creditore individuale, la lesione della par condicio fondante l'azione revocatoria non consiste nel provvedimento di assegnazione delle somme disposto dal G.E., bensì dal successivo atto con il quale il creditore procedente percepisca le somme dal terzo pignorato (in tal senso v.
Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 8979 del 2019).
pagina 4 di 6 È infatti il pagamento, ancorché coattivo, a determinare un danno per gli ulteriori creditori concorsuali, non potendosi contestare con l'azione revocatoria il provvedimento giudiziale di assegnazione della somme pignorate.
Nel caso di specie, parte attrice non ha indicato i pagamenti che i terzi pignorati avrebbero eseguito in favore della convenuta e che avrebbero dovuto costituire l'oggetto specifico della domanda revocatoria. Tale mancanza si evince con chiarezza, oltre che dalla lettura degli atti di parte, anche dal tenore letterale delle conclusioni rassegnate dalla parte attrice che, genericamente, fa coincidere la data di presunto pagamento con la data dell'ordinanza di assegnazione somme, prodotta sub doc.
2. Tale ordinanza, peraltro, ha provveduto ad assegnare al creditore procedente le somme pignorate “salvo esitazione”, confermando quindi che il pagamento effettivo sarebbe dovuto avvenire in un momento successivo all'ordinanza stessa.
Di quanto accaduto successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di assegnazione somme parte attrice nulla ha dedotto né provato.
Tale elemento, peraltro, oltre ad assumere rilevanza ai fini dell'integrazione dell'elemento oggettivo dell'azione revocatoria, come finora illustrato, avrebbe altresì potuto comportare la non applicabilità al caso di specie delle disposizioni in tema di azione revocatoria, a favore piuttosto della diversa disciplina di cui all'art. 144 CCII.
In altri termini, tenuto conto che l'ordinanza di assegnazione somme è stata pronunciata quattro giorni prima dell'apertura della liquidazione giudiziale, ove i pagamenti ad essa conseguenti fossero stati disposti successivamente a tale procedura, agli stessi, in quanto da ritenersi effettuati con denaro proprio del debitore, avrebbe trovato applicazione il diverso istituto dell'inefficacia a norma della disposizione appena richiamata (in tal senso, nel vigore della legge fallimentare v. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14779 del 19/07/2016: “In caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, l'azione con la quale il curatore fa valere l'inefficacia, ai sensi dell'art. 44 l.fall., del pagamento eseguito dal "debitor debitoris" al creditore assegnatario, ha ad oggetto un atto estintivo di un debito del fallito, a lui riferibile in quanto effettuato con il suo denaro e in sua vece, sicché va esercitata nei soli confronti dell'"accipiens", ossia di colui che ha effettivamente beneficiato dell'atto solutorio”).
Alla luce di quanto detto, in mancanza di allegazione e prova dell'elemento oggettivo, fondante tanto l'azione revocatoria disciplinata dal CCII, quanto quella ordinaria, le domande proposte da parte attrice sono rigettate.
pagina 5 di 6 4. Stante la soccombenza reciproca delle parti, le spese di lite sono integralmente compensate.
Per questi motivi
il Tribunale di Varese in composizione monocratica
SEZIONE SECONDA civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'eccezione di carenza di legittimatio ad processum sollevata da parte convenuta;
2) rigetta nel merito le domande di parte attrice;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Varese, 18 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Leggio
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