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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 10/07/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 37/2023 R.G.Lav.
N. Cron.
Sentenza n° 41/2025
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Margiolina Mastronardi consigliere
- dott. Rita Pasqualina Curci consigliere rel. ha pronunciato, all'esito del deposito telematico di note scritte, contenenti, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, le sole richieste e conclusioni scritte delle parti, mediante redazione di dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello in materia di lavoro, iscritta al n. 37/2023 R.G. Lav.
promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Di Vito, elettivamente Parte_1 domiciliata come in atti appellante
contro
:
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Alba Colesanti, elettivamente domiciliato come in atti appellato nonché contro
in persona del Sindaco/legale rappresentante p.t. e in qualità di Controparte_2
1 capofila dell' , rappresentato e difeso dall'Avv. CP_2 Controparte_1
Alba Colesanti, elettivamente domiciliato come in atti appellato
e
in persona Controparte_3 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Bice Antonelli, elettivamente domiciliato come in atti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I difensori delle parti, con le note scritte depositate telematicamente, nel riportarsi alle conclusioni come in atti formulate, hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza del 06.09.2022 il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, rigettava il ricorso proposto da nei Parte_1 confronti dell' (d'ora innanzi anche solo ), Controparte_1 CP_1 del quale Comune Capofila del predetto Ambito, nonché della Controparte_2 [...]
(d'ora in avanti anche solo “ ). Controparte_4 CP_3
1.1. La aveva allegato di avere prestato attività di assistente sociale in virtù di Pt_1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa del 16.01.2007– e successive proroghe- concluso con il all'epoca capofila dell'omonimo Ambito Controparte_5 CP_2 sociale territoriale, con servizio prestato in favore delle comunità rientranti nell'Ambito stesso. Costituito nelle more da parte della l'Ambito di , destinato ad CP_6 CP_1 operare al posto di quello di stante l'impossibilità per il nuovo ente di CP_5 sottoscrivere contratti con le assistenti sociali, per ragioni organizzative ed economiche, il
Coordinatore d'Ambito, con nota del 20.01.2010 comunicava ai Comuni associati la possibilità per essi di stipulare singoli contratti di co.co.co. con le assistenti sociali, con oneri a carico dell'Ambito.
Effettivamente in data 09.03.2010 il Comune di Cantalupo nel Sannio sottoscriveva con la un contratto di collaborazione per l'attività di assistente sociale, con durata fino al Pt_1
31.03.2010. Di seguito, in data 01.06.2010 interveniva un ulteriore contratto di collaborazione questa volta con il , con decorrenza giuridica ed Controparte_7 economica dal 01.04.2010 e fino al 31.12.2010. Con successiva deliberazione dell'Ambito 2 del 14.12.2010 si deliberava di prorogare il rapporto con la fino al 31.12.2012, Pt_1 delegandosi il Comune di “a porre in essere tutti gli atti conseguenziali al fine CP_7 di garantire la continuità del Servizio sociale professionale fino al 31.12.2012”.
Seguivano altre proroghe, deliberate dall'Ambito, con protrazione del rapporto con la originaria ricorrente, nonché con altre assistenti sociali, mediante contratti stipulati, quanto alla posizione della dal Comune di a tanto delegato. Il rapporto di Pt_1 CP_7 collaborazione cessava definitivamente alla data del 30.09.2016.
Deduceva l'allora ricorrente che il rapporto di collaborazione intercorso con l'Ambito presentava i profili propri della subordinazione, avendo la stessa operato in base alle direttive impartite dai suoi superiori, in assenza di qualsiasi autonomia professionale, osservando un preciso orario di lavoro, così come i dipendenti dell'Ente, essendo tenuta a comunicare le assenze e le malattie e a chiedere l'autorizzazione alle ferie. La Pt_1 inoltre, si era servita, per l'espletamento dell'attività, degli strumenti messi a disposizione dall'ente, in particolare della utenza telefonica fissa, facendo uso, per gli spostamenti, della sua autovettura privata, previa autorizzazione dell'ente.
Alla luce del concreto atteggiarsi del rapporto, la chiedeva condannarsi il Pt_1 [...]
, quale Comune capofila dell'Ambito, alla ricostruzione della carriera, con CP_2 inquadramento categoria D del CCNL di riferimento, nonché al risarcimento del danno ex art. 2126 c.c., in misura par alle differenze retributive tra quanto percepito e la retribuzione prevista per i dipendenti pubblici inquadrati nella categoria D. Chiedeva, inoltre, la conversione del rapporto di collaborazione in rapporto a tempo determinato con assunzione a carico della , subentrata nella gestione del Parte_2 servizio di assistenza sociale, a seguito della decisione dell'Ambito di esternalizzare lo stesso.
1.2. Si costituiva il in proprio e quale dell'omonimo Controparte_2 Controparte_8
Ambito, eccependo, in primis, la propria estraneità rispetto ai rapporti intercorsi tra la e l' e, in genere, a tutti gli atti posti in essere da Pt_1 Controparte_9 detto ente prima della costituzione del nuovo , avvenuta Controparte_1
a seguito di delibera del Consiglio regionale del 28.04.2009.
Quanto al periodo successivo, il chiedeva che fosse dichiarato il proprio Controparte_2 difetto di legittimazione passiva, essendo lo stesso intervenuto nel rapporto con la Pt_1 solo nella veste di Comune capofila dell'Ambito. Deduceva, quindi, che il contratto di 3 cococo era stato stipulato e gestito del Comune di , all'uopo delegato CP_7 dall'Ambito di , e che nessun diritto all'assunzione da parte della CP_1 Controparte_3 poteva vantare la allora ricorrente, sia per l'assenza di una clausola sociale
[...] che tanto prevedesse, neppure ipotizzabile in relazione a contratti a termini o comunque, connotati da precarietà, sia perché la neppure aveva manifestato la volontà di Pt_1 instaurare e /o proseguire il rapporto con un diverso datore di lavoro. Le altre due assistenti sociali, anch'esse titolari di co.co.co. per la gestione del servizio di assistenza sociale in favore delle comunità dell'Ambito, dr.sse e non sarebbero transitate alla Per_1 Per_2
, ma erano state dalla stessa assunte a seguito di selezione. Controparte_3
Contestava che il rapporto di collaborazione avesse assunto i caratteri di un rapporto di lavoro subordinato, avendo la agito sempre con autonomia, rilevando, quanto Pt_1 all'orario di lavoro, che la collaboratrice aveva perfino prestato nello stesso periodo attività lavorativa presso la Cooperativa Servizi sanitari, dove avrebbe ricoperto incarichi apicali.
1.3. Si costituiva anche la la quale eccepiva il proprio difetto di Controparte_3 legittimazione passiva, rilevando che, dopo essersi aggiudicata la gestione del servizio sociale professionale, esternalizzato dal Comune di , le dr.sse e CP_1 Pt_3 Per_2 previa adesione alla cooperativa, risultavano tra i soci le più idonee all'espletamento della attività oggetto di appalto. Infondata, dunque, era la domanda della tesa alla Pt_1 costituzione di un rapporto di lavoro con la Cooperativa, anche in ragione della assenza di una clausola di salvaguardia, non ipotizzabile in relazione ai rapporti di lavoro flessibile, come quello di cui era stata titolare la allora ricorrente.
1.4. Espletata la prova orale chiesta dalle parti, il Tribunale di Isernia riteneva che l'Ambito non avesse soggettività giuridica distinta da quella degli enti che lo costituivano, essendo, quindi, privo di personalità giuridica, atteggiandosi piuttosto come aggregazione intercomunale con il compito di pianificare e programmare i servizi sociali dei singoli
Comuni. Il giudice di prime cure, inoltre, evidenziava che i contratti di collaborazione erano stati stipulati dalla ricorrente con Comuni diversi da quello di ovvero, nell'ordine, CP_1 con il Comune di il Comune di Cantalupo e, da ultimo, dal 2010 al 2016, con il CP_5
Comune di . La domanda di accertamento di un rapporto di lavoro subordinato CP_7
e quella connessa per il pagamento di differenze retributive, nonché la domanda subordinata, di risarcimento ex art. 2126 c.c., avrebbero dovuto essere proposte nei confronti di Comuni con i quali, formalmente e sostanzialmente, si era svolta la collaborazione. 4 Dalla istruttoria, inoltre, neppure erano emersi elementi univocamente indicativi del prospettato vincolo di subordinazione. La domanda di riconoscimento del proprio diritto alla assunzione alle dipendenze della cooperativa era ritenuta parimenti infondata per l'assenza negli atti di indizione della gara e nei successivi, di affidamento del servizio, di una clausola di salvaguardia dei precedenti livelli occupazionali o opzione in favore di chi già fosse stato impiegato nel servizio.
2. Avverso la sentenza ha proposto appello la dr.ssa che, con il primo motivo, Pt_1 denuncia l'erroneità della statuizione della sentenza di primo grado con cui si è escluso che l'Ambito sia dotato di autonoma personalità giuridica. Tale statuizione sarebbe, peraltro, in contrasto con la decisione del giudice/persona fisica inizialmente titolare del procedimento che, su eccezione della allora ricorrente, aveva ordinato al difensore del Controparte_2 di munirsi di mandato da parte dell' ai fini della relativa rappresentanza. Gli atti CP_1 depositati dalla difesa della nel corso del giudizio di primo grado dimostrerebbero, Pt_1 comunque, che l'Ambito è dotato di autonoma soggettività giuridica.
Erronea sarebbe anche l'affermazione secondo cui i contratti con la stipulati da Pt_1 singoli Comuni, non avrebbero fatto sorgere rapporti tra la professionista e l'Ambito, trascurando il Giudice che i contratti di collaborazione sarebbero stati stipulati in nome e per conto dell'Ambito e con oneri a totale carico dello stesso.
Con il secondo motivo si denuncia l'illegittimità della sentenza per erronea valutazione delle risultanze istruttorie e per violazione del diritto di difesa della allora ricorrente.
Il primo giudice avrebbe ritenuto, in contrasto con le determinazioni dei tre magistrati che lo avevano preceduto nella trattazione della causa, la superfluità dell'approfondimento istruttorio sollecitato dalla ricorrente (esame del luogotenente dei CC che CP_10 si chiede alla Corte di disporre).
Il Tribunale avrebbe, inoltre, non correttamente valutato le prove testimoniali, indicative, contrariamente a quanto affermato in sentenza, di un potere direttivo e di controllo svolto dai vertici dell'Ambito sulla dr.ssa e sulle assistenti sociali. Pt_1
Con il terzo motivo si censura la sentenza nella parte in cui il giudice ha rigettato la domanda di riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato con la CP_3 convenuta in giudizio. Diversamente da quanto ritenuto dal primo Giudice, dalle determinazioni della e del , quale Comune Capofila dell'Ambito, CP_6 CP_2 CP_2
5 emergerebbe l'obbligo per l'impresa aggiudicataria di far transitare alle proprie dipendenze anche la dr.ssa Pt_1
Richiamate le argomentazioni espresse nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, a sostegno delle domande ivi rassegnate, si chiede accertarsi e dichiararsi che a far data da febbraio del 2007 è intercorso con l' in persona del quale CP_1 Controparte_2
Comune capofila e, dunque, del Sindaco di detto Comune, un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con obbligo di ricostruzione e/o ricostituzione della relativa carriera nella categoria D del CCNL di riferimento;
dichiarare, per l'effetto, la nullità e /o annullabilità, dei contratti di collaborazione intercorsi con l'Ambito; condannare il nella persona del Sindaco p.t., nella indicata qualità, al pagamento in Controparte_2 favore della delle differenze retributive dovute in relazione all'inquadramento Pt_1 richiesto, per un importo di € 120,102,48, oltre interessi e rivalutazione;
condannare l'Ambito alla regolarizzazione previdenziale e assistenziale;
in via subordinata, condannare l' e, per esso, il al risarcimento del danno conseguente al CP_1 Controparte_2 rapporto nullo prestato dalla da quantificarsi nella misura del trattamento Pt_1 economico previsto per un dipendente pubblico espletante analoghe mansioni, anche sotto il profilo previdenziale e assistenziale;
in via ulteriormente subordinata, dichiarare il diritto della ricorrente ad essere assunta alle dipendenze della convenuta in giudizio, CP_3 condannando la stessa al risarcimento del danno, da commisurarsi alla regolamentazione contrattuale vigente per i dipendenti della cooperativa medesima, fino alla costituzione del rapporto.
L'appellante reitera, inoltre, le richieste di prova tutte articolate nel ricorso di primo grado.
2.1. Si sono costituiti l e il quest'ultimo in proprio e quale CP_1 Controparte_2 capofila, che, richiamate le difese del primo grado, contestano che dalle prove CP_2 testimoniali espletate dinanzi al Tribunale di Isernia sia emersa prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Si oppongono, quindi, alle richieste istruttorie dell'appellante, chiedendo il rigetto dell'appello.
2.2. La anch'essa costituitasi, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, ex art. CP_3
348 bis c.p.c., non contenendo lo stesso una idonea motivazione critica alla sentenza impugnata. In particolare, con riferimento alla posizione della , l'appello non CP_3 indicherebbe le ragioni della erroneità della sentenza che ha escluso l'esistenza di una clausola di salvaguardia che obbligasse la cooperativa privata ad assumere la Pt_1
6 Reiterate nel merito le difese esposte nel corso del giudizio di primo grado ed evidenziata la correttezza della decisione del primo giudice, si chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
2.3. Disposta c.t.u. contabile, al fine di quantificare le differenze retributive spettanti all'appellante in virtù dell'attività prestata, acquisite, infine, le note scritte depositate telematicamente dalle parti, la causa era decisa come da separato dispositivo.
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3. L'appello è parzialmente fondato.
3.1. Va preliminarmente evidenziato che è erronea l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui l'Ambito Territoriale sarebbe privo di personalità giuridica autonoma, non distinguendosi dai Comuni che ne fanno parte.
Gli ambiti territoriali individuano forme di concertazione tra i Comuni di un determinato territorio, di regola coincidente con un distretto sanitario. Essi, nella intenzione del legislatore
(l. 328/00, art. 8, co. 3, lett. a), costituiscono la sede permanente e di raccordo tra e CP_6 per la programmazione degli interventi sociali come individuati nel piano di zona, CP_2 adottato con un Accordo di programma.
Previsti dalla legge nazionale, gli ambiti territoriali sono istituiti dalle singole Regioni. La ha, tra l'altro, individuato (delibera n. 148 del 28.04.2009, di approvazione CP_6 del Piano sociale regionale 2009-2011) l'Ambito sociale territoriale n. 4 di , CP_1 coincidente con il distretto sanitario di , comprensivo dei Comuni già parte dell' CP_1 [...]
, e di quelli già presenti nell' Ambito di Controparte_1 CP_5
3.2. Ebbene dagli atti prodotti dalle parti si evince che l' è dotato di propri Controparte_1 organi (Comitato dei Sindaci, Comune capofila, coordinatore di ambito, Ufficio di piano;
v. pagg. 38-40 del Piano sociale regionale 2009-2011, prodotto dall'appellante il 27.03.2024, su richiesta del collegio), ciascuno con propri compiti e finalità. Esso ha risorse proprie individuate dal Comitato dei Sindaci anno per anno (si veda pag. 45 del piano sociale di zona per l'anno 2010), è rappresentato legalmente dal Sindaco di , Presidente dell' CP_1 [...]
in quanto Sindaco del Comune capofila (verbale della seduta del 21.11.2017, pag. CP_1
3, punti 2 e 3, che richiama, tra l'altro, l'Accordo di Programma, il cui art. 13, ultimo capoverso, prevede che “I rapporti contrattuali faranno capo, sempre in nome e per conto dell'intero ambito, al Comune capofila, così come pure i rapporti fiscali, contributivi e 7 assicurativi. Il Comune capofila assume, altresì, la rappresentanza legale dell'intero ambito”).
3.3. Fatta tale premessa, va rilevato che da nessun atto della si evince che l' CP_6 [...]
sia subentrato nei rapporti giuridici e conseguenti obbligazioni e Controparte_11 contratti dal precedente come, invece, ritenuto dalla difesa della Controparte_9
Ne consegue che viene qui esaminato solo il rapporto di collaborazione della Pt_1 odierna appellante con l' , l'unico formalmente riferibile a Controparte_11 tale ente.
3.4. Si valuteranno, quindi, le pretese della a partire dal primo contratto di Pt_1 collaborazione coordinata e continuativa stipulato con il di Cantalupo del 09.03.2010 CP_2
(all. 11 del fascicolo di parte di primo grado della originaria ricorrente), con scadenza al
31.03.2010, cui ha fatto seguito un contratto dello stesso tipo stipulato dal
[...]
, in data 01.06.2010, con decorrenza dal 01.04.2010 e fino al 31.12.2010 (all. 12 CP_7 del fascicolo della originaria ricorrente) e successive proroghe, fino al 30.09.2016.
3.5. Ritiene il collegio che i menzionati contratti e proroghe siano di fatto riferibili all'
[...]
evocato in giudizio. Né è prova, innanzitutto, la circostanza che la CP_1 Pt_1 dovesse svolgere la propria attività in favore dell'Ambito e, quindi, dei Comuni in esso associati (v., art. 2 dei contratti del 09.03.2010, all. 11, e del 01.06.2010, rispettivamente con il , all. 12: ”Il committente, per quanto in Controparte_12 CP_7 premessa indicato, conferisce un incarico professionale di assistente sociale alla dottoressa
, che accetta, di prestare la propria attività di collaborazione coordinata e Parte_1 continuativa presso il piano sociale di zona dell'ambito territoriale di …”). CP_1
Nei contratti di cui trattasi, inoltre, si dà espressamente atto del fatto che “con nota del 20 gennaio 2010 il coordinatore d'Ambito di comunicava a tutti i Comuni associati CP_1
l'effettiva impossibilità del comune capofila di sottoscrivere contratti con le assistenti sociali per cause organizzative ed economiche, dando la possibilità ai comuni di stipulare contratti di CO.CO, CO. con onere a totale carico dell'Ambito”.
E, in effetti, che le risorse destinate al pagamento dei compensi alle assistenti sociali come la provenissero dall'Ambito è confermato anche dalla determina n. 97 del 03.09.2010 Pt_1 assunta dal responsabile dell'Ufficio di Piano- coordinatore della rete dei servizi dell'Ambito sociale, dr. (all. 13 del fascicolo di parte della originaria ricorrente), il Persona_3 quale, preso atto che il Comitato dei Sindaci aveva deciso di aumentare il compenso alle 8 assistenti sociali a servizio dell' e che la aveva Controparte_1 CP_6 provveduto a trasferire risorse al predetto , autorizzava il Controparte_1 [...]
ad adeguare il contratto sottoscritto con la Nella stessa determina si CP_7 Pt_1 dava atto dei provvedimenti adottati dallo stesso dr. con cui si era proceduto a Per_3 trasferire al Comune di le somme per provvedere alla liquidazione del CP_7 compenso alla per il periodo 01.04.2010- 31.05.2010 e 01.06.2010 – 31.07.2010. Pt_1
Per i periodi successivi, poi, la proroga del rapporto con la dr.ssa veniva disposta Pt_1 dal Responsabile dell'ufficio di piano- Coordinatore della rete dei servizi dell'Ambito sociale, dr. delegandosi il ad adottare gli atti conseguenziali (v., a Per_3 Controparte_7 titolo di esempio, determina n. 143 del 14.12.2010, all. 14).
4. Venendo al merito delle domande proposte dalla con il ricorso di primo grado, Pt_1 ritiene il collegio che effettivamente si sia instaurato tra la predetta e l' Controparte_13
di , dal 09.03.2010 al 20.09.2016, un rapporto di lavoro subordinato a
[...] CP_1 tempo determinato.
4.1. Vengono in rilievo nella fattispecie contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
A partire dal d.l. 4 luglio 2006 n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le collaborazioni, occasionali o continuative, sono state espressamente attratte nella sfera di applicabilità dell'art. 7 D.L.vo 165/2001 e gli interventi normativi succedutisi nel tempo hanno fissato condizioni oggettive e soggettive sempre più rigorose per il ricorso alla collaborazione esterna.
Per restare alla normativa vigente all'epoca di stipulazione dei contratti che qui rilevano
(1°.11.2011- 30.11.2015), il comma 6 dell'art. 7 D.L.vo cit. prevedeva che:
“Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
9 d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione”.
Non vi è dubbio, peraltro, che già nella vigenza dell'originario testo del d.lgs. n. 165/2001, gli artt. 35 e 36 consentissero il ricorso al lavoro subordinato, a tempo indeterminato o temporaneo, solo nel rispetto delle forme di reclutamento e dei presupposti richiesti dalla legge e dalla contrattazione collettiva in relazione alle diverse tipologie contrattuali, escludendo, pertanto, alla radice la possibilità per gli enti pubblici di avvalersi di contratti formalmente qualificati di lavoro autonomo per assicurarsi prestazioni da rendere, di fatto, in regime di subordinazione.
4.2. Ebbene nel caso di specie, diversamente da come ritenuto dal giudice di prime cure, dalla documentazione prodotta dalla difesa della odierna appellante (all. 24, allegati da 25 a 33 del fascicolo di parte di primo grado) è emerso incontrovertibilmente che la prestazione della
è stata resa in regime di subordinazione, secondo modalità del tutto assimilabili a Pt_1 quelle dei dipendenti aventi la medesima qualifica, come si evince da alcuni significativi indici.
Va, innanzitutto, rilevato che la stessa circostanza della protrazione del rapporto di collaborazione per oltre sei anni sia di per sé indice di una anomalia.
Tanto, si aggiunge, in contrasto con le indicazioni normative, atteggiandosi la collaborazione de qua, secondo le previsioni dell'art. 7 D.L.vo 165/2011, nel testo ratione temporis applicabile, come “occasionale” e “temporanea”.
Lo stesso Ambito sociale territoriale, del resto, nei provvedimenti con cui sono stati prorogati i contratti ha riconosciuto la indispensabilità dell'attività svolta dalla D' ai fini del Pt_1 servizio offerto agli utenti, così implicitamente riconoscendone la natura ordinaria, senz'altro non connotata da esigenze occasionali cui far fronte con “esperti di particolare e comprovata specializzazione”. In detti atti si attesta che la proroga viene adottata “Al fine di garantire la continuità dei servizi” (v., a titolo esemplificativo, la già richiamata determina n. 97 del
03.09.2010 del responsabile dell'Ufficio di Piano- coordinatore della rete dei servizi dell'Ambito sociale, dr. all. 13 del fascicolo di parte della originaria Persona_3 ricorrente;
delibera di giunta comunale del Comune di Sant'Agata Agapito n. 4/2016 del
21.01.2016- allegato 16- in cui nel prorogare il rapporto con la dottoressa fino al 30 Pt_1 aprile 2016 si dà atto del fine di non interrompere il servizio di assistenza sociale svolto dalla stessa). 10 5. Sussistono, peraltro, nel caso di specie gli indici sintomatici della subordinazione.
Può dirsi provata, oltre alla continuità per lungo tempo della collaborazione, la prestazione della stessa con regolarità di presenza e orario. Le dichiarazioni del teste , Persona_3 che ha escluso che vi fosse un orario da rispettare, sono smentite dai contratti di co.co.co. e dalle relative proroghe, nei quali si prevede espressamente che “Il collaboratore incaricato per lo svolgimento delle prestazioni, potrà utilizzare le strutture degli enti associati, assicurando la propria presenza coerentemente con l'orario di lavoro e di servizio settimanale di apertura degli uffici” (art. 3 dei contratti).
Del resto, proprio la natura dell'attività svolta dalla coincidente con quella tipica Pt_1 degli assistenti sociali in servizio presso gli enti locali, come risulta dalla copiosa documentazione prodotta, richiedeva una continuativa messa a disposizione dell'ente, in ragione della natura sovente urgente dei compiti da espletare. Si pensi, in particolare, alle richieste di intervento in favore di minori provenienti dal Tribunale per i minorenni.
In diverse comunicazioni, inoltre, il dr. nell'indicare che assegnataria della pratica era Per_3 la dr.ssa ne forniva i numeri di telefono (tra cui una utenza fissa;
v., a titolo Pt_1 esemplificativo la nota, all. 24, inviata l dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo D'Uva).
Anche la presenza presso i diversi Comuni di competenza era continuativa e organizzata in base alle esigenze dell'ente (v. note del Responsabile dell'Ufficio di piano con cui si comunicavano ai Sindaci gli orari in cui la sarebbe stata presente nei Comuni;
all. Pt_1
26).
6. La documentazione prodotta dall'odierna appellante dimostra lo stabile inserimento della stessa nella organizzazione dell'ente.
Gli allegati 24 e 25 provano come l'attività della così come delle altre assistenti Pt_1 sociali collaboratrici, fosse coordinata dal dr. venendo espletata secondo le direttive e Per_3 le indicazioni dello stesso.
Rilevano, in particolare, le richieste di intervento da parte di Sindaci o dell'A.G., in calce alle quali il dr. annotava l'assistente sociale cui la pratica doveva essere inoltrata (si veda Per_3 la nota del 07.03.2012 a firma del Sindaco di Carpinone riguardante l'inserimento in una comunità di minori unitamente alla madre;
in calce vi è un'attestazione del dottor il Per_3 quale chiedeva alla dottoressa e ad una collega della stessa di contattare il Sindaco e Pt_1 di concordare l'eventuale trasferimento dei minori e della madre, previa autorizzazione del
Tribunale competente). 11 Così la mail del 17.09.2013, relativa al programma attuativo del fondo nazionale per la non autosufficienza, con la quale il dr. informava che “A breve le assistenti sociali Per_3 dell'ambito territoriale e sociale di prenderanno contatto con ciascun Sindaco per CP_1
l'individuazione nel rispettivo territorio comunale dei potenziali beneficiari”.
Il dr. verificava, altresì, lo stato delle pratiche assegnate alle assistenti sociali, Per_3 chiedendo loro di relazionare in merito (v., in all. 25, mail del 29.12.2013: “Si invitano le
SS.LL. a voler relazionare con la massima urgenza e via mail sullo stato di attuazione delle pratiche assegnate”), ribadendo, nel caso, che le stesse rispondessero prontamente alle sue richieste (nota dell'11.11.2010: “Nonostante vi abbia girato in data 13 ottobre la mail sotto riportata, ad oggi non ho avuto da voi nessuna risposta. Vi invito, pertanto, a comunicarmi i dati entro venerdì mattina, ovviamente per territorio di competenza”).
7. In ragione della natura del servizio cui era addetta la e delle modalità di Pt_1 espletamento dell'attività, è ragionevole ritenere che la stessa fosse tenuta quantomeno a comunicare previamente le assenze.
7.
1. L'attività era, inoltre, svolta presso i locali dei diversi Comuni di competenza, con uso di beni di proprietà dell'Ambito o degli enti associati (computer con propria password, telefono)
e il corrispettivo era costituito da un compenso erogato mensilmente e parametrato alle ore di lavoro svolte.
7.2. E ragionevolmente, alla luce del concreto atteggiarsi del rapporto, se non è stato allegato né provato l'esercizio del potere disciplinare da parte del dirigente dell'Ufficio, è solo perché la “collaboratrice” non ha tenuto comportamenti che lo richiedessero, fermo restando il continuativo controllo datoriale sull'attività dalla stessa svolta, come emerso nell'ambito del rapporto di lavoro.
8. Può, dunque, affermarsi che l'Ambito si è avvalso delle prestazioni della lavoratrice per oltre sei anni, mediante sottoscrizioni di contratti di collaborazione coordinata e continuata al di fuori dei presupposti previsti dalla legge, nel corso dei quali la è stata inserita Pt_1 nella struttura organizzativa dell'ente, svolgendo un'attività che prevedeva l'osservanza di un orario di lavoro, modalità di compenso a scadenza fissa e applicazione di istituti tipici del rapporto di lavoro subordinato.
9. Né, peraltro, è emerso che le prestazioni rese dalla richiedessero specifiche ed Pt_1 elevate competenze, cui l'Ambito non potesse far fronte con il personale dei diversi Comuni avente la medesima qualifica. 12 E, come è noto, la Suprema Corte ha più volte ribadito che “ai fini della qualificabilità come rapporto di pubblico impiego di un rapporto di lavoro prestato alle dipendenze di un ente pubblico non economico, rileva che il dipendente risulti effettivamente inserito nella organizzazione pubblicistica ed adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'ente pubblico, non rilevando in senso contrario l'assenza di un atto formale di nomina, né che si tratti di un rapporto a termine, e neppure che il rapporto sia affetto da nullità per violazione delle norme imperative sul divieto di nuove assunzioni" (Cass. 28161/2018, 17101/2017,
1639/2012, 12749/2008, 20009/2005). Ed è stato anche affermato che “la sussistenza dell'elemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie dì indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità (Cass.
28162/2018,14434/2015”; cfr, anche, tra le più recenti, Cass., sezione L, ordinanza n. 3314 del 5.2.2019).
10. Alla appellante vanno, quindi, riconosciute le differenze retributive in relazione all'incontestato inquadramento nella qualifica di assistente sociale (qualifica indicata negli stessi contratti di co.co.co.) rispetto a quanto le sarebbe spettato nel periodo in cui ha prestato servizio, ove fosse stata assunta con contratto di lavoro a tempo determinato (cfr. Cass. sezione L, Sentenza n. 23645 del 21/11/2016: “Il rapporto di lavoro subordinato instaurato da un ente pubblico non economico, affetto da nullità perché non assistito da regolare atto di nomina o addirittura vietato da norma imperativa, rientra nella sfera di applicazione dell'art.
2126 c.c., con conseguente diritto del lavoratore al trattamento retributivo per il tempo in cui il rapporto stesso ha avuto materiale esecuzione”)1. 1 La Suprema Corte ha anche di recente ribadito tale principio di diritto, affermando che “La stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con una P.A., al di fuori dei presupposti di legge, non può mai determinare la conversione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, potendo il lavoratore conseguire tutela nei limiti dell'articolo 2126 c.c., qualora il contratto di collaborazione abbia la sostanza di rapporto di lavoro subordinato, con conseguente diritto anche alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale” (Cassazione, sezione L, ordinanza n. 9591 del 18.4.2018, in fattispecie in cui la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto la natura subordinata del rapporto di lavoro in quanto l'oggetto della prestazione non corrispondeva a obiettivi e progetti specifici e determinati, il lavoratore era stato adibito a compiti istituzionali della P.A., né vi era l'impossibilità oggettiva per la stessa di utilizzare risorse umane già presenti all'interno della propria organizzazione per lo svolgimento delle medesime attività). 13 Le differenze retributive vengono liquidate nella misura accertata dal c.t.u., rag. Per_4
non avendo le parti formulato osservazioni al riguardo.
[...]
Sono state calcolate, quindi, in € 61.375,62 le differenze retributive dovute rispetto alla somma percepita, di cui € 41.911,03 per retribuzione, € 9.210,00 per ferie non godute, €
10.254,59 per TFR.
Inammissibile risulta la domanda di regolarizzazione previdenziale e assistenziale, implicando CP_1 la stessa una condanna in favore di terzo (l' ) rimasto estraneo al giudizio.
11. È evidentemente escluso che possa condannarsi l'ente pubblico alla stipula di un contratto subordinato a tempo indeterminato (cfr., da ultimo, Cass. Sez. L, ordinanza n. 42004 del
30.12.2021: “Nel pubblico impiego privatizzato, alla violazione di disposizioni imperative che riguardino l'assunzione, sia a seguito di pubblico concorso sia attingendo alle liste di collocamento, non può mai far seguito la costituzione di un rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato, atteso che la "ratio" dell'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, che prevede il divieto di trasformazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato, non risiede esclusivamente nel rispetto delle regole del pubblico concorso, ma anche, più in generale, nel rispetto del principio cardine del buon andamento della P.A., che sarebbe pregiudicato qualora si addivenisse all'immissione in ruolo senza alcuna valutazione dei fabbisogni di personale e senza seguire le linee di programmazione nelle assunzioni, che sono indispensabili per garantire l'efficienza dell'amministrazione pubblica ed il rispetto delle esigenze di contenimento, controllo e razionalizzazione della spesa pubblica”.
12. La sentenza impugnata va confermata anche nella parte in cui si è rigettata la domanda nei confronti della Non sussiste, infatti, il diritto della ad essere assunta CP_3 Pt_1 dalla citata Cooperativa, cui è stata dal 2016 affidata la gestione del servizio di assistenza sociale dell'Ambito, difettando nel caso di specie il passaggio del servizio da un concessionario all'altro e, comunque, una previsione contrattuale assimilabile ad una clausola di salvaguardi (v. capitolato d'oneri; all. 6 del fascicolo di parte di primo grado della
). Controparte_3
13. Nei termini di cui sopra, l'appello deve essere, quindi, accolto, con conseguente parziale riforma della sentenza impugnata.
La soccombenza reciproca, alla luce del rigetto di talune delle domande proposte dalla giustifica la parziale compensazione, per un terzo, delle spese del doppio grado, Pt_1 quanto al rapporto tra l'appellante e l' , in Controparte_15
14 veste di liquidandosi la restante frazione in complessivi € 2.800,00 (€ Controparte_8
2.000,00 per il primo grado, € 2.200,00 pe il grado di appello).
A carico dei predetti appellati vengono poste anche le spese di ctu, che si liquidano in complessivi € 480,00, oltre IVA e oneri previdenziali, se dovuti.
La va, invece, condannata per il presente grado di giudizio al pagamento delle spese Pt_1 di lite in favore della sociale, liquidandosi le stesse in € 1.000,00. CP_3
PQM
La Corte d'Appello di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Isernia - Giudice del Lavoro - del 06.09.2022, proposto con ricorso qui depositato il 27.03.2023 da nei Parte_1 confronti dell , in persona del Controparte_16
Sindaco/legale rappresentante p.t. e in qualità di del predetto Controparte_8 [...]
, nonché nei confronti di Controparte_1 Controparte_4
in persona del legale rappresentante p.t., ogni contraria
[...] istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della impugnata sentenza, che nel resto conferma: accerta e dichiara che tra e l' , è Parte_1 Controparte_1 intercorso, dal 09.03.2010 al 30.09.2016, un rapporto di lavoro subordinato a termine.
Condanna, per l'effetto, il in persona del Sindaco p.t., quale Controparte_2 [...]
, al pagamento in favore di Controparte_17 Pt_1 della somma di € 61.375,62 a titolo di differenze retributive, TFR e ferie maturate
[...] non retribuite, oltre interessi legali e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo;
compensa per un terzo le spese di entrambi i gradi di giudizio, quanto al rapporto tra l'appellante, da una parte, e l' e il , dall'altra, Controparte_1 Controparte_2 quest'ultimo in qualità di Comune Capofila del suddetto Ambito, e liquida la restante frazione, al cui pagamento l' e il sono tenuti Controparte_1 Controparte_2 in favore di in € 2.800,00, oltre rimborso forfettario per spese generali Parte_1 nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
condanna alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore Parte_1 della che liquida in complessivi € Controparte_4
15 1.000,00, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Pone a carico dell' e del quest'ultimo nella Controparte_1 Controparte_2 indicata qualità, le spese della c.t.u. disposta nel presente grado di giudizio, che liquida in €
480,00, oltre IVA e oneri contributivi, se dovuti.
Campobasso, 07.03.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr. Rita Pasqualina Curci Dr. Vincenzo Pupilella
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