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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/08/2025, n. 1781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1781 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8160/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8160/2024 promossa da:
(C.F. ), nato il [...]; Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Massimiliano Migliorino, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec:
); Email_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 20.06.2024 le parti, premesso che in data
28.12.2002 avevano contratto matrimonio in Altomonte (CS), che dalla loro unione Per_ era nata la figlia (Roma, 25.05.2003) e che in data 18.11.2022 il Tribunale di
Roma aveva omologato la loro separazione consensuale alle condizioni ivi previste, adivano l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia della cessazione degli
1 effetti civili del matrimonio. Deducevano, a sostegno della domanda, che a far data dalla separazione non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, che di seguito integralmente si riportano: “1) ciascuno dei coniugi continuerà a provvedere autonomamente al proprio mantenimento come stabilito in sede di separazione, essendo entrambi economicamente indipendenti e Per_ autosufficienti;
2) la figlia ormai maggiorenne, anche se non completamente autonoma, continuerà a vivere con il padre in Via Cipriano Facchinetti 86 e quest'ultimo le verserà direttamente il mantenimento mensile di euro 200,00 mentre la madre le verserà direttamente il mantenimento di euro 100,00 mensile, salvo ulteriori liberi versamenti a suo favore senza che ciascun parte possa pretendere alcunché nei confronti dall'altra per tali ulteriori versamenti. Entrambi gli emolumenti sono soggetti a rivalutazione secondo l'indice ISTAT. I genitori inoltre provvederanno alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia in ragione del 50% ciascuno secondo il seguente criterio;
- le spese di Parte_2 relative alla iscrizione al conservatorio “Saint Louis college of music” dell'importo di circa 4500€ annui saranno suddivise, a partire dell'anno accademico 2025 – 2026 e per gli anni avvenire sino all'ottenimento del titolo accademico, tra e in tre parti uguali Parte_3 Parte_1 del 33% ciascuno;
- riguardo alle spese relative al corredo scolastico e all'acquisto di libri e cancelleria utili per lo studio, verranno suddivise al 50% tra
[...]
e;
- le spese mediche, non coperte dal SSN, verranno Pt_1 CP_1 suddivise nella misura del 50% tra e . - Ulteriori spese Parte_1 CP_1 mediche non strettamente necessarie legate a decisioni personali e/o a motivazioni superflue ed eventuali ulteriori spese di ingente importo, comunque superiori a euro 500,00, di qualsiasi tipo dovranno preventivamente essere condivise, discusse
e valutate tra e al fine di essere espressamente CP_1 Parte_1 approvate e come verranno suddivise tra e in ragione Parte_1 CP_1 della possibilità di potervi contribuire;
3) Le parti dichiarano di essersi già da tempo diviso il patrimonio mobiliare e immobiliare e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente, per qualsiasi ragione causa, relativamente ai beni mobili e immobili divisi con espressa rinuncia a qualsiasi azione o domanda relativa alla divisione del patrimonio mobiliare e immobiliare. 4) le spese legali,
2 oltre gli accessori previsti per legge, per l'assistenza nel presente giudizio saranno corrisposte integralmente da ”. CP_1
Ebbene, ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di divorzio formulate dalle parti, dovendosi specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle eventuali clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario all'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g. 8160/2024:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
e in Altomonte (CS) in data Parte_1 CP_1
28.12.2002;
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Altomonte (CS) (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002, atto n. 116, Parte II, Serie A);
- dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato nel ricorso, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
- spese irripetibili.
Roma, 22.07.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8160/2024 promossa da:
(C.F. ), nato il [...]; Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Massimiliano Migliorino, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec:
); Email_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 20.06.2024 le parti, premesso che in data
28.12.2002 avevano contratto matrimonio in Altomonte (CS), che dalla loro unione Per_ era nata la figlia (Roma, 25.05.2003) e che in data 18.11.2022 il Tribunale di
Roma aveva omologato la loro separazione consensuale alle condizioni ivi previste, adivano l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia della cessazione degli
1 effetti civili del matrimonio. Deducevano, a sostegno della domanda, che a far data dalla separazione non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, che di seguito integralmente si riportano: “1) ciascuno dei coniugi continuerà a provvedere autonomamente al proprio mantenimento come stabilito in sede di separazione, essendo entrambi economicamente indipendenti e Per_ autosufficienti;
2) la figlia ormai maggiorenne, anche se non completamente autonoma, continuerà a vivere con il padre in Via Cipriano Facchinetti 86 e quest'ultimo le verserà direttamente il mantenimento mensile di euro 200,00 mentre la madre le verserà direttamente il mantenimento di euro 100,00 mensile, salvo ulteriori liberi versamenti a suo favore senza che ciascun parte possa pretendere alcunché nei confronti dall'altra per tali ulteriori versamenti. Entrambi gli emolumenti sono soggetti a rivalutazione secondo l'indice ISTAT. I genitori inoltre provvederanno alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia in ragione del 50% ciascuno secondo il seguente criterio;
- le spese di Parte_2 relative alla iscrizione al conservatorio “Saint Louis college of music” dell'importo di circa 4500€ annui saranno suddivise, a partire dell'anno accademico 2025 – 2026 e per gli anni avvenire sino all'ottenimento del titolo accademico, tra e in tre parti uguali Parte_3 Parte_1 del 33% ciascuno;
- riguardo alle spese relative al corredo scolastico e all'acquisto di libri e cancelleria utili per lo studio, verranno suddivise al 50% tra
[...]
e;
- le spese mediche, non coperte dal SSN, verranno Pt_1 CP_1 suddivise nella misura del 50% tra e . - Ulteriori spese Parte_1 CP_1 mediche non strettamente necessarie legate a decisioni personali e/o a motivazioni superflue ed eventuali ulteriori spese di ingente importo, comunque superiori a euro 500,00, di qualsiasi tipo dovranno preventivamente essere condivise, discusse
e valutate tra e al fine di essere espressamente CP_1 Parte_1 approvate e come verranno suddivise tra e in ragione Parte_1 CP_1 della possibilità di potervi contribuire;
3) Le parti dichiarano di essersi già da tempo diviso il patrimonio mobiliare e immobiliare e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente, per qualsiasi ragione causa, relativamente ai beni mobili e immobili divisi con espressa rinuncia a qualsiasi azione o domanda relativa alla divisione del patrimonio mobiliare e immobiliare. 4) le spese legali,
2 oltre gli accessori previsti per legge, per l'assistenza nel presente giudizio saranno corrisposte integralmente da ”. CP_1
Ebbene, ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di divorzio formulate dalle parti, dovendosi specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle eventuali clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario all'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g. 8160/2024:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
e in Altomonte (CS) in data Parte_1 CP_1
28.12.2002;
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Altomonte (CS) (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002, atto n. 116, Parte II, Serie A);
- dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato nel ricorso, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
- spese irripetibili.
Roma, 22.07.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
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