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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 02/07/2025, n. 2070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2070 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1638/2023
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 127 ter e 281 sexies
c.p.c.
Il Giudice
Considerato che la causa indicata in epigrafe è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 05.6.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalle parti;
Richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c., secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
Letto, altresì, l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c., secondo cui “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., come di seguito.
02.7.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. R.G. 1638/2023
TRA
, in persona del curatore pro Parte_1 Parte_2
tempore, con il patrocinio dell'avv. Marco Bellucci
ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. Caterina Alfano
CONVENUTA
Conclusioni per le parti: come da atti di causa, nonché come da note conclusionali e da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 05.6.2025.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, co. 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., osserva il Tribunale che la conveniva in giudizio la Parte_2 Controparte_1
Contr (nel prosieguo, per brevità, , al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a)
[...]
In via del tutto preliminare accertare e dichiarare che la convenuta non poteva accantonare le somme in quanto dichiarate
Contr per legge impignorabili;
b) Per l'effetto accertare e dichiarare, la responsabilità della Convenuta per non aver concesso alla la possibilità di utilizzare le somme ricevute a titolo di “contributo a fondo perduto” ex Parte_2
art. 1, comma 5 bis del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021; c) Accertare e dichiarare che a causa del mancato utilizzo delle dette somme, la si vedeva costretta a versare somme - a titolo di penali ed interessi - che, se le somme Parte_2
non fossero state indebitamente accantonate dalla convenuta, non avrebbe dovuto versare;
d) Per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti dalla - quantificati nella maggior somma versata in Parte_2
favore delle creditrici a causa del ritardato pagamento - che verranno accertati a seguito di CTU che sin da ora si richiede;
e) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa” (cfr. pag. 12 dell'atto di citazione).
Contr Si costituiva in giudizio la che contestava la domanda attorea, chiedendone il rigetto, per tutte le ragioni esplicate nella comparsa di costituzione e risposta, cui si fa qui espresso rinvio.
Nelle more del giudizio, veniva dichiarato la liquidazione giudiziale della società attrice, che si costituiva in giudizio in persona del curatore (cfr. atto di costituzione del 13.3.2024).
La causa, quindi, all'udienza del 05.6.2025 - fissata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con rito cartolare ex art. 127 ter c.p.c. - è giunta alla decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
In via del tutto preliminare ed assorbente, va accolta l'eccezione di improcedibilità della domanda,
Contr sollevata dalla (si cfr.no note di trattazione scritta depositate il 03.4.2025, per la partecipazione all'udienza del 10.4.2025).
Ed invero, ai sensi dell'art 5, co. 1, d.lgs. 28/2010, quella bancaria rientra tra le materie sottoposte al tentativo obbligatorio di mediazione, per cui chi intende agire in giudizio deve promuovere la
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procedura di mediazione, a pena, in caso di sua inattività, di declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale proposta.
Peraltro, affinché la condizione di procedibilità sia soddisfatta non è sufficiente depositare l'istanza di mediazione, bensì occorre che la parte attrice sia presente al primo incontro dinanzi al mediatore, a prescindere, invece, dalla presenza del soggetto invitato alla mediazione, con ciò tutelandosi la parte attrice da eventuali atteggiamenti inerti o ostruzionistici di controparte.
Parte attrice è, pertanto, tenuta a dare prova, ai fini del superamento della condizione di procedibilità, del regolare svolgimento della mediazione, anche se con esito infruttuoso, dovendo produrre in giudizio il verbale negativo, non essendo sufficiente il deposito della sola domanda di mediazione.
Nel caso di specie, dunque, gravava sull'attrice l'onere di attivare la procedura di mediazione obbligatoria, e non avendo la stessa a tanto provveduto, avendo omesso di depositare la prova dell'avvenuto esperimento del tentativo di mediazione, nonostante la specifica eccezione sollevata sul punto da parte convenuta (cfr.no note di trattazione scritta depositate il 03.4.2025, per la partecipazione all'udienza del 10.4.2025, nonché note conclusionali e note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 05.6.2025), essa ha dato causa alla improcedibilità della domanda proposta, per mancanza della necessaria condizione di procedibilità (cfr. note di trattazione scritta depositate dalla Liquidazione giudiziale il 09.4.2025 ed il 04.6.2025, laddove nulla veniva dedotto – né
Contr tanto meno provato - a fronte della specifica eccezione di improcedibilità sollevata dalla .
In definitiva, mancando prova dell'introduzione del tentativo di mediazione e del suo esito negativo, la domanda deve essere dichiarata improcedibile ai sensi dell'art. 5, co. 1, d.lgs. 28/2010.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/2014, come aggiornato con
D.M. n. 147/2022, scaglione di riferimento sulla base della domanda, al valore medio, leggermente ridotto per la non complessità delle questioni trattate e l'assenza di attività istruttoria, nonché ai sensi dell'art. 4, comma 9, stante la pronuncia in rito, seguono la soccombenza dell'attrice e vanno poste a suo carico, in favore di parte convenuta.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Dichiara l'improcedibilità della domanda proposta dalla Liquidazione Giudiziale “ Parte_2
, nei confronti della
[...] Controparte_1
2. Condanna la Liquidazione Giudiziale “ , in persona del curatore pro tempore, Parte_2
alla rifusione delle spese processuali del presente giudizio, in favore della
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in € 3.700,00 Controparte_1
per compenso di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso.
Così deciso il 02.7.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
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