Art. 2.
L'ultimo comma, dell' art. 9 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131 , e' sostituito dal seguente:
"Le aree fabbricabili ed i boschi si valutano in base ai valori medi del periodo 1 luglio 1946-31 marzo 1947, determinati caso per caso".
L'ultimo comma, dell' art. 9 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131 , e' sostituito dal seguente:
"Le aree fabbricabili ed i boschi si valutano in base ai valori medi del periodo 1 luglio 1946-31 marzo 1947, determinati caso per caso".