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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/07/2025, n. 7331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7331 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 24603/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 24603 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso) promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] - C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. AFFUSO GABRIELLA presso la quale elettivamente domicilia in Pozzuoli (NA) alla via Vecchia San Gennaro n. 30
RICORRENTE
CONTRO
(nata a [...] il [...] - C.F. ) Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. MOIO RAFFAELLA presso la quale elettivamente domicilia in Quarto (NA) alla via Masullo n. 1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 18/11/2024 , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con in PO CH (NA) il 28.03.1998, che dalla loro Controparte_1 unione erano nati due figli: (13.07.1998) e 27.01.2005), rappresentava che le parti si Per_1 Per_2 erano separate in forza di decreto di omologa n. 6350/2015 del 13.10.2015 reso dall'intestato
Tribunale, che successivamente era intervenuta sentenza di divorzio n. 7362/2019, resa dall'intestato
Tribunale in data 05.07.2019, e pubblicata il 22.07.2019 (passata in giudicato come da attestazione prodotta in atti) con la quale erano stati recepiti gli accordi intervenuti tra le parti per disciplinare le condizioni accessorie tra i quali, in relazione all'assegno a carico del sig. , a titolo di Parte_1 contributo nel mantenimento dei figli, era stato previsto: “3) Il padre corrisponderà mensilmente quale contributo al mantenimento della figlia la somma di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, come individuate dal protocollo in uso al Tribunale di Napoli, con adeguamento annuale secondo gli indici Istat;
4) Il sig. corrisponderà alla un assegno di mantenimento per il figlio Parte_1 CP_1 maggiorenne ma non autonomo, pari ad € 150,00, non essendo lo stesso ancora autonomo, percependo un reddito mensile quale lavoratore dipendente di € 800,00 circa;
”
Il ricorrente, sulla premessa della raggiunta autosufficienza economica da parte dei figli, rappresentando altresì che questi non abitavano più con la madre, chiedeva:
“- Revocare, con decorrenza dalla data della raggiunta autosufficienza economica dei figli Per_1
e , o in via subordinata con decorrenza dalla domanda, l'assegno posto a carico Persona_3 del SI. in favore della SI.ra , quale contributo del padre Parte_1 Controparte_1 al mantenimento dei figli;
- In subordine, modificare la modalità di versamento dell'assegno di mantenimento per la figlia, stabilito in sede di divorzio in favore della madre, direttamente alla figlia x art. 337 Per_2 septies 1 co. C.C.;
- Condannare la resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio.”
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis n. 14 e ss cpc. e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Si costituiva la resistente, la quale rappresentava che tra le parti era intervenuto accordo a modifica delle condizioni divorzili, che veniva depositato.
All'udienza del 13.05.2025 le parti, personalmente presenti, confermavano di aver raggiunto l'accordo nei termini riportati nella comparsa di costituzione della resistente e ne chiedevano il recepimento in sentenza. La causa veniva rimessa al Collegio.
In particolare, la nuova disciplina concordata dalle parti è la seguente: “2. La figlia maggiorenne , appena ventenne, per inserirsi nel mondo del Persona_3 lavoro si è trasferita ad Asti (AT) al Corso Alfieri n. 293, ed ha trovato un impiego presso l'Azienda di abbigliamento sportivo “Foot Locker Retail”. Il sig. verserà alla figlia un Parte_1 assegno di mantenimento di euro 165,00 al mese per 48 mesi a partire dal maggio 2025 per un totale di euro 7.920,00. Tale assegno verrà corrisposto per mero ausilio del padre alla figlia in quanto
a costituito un proprio nucleo familiare di fatto, convivendo con il signor Per_2 Controparte_2 già dal 11.09.2023. Detto assegno, per accordo espresso tra le parti, verrà corrisposto direttamente alla figlia maggiorenne all'IBAN [...] a lei Persona_3 intestato entro il 5 di ogni mese. Dal maggio 2029, a modifica delle condizioni di cui alla Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alcun assegno di mantenimento verrà stabilito in favore della figlia essendo la stessa economicamente autosufficiente;
Per_2
3. Nel caso di inadempimento del signor di quanto statuito all'art. 2 con il mancato Parte_1 pagamento di due rate, anche non consecutive, egli sarà tenuto all'ulteriore pagamento a titolo di penale dell'importo di euro 5.850,00;
4. Le parti dichiarano che il figlio è divenuto nelle more economicamente Per_1 autosufficiente, per cui, a modifica delle condizioni di cui alla Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alcun assegno di mantenimento viene stabilito in favore dello stesso;
5. Il sig. e la sig.ra dichiarano, parimenti, fatto salvo l'esatto Parte_1 CP_1 adempimento degli impegni assunti con la presente scrittura, di non aver nulla a pretendere l'uno verso l'altra per tutte le questioni sorte sino alla sottoscrizione del presente accordo, rinunziando sin
d'ora ad ogni eventuale azione, diritto e /o ragione relativa, in sede civile ed in sede penale;
6. Le spese legali si intendono integralmente compensate tra le parti: sottoscrivono la presente, per rinunzia alla solidarietà professionale di cui all'art. 13, VIII comma della l. 247/12, l'Avv.
Gabriella Affuso e l'Avv. Raffaella Moio”
Alla luce di quanto dedotto e versato in atti dalle parti, il Collegio ritiene che le modifiche apportate alle statuizioni accessorie alla sentenza di divorzio possano trovare accoglimento in quanto non contrarie a norme imperative.
Avuto riguardo alla natura e all'esito del giudizio, sussistono i presupposti per dichiarare compensate le spese di lite come peraltro richiesto dalle stesse parti.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, sul ricorso promosso da Parte_1 contro così provvede: Controparte_1
• a parziale modifica della sentenza n. 7362/2019, pubblicata il 22.07.2019, dispone, in ordine all'assegno a carico di a titolo di contributo nel Parte_1 mantenimento dei figli, in conformità ai nuovi accordi raggiunti dalle parti, come riportati in parte motiva;
• conferma le restanti pattuizioni contenute nella predetta sentenza;
• compensa tra le parti le spese di giudizio
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 16/05/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 24603 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso) promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] - C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. AFFUSO GABRIELLA presso la quale elettivamente domicilia in Pozzuoli (NA) alla via Vecchia San Gennaro n. 30
RICORRENTE
CONTRO
(nata a [...] il [...] - C.F. ) Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. MOIO RAFFAELLA presso la quale elettivamente domicilia in Quarto (NA) alla via Masullo n. 1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 18/11/2024 , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con in PO CH (NA) il 28.03.1998, che dalla loro Controparte_1 unione erano nati due figli: (13.07.1998) e 27.01.2005), rappresentava che le parti si Per_1 Per_2 erano separate in forza di decreto di omologa n. 6350/2015 del 13.10.2015 reso dall'intestato
Tribunale, che successivamente era intervenuta sentenza di divorzio n. 7362/2019, resa dall'intestato
Tribunale in data 05.07.2019, e pubblicata il 22.07.2019 (passata in giudicato come da attestazione prodotta in atti) con la quale erano stati recepiti gli accordi intervenuti tra le parti per disciplinare le condizioni accessorie tra i quali, in relazione all'assegno a carico del sig. , a titolo di Parte_1 contributo nel mantenimento dei figli, era stato previsto: “3) Il padre corrisponderà mensilmente quale contributo al mantenimento della figlia la somma di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, come individuate dal protocollo in uso al Tribunale di Napoli, con adeguamento annuale secondo gli indici Istat;
4) Il sig. corrisponderà alla un assegno di mantenimento per il figlio Parte_1 CP_1 maggiorenne ma non autonomo, pari ad € 150,00, non essendo lo stesso ancora autonomo, percependo un reddito mensile quale lavoratore dipendente di € 800,00 circa;
”
Il ricorrente, sulla premessa della raggiunta autosufficienza economica da parte dei figli, rappresentando altresì che questi non abitavano più con la madre, chiedeva:
“- Revocare, con decorrenza dalla data della raggiunta autosufficienza economica dei figli Per_1
e , o in via subordinata con decorrenza dalla domanda, l'assegno posto a carico Persona_3 del SI. in favore della SI.ra , quale contributo del padre Parte_1 Controparte_1 al mantenimento dei figli;
- In subordine, modificare la modalità di versamento dell'assegno di mantenimento per la figlia, stabilito in sede di divorzio in favore della madre, direttamente alla figlia x art. 337 Per_2 septies 1 co. C.C.;
- Condannare la resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio.”
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis n. 14 e ss cpc. e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Si costituiva la resistente, la quale rappresentava che tra le parti era intervenuto accordo a modifica delle condizioni divorzili, che veniva depositato.
All'udienza del 13.05.2025 le parti, personalmente presenti, confermavano di aver raggiunto l'accordo nei termini riportati nella comparsa di costituzione della resistente e ne chiedevano il recepimento in sentenza. La causa veniva rimessa al Collegio.
In particolare, la nuova disciplina concordata dalle parti è la seguente: “2. La figlia maggiorenne , appena ventenne, per inserirsi nel mondo del Persona_3 lavoro si è trasferita ad Asti (AT) al Corso Alfieri n. 293, ed ha trovato un impiego presso l'Azienda di abbigliamento sportivo “Foot Locker Retail”. Il sig. verserà alla figlia un Parte_1 assegno di mantenimento di euro 165,00 al mese per 48 mesi a partire dal maggio 2025 per un totale di euro 7.920,00. Tale assegno verrà corrisposto per mero ausilio del padre alla figlia in quanto
a costituito un proprio nucleo familiare di fatto, convivendo con il signor Per_2 Controparte_2 già dal 11.09.2023. Detto assegno, per accordo espresso tra le parti, verrà corrisposto direttamente alla figlia maggiorenne all'IBAN [...] a lei Persona_3 intestato entro il 5 di ogni mese. Dal maggio 2029, a modifica delle condizioni di cui alla Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alcun assegno di mantenimento verrà stabilito in favore della figlia essendo la stessa economicamente autosufficiente;
Per_2
3. Nel caso di inadempimento del signor di quanto statuito all'art. 2 con il mancato Parte_1 pagamento di due rate, anche non consecutive, egli sarà tenuto all'ulteriore pagamento a titolo di penale dell'importo di euro 5.850,00;
4. Le parti dichiarano che il figlio è divenuto nelle more economicamente Per_1 autosufficiente, per cui, a modifica delle condizioni di cui alla Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alcun assegno di mantenimento viene stabilito in favore dello stesso;
5. Il sig. e la sig.ra dichiarano, parimenti, fatto salvo l'esatto Parte_1 CP_1 adempimento degli impegni assunti con la presente scrittura, di non aver nulla a pretendere l'uno verso l'altra per tutte le questioni sorte sino alla sottoscrizione del presente accordo, rinunziando sin
d'ora ad ogni eventuale azione, diritto e /o ragione relativa, in sede civile ed in sede penale;
6. Le spese legali si intendono integralmente compensate tra le parti: sottoscrivono la presente, per rinunzia alla solidarietà professionale di cui all'art. 13, VIII comma della l. 247/12, l'Avv.
Gabriella Affuso e l'Avv. Raffaella Moio”
Alla luce di quanto dedotto e versato in atti dalle parti, il Collegio ritiene che le modifiche apportate alle statuizioni accessorie alla sentenza di divorzio possano trovare accoglimento in quanto non contrarie a norme imperative.
Avuto riguardo alla natura e all'esito del giudizio, sussistono i presupposti per dichiarare compensate le spese di lite come peraltro richiesto dalle stesse parti.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, sul ricorso promosso da Parte_1 contro così provvede: Controparte_1
• a parziale modifica della sentenza n. 7362/2019, pubblicata il 22.07.2019, dispone, in ordine all'assegno a carico di a titolo di contributo nel Parte_1 mantenimento dei figli, in conformità ai nuovi accordi raggiunti dalle parti, come riportati in parte motiva;
• conferma le restanti pattuizioni contenute nella predetta sentenza;
• compensa tra le parti le spese di giudizio
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 16/05/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino