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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 11/11/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 96-1/2025 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Roberta Bonaudi Presidente relatore dott. Paola Elefante Giudice
dott. Elisa Einaudi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
LETTO il ricorso depositato in data 31.10.2025 dai signori
(C.F.: ), nato a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F.: , nata a [...] il [...] Parte_2 CodiceFiscale_2 entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi dall'avv. ANNA BAUDINO per l'apertura della procedura familiare di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA disposta la comparizione delle parti avanti al Giudice delegato dott. Bonaudi per il giorno
4.11.2025; sentito il giudice delegato a riferire al Collegio;
OSSERVA
Premesso che: con ricorso depositato in data 31.10.2025 i signori e coniugi Parte_1 Parte_2 conviventi, hanno chiesto l'apertura nei loro confronti della , ai sensi Controparte_1 degli artt. 268 e segg. del Codice della Crisi di Impresa, allegando la relazione, redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;
Ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:
- che sussista la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Codice della Crisi;
- che il ricorrente è un debitore che si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, 1° comma, lett. c), del Codice della Crisi e che lo stesso non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
Rilevato che non va indagata la meritevolezza in capo al debitore, atteso che ai fini dell'ammissione del debitore alla procedura di liquidazione controllata sono irrilevanti le condotte serbate dai debitori ed ogni altra ragione che ha determinato la situazione di sovraindebitamento, posto che la liquidazione controllata non è, di per sé, un vantaggio per il richiedente, né ha carattere premiale per cui non può essere negata sulla base di circostanze
1 soggettive riconducibili a presunta negligenza o imprudenza del debitore nella causazione del proprio sovraindebitamento: eventuali profili di mancanza di meritevolezza, ove sussistenti e rilevanti, saranno eventualmente valutati nella successiva fase dell'esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII (Cass. sez. 1 n. 22074/2025);
Rilevato che le passività in capo ai ricorrenti sono in parte comuni (essendo coobbligati verso la in relazione al mutuo ipotecario per l'acquisto della abitazione e nei confronti di CP_2
Banca Alpi Marittime per un finanziamento chirografario) e in parte vedono debitore il sig. Pt_1
e garante personale la sig. Tali ultimi indebitamenti sono da ricollegarsi alla attività di Pt_2 impresa svolta dal sig. sotto forma di ditta individuale di autotrasporti, attività chiusa nel Pt_1
2023 dopo una progressiva riduzione della produttività e degli incarichi e dopo che il sig. Pt_1 avrebbe subito un incidente con conseguente impossibilità di proseguire l'attività.
In particolare, la situazione debitoria appare la seguente:
Sig. Parte_1
Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù S.c.p.A. Euro 45.750,002
Banca di Caraglio del Cuneese e della Riviera dei Fiori – Euro 145.483,00
Agenzia delle Entrate e Riscossione Euro 142.613,45 Agenzia delle Entrate direzione Provinciale di Cuneo Euro 38.359,52
Dott. (consulente del lavoro) Euro 1.700,803 Persona_1
Dott. Euro 1.300,00 Persona_2
Fai Service Euro 677,32
Asf Srl Euro 2.891,00
Sella Leasing Spa Euro 12.333,92
Assicurazione Migliore Euro 3.503,06
Autocarrozzeria Isoardi Snc Euro 5.360,00
Regione Piemonte (bolli autovettura) Euro 645,42
Finanziamento Deutsche Bank Esay Euro 10.358,31
Mutuo ipotecario Banca Bper Spa (ex Carige Spa) Euro 53.642,446
Finanziamento Chirografario Banca Bper Spa Euro 5.761,74
Conto corrente presso banca BI (saldo a debito) Euro 35,34
Fidejussione rilasciata in favore Sig. Euro 12.066,25 Parte_3
Totale debiti Euro 482.481,57
Sig.ra Parte_2
Banca Alpi Marittime Euro 45.750,00
Regione Piemonte (bollo autovettura) Euro 221,13
Garanzia Finanziamento Deutsche Bank Easy Euro 10.358,31
Mutuo ipotecario Banca Bper Spa Euro 53.642,44
Totale debiti Euro 109.971,88
Rilevato che, quanto all'attivo, i ricorrenti sono comproprietari della immobile, costituito in particolare da:
Catasto fabbricati - beni immobili in proprietà per ½ ciascuno:
- fabbricato adito a civile abitazione sito in Borgo San Dalmazzo via Vecchia di Cuneo n. 12 – catastalmente identificato al Fg. 4 particella n. 162 sub. 1 categoria A/7 classe 01 consistenza vani 4,5 – rendita catastale euro 406,71;
2 - fabbricato sito nel Comune di Borgo San Dalmazzo via Vecchia di Cuneo n. 12 – catastalmente identificato al Fg. 4 particella n. 162 sub. 10 – categoria C/2 mq. 26 rendita catastale euro 34,91;
- fabbricato sito nel Comune di Borgo San Dalmazzo via Vecchia di Cuneo n. 12 – catastalmente identificato al Fg. 4 particella n. 266 sub. 1 – categoria C/6 mq. 26 rendita catastale euro 60,43;
Catasto terreni per ½ ciascuno:
- terreno seminativo irriguo sito nel Comune di Borgo San Dalmazzo – catastalmente identificato al Fg. 4 particella 120 reddito domenicale euro 7,48 - reddito agrario euro 4,59; tale compendio, gravato da n. 2 ipoteche, risulta stimato sommariamente (dovrà essere disposta perizia anche in relazione alla regolarità edilizia/urbanistica) in euro 160.000,00
La sig. è proprietaria dell'autovettura modello Nissan Qashqai serie +2 1.5 DCI Parte_2
2WD –targata EK079LE – anno immatricolazione 15.03.2012 del valore di circa 2.500,00 senza iscrizioni di gravami.
Il sig. mette a disposizione il fondo pensionistico pari a euro 13.420,00. Pt_1
Inoltre, i ricorrenti mettono a disposizione, seppure in misura minima, una piccola quota del loro reddito da lavoro dipendente:
La signora (che non ha mai svolto alcuna attività imprenditoriale) è assunta Parte_2 come dipendente con la qualifica di “assistente di poltrona” presso lo Studio Dentistico Associato
Rodino di Cuneo via Piave n. 3 –con una retribuzione mensile netta di euro 1.200,00 oltre 13ma e
14ma mensilità.
Il sig. dall'8/02/2024 lavora come dipendente con contratto a tempo indeterminato, qualifica Pt_1 di operaio di livello 6 - stipendio medio di euro 1.100,00 netti mensili per n. 14 mensilità annuali presso l'azienda Flor91 Srl con sede in Regione Piana n. 40 – 12062 Cherasco (CN) Ritenuto, peraltro, che a mente dell'art. 272 u.c., CCII, sono compresi nella liquidazione controllata anche i beni che pervengono al debitore sino alla sua esdebitazione, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi;
Rilevato che la valutazione in ordine alla soglia limite di beni necessari al debitore per il mantenimento suo e della sua famiglia, ex art. 268, comma 4, lettera b), CCII, costituisce un apprezzamento discrezionale del Tribunale, necessariamente operato caso per caso, in una ottica di ragionevole bilanciamento degli interessi in gioco: infatti, il mantenimento del debitore e della sua famiglia non può essere limitato a coprire le esigenze puramente alimentari, pur dovendosi sempre considerare che nella condizione sociale del fallito ha un peso rilevante la sua condizione di debitore verso una collettività di debitori concorrenti;
che inoltre nella determinazione della soglia di reddito esclusa deve, altresì, essere valutato l'eventuale apporto economico dei familiari e conviventi, i quali si presume contribuiscano alle spese di mantenimento della famiglia in misura proporzionale al proprio reddito;
Ritenuto che nella specie il limite di quanto occorre al mantenimento del nucleo familiare del debitore ex art. 268, comma 4 lett. b) CCII debba essere fissato in complessivi euro 2.200,00 netti mensili (cui va aggiunto l'assegno unico per la figlia che non è acquisibile) che non è assoggettabile alla procedura, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;
in particolare, tale limite è fissato in euro 1000 per il sig. e in euro 1.200 per la Pt_1 sig. Pt_2
Va infatti osservato che allo stato il nucleo famigliare (costituito anche dalla figlia maggiorenne studentessa) non deve affrontare alcuna spesa per canoni di locazione (e ciò fino alla vendita della casa di abitazione); che 1000 euro mensili per il solo mantenimento personale e le spese
3 alimentari appare costo francamente sovrastimato e che non appaiono giustificate spese mediche per euro 150,00 mensili in difetto di documentate esigenze di carattere sanitario.
Ritenuto che, quanto alla autovettura, l'art. 268 co.4 lett. d) esclude dalla liquidazione “le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge”, tra cui rientra senz'altro l'autovettura utilizzata dal ricorrente quale bene strumentale, che gode, tuttavia, solo di una impignorabilità relativa ai sensi dell'art. 515 ult. comma c.p.c Pertanto, la stessa, salvo che per manifesta infruttuosità, dovrà essere oggetto di liquidazione e il suo ricavato utilizzato per la soddisfazione del ceto creditori. Tuttavia, stante l'evidente natura di bene strumentale utile per l'esercizio di una attività economica necessaria per la produzione di attivo distribuibile ai creditori (atteso che in ragione della distanza tra abitazione e luogo di lavoro e della distribuzione del lavoro su più turni la ricorrente ha difficoltà all'uso dei mezzi pubblici), si ritiene che vi siano gravi e fondati motivi ex art. 270 co.2 lett. e) CCII per consentire che di tale bene il debitore non sia immediatamente spossessato e ne sia consentito l'uso finché non sia posto in liquidazione quale ultimo atto prima della chiusura della procedura. (vedi Trib. Prato, 02 Agosto 2023. Pres.
Brogi. Est. Capanna);
Rilevato infine
- che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- che l'O.C.C. ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, 3°comma,
Codice della Crisi, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;
- che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile;
P.Q.M.
Visti gli artt. 66 e 270 del Codice della Crisi dichiara l'apertura della procedura familiare di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA nei confronti di:
(C .F.: ), nato a [...] il 12/05/ 1971 Parte_1 C.F._3
(C.F.: , nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._4 entrambi residenti in [...]
NOMINA
Giudice delegato la dott. Roberta Bonaudi e Liquidatore l'O.C.C., dr. con studio in Persona_3
Cuneo via Roma n. 55; visto l'art. 66 comma 3 dispone che le masse attive e passive rimangano distinte;
ORDINA al debitore di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 90, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore,
a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni presenti e futuri facenti parte del patrimonio oggetto di
4 liquidazione,
ORDINA la trascrizione della sentenza presso la Conservatoria Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle
Entrate e presso il P.R.A.;) visto l'art. 150 del Codice della Crisi
DISPONE che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.; dato atto che, ai sensi dell'art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma, ad eccezione di quanto infra stabilito;
FISSA ex art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore in euro 1.000,00 netti mensili e della debitrice in euro Parte_1 Parte_2
1.200,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;
DISPONE
l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dal debitore;
Manda la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento al ricorrente ed al Liquidatore nominato.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025.
Il Presidente estensore
Dott. Roberta Bonaudi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Roberta Bonaudi Presidente relatore dott. Paola Elefante Giudice
dott. Elisa Einaudi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
LETTO il ricorso depositato in data 31.10.2025 dai signori
(C.F.: ), nato a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F.: , nata a [...] il [...] Parte_2 CodiceFiscale_2 entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi dall'avv. ANNA BAUDINO per l'apertura della procedura familiare di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA disposta la comparizione delle parti avanti al Giudice delegato dott. Bonaudi per il giorno
4.11.2025; sentito il giudice delegato a riferire al Collegio;
OSSERVA
Premesso che: con ricorso depositato in data 31.10.2025 i signori e coniugi Parte_1 Parte_2 conviventi, hanno chiesto l'apertura nei loro confronti della , ai sensi Controparte_1 degli artt. 268 e segg. del Codice della Crisi di Impresa, allegando la relazione, redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;
Ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:
- che sussista la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Codice della Crisi;
- che il ricorrente è un debitore che si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, 1° comma, lett. c), del Codice della Crisi e che lo stesso non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
Rilevato che non va indagata la meritevolezza in capo al debitore, atteso che ai fini dell'ammissione del debitore alla procedura di liquidazione controllata sono irrilevanti le condotte serbate dai debitori ed ogni altra ragione che ha determinato la situazione di sovraindebitamento, posto che la liquidazione controllata non è, di per sé, un vantaggio per il richiedente, né ha carattere premiale per cui non può essere negata sulla base di circostanze
1 soggettive riconducibili a presunta negligenza o imprudenza del debitore nella causazione del proprio sovraindebitamento: eventuali profili di mancanza di meritevolezza, ove sussistenti e rilevanti, saranno eventualmente valutati nella successiva fase dell'esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII (Cass. sez. 1 n. 22074/2025);
Rilevato che le passività in capo ai ricorrenti sono in parte comuni (essendo coobbligati verso la in relazione al mutuo ipotecario per l'acquisto della abitazione e nei confronti di CP_2
Banca Alpi Marittime per un finanziamento chirografario) e in parte vedono debitore il sig. Pt_1
e garante personale la sig. Tali ultimi indebitamenti sono da ricollegarsi alla attività di Pt_2 impresa svolta dal sig. sotto forma di ditta individuale di autotrasporti, attività chiusa nel Pt_1
2023 dopo una progressiva riduzione della produttività e degli incarichi e dopo che il sig. Pt_1 avrebbe subito un incidente con conseguente impossibilità di proseguire l'attività.
In particolare, la situazione debitoria appare la seguente:
Sig. Parte_1
Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù S.c.p.A. Euro 45.750,002
Banca di Caraglio del Cuneese e della Riviera dei Fiori – Euro 145.483,00
Agenzia delle Entrate e Riscossione Euro 142.613,45 Agenzia delle Entrate direzione Provinciale di Cuneo Euro 38.359,52
Dott. (consulente del lavoro) Euro 1.700,803 Persona_1
Dott. Euro 1.300,00 Persona_2
Fai Service Euro 677,32
Asf Srl Euro 2.891,00
Sella Leasing Spa Euro 12.333,92
Assicurazione Migliore Euro 3.503,06
Autocarrozzeria Isoardi Snc Euro 5.360,00
Regione Piemonte (bolli autovettura) Euro 645,42
Finanziamento Deutsche Bank Esay Euro 10.358,31
Mutuo ipotecario Banca Bper Spa (ex Carige Spa) Euro 53.642,446
Finanziamento Chirografario Banca Bper Spa Euro 5.761,74
Conto corrente presso banca BI (saldo a debito) Euro 35,34
Fidejussione rilasciata in favore Sig. Euro 12.066,25 Parte_3
Totale debiti Euro 482.481,57
Sig.ra Parte_2
Banca Alpi Marittime Euro 45.750,00
Regione Piemonte (bollo autovettura) Euro 221,13
Garanzia Finanziamento Deutsche Bank Easy Euro 10.358,31
Mutuo ipotecario Banca Bper Spa Euro 53.642,44
Totale debiti Euro 109.971,88
Rilevato che, quanto all'attivo, i ricorrenti sono comproprietari della immobile, costituito in particolare da:
Catasto fabbricati - beni immobili in proprietà per ½ ciascuno:
- fabbricato adito a civile abitazione sito in Borgo San Dalmazzo via Vecchia di Cuneo n. 12 – catastalmente identificato al Fg. 4 particella n. 162 sub. 1 categoria A/7 classe 01 consistenza vani 4,5 – rendita catastale euro 406,71;
2 - fabbricato sito nel Comune di Borgo San Dalmazzo via Vecchia di Cuneo n. 12 – catastalmente identificato al Fg. 4 particella n. 162 sub. 10 – categoria C/2 mq. 26 rendita catastale euro 34,91;
- fabbricato sito nel Comune di Borgo San Dalmazzo via Vecchia di Cuneo n. 12 – catastalmente identificato al Fg. 4 particella n. 266 sub. 1 – categoria C/6 mq. 26 rendita catastale euro 60,43;
Catasto terreni per ½ ciascuno:
- terreno seminativo irriguo sito nel Comune di Borgo San Dalmazzo – catastalmente identificato al Fg. 4 particella 120 reddito domenicale euro 7,48 - reddito agrario euro 4,59; tale compendio, gravato da n. 2 ipoteche, risulta stimato sommariamente (dovrà essere disposta perizia anche in relazione alla regolarità edilizia/urbanistica) in euro 160.000,00
La sig. è proprietaria dell'autovettura modello Nissan Qashqai serie +2 1.5 DCI Parte_2
2WD –targata EK079LE – anno immatricolazione 15.03.2012 del valore di circa 2.500,00 senza iscrizioni di gravami.
Il sig. mette a disposizione il fondo pensionistico pari a euro 13.420,00. Pt_1
Inoltre, i ricorrenti mettono a disposizione, seppure in misura minima, una piccola quota del loro reddito da lavoro dipendente:
La signora (che non ha mai svolto alcuna attività imprenditoriale) è assunta Parte_2 come dipendente con la qualifica di “assistente di poltrona” presso lo Studio Dentistico Associato
Rodino di Cuneo via Piave n. 3 –con una retribuzione mensile netta di euro 1.200,00 oltre 13ma e
14ma mensilità.
Il sig. dall'8/02/2024 lavora come dipendente con contratto a tempo indeterminato, qualifica Pt_1 di operaio di livello 6 - stipendio medio di euro 1.100,00 netti mensili per n. 14 mensilità annuali presso l'azienda Flor91 Srl con sede in Regione Piana n. 40 – 12062 Cherasco (CN) Ritenuto, peraltro, che a mente dell'art. 272 u.c., CCII, sono compresi nella liquidazione controllata anche i beni che pervengono al debitore sino alla sua esdebitazione, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi;
Rilevato che la valutazione in ordine alla soglia limite di beni necessari al debitore per il mantenimento suo e della sua famiglia, ex art. 268, comma 4, lettera b), CCII, costituisce un apprezzamento discrezionale del Tribunale, necessariamente operato caso per caso, in una ottica di ragionevole bilanciamento degli interessi in gioco: infatti, il mantenimento del debitore e della sua famiglia non può essere limitato a coprire le esigenze puramente alimentari, pur dovendosi sempre considerare che nella condizione sociale del fallito ha un peso rilevante la sua condizione di debitore verso una collettività di debitori concorrenti;
che inoltre nella determinazione della soglia di reddito esclusa deve, altresì, essere valutato l'eventuale apporto economico dei familiari e conviventi, i quali si presume contribuiscano alle spese di mantenimento della famiglia in misura proporzionale al proprio reddito;
Ritenuto che nella specie il limite di quanto occorre al mantenimento del nucleo familiare del debitore ex art. 268, comma 4 lett. b) CCII debba essere fissato in complessivi euro 2.200,00 netti mensili (cui va aggiunto l'assegno unico per la figlia che non è acquisibile) che non è assoggettabile alla procedura, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;
in particolare, tale limite è fissato in euro 1000 per il sig. e in euro 1.200 per la Pt_1 sig. Pt_2
Va infatti osservato che allo stato il nucleo famigliare (costituito anche dalla figlia maggiorenne studentessa) non deve affrontare alcuna spesa per canoni di locazione (e ciò fino alla vendita della casa di abitazione); che 1000 euro mensili per il solo mantenimento personale e le spese
3 alimentari appare costo francamente sovrastimato e che non appaiono giustificate spese mediche per euro 150,00 mensili in difetto di documentate esigenze di carattere sanitario.
Ritenuto che, quanto alla autovettura, l'art. 268 co.4 lett. d) esclude dalla liquidazione “le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge”, tra cui rientra senz'altro l'autovettura utilizzata dal ricorrente quale bene strumentale, che gode, tuttavia, solo di una impignorabilità relativa ai sensi dell'art. 515 ult. comma c.p.c Pertanto, la stessa, salvo che per manifesta infruttuosità, dovrà essere oggetto di liquidazione e il suo ricavato utilizzato per la soddisfazione del ceto creditori. Tuttavia, stante l'evidente natura di bene strumentale utile per l'esercizio di una attività economica necessaria per la produzione di attivo distribuibile ai creditori (atteso che in ragione della distanza tra abitazione e luogo di lavoro e della distribuzione del lavoro su più turni la ricorrente ha difficoltà all'uso dei mezzi pubblici), si ritiene che vi siano gravi e fondati motivi ex art. 270 co.2 lett. e) CCII per consentire che di tale bene il debitore non sia immediatamente spossessato e ne sia consentito l'uso finché non sia posto in liquidazione quale ultimo atto prima della chiusura della procedura. (vedi Trib. Prato, 02 Agosto 2023. Pres.
Brogi. Est. Capanna);
Rilevato infine
- che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- che l'O.C.C. ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, 3°comma,
Codice della Crisi, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;
- che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile;
P.Q.M.
Visti gli artt. 66 e 270 del Codice della Crisi dichiara l'apertura della procedura familiare di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA nei confronti di:
(C .F.: ), nato a [...] il 12/05/ 1971 Parte_1 C.F._3
(C.F.: , nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._4 entrambi residenti in [...]
NOMINA
Giudice delegato la dott. Roberta Bonaudi e Liquidatore l'O.C.C., dr. con studio in Persona_3
Cuneo via Roma n. 55; visto l'art. 66 comma 3 dispone che le masse attive e passive rimangano distinte;
ORDINA al debitore di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 90, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore,
a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni presenti e futuri facenti parte del patrimonio oggetto di
4 liquidazione,
ORDINA la trascrizione della sentenza presso la Conservatoria Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle
Entrate e presso il P.R.A.;) visto l'art. 150 del Codice della Crisi
DISPONE che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.; dato atto che, ai sensi dell'art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma, ad eccezione di quanto infra stabilito;
FISSA ex art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore in euro 1.000,00 netti mensili e della debitrice in euro Parte_1 Parte_2
1.200,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;
DISPONE
l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dal debitore;
Manda la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento al ricorrente ed al Liquidatore nominato.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025.
Il Presidente estensore
Dott. Roberta Bonaudi
5