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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 07/04/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5030/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel.
dott. Barbara De Munari Giudice
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 5030/2024 R.G. promossa con ricorso depositato il
21/10/2024
da
, con gli Avv.ti CRACCO LORENZA e PATRASSI LEOPARDI GIULIA Parte_1
e
VE PE, con gli Avv.ti DAMIANI VALERIA e DE GREGORIO
ANTONIO FRANCESCO
e con l'intervento del P.M.
oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni di parte ricorrente:
“1. Disporre che il minore venga affidato in modo esclusivo alla madre;
Persona_1
2. Autorizzare la madre a richiedere il rilascio e/o il rinnovo del passaporto o di ogni altro documento
valido per l'espatrio per il figlio minore.
pagina 1 di 13
3. Incaricare i Servizi sociali territorialmente competenti affinché, in coordinamento con il competente
Consultorio Familiare, previo accertamento circa le condizioni psichiche del padre e le eventuali
patologie di cui sia affetto e previa valutazione delle sue capacità genitoriali, segnalando l'eventuale
sussistenza di aspetti di criticità nel rapporto con il figlio minore, ristabiliscano, in forma protetta, o
secondo le modalità ritenute più opportune, i rapporti tra il padre ed;
Persona_1
4. Disporre che il sig. PE DA contribuisca al mantenimento del figlio con Persona_1
il versamento alla sig.ra di un assegno pari a Euro 500,00 mensili o la diversa somma Parte_1
che si riterrà di giustizia, da versarsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese e
annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, o in alternativa, di un importo pari a Euro 700,00
comprensivo di spese straordinarie,
5. Con condanna alle spese di lite. Quanto alla determinazione delle spese legali se ne chiede la
liquidazione con la maggiorazione del 30% prevista “quando gli atti depositati con modalità
telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione
e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti
allegati” ex D.M. n. 55/2014 art. 4, comma 1-bis introdotto dal D.M. n. 37/2018.”
Conclusioni parte resistente:
“Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, per le causali di cui in narrativa,
- modificare i provvedimenti assunti con ordinanza del 6 dicembre 2024, pubblicata il successivo 9
dicembre 2024, in via provvisoria, come di seguito:
- rigettare la richiesta di affido esclusivo alla madre, in quanto infondata in fatto e in diritto;
- disporre che il minore venga affidato ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la Per_1
madre. Le decisioni di maggiore interesse relative alla sua istruzione, educazione e salute saranno
assunte di comune accordo da entrambi i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione
naturale e delle aspirazioni del minore. Le decisioni ordinarie saranno assunte da ciascun genitore
separatamente nei rispettivi periodi di permanenza con il figlio.
- disporre che il Sig. DA possa trascorrere del tempo con il proprio figlio alle seguenti
modalità:
pagina 2 di 13 - a fine settimana alternati dal sabato mattina fino alla domenica sera dopo cena quando verrà
accompagnato dal padre presso l'abitazione materna;
- due giorni a settimana (in caso di disaccordo il martedì e il giovedì) ad orari da concordare in
relazione ai turni lavorativi del Sig. DA;
- durante le vacanze natalizie il padre e la madre terranno il figlio una settimana ciascuno ad anni
alterni avendo cura di trascorrere alternativamente con l'uno o l'altro genitore il giorno di Natale e
Santo Stefano e il giorno del 31 dicembre e del primo dell'anno;
- durante le vacanze pasquali il minore trascorrerà il giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo
rispettivamente con il padre e con la madre ad anni alterni;
- tutte le altre festività (a mero titolo di esempio 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre)
verranno equamente suddivise tra i genitori;
- il compleanno verrà festeggiato con la madre e con il padre ad orari differenti (pranzo o cena), mentre
il compleanno della mamma e la Festa della Mamma e il compleanno del Papà e la Festa del Papà
verranno festeggiati rispettivamente con la madre e con il padre;
- durante il periodo estivo il figlio trascorrerà due settimane anche non consecutive con il padre da
concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno;
- disporre che il Sig. DA contribuisca al mantenimento del figlio mediante Per_1
corresponsione alla Sig.ra di un importo mensile pari ad euro 250,00 da rivalutarsi Pt_1
annualmente secondo gli indici ISTAT oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale di Padova.
- disporre che la madre agevoli e promuova il rapporto tra e i parenti paterni, anche Persona_1
mediante l'uso di strumenti informatici e mediante l'inoltro di foto e video;
- disporre a carico della madre la spesa dell'asilo privato da lei scelto.
In via istruttoria
Si insiste per la richiesta dei mezzi istruttori di cui alla memoria ex art. 473bis.17, comma 2, c.p.c.
Con vittoria di spese e compensi di causa.”
pagina 3 di 13 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.10.2024 la sig.ra premettendo che: Parte_1
-dalla relazione more uxorio con il sig. DA nasceva, ad Abano Terme, il 24.05.2023,
il figlio minore;
Persona_2
- il nucleo familiare risiedeva, fino al maggio 2024, nell'abitazione di proprietà del sig.
DA sita in Rubano (PD), via A. De Gasperi n. 1;
- il sig. DA manifestava un carattere irascibile e svalutante nei confronti della compagna, che si trovava ad assumere una posizione di dipendenza emotiva, nel costante timore di perdere il compagno qualora non avesse assecondato i suoi desideri e le sue richieste;
- quando la ricorrente era incinta, i comportamenti del sig. DA nei confronti della compagna divenivano ancora più oppressivi, imponendole forme di controllo sempre più
invasive, come la richiesta dei codici di accesso al suo conto corrente personale per verificarne i movimenti;
- si aggiungevano atteggiamenti prevaricatori, che, se non assecondati, portavano a liti furibonde, con violenze anche di tipo fisico;
- la situazione degenerava ancora di più quando la sig.ra si rendeva conto della Pt_1
dipendenza dal gioco d'azzardo di cui era affetto il compagno, che lo portava a rivolgerle,
quasi in modo ossessivo, continue richieste di denaro, e a minacciarla, in caso di suo rifiuto,
di buttarla fuori di casa;
- alle crescenti richieste di denaro da parte del sig. DA, si accompagnavano minacce sempre più feroci, insulti e provocazioni. Tra queste, vi erano anche ripetuti “inviti” a compiere gesti di autolesionismo, e manipolazioni psicologiche mirate a far reagire la sig.ra in modo disperato, così poi da attribuirle la colpa dei conflitti;
Pt_1
- il sig. DA, sfruttando la fragilità emotiva legata alla maternità, iniziava, inoltre, a mettere in dubbio le capacità genitoriali della sig.ra insinuando costantemente che Pt_1
non fosse in grado di occuparsi di suo figlio per amplificare la sua pressione psicologica;
pagina 4 di 13 - il sig. DA mostrava totale disinteresse nei confronti del figlio;
il 20 dicembre 2023,
durante una discussione, scaraventava giù dalle scale del condominio della casa familiare la compagna con in braccio il piccolo;
Persona_1
- a fronte di plurime e gravi condotte poste in essere dal sig. DA, pregiudizievoli dell'integrità fisica tanto della compagna, quanto del figlio minore , la sig.ra Persona_1
decideva, in data 1.05.2024, di lasciare la casa familiare e di tornare a vivere presso Pt_1
l'abitazione dei propri genitori;
- l'uscita dalla casa familiare, tuttavia, invece di allentare le tensioni tra le parti, portava di fatto il sig. DA a un comportamento ancora più oppressivo e, a tratti, persecutorio,
nei confronti della ricorrente e gli incontri padre-figlio divenivano occasioni di minacce,
insulti e violenze a danno della sig.ra Pt_1
- in due occasioni, in data 22.06 ed in data 21.07, la sig.ra a causa degli Pt_1
strattonamenti dell'ex compagno, subiva delle lesioni personali dichiarate guaribili rispettivamente in 5 e 3 giorni;
- tali fatti costringevano la ricorrente a presentare in data 22.07.2024 formale querela,
denunciando l'ex compagno per il reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi,
nonché per il reato di lesioni personali;
- nell'ambito del conseguente procedimento penale (n. 6334/2024 R.G. N.R.), il G.I.P., con ordinanza del 27 luglio 2024, disponeva a carico del sig. DA la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla sig.ra , al figlio e ai familiari dell'ex compagna;
Parte_1
- la signora lavora come infermiera nel reparto di Gastroenterologia e Trapianti Pt_1
Multiviscerali presso il 5° piano del Policlinico dell'Azienda Ospedale-Università di Padova,
percependo un reddito annuale netto di ca. € 24.000;
- il signor DA è appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria, con la qualifica di
Assistente Capo presso il Servizio Traduzioni e Piantonamenti. Nonostante il proprio rapporto di lavoro in regime di diritto pubblico, il resistente lavorava anche in nero come addetto alla sicurezza durante eventi pubblici;
pagina 5 di 13 - il resistente è proprietario dell'immobile sito in Rubano (PD), via A. De Gasperi n. 1 e della relativa autorimessa sita in Via J. Monnet;
- egli, inoltre, risulta proprietario di un'autovettura Audi A3 Sportback;
- il sig. DA non ha mai contribuito economicamente al mantenimento del figlio minore;
Persona_1
- solamente dal mese di giugno, a seguito dell'intervento dei rispettivi legali, il sig.
DA iniziava a versare l'importo mensile di € 250,00 per il mantenimento del proprio figlio;
pertanto, chiedeva:
“1. Disporre che il minore venga affidato in modo esclusivo alla madre;
Persona_1
2. Autorizzare la madre a richiedere il rilascio e/o il rinnovo del passaporto o di ogni altro documento
valido per l'espatrio per il figlio minore.
3. Incaricare i Servizi sociali territorialmente competenti affinché, in coordinamento con il competente
Consultorio Familiare, previo accertamento circa le condizioni psichiche del padre e le eventuali
patologie di cui sia affetto e previa valutazione delle sue capacità genitoriali, segnalando l'eventuale
sussistenza di aspetti di criticità nel rapporto con il figlio minore, ristabiliscano, in forma protetta, o
secondo le modalità ritenute più opportune, i rapporti tra il padre ed;
Persona_1
4. Disporre che il sig. PE DA contribuisca al mantenimento del figlio con Persona_1
il versamento alla sig.ra di un assegno, comprensivo di spese straordinarie, pari a Parte_1
Euro 700,00 mensili o la diversa somma che si riterrà di giustizia, da versarsi a mezzo bonifico
bancario entro il giorno 5 di ogni mese e annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
5. Con condanna alle spese di lite. Quanto alla determinazione delle spese legali se ne chiede la
liquidazione con la maggiorazione del 30% prevista “quando gli atti depositati con modalità
telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione
e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti
allegati” ex D.M. n. 55/2014 art. 4, comma 1-bis introdotto dal D.M. n. 37/2018 In via subordinata
Disporre che il sig. PE DA contribuisca al mantenimento del figlio con il Persona_1
versamento alla sig.ra di un assegno pari a Euro 500,00 mensili, da versarsi a mezzo Parte_1
pagina 6 di 13 bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese e annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT,
oltre al 50% di tutte le spese straordinarie, così come individuate dal Protocollo del Tribunale di
Padova.
Chiede altresì che il procedimento, in ragione delle condotte violente denunciate, venga svolto con le
modalità e cautele di cui agli artt. 473- bis.40 e ss.”
Successivamente, con Decreto datato 23.10.2024, il Giudice relatore fissava davanti a sé
l'udienza del 4.12.2024, ore 11.15, per sentire la ricorrente, con la presenza dei Procuratori di entrambe le parti, e l'udienza del 4.12.2024, ore 12.15, per sentire il resistente con la presenza dei Procuratori di entrambe le parti.
Quindi, in data 19.11.2024 si costituiva il resistente, il quale, premettendo che:
- la relazione tra le parti è sempre stata caratterizzata da un alto grado di conflittualità,
scaturita dall'atteggiamento illogico e violento della sig.ra Pt_1
- il racconto della ricorrente avente ad oggetto gli episodi di violenza è parziale e inesatto;
- il sig. DA non ha mai scaraventato giù dalle scale del condominio della casa familiare la compagna con in braccio il piccolo Per_1
- la possessività della sig.ra e della madre nei confronti di ha sempre Pt_1 Per_1
caratterizzato il loro atteggiamento, ritenendo il Sig. DA e la di lui famiglia non idonei all'accudimento e alla crescita del bambino per il solo fatto di avere un modo di fare diverso dal proprio;
- il resistente chiedeva alla sig.ra di abbandonare la casa familiare dopo l'ennesima Pt_1
violenza fisica perpetrata dalla compagna nei suoi confronti, in quanto reo di aver inoltrato alla propria mamma fotografie del piccolo nonostante il divieto dalla stessa imposto;
lo Per_1
stesso, stanco dell'atteggiamento della compagna, le aveva comunicato la sua volontà di non proseguire nella relazione alla luce del fatto che il rapporto era ormai compromesso. Quindi,
la ricorrente chiamava i genitori del sig. DA per comunicare loro che il figlio giocava d'azzardo, in modo da screditarlo davanti alla sua famiglia;
-dalle chat su whatsapp successive all'allontanamento della ricorrente emerge un atteggiamento pacato e propositivo del sig. DA e la sig.ra non sembra in Pt_1
pagina 7 di 13 alcun modo spaventata ma, anzi, desiderosa di proseguire la propria vita insieme al compagno e al figlio, chiedendo addirittura più manifestazioni di affetto;
- il resistente contesta, altresì, tutte le dichiarazioni rese in sede penale e tutti i fatti attribuiti al resistente;
-la ricorrente non ha mai risparmiato parole denigratorie nei confronti del sig. DA,
della sorella dello stesso e della madre;
-la sig.ra ha sempre assunto un atteggiamento prevaricatore e provocatorio;
ha Pt_1
sempre fatto presente al compagno della posizione preferenziale che ha la donna in tali tipi di procedimenti, non solo con riguardo alla gestione del figlio ma anche con riferimento ad un eventuale procedimento penale;
-il resistente contesta integralmente la relazione della psicologa Dott.ssa il cui Per_3
contenuto è inattendibile, inveritiero e sicuramente costruito ad arte per favorire la sig.ra
Pt_1
-sin dalla separazione di fatto dalla sig.ra il resistente contribuito al mantenimento Pt_1
del figlio versando la somma di euro 250,00 mensili, oltre al 100% dell'Assegno Unico;
-il sig. DA non ha mai inteso rinunciare ad alcun diritto sul proprio figlio né
tantomeno ad avere un rapporto con lo stesso;
-il resistente percepisce uno stipendio mensile pari ad euro 1.300,00 circa e non svolge alcuna ulteriore attività lavorativa;
è proprietario dell'immobile sito in Rubano (PD) - Via A. De
Gasperi n. 11, ma sostiene mensilmente un mutuo pari ad euro 450,00; è, inoltre, proprietario dell'autovettura Audi A3 Sportback, che tuttavia è stata immatricolata nell'anno 2014;
pertanto, chiedeva:
“- “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, per le causali di cui in narrativa,
- rigettare la richiesta di affido esclusivo alla madre, in quanto infondata in fatto e in diritto;
- disporre che il minore venga affidato ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la Per_1
madre. Le decisioni di maggiore interesse relative alla sua istruzione, educazione e salute saranno
assunte di comune accordo da entrambi i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione
pagina 8 di 13 naturale e delle aspirazioni del minore. Le decisioni ordinarie saranno assunte da ciascun genitore
separatamente nei rispettivi periodi di permanenza con il figlio.
- disporre che il Sig. DA possa trascorrere del tempo con il proprio figlio alle seguenti
modalità:
- a fine settimana alternati dal sabato mattina fino alla domenica sera dopo cena quando verrà
accompagnato dal padre presso l'abitazione materna;
- due giorni a settimana (in caso di disaccordo il martedì e il giovedì) ad orari da concordare in
relazione ai turni lavorativi del Sig. DA;
- durante le vacanze natalizie il padre e la madre terranno il figlio una settimana ciascuno ad anni
alterni avendo cura di trascorrere alternativamente con l'uno o l'altro genitore il giorno di Natale e
Santo Stefano e il giorno del 31 dicembre e del primo dell'anno;
- durante le vacanze pasquali il minore trascorrerà il giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo
rispettivamente con il padre e con la madre ad anni alterni;
- tutte le altre festività (a mero titolo di esempio 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre)
verranno equamente suddivise tra i genitori;
- il compleanno verrà festeggiato con la madre e con il padre ad orari differenti (pranzo o cena), mentre
il compleanno della mamma e la Festa della Mamma e il compleanno del Papà e la Festa del Papà
verranno festeggiati rispettivamente con la madre e con il padre;
- durante il periodo estivo il figlio trascorrerà due settimane anche non consecutive con il padre da
concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno;
- disporre che il Sig. DA contribuisca al mantenimento del figlio mediante Per_1
corresponsione alla Sig.ra di un importo mensile pari ad euro 250,00 da rivalutarsi Pt_1
annualmente secondo gli indici ISTAT oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale di Padova. Con vittoria di spese e compensi di causa.
Con ogni riserva. Ai fini fiscali si dichiara che il valore del presente procedimento non ha subito
modifiche per effetto della presente costituzione e che il contributo unificato è stato versato da parte
ricorrente.
In via istruttoria:
pagina 9 di 13 Formulata sin d'ora ogni più ampia riserva di ulteriori produzioni, deduzioni e istanze, compresa
l'articolazione dei capitoli di prova nel corso del giudizio, anche in considerazione del contegno
processuale che controparte deciderà di assumere, si chiede l'ammissione di prova per interrogatorio
formale e per testi sui capitoli costituiti dalle circostanze in fatto sopra esposte.”
Successivamente, le parti depositavano le memorie ex art. 473 bis.17 c.p. e, in data
4.12.2024, si teneva l'udienza di comparizione, a seguito della quale, a scioglimento della riserva assunta, il Giudice, con Ordinanza datata 6.12.2024, dopo aver rigettato le richieste istruttorie delle parti, emetteva i seguenti provvedimenti provvisori:
“- Affida in via esclusiva alla madre sig.ra il figlio , con Parte_1 Persona_2
collocamento presso la stessa, con facoltà di prendere tutte le decisioni di ordinaria e straordinaria
amministrazione, comprese quelle di maggiore interesse (es. residenza, sanitarie, passaporto);
- Dispone che il sig. DA PE versi alla madre la somma di € 350 entro il 10 di ogni mese
a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo di Padova.”
Quindi, letto l'art. 473bis.22 ultimo comma, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 13.02.2025 in trattazione scritta per discussione, con termine per note fino al
12.02.2025.
A seguito del deposito di note scritte delle parti, il Giudice, con Ordinanza datata
14.02.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale e sul contributo al mantenimento del minore
Dalle risultanze processuali emerge che il sig. DA PE, imputato per il reato di maltrattamenti e lesioni aggravate nei confronti della ricorrente, risulta ancora sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ex compagna e al figlio, con applicazione del braccialetto elettronico, emessa dal Tribunale di Padova il 27.07.2024
Pertanto, allo stato, alla luce dei gravi episodi di violenza verbale e fisica allo stesso contestati,
supportati da testimonianze anche dirette, appare necessario confermare l'affidamento in via pagina 10 di 13 superesclusiva del figlio minore alla madre, sig.ra al fine di consentirle di Per_1 Pt_1
prendere in autonomia tutte le decisioni ordinarie e straordinarie relative al figlio, senza necessità di contatti o accordi con il padre, così da tutelare l'integrità psicofisica di entrambi.
Essendo vigente la misura cautelare, con divieto di avvicinamento anche al figlio (doc.2 parte ricorrente) sussiste, al momento, un ostacolo giuridico alla programmazione di incontri tra padre e figlio;
una volta cessata la misura cautelare, il sig. DA potrà chiedere ai
Servizi competenti di attivare gli incontri padre-figlio, secondo le modalità e i tempi ritenuti adeguati, nel rispetto dell'interesse e benessere psico-fisico del minore, previa frequentazione di percorsi di recupero per uomini maltrattanti, sostegno alla genitorialità e valutazione delle capacità genitoriali.
Quanto al contributo al mantenimento del figlio minore dalle buste paga prodotte Per_1
dalla ricorrente (doc. 40) non emergono variazioni peggiorative rispetto a quanto dichiarato in sede di udienza né rispetto a quanto già valutato ai fini dell'emissione dei provvedimenti provvisori. Ella svolge la professione di infermiera ed ha dichiarato nel 730/2024 un reddito complessivo di € 26.330, nel 730/2023 di € 29.728. Convive attualmente con i propri genitori,
nella loro abitazione e percepisce l'assegno unico di € 165, così come dichiarato in udienza
(nessuna effettiva riduzione è stata documentata).
Anche rispetto alla situazione reddituale e patrimoniale del resistente non sono emerse variazioni nella condizione economica descritta in sede di emissione dei provvedimenti provvisori. Egli lavora come agente di Polizia Penitenziaria, ha dichiarato un reddito complessivo nel 2023 (730/2024) di € 33.305 nel 2022 (730/2023) di € 32.964, ha affermato in udienza di avere la cessione mensile del quinto dello stipendio per un prestito richiesto per l'acquisto della quota della casa coniugale dalla ex moglie (non documentato, ma neppure contestato da parte ricorrente) , risulta dagli estratti conto il pagamento della rata del mutuo di € 450 mensili circa per la casa di proprietà ove vive. Tuttavia, dai medesimi estratti conto allegati, risultano ulteriori entrate mensili variabili, alcune a titolo di indennità di trasferta o rimborsi, altre per causali non identificabili.
pagina 11 di 13 Pertanto, il Collegio, alla luce delle condizioni economico-reddituali delle parti, delle spese da ciascuna sostenute, della totale gestione del figlio da parte della madre, delle esigenze del minore rapportate all'età, ritiene congruo confermare che il sig. DA
versi, entro il 10 di ogni mese, alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento per Pt_1
il figlio, la somma di € 350, rivalutabile annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Padova.
Sulle spese di lite
Stante la parziale soccombenza del resistente sulle domande di affido e visite, le spese di lite,
liquidate come da dispositivo in applicazione dell'art. 5 del D.M. 55/2014 aggiornato dal D.M.
147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile del procedimento, del tipo e complessità
dell'attività svolta e dei valori medi ivi previsti relativi alle fasi studio introduttiva e decisionale, devono essere poste per la metà a suo carico, compensate per il resto
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così
decide:
- affida in via esclusiva alla madre, sig.ra il figlio Parte_1 Persona_2
, con collocamento presso la stessa, con facoltà di prendere tutte le decisioni di
[...]
ordinaria e straordinaria amministrazione, comprese quelle di maggiore interesse (es.
residenza, sanitarie, passaporto);
- rigetta la domanda del resistente di disporre visite con il figlio minore. Il sig.
DA potrà chiedere ai Servizi competenti di attivare gli incontri padre-figlio,
secondo le modalità e i tempi ritenuti adeguati, nel rispetto dell'interesse e benessere psico-fisico del minore, previa valutazione delle capacità genitoriali, frequentazione di percorsi di recupero per uomini maltrattanti e di sostegno alla genitorialità, se necessari;
pagina 12 di 13 - dispone che il sig. DA PE versi alla madre, sig.ra la Parte_1
somma di € 350 entro il 10 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento del figlio,
oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Padova.
Condanna VE PE alla refusione a favore di Parte_1
delle spese di lite che si liquidano per la quota in € 1698,50 oltre IVA CPA e spese generali come per legge.
Padova, 1 aprile 2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Alina Rossato
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel.
dott. Barbara De Munari Giudice
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 5030/2024 R.G. promossa con ricorso depositato il
21/10/2024
da
, con gli Avv.ti CRACCO LORENZA e PATRASSI LEOPARDI GIULIA Parte_1
e
VE PE, con gli Avv.ti DAMIANI VALERIA e DE GREGORIO
ANTONIO FRANCESCO
e con l'intervento del P.M.
oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni di parte ricorrente:
“1. Disporre che il minore venga affidato in modo esclusivo alla madre;
Persona_1
2. Autorizzare la madre a richiedere il rilascio e/o il rinnovo del passaporto o di ogni altro documento
valido per l'espatrio per il figlio minore.
pagina 1 di 13
3. Incaricare i Servizi sociali territorialmente competenti affinché, in coordinamento con il competente
Consultorio Familiare, previo accertamento circa le condizioni psichiche del padre e le eventuali
patologie di cui sia affetto e previa valutazione delle sue capacità genitoriali, segnalando l'eventuale
sussistenza di aspetti di criticità nel rapporto con il figlio minore, ristabiliscano, in forma protetta, o
secondo le modalità ritenute più opportune, i rapporti tra il padre ed;
Persona_1
4. Disporre che il sig. PE DA contribuisca al mantenimento del figlio con Persona_1
il versamento alla sig.ra di un assegno pari a Euro 500,00 mensili o la diversa somma Parte_1
che si riterrà di giustizia, da versarsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese e
annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, o in alternativa, di un importo pari a Euro 700,00
comprensivo di spese straordinarie,
5. Con condanna alle spese di lite. Quanto alla determinazione delle spese legali se ne chiede la
liquidazione con la maggiorazione del 30% prevista “quando gli atti depositati con modalità
telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione
e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti
allegati” ex D.M. n. 55/2014 art. 4, comma 1-bis introdotto dal D.M. n. 37/2018.”
Conclusioni parte resistente:
“Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, per le causali di cui in narrativa,
- modificare i provvedimenti assunti con ordinanza del 6 dicembre 2024, pubblicata il successivo 9
dicembre 2024, in via provvisoria, come di seguito:
- rigettare la richiesta di affido esclusivo alla madre, in quanto infondata in fatto e in diritto;
- disporre che il minore venga affidato ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la Per_1
madre. Le decisioni di maggiore interesse relative alla sua istruzione, educazione e salute saranno
assunte di comune accordo da entrambi i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione
naturale e delle aspirazioni del minore. Le decisioni ordinarie saranno assunte da ciascun genitore
separatamente nei rispettivi periodi di permanenza con il figlio.
- disporre che il Sig. DA possa trascorrere del tempo con il proprio figlio alle seguenti
modalità:
pagina 2 di 13 - a fine settimana alternati dal sabato mattina fino alla domenica sera dopo cena quando verrà
accompagnato dal padre presso l'abitazione materna;
- due giorni a settimana (in caso di disaccordo il martedì e il giovedì) ad orari da concordare in
relazione ai turni lavorativi del Sig. DA;
- durante le vacanze natalizie il padre e la madre terranno il figlio una settimana ciascuno ad anni
alterni avendo cura di trascorrere alternativamente con l'uno o l'altro genitore il giorno di Natale e
Santo Stefano e il giorno del 31 dicembre e del primo dell'anno;
- durante le vacanze pasquali il minore trascorrerà il giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo
rispettivamente con il padre e con la madre ad anni alterni;
- tutte le altre festività (a mero titolo di esempio 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre)
verranno equamente suddivise tra i genitori;
- il compleanno verrà festeggiato con la madre e con il padre ad orari differenti (pranzo o cena), mentre
il compleanno della mamma e la Festa della Mamma e il compleanno del Papà e la Festa del Papà
verranno festeggiati rispettivamente con la madre e con il padre;
- durante il periodo estivo il figlio trascorrerà due settimane anche non consecutive con il padre da
concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno;
- disporre che il Sig. DA contribuisca al mantenimento del figlio mediante Per_1
corresponsione alla Sig.ra di un importo mensile pari ad euro 250,00 da rivalutarsi Pt_1
annualmente secondo gli indici ISTAT oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale di Padova.
- disporre che la madre agevoli e promuova il rapporto tra e i parenti paterni, anche Persona_1
mediante l'uso di strumenti informatici e mediante l'inoltro di foto e video;
- disporre a carico della madre la spesa dell'asilo privato da lei scelto.
In via istruttoria
Si insiste per la richiesta dei mezzi istruttori di cui alla memoria ex art. 473bis.17, comma 2, c.p.c.
Con vittoria di spese e compensi di causa.”
pagina 3 di 13 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.10.2024 la sig.ra premettendo che: Parte_1
-dalla relazione more uxorio con il sig. DA nasceva, ad Abano Terme, il 24.05.2023,
il figlio minore;
Persona_2
- il nucleo familiare risiedeva, fino al maggio 2024, nell'abitazione di proprietà del sig.
DA sita in Rubano (PD), via A. De Gasperi n. 1;
- il sig. DA manifestava un carattere irascibile e svalutante nei confronti della compagna, che si trovava ad assumere una posizione di dipendenza emotiva, nel costante timore di perdere il compagno qualora non avesse assecondato i suoi desideri e le sue richieste;
- quando la ricorrente era incinta, i comportamenti del sig. DA nei confronti della compagna divenivano ancora più oppressivi, imponendole forme di controllo sempre più
invasive, come la richiesta dei codici di accesso al suo conto corrente personale per verificarne i movimenti;
- si aggiungevano atteggiamenti prevaricatori, che, se non assecondati, portavano a liti furibonde, con violenze anche di tipo fisico;
- la situazione degenerava ancora di più quando la sig.ra si rendeva conto della Pt_1
dipendenza dal gioco d'azzardo di cui era affetto il compagno, che lo portava a rivolgerle,
quasi in modo ossessivo, continue richieste di denaro, e a minacciarla, in caso di suo rifiuto,
di buttarla fuori di casa;
- alle crescenti richieste di denaro da parte del sig. DA, si accompagnavano minacce sempre più feroci, insulti e provocazioni. Tra queste, vi erano anche ripetuti “inviti” a compiere gesti di autolesionismo, e manipolazioni psicologiche mirate a far reagire la sig.ra in modo disperato, così poi da attribuirle la colpa dei conflitti;
Pt_1
- il sig. DA, sfruttando la fragilità emotiva legata alla maternità, iniziava, inoltre, a mettere in dubbio le capacità genitoriali della sig.ra insinuando costantemente che Pt_1
non fosse in grado di occuparsi di suo figlio per amplificare la sua pressione psicologica;
pagina 4 di 13 - il sig. DA mostrava totale disinteresse nei confronti del figlio;
il 20 dicembre 2023,
durante una discussione, scaraventava giù dalle scale del condominio della casa familiare la compagna con in braccio il piccolo;
Persona_1
- a fronte di plurime e gravi condotte poste in essere dal sig. DA, pregiudizievoli dell'integrità fisica tanto della compagna, quanto del figlio minore , la sig.ra Persona_1
decideva, in data 1.05.2024, di lasciare la casa familiare e di tornare a vivere presso Pt_1
l'abitazione dei propri genitori;
- l'uscita dalla casa familiare, tuttavia, invece di allentare le tensioni tra le parti, portava di fatto il sig. DA a un comportamento ancora più oppressivo e, a tratti, persecutorio,
nei confronti della ricorrente e gli incontri padre-figlio divenivano occasioni di minacce,
insulti e violenze a danno della sig.ra Pt_1
- in due occasioni, in data 22.06 ed in data 21.07, la sig.ra a causa degli Pt_1
strattonamenti dell'ex compagno, subiva delle lesioni personali dichiarate guaribili rispettivamente in 5 e 3 giorni;
- tali fatti costringevano la ricorrente a presentare in data 22.07.2024 formale querela,
denunciando l'ex compagno per il reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi,
nonché per il reato di lesioni personali;
- nell'ambito del conseguente procedimento penale (n. 6334/2024 R.G. N.R.), il G.I.P., con ordinanza del 27 luglio 2024, disponeva a carico del sig. DA la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla sig.ra , al figlio e ai familiari dell'ex compagna;
Parte_1
- la signora lavora come infermiera nel reparto di Gastroenterologia e Trapianti Pt_1
Multiviscerali presso il 5° piano del Policlinico dell'Azienda Ospedale-Università di Padova,
percependo un reddito annuale netto di ca. € 24.000;
- il signor DA è appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria, con la qualifica di
Assistente Capo presso il Servizio Traduzioni e Piantonamenti. Nonostante il proprio rapporto di lavoro in regime di diritto pubblico, il resistente lavorava anche in nero come addetto alla sicurezza durante eventi pubblici;
pagina 5 di 13 - il resistente è proprietario dell'immobile sito in Rubano (PD), via A. De Gasperi n. 1 e della relativa autorimessa sita in Via J. Monnet;
- egli, inoltre, risulta proprietario di un'autovettura Audi A3 Sportback;
- il sig. DA non ha mai contribuito economicamente al mantenimento del figlio minore;
Persona_1
- solamente dal mese di giugno, a seguito dell'intervento dei rispettivi legali, il sig.
DA iniziava a versare l'importo mensile di € 250,00 per il mantenimento del proprio figlio;
pertanto, chiedeva:
“1. Disporre che il minore venga affidato in modo esclusivo alla madre;
Persona_1
2. Autorizzare la madre a richiedere il rilascio e/o il rinnovo del passaporto o di ogni altro documento
valido per l'espatrio per il figlio minore.
3. Incaricare i Servizi sociali territorialmente competenti affinché, in coordinamento con il competente
Consultorio Familiare, previo accertamento circa le condizioni psichiche del padre e le eventuali
patologie di cui sia affetto e previa valutazione delle sue capacità genitoriali, segnalando l'eventuale
sussistenza di aspetti di criticità nel rapporto con il figlio minore, ristabiliscano, in forma protetta, o
secondo le modalità ritenute più opportune, i rapporti tra il padre ed;
Persona_1
4. Disporre che il sig. PE DA contribuisca al mantenimento del figlio con Persona_1
il versamento alla sig.ra di un assegno, comprensivo di spese straordinarie, pari a Parte_1
Euro 700,00 mensili o la diversa somma che si riterrà di giustizia, da versarsi a mezzo bonifico
bancario entro il giorno 5 di ogni mese e annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
5. Con condanna alle spese di lite. Quanto alla determinazione delle spese legali se ne chiede la
liquidazione con la maggiorazione del 30% prevista “quando gli atti depositati con modalità
telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione
e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti
allegati” ex D.M. n. 55/2014 art. 4, comma 1-bis introdotto dal D.M. n. 37/2018 In via subordinata
Disporre che il sig. PE DA contribuisca al mantenimento del figlio con il Persona_1
versamento alla sig.ra di un assegno pari a Euro 500,00 mensili, da versarsi a mezzo Parte_1
pagina 6 di 13 bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese e annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT,
oltre al 50% di tutte le spese straordinarie, così come individuate dal Protocollo del Tribunale di
Padova.
Chiede altresì che il procedimento, in ragione delle condotte violente denunciate, venga svolto con le
modalità e cautele di cui agli artt. 473- bis.40 e ss.”
Successivamente, con Decreto datato 23.10.2024, il Giudice relatore fissava davanti a sé
l'udienza del 4.12.2024, ore 11.15, per sentire la ricorrente, con la presenza dei Procuratori di entrambe le parti, e l'udienza del 4.12.2024, ore 12.15, per sentire il resistente con la presenza dei Procuratori di entrambe le parti.
Quindi, in data 19.11.2024 si costituiva il resistente, il quale, premettendo che:
- la relazione tra le parti è sempre stata caratterizzata da un alto grado di conflittualità,
scaturita dall'atteggiamento illogico e violento della sig.ra Pt_1
- il racconto della ricorrente avente ad oggetto gli episodi di violenza è parziale e inesatto;
- il sig. DA non ha mai scaraventato giù dalle scale del condominio della casa familiare la compagna con in braccio il piccolo Per_1
- la possessività della sig.ra e della madre nei confronti di ha sempre Pt_1 Per_1
caratterizzato il loro atteggiamento, ritenendo il Sig. DA e la di lui famiglia non idonei all'accudimento e alla crescita del bambino per il solo fatto di avere un modo di fare diverso dal proprio;
- il resistente chiedeva alla sig.ra di abbandonare la casa familiare dopo l'ennesima Pt_1
violenza fisica perpetrata dalla compagna nei suoi confronti, in quanto reo di aver inoltrato alla propria mamma fotografie del piccolo nonostante il divieto dalla stessa imposto;
lo Per_1
stesso, stanco dell'atteggiamento della compagna, le aveva comunicato la sua volontà di non proseguire nella relazione alla luce del fatto che il rapporto era ormai compromesso. Quindi,
la ricorrente chiamava i genitori del sig. DA per comunicare loro che il figlio giocava d'azzardo, in modo da screditarlo davanti alla sua famiglia;
-dalle chat su whatsapp successive all'allontanamento della ricorrente emerge un atteggiamento pacato e propositivo del sig. DA e la sig.ra non sembra in Pt_1
pagina 7 di 13 alcun modo spaventata ma, anzi, desiderosa di proseguire la propria vita insieme al compagno e al figlio, chiedendo addirittura più manifestazioni di affetto;
- il resistente contesta, altresì, tutte le dichiarazioni rese in sede penale e tutti i fatti attribuiti al resistente;
-la ricorrente non ha mai risparmiato parole denigratorie nei confronti del sig. DA,
della sorella dello stesso e della madre;
-la sig.ra ha sempre assunto un atteggiamento prevaricatore e provocatorio;
ha Pt_1
sempre fatto presente al compagno della posizione preferenziale che ha la donna in tali tipi di procedimenti, non solo con riguardo alla gestione del figlio ma anche con riferimento ad un eventuale procedimento penale;
-il resistente contesta integralmente la relazione della psicologa Dott.ssa il cui Per_3
contenuto è inattendibile, inveritiero e sicuramente costruito ad arte per favorire la sig.ra
Pt_1
-sin dalla separazione di fatto dalla sig.ra il resistente contribuito al mantenimento Pt_1
del figlio versando la somma di euro 250,00 mensili, oltre al 100% dell'Assegno Unico;
-il sig. DA non ha mai inteso rinunciare ad alcun diritto sul proprio figlio né
tantomeno ad avere un rapporto con lo stesso;
-il resistente percepisce uno stipendio mensile pari ad euro 1.300,00 circa e non svolge alcuna ulteriore attività lavorativa;
è proprietario dell'immobile sito in Rubano (PD) - Via A. De
Gasperi n. 11, ma sostiene mensilmente un mutuo pari ad euro 450,00; è, inoltre, proprietario dell'autovettura Audi A3 Sportback, che tuttavia è stata immatricolata nell'anno 2014;
pertanto, chiedeva:
“- “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, per le causali di cui in narrativa,
- rigettare la richiesta di affido esclusivo alla madre, in quanto infondata in fatto e in diritto;
- disporre che il minore venga affidato ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la Per_1
madre. Le decisioni di maggiore interesse relative alla sua istruzione, educazione e salute saranno
assunte di comune accordo da entrambi i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione
pagina 8 di 13 naturale e delle aspirazioni del minore. Le decisioni ordinarie saranno assunte da ciascun genitore
separatamente nei rispettivi periodi di permanenza con il figlio.
- disporre che il Sig. DA possa trascorrere del tempo con il proprio figlio alle seguenti
modalità:
- a fine settimana alternati dal sabato mattina fino alla domenica sera dopo cena quando verrà
accompagnato dal padre presso l'abitazione materna;
- due giorni a settimana (in caso di disaccordo il martedì e il giovedì) ad orari da concordare in
relazione ai turni lavorativi del Sig. DA;
- durante le vacanze natalizie il padre e la madre terranno il figlio una settimana ciascuno ad anni
alterni avendo cura di trascorrere alternativamente con l'uno o l'altro genitore il giorno di Natale e
Santo Stefano e il giorno del 31 dicembre e del primo dell'anno;
- durante le vacanze pasquali il minore trascorrerà il giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo
rispettivamente con il padre e con la madre ad anni alterni;
- tutte le altre festività (a mero titolo di esempio 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre)
verranno equamente suddivise tra i genitori;
- il compleanno verrà festeggiato con la madre e con il padre ad orari differenti (pranzo o cena), mentre
il compleanno della mamma e la Festa della Mamma e il compleanno del Papà e la Festa del Papà
verranno festeggiati rispettivamente con la madre e con il padre;
- durante il periodo estivo il figlio trascorrerà due settimane anche non consecutive con il padre da
concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno;
- disporre che il Sig. DA contribuisca al mantenimento del figlio mediante Per_1
corresponsione alla Sig.ra di un importo mensile pari ad euro 250,00 da rivalutarsi Pt_1
annualmente secondo gli indici ISTAT oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale di Padova. Con vittoria di spese e compensi di causa.
Con ogni riserva. Ai fini fiscali si dichiara che il valore del presente procedimento non ha subito
modifiche per effetto della presente costituzione e che il contributo unificato è stato versato da parte
ricorrente.
In via istruttoria:
pagina 9 di 13 Formulata sin d'ora ogni più ampia riserva di ulteriori produzioni, deduzioni e istanze, compresa
l'articolazione dei capitoli di prova nel corso del giudizio, anche in considerazione del contegno
processuale che controparte deciderà di assumere, si chiede l'ammissione di prova per interrogatorio
formale e per testi sui capitoli costituiti dalle circostanze in fatto sopra esposte.”
Successivamente, le parti depositavano le memorie ex art. 473 bis.17 c.p. e, in data
4.12.2024, si teneva l'udienza di comparizione, a seguito della quale, a scioglimento della riserva assunta, il Giudice, con Ordinanza datata 6.12.2024, dopo aver rigettato le richieste istruttorie delle parti, emetteva i seguenti provvedimenti provvisori:
“- Affida in via esclusiva alla madre sig.ra il figlio , con Parte_1 Persona_2
collocamento presso la stessa, con facoltà di prendere tutte le decisioni di ordinaria e straordinaria
amministrazione, comprese quelle di maggiore interesse (es. residenza, sanitarie, passaporto);
- Dispone che il sig. DA PE versi alla madre la somma di € 350 entro il 10 di ogni mese
a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo di Padova.”
Quindi, letto l'art. 473bis.22 ultimo comma, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 13.02.2025 in trattazione scritta per discussione, con termine per note fino al
12.02.2025.
A seguito del deposito di note scritte delle parti, il Giudice, con Ordinanza datata
14.02.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale e sul contributo al mantenimento del minore
Dalle risultanze processuali emerge che il sig. DA PE, imputato per il reato di maltrattamenti e lesioni aggravate nei confronti della ricorrente, risulta ancora sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ex compagna e al figlio, con applicazione del braccialetto elettronico, emessa dal Tribunale di Padova il 27.07.2024
Pertanto, allo stato, alla luce dei gravi episodi di violenza verbale e fisica allo stesso contestati,
supportati da testimonianze anche dirette, appare necessario confermare l'affidamento in via pagina 10 di 13 superesclusiva del figlio minore alla madre, sig.ra al fine di consentirle di Per_1 Pt_1
prendere in autonomia tutte le decisioni ordinarie e straordinarie relative al figlio, senza necessità di contatti o accordi con il padre, così da tutelare l'integrità psicofisica di entrambi.
Essendo vigente la misura cautelare, con divieto di avvicinamento anche al figlio (doc.2 parte ricorrente) sussiste, al momento, un ostacolo giuridico alla programmazione di incontri tra padre e figlio;
una volta cessata la misura cautelare, il sig. DA potrà chiedere ai
Servizi competenti di attivare gli incontri padre-figlio, secondo le modalità e i tempi ritenuti adeguati, nel rispetto dell'interesse e benessere psico-fisico del minore, previa frequentazione di percorsi di recupero per uomini maltrattanti, sostegno alla genitorialità e valutazione delle capacità genitoriali.
Quanto al contributo al mantenimento del figlio minore dalle buste paga prodotte Per_1
dalla ricorrente (doc. 40) non emergono variazioni peggiorative rispetto a quanto dichiarato in sede di udienza né rispetto a quanto già valutato ai fini dell'emissione dei provvedimenti provvisori. Ella svolge la professione di infermiera ed ha dichiarato nel 730/2024 un reddito complessivo di € 26.330, nel 730/2023 di € 29.728. Convive attualmente con i propri genitori,
nella loro abitazione e percepisce l'assegno unico di € 165, così come dichiarato in udienza
(nessuna effettiva riduzione è stata documentata).
Anche rispetto alla situazione reddituale e patrimoniale del resistente non sono emerse variazioni nella condizione economica descritta in sede di emissione dei provvedimenti provvisori. Egli lavora come agente di Polizia Penitenziaria, ha dichiarato un reddito complessivo nel 2023 (730/2024) di € 33.305 nel 2022 (730/2023) di € 32.964, ha affermato in udienza di avere la cessione mensile del quinto dello stipendio per un prestito richiesto per l'acquisto della quota della casa coniugale dalla ex moglie (non documentato, ma neppure contestato da parte ricorrente) , risulta dagli estratti conto il pagamento della rata del mutuo di € 450 mensili circa per la casa di proprietà ove vive. Tuttavia, dai medesimi estratti conto allegati, risultano ulteriori entrate mensili variabili, alcune a titolo di indennità di trasferta o rimborsi, altre per causali non identificabili.
pagina 11 di 13 Pertanto, il Collegio, alla luce delle condizioni economico-reddituali delle parti, delle spese da ciascuna sostenute, della totale gestione del figlio da parte della madre, delle esigenze del minore rapportate all'età, ritiene congruo confermare che il sig. DA
versi, entro il 10 di ogni mese, alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento per Pt_1
il figlio, la somma di € 350, rivalutabile annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Padova.
Sulle spese di lite
Stante la parziale soccombenza del resistente sulle domande di affido e visite, le spese di lite,
liquidate come da dispositivo in applicazione dell'art. 5 del D.M. 55/2014 aggiornato dal D.M.
147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile del procedimento, del tipo e complessità
dell'attività svolta e dei valori medi ivi previsti relativi alle fasi studio introduttiva e decisionale, devono essere poste per la metà a suo carico, compensate per il resto
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così
decide:
- affida in via esclusiva alla madre, sig.ra il figlio Parte_1 Persona_2
, con collocamento presso la stessa, con facoltà di prendere tutte le decisioni di
[...]
ordinaria e straordinaria amministrazione, comprese quelle di maggiore interesse (es.
residenza, sanitarie, passaporto);
- rigetta la domanda del resistente di disporre visite con il figlio minore. Il sig.
DA potrà chiedere ai Servizi competenti di attivare gli incontri padre-figlio,
secondo le modalità e i tempi ritenuti adeguati, nel rispetto dell'interesse e benessere psico-fisico del minore, previa valutazione delle capacità genitoriali, frequentazione di percorsi di recupero per uomini maltrattanti e di sostegno alla genitorialità, se necessari;
pagina 12 di 13 - dispone che il sig. DA PE versi alla madre, sig.ra la Parte_1
somma di € 350 entro il 10 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento del figlio,
oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Padova.
Condanna VE PE alla refusione a favore di Parte_1
delle spese di lite che si liquidano per la quota in € 1698,50 oltre IVA CPA e spese generali come per legge.
Padova, 1 aprile 2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Alina Rossato
pagina 13 di 13