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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 02/07/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 864/2021
Tribunale Ordinario di Oristano
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 864/2021 tra
Parte_1
ATTORE/I e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi, 2.7.2025, l'udienza dinanzi al Giudice Andrea Bonetti si svolge nelle modalità della trattazione scritta. Il Giudice, lette le conclusioni delle parti si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegandola al verbale.
Il Giudice
Andrea Bonetti
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Oristano
SEZIONE ORDINARI/SPECIALI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Bonetti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 864/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE ANGELIS LUCA Parte_1 C.F._1 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA EINAUDI, 11 09129 CAGLIARI presso il difensore avv. DE ANGELIS LUCA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PANI FABRIZIO e CP_1 C.F._2 dell'avv. MARONGIU NICOLA ( ) VIA SAN LUCIFERO 59 09125 C.F._3 CAGLIARI;
, elettivamente domiciliato in VIA SAN LUCIFERO. 59 09125 CAGLARI presso il difensore avv. PANI FABRIZIO
CONCLUSIONI
Per l'attore:
“Voglia l'On. Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza, eccezione disattesa, anche in via istruttoria e incidentale:
- accertare e dichiarare, agli effetti civili, la responsabilità per fatto illecito di , per aver CP_1 posto in essere i comportamenti dedotti costituenti reato nei confronti di ed accertati Parte_1 con sentenza del 9 maggio 2019, emessa dal Tribunale Ordinario di Oristano, Sezione Unica Penale, nell'ambito del procedimento R.N.R. 925/2014, R.G. 553/2014, nonché con sentenza del 3 marzo 2021, emessa dalla Corte d'Appello di Cagliari, Seconda Sezione Penale, nell'ambito del procedimento R.G.
979/2019.
- accertare e dichiarare che tali comportamenti hanno cagionato un grave ed irreparabile pregiudizio in capo all'odierna attrice, comportante gravi danni sia sul piano materiale che sul piano morale, biologico ed esistenziale, direttamente e immediatamente riconducibili alla condotta penalmente rilevante posta in essere dal convenuto;
pagina 2 di 10 - per l'effetto, condannare il all'integrale risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, CP_1 comprensivi del pregiudizio biologico, morale ed esistenziale in favore dell'odierna attrice, nella misura da determinarsi in corso di causa, se del caso anche in via equitativa, oltre interessi legali sino al saldo;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore anticipatario.”
Per il convenuto:
“il sig. , ut supra, si costitusce in giudizio e insiste affinchè il Giudice, contrariis rejectis, CP_1 voglia: in via principale:
- accertare e dichiarare l'insussistenza di danno patrimoniale;
per l'effetto, rigettare la relativa domanda e mandare assolto il convenuto da ogni pretesa;
- accertare e dichiarare l'insussistenza di danno non patrimoniale risarcibile, tenuto conto della condanna in via provvisionale e dei pagamenti effettuati;
per l'effetto, rigettare la relativa domanda e mandare assolto il convenuto da ogni pretesa;
in subordine:
- nella denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi sussistente danno patrimoniale risarcibile, tenere conto dei pagamenti effettuati e procedere alla liquidazione con decurtazione dei relativi importi;
- nella denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi sussistente danno non patrimoniale risarcibile, tenere conto della liquidazione in via provvisionale nonchè dei pagamenti già effettuati e procedere alla liquidazione con decurtazione dei relativi importi;
In ogni caso, con vittoria di onorari e spese di lite.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni derivati dalle abituali e Parte_1 sistematiche condotte di maltrattamenti, sfociate anche in un tentativo di violenza sessuale, perpetrate nei suoi confronti dal coniuge nel corso della convivenza matrimoniale e per le quali CP_1 quest'ultimo è stato condannato con sentenza del 9 maggio 2019, emessa dal Tribunale Ordinario di
Oristano, Sezione Unica Penale, nell'ambito del procedimento R.N.R. 925/2014, R.G. 553/2014 e con sentenza definitiva del 3 marzo 2021, emessa dalla Corte d'Appello di Cagliari, Seconda Sezione
Penale, nell'ambito del procedimento R.G. 979/2019.
In particolare, l'attrice ha affermato di essere affetta, dal 7.7.2008, da una grave disabilità, sopravvenuta a seguito di un intervento chirurgico per ernia discale che le aveva causato una paraparesi pagina 3 di 10 spastica irreversibile e conseguente invalidità civile al 100%.
A seguito di tali accadimenti, il reagiva distaccandosi progressivamente dalla moglie e CP_1 ignorando le sue esigenze;
a tale comportamento si accompagnavano condotte tese ad umiliare e svilire l'attrice, consistenti in continui episodi di violenza fisica e morale.
In particolare, lamenta l'attrice il fatto che il marito le avesse proibito di disporre liberamente dei sussidi di cui lei beneficiava, pensione di invalidità e assegno di accompagnamento, impedendole di poterne usufruire personalmente e obbligandola a rivolgersi a lui per qualsiasi esigenza di natura economica.
Inoltre, nonostante dopo l'intervento chirurgico del luglio 2008 non potesse più avere Parte_1 rapporti sessuali, la medesima era nondimeno vittima di continui forzosi tentativi da parte del marito;
al che, ormai stremata dalla situazione, nel maggio 2013, l'attrice decideva di comunicare al coniuge la sua volontà di separarsi. La stessa notte il marito, forzando la porta della camera dove dormiva la moglie, tentava di costringerla a subire atti sessuali, desistendo soltanto dinanzi alla sue urla ed alla sua strenua resistenza.
Il 21.1.2014 decideva quindi di sporgere formale querela nei confronti del marito, il Parte_1 quale veniva imputato dei reati di cui agli artt. 61, n. 5, e 572 c.p., nonché del reato di cui agli artt. 56,
61 n. 5, 81, 609 bis, co. 1, e 609 ter, co. 5 quater, c.p., nell'ambito del procedimento penale R.N.R. n.
925/2014, Reg. Gen. n. 553/2015.
Il procedimento penale si concludeva, dopo l'impugnazione della sentenza di condanna del Tribunale di Oristano da parte del convenuto, con la condanna confermata dalla Corte d'Appello di Cagliari in data 3.3.2021; la pena finale veniva determinata in anni due, mesi dieci, giorni quindici di reclusione oltre al pagamento di una provvisionale di 10.000,00 euro.
Parte convenuta, costituitasi in giudizio, ha eccepito:
l'insussistenza del danno patrimoniale e non patrimoniale, non essendo rinvenibile, dalle motivazioni delle sentenze penali di primo e secondo grado, una diminuzione patrimoniale ovvero la sussistenza di lucro cessante in capo all'attrice e non essendovi neppure prova che le condotte di cui al giudicato penale avrebbero cagionato una condizione depressiva a carico dell'attrice; il medesimo avrebbe, comunque, già corrisposto alla moglie 15.000,00 euro, oltre 1.313,21 euro a titolo di spese legali sostenute in sede penale.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, interrogatorio formale del convenuto e prove testimoniali. pagina 4 di 10 Dopo aver formulato una proposta conciliativa, alla quale le parti hanno aderito relativamente unicamente al quantum, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza al
2.7.2025 per la precisazione delle conclusioni, la discussione della causa e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termine sino al giorno dell'udienza per il deposito delle note conclusive.
Nel merito, la domanda attorea è fondata e merita accoglimento nei termini che seguono.
Le circostanze di fatto poste a carico del convenuto ai fini della invocata responsabilità per danni da fatto illecito doloso sono divenute incontrovertibili in forza di giudicato. Infatti, con sentenza definitiva del 3 marzo 2021, emessa dalla Corte d'Appello di Cagliari, Seconda Sezione Penale, nell'ambito del procedimento R.G. 979/2019, è stato riconosciuto colpevole del delitto cui agli artt. 61 n. CP_1
5 e 572 c.p. e del delitto di cui agli artt. 56, 61 n.5, 609 bis co. 1 c.p. nei confronti di;
il Parte_1 medesimo, come già esposto, veniva condannato alla pena di anni due, mesi dieci, giorni quindici di reclusione e al risarcimento dei danni cagionati alla costituita parte civile, danni da in separato giudizio con una provvisionale esecutiva di € 10.000,00.
Ai sensi dell'art. 651 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di condanna, pronunciata a seguito di dibattimento, fa stato fra le parti quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale ed all'affermazione che l'imputato lo ha commesso. Di conseguenza, al giudice civile è preclusa la possibilità di sostituire la ricostruzione storica effettuata in precedenza dal giudice penale, provvedendo ad un nuovo accertamento dell'accadimento in maniera difforme, restando salva la possibilità di apprezzare e valutare gli elementi emergenti dalla sentenza, nonché di analizzare ogni altro ulteriore dato o modalità del fatto non considerati dal giudice penale, ai fini delle determinazioni da assumere in ordine al diritto al risarcimento del danno e alla sua entità.
A tal proposito così si è espressa la Suprema Corte: “nei reati di danno, la decisione di condanna generica al risarcimento emessa dal giudice penale contiene implicitamente l'accertamento del danno evento e del nesso di causalità materiale tra questo e il fatto di reato, ma non anche quello del danno conseguenza, per il quale si rende necessaria un'ulteriore indagine, in sede civile, sul nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli “ (Cass., 05/05/2020, n.
8477, conf. Cass., 02/08/2022, n. 23960);
È necessario, pertanto, in questa sede verificare se dalle condotte del convenuto siano effettivamente derivate conseguenze dannose alla odierna attrice e valutarne l'entità.
In generale, il danno non patrimoniale, anche se derivante da reato, costituisce un danno conseguenza;
pagina 5 di 10 lo stesso non può mai considerarsi in re ipsa bensì deve essere specificamente allegato e provato a fini risarcitori, sia pure mediante presunzioni, facendo altresì ricorso, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove.
Orbene, dalla ricostruzione dei fatti operata in sede penale nei due gradi di giudizio, sostanzialmente confermata dalle prove testimoniali assunte in sede civile, è emerso come, da fine 2008 fino a giugno
2013, avesse posto in essere, coscientemente, condotte tese a disprezzare, mortificare e CP_1 denigrare la moglie invalida.
A tali fatti si va a sommare il tentativo di violenza sessuale perpetrato dal convenuto ai danni della moglie.
Ciò posto, si osserva che il risarcimento dei danni non patrimoniali presuppone la sussistenza di un illecito che abbia cagionato un'offesa ai diritti fondamentali e inviolabili della persona, costituzionalmente garantiti, o, in ogni caso, ove vi sia una previsione di legge che dia ingresso a tale tutela;
la fattispecie è integrata nel caso in cui ricorra una fattispecie di reato, sempre che si tratti di interessi meritevoli di tutela nell'ordinamento e di pregiudizi apprezzabili oltre una certa soglia di tollerabilità.
Ai fini della liquidazione, è poi necessario tener conto dei più recenti insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, che hanno chiarito l'esigenza di procedere ad una liquidazione omnicomprensiva ed unitaria, al fine di evitare ingiuste duplicazioni risarcitorie, pur prendendo in considerazione tutti gli aspetti del danno non patrimoniale emersi in causa, al fine di realizzare l'obiettivo della riparazione integrale dei pregiudizi sofferti nel caso concreto (Cass. S.U. n. 26972 dell'11/11/2008).
In particolare, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che il riferimento a determinate sottovoci o componenti, in vario modo denominate (danno morale, danno biologico, danno esistenziale e alla vita di relazione), risponde ad esigenze meramente descrittive, ma non può implicare il riconoscimento di distinte e autonome categorie di danno, che altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato, come danno non patrimoniale, ai sensi dell'art. 2059
c.c..
In tutte le fattispecie di reato ex art. 185 c.p., viene dunque in rilievo, anzitutto, il danno morale, correlato al patema d'animo avvertito che, tra i vari possibili pregiudizi, individua quello costituito dalla sofferenza soggettiva, afferente alla sfera interiore del soggetto e cagionata dal reato in sé
pagina 6 di 10 considerato;
l'intensità e durata nel tempo di tale sofferenza (che non è necessariamente transeunte, come invece ritenuto dalla più risalente impostazione tradizionale, ben potendo l'effetto penoso protrarsi anche per lungo tempo) non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma solo per la quantificazione del risarcimento. In caso di degenerazioni patologiche della sofferenza si rientra, invece, nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza fisica o psichica costituisce componente e di cui è ammessa la specifica valutazione ai soli fini della personalizzazione dello stesso danno biologico, secondo le note tabelle ormai utilizzate, in conformità alle indicazioni fornite dalla stessa Corte di legittimità, quali parametri equitativi di riferimento. In secondo luogo, devono considerarsi, nell'ambito della più estesa accezione di danno non patrimoniale delineata, i pregiudizi di tipo “esistenziale” che attengono alla sfera esteriore e che sono incidenti sugli assetti dinamico- relazionali del soggetto, sulle sue abitudini di vita e sulle varie forme di esplicazione della sua personalità, risarcibili se costituiscono la conseguenza della lesione di un interesse almeno giuridicamente protetto.
Alla luce dei principi richiamati, i danni non patrimoniali scaturiti dai fatti illeciti commessi da CP_1
che integrano i reati di cui agli artt. 572 e 609 bis comma I c.p., consistono senz'altro nella
[...] lesione della sfera personale attinente alla libertà sessuale e alla dignità della persona offesa e nella sofferenza morale che, inevitabilmente, secondo massime di comune esperienza, si accompagna alla coscienza di una violenza sessuale, oltre che alla soggezione ad una condotta di continui maltrattamenti perpetrati nell'arco di alcuni anni. La condotta è aggravata dal rapporto di coniugio intercorrente tra le parti che ha come elemento costitutivo l'obbligo di solidarietà e assistenza reciproca. Il fatto è peraltro reso ancora più odioso dalla minorata difesa derivante dalla condizione di invalidità totale dell'attrice.
Con riferimento, invece, al danno patrimoniale così si e espressa la Suprema Corte “La liquidazione in via equitativa del danno postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato e non può essere assolto dimostrando semplicemente che l'illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si provi, altresì, che essa fosse suscettibile di sfruttamento economico, e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità.” (Cass. n. 9744/2023).
Nel caso in esame è emerso effettivamente che il convenuto avesse impedito all'attrice di gestire direttamente le proprie risorse economiche;
tale circostanza, seppure non consenta, esaminata la documentazione confluita in atti e le dichiarazioni testimoniali rese in questa sede, di provare il danno pagina 7 di 10 nel suo preciso ammontare, non lascia dubbi sulla sua esistenza ontologica che si concretizza nella lesione del patrimonio del danneggiato inteso in senso strettamente economico.
In assenza di elementi che permettano di determinare in modo preciso l'entità del danno, sia patrimoniale che non patrimoniale, occorre fare ricorso alla valutazione equitativa, come consentito dall'art. 1226 c.c., tenendo conto, in particolare, dell'entità delle effettive sofferenze patite dalla vittima, della gravità dell'illecito di rilievo penale e di tutti gli altri elementi della fattispecie, in modo da rendere la somma liquidata adeguata al caso concreto (cfr. Cass. 5540/2011, Cass. 5770/2010, Cass.
23918/06, Cass. 15056/03, Cass. 10996/03, Cass. 4242/03, Cass. 4733/01).
Considerate, dunque, le prove acquisite nel processo penale e le motivazioni delle sentenze emesse in tale sede (v. ex multis Cass. 1665/2016), facendo applicazione del ragionamento per presunzioni nei termini sopra richiamati, secondo l'id quod plerumque accidit, debbono essere presi in considerazione:
- le modalità concrete della condotta di violenza sessuale, “l'essersi posto a cavalcioni sulla p.p. dopo aver scaraventato la moglie sul letto, bloccandole le braccia, cercando di vincere con la sua forza i tentativi della vittima di resistere, al fine di consumare un rapporto sessuale (come più volte manifestato a parole e non solo in tale occasione), integra l'azione volta a superare la volontà contraria della p.o. che ha continuato a manifestare a parole (urlando e implorando) tutta la sua contrarietà e la sua sofferenza, contemporaneamente divincolandosi come poteva.)”
(vedi pag. 16 Sentenza penale Tribunale di Oristano nell'ambito del procedimento R.N.R.
925/2014, R.G. 553/2014 del 9.5.2019), gravità amplificata per il fatto che l'azione si sia svolta all'interno delle mura domestiche e da parte del coniuge;
- la circostanza che le condotte di maltrattamenti in famiglia siano state commesse con una sostanziale continuità e per un periodo piuttosto lungo (fine 2008 fino a giugno 2013, quando lascia la casa coniugale), anche a fronte delle patologie fisiche dell'attrice, Parte_1 rispetto alle quali sarebbe stato invece ragionevole attendersi comprensione e solidarietà, sentimenti che spontaneamente dovrebbero sorgere in ragione della convivenza con un individuo in difficoltà ed a maggior ragione laddove l'impegno all'assistenza morale e materiale derivi dall'esistenza di specifici doveri coniugali.
I danni non patrimoniali scaturiti dai fatti illeciti commessi da che integrano il reato di cui CP_1 all'articolo 572 c.p. e 609 bis comma I c.p., consistono senz'altro nella lesione della sfera personale attinente alla libertà sessuale, all'onore e alla dignità della persona offesa e nella sofferenza morale che, inevitabilmente, secondo massime di comune esperienza, si accompagna alla privazione di qualsiasi supporto morale e materiale da parte dello stretto congiunto nel momento di maggior bisogno, nonché pagina 8 di 10 alla soggezione, sia nella intimità delle mura domestiche che in contesti estranei a quello familiare, ad una pluralità di vessazioni ed umiliazioni idonee a determinare nella vittima un forte senso di prostrazione.
Nel caso in esame, il quadro fattuale emerso in atti consente di desumere l'esistenza di un danno- conseguenza in termini di sofferenza interiore e di compromissione dei diritti della personalità, essendo stata l'attrice vittima di ripetute vessazioni, pesanti offese ed umiliazioni, di esternazioni minacciose e verbalmente violente, aggravatesi via via nel corso degli anni, che hanno dato luogo ad una condizione di vita quotidiana caratterizzata da un continuo disagio;
tale situazione, in qualsiasi persona – ed a maggior ragione in una persona colpita da gravi problemi di salute, tanto da essere dichiarata invalida al 100% - avrebbe indotto un forte senso di umiliazione, ansia ed avvilimento.
Infine, è altresì necessario considerare che il convenuto avesse ulteriormente condizionato in negativo la vita quotidiana dell'attrice, impedendole di usufruire personalmente delle proprie risorse patrimoniali, obbligandola anche ad una dipendenza economica.
Tenuto conto, dunque, di tutte le proiezioni dannose del fatto lesivo, il danno patrimoniale e non patrimoniale allegato dall'attrice deve ritenersi senz'altro sussistente e deve presumersi in concreto rilevante, avuto riguardo all'offesa al bene giuridico tutelato, alla natura e alla modalità dei fatti nel loro complesso, nonché all'elemento soggettivo del responsabile;
si ritiene di dover liquidare il danno complessivamente, in via equitativa, nella misura di euro la somma di euro 120.000, già rivalutata all'attualità e comprensiva di interessi compensativi, oltre interessi legali dalla data della decisione al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del convenuto ai sensi dell'art. 91 c.p.c. nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014
(come aggiornata dal D.M. 37/2018), in base al valore della domanda – da comprendersi nello scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00, avuto riguardo al criterio del decisum (v. Cass., SS.UU.,
19014/07, nonché Cass. 26297/2019), alla natura e alla complessità della controversia, secondo parametri medi per tutte le fasi, ridotti alla metà in considerazione dell'attività difensiva effettivamente svolta.
P.Q.M.
1. Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 864/2021 R.G., disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
a. dichiara tenuto e condanna a pagare a a titolo di CP_1 Parte_1
pagina 9 di 10 risarcimento del danno, la somma di euro 120.000, già rivalutata all'attualità e comprensiva di interessi compensativi, oltre interessi legali dalla data della decisione al saldo;
b. condanna a rifondere delle spese processuali, che liquida in CP_1 Parte_1 complessivi euro 7.051,50 per compensi di avvocato, euro 555,65 per spese vive, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del suo difensore che si dichiara antistatario.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Oristano, 2 luglio 2025
Il Giudice dott. Andrea Bonetti
pagina 10 di 10
Tribunale Ordinario di Oristano
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 864/2021 tra
Parte_1
ATTORE/I e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi, 2.7.2025, l'udienza dinanzi al Giudice Andrea Bonetti si svolge nelle modalità della trattazione scritta. Il Giudice, lette le conclusioni delle parti si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegandola al verbale.
Il Giudice
Andrea Bonetti
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Oristano
SEZIONE ORDINARI/SPECIALI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Bonetti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 864/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE ANGELIS LUCA Parte_1 C.F._1 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA EINAUDI, 11 09129 CAGLIARI presso il difensore avv. DE ANGELIS LUCA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PANI FABRIZIO e CP_1 C.F._2 dell'avv. MARONGIU NICOLA ( ) VIA SAN LUCIFERO 59 09125 C.F._3 CAGLIARI;
, elettivamente domiciliato in VIA SAN LUCIFERO. 59 09125 CAGLARI presso il difensore avv. PANI FABRIZIO
CONCLUSIONI
Per l'attore:
“Voglia l'On. Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza, eccezione disattesa, anche in via istruttoria e incidentale:
- accertare e dichiarare, agli effetti civili, la responsabilità per fatto illecito di , per aver CP_1 posto in essere i comportamenti dedotti costituenti reato nei confronti di ed accertati Parte_1 con sentenza del 9 maggio 2019, emessa dal Tribunale Ordinario di Oristano, Sezione Unica Penale, nell'ambito del procedimento R.N.R. 925/2014, R.G. 553/2014, nonché con sentenza del 3 marzo 2021, emessa dalla Corte d'Appello di Cagliari, Seconda Sezione Penale, nell'ambito del procedimento R.G.
979/2019.
- accertare e dichiarare che tali comportamenti hanno cagionato un grave ed irreparabile pregiudizio in capo all'odierna attrice, comportante gravi danni sia sul piano materiale che sul piano morale, biologico ed esistenziale, direttamente e immediatamente riconducibili alla condotta penalmente rilevante posta in essere dal convenuto;
pagina 2 di 10 - per l'effetto, condannare il all'integrale risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, CP_1 comprensivi del pregiudizio biologico, morale ed esistenziale in favore dell'odierna attrice, nella misura da determinarsi in corso di causa, se del caso anche in via equitativa, oltre interessi legali sino al saldo;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore anticipatario.”
Per il convenuto:
“il sig. , ut supra, si costitusce in giudizio e insiste affinchè il Giudice, contrariis rejectis, CP_1 voglia: in via principale:
- accertare e dichiarare l'insussistenza di danno patrimoniale;
per l'effetto, rigettare la relativa domanda e mandare assolto il convenuto da ogni pretesa;
- accertare e dichiarare l'insussistenza di danno non patrimoniale risarcibile, tenuto conto della condanna in via provvisionale e dei pagamenti effettuati;
per l'effetto, rigettare la relativa domanda e mandare assolto il convenuto da ogni pretesa;
in subordine:
- nella denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi sussistente danno patrimoniale risarcibile, tenere conto dei pagamenti effettuati e procedere alla liquidazione con decurtazione dei relativi importi;
- nella denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi sussistente danno non patrimoniale risarcibile, tenere conto della liquidazione in via provvisionale nonchè dei pagamenti già effettuati e procedere alla liquidazione con decurtazione dei relativi importi;
In ogni caso, con vittoria di onorari e spese di lite.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni derivati dalle abituali e Parte_1 sistematiche condotte di maltrattamenti, sfociate anche in un tentativo di violenza sessuale, perpetrate nei suoi confronti dal coniuge nel corso della convivenza matrimoniale e per le quali CP_1 quest'ultimo è stato condannato con sentenza del 9 maggio 2019, emessa dal Tribunale Ordinario di
Oristano, Sezione Unica Penale, nell'ambito del procedimento R.N.R. 925/2014, R.G. 553/2014 e con sentenza definitiva del 3 marzo 2021, emessa dalla Corte d'Appello di Cagliari, Seconda Sezione
Penale, nell'ambito del procedimento R.G. 979/2019.
In particolare, l'attrice ha affermato di essere affetta, dal 7.7.2008, da una grave disabilità, sopravvenuta a seguito di un intervento chirurgico per ernia discale che le aveva causato una paraparesi pagina 3 di 10 spastica irreversibile e conseguente invalidità civile al 100%.
A seguito di tali accadimenti, il reagiva distaccandosi progressivamente dalla moglie e CP_1 ignorando le sue esigenze;
a tale comportamento si accompagnavano condotte tese ad umiliare e svilire l'attrice, consistenti in continui episodi di violenza fisica e morale.
In particolare, lamenta l'attrice il fatto che il marito le avesse proibito di disporre liberamente dei sussidi di cui lei beneficiava, pensione di invalidità e assegno di accompagnamento, impedendole di poterne usufruire personalmente e obbligandola a rivolgersi a lui per qualsiasi esigenza di natura economica.
Inoltre, nonostante dopo l'intervento chirurgico del luglio 2008 non potesse più avere Parte_1 rapporti sessuali, la medesima era nondimeno vittima di continui forzosi tentativi da parte del marito;
al che, ormai stremata dalla situazione, nel maggio 2013, l'attrice decideva di comunicare al coniuge la sua volontà di separarsi. La stessa notte il marito, forzando la porta della camera dove dormiva la moglie, tentava di costringerla a subire atti sessuali, desistendo soltanto dinanzi alla sue urla ed alla sua strenua resistenza.
Il 21.1.2014 decideva quindi di sporgere formale querela nei confronti del marito, il Parte_1 quale veniva imputato dei reati di cui agli artt. 61, n. 5, e 572 c.p., nonché del reato di cui agli artt. 56,
61 n. 5, 81, 609 bis, co. 1, e 609 ter, co. 5 quater, c.p., nell'ambito del procedimento penale R.N.R. n.
925/2014, Reg. Gen. n. 553/2015.
Il procedimento penale si concludeva, dopo l'impugnazione della sentenza di condanna del Tribunale di Oristano da parte del convenuto, con la condanna confermata dalla Corte d'Appello di Cagliari in data 3.3.2021; la pena finale veniva determinata in anni due, mesi dieci, giorni quindici di reclusione oltre al pagamento di una provvisionale di 10.000,00 euro.
Parte convenuta, costituitasi in giudizio, ha eccepito:
l'insussistenza del danno patrimoniale e non patrimoniale, non essendo rinvenibile, dalle motivazioni delle sentenze penali di primo e secondo grado, una diminuzione patrimoniale ovvero la sussistenza di lucro cessante in capo all'attrice e non essendovi neppure prova che le condotte di cui al giudicato penale avrebbero cagionato una condizione depressiva a carico dell'attrice; il medesimo avrebbe, comunque, già corrisposto alla moglie 15.000,00 euro, oltre 1.313,21 euro a titolo di spese legali sostenute in sede penale.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, interrogatorio formale del convenuto e prove testimoniali. pagina 4 di 10 Dopo aver formulato una proposta conciliativa, alla quale le parti hanno aderito relativamente unicamente al quantum, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza al
2.7.2025 per la precisazione delle conclusioni, la discussione della causa e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termine sino al giorno dell'udienza per il deposito delle note conclusive.
Nel merito, la domanda attorea è fondata e merita accoglimento nei termini che seguono.
Le circostanze di fatto poste a carico del convenuto ai fini della invocata responsabilità per danni da fatto illecito doloso sono divenute incontrovertibili in forza di giudicato. Infatti, con sentenza definitiva del 3 marzo 2021, emessa dalla Corte d'Appello di Cagliari, Seconda Sezione Penale, nell'ambito del procedimento R.G. 979/2019, è stato riconosciuto colpevole del delitto cui agli artt. 61 n. CP_1
5 e 572 c.p. e del delitto di cui agli artt. 56, 61 n.5, 609 bis co. 1 c.p. nei confronti di;
il Parte_1 medesimo, come già esposto, veniva condannato alla pena di anni due, mesi dieci, giorni quindici di reclusione e al risarcimento dei danni cagionati alla costituita parte civile, danni da in separato giudizio con una provvisionale esecutiva di € 10.000,00.
Ai sensi dell'art. 651 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di condanna, pronunciata a seguito di dibattimento, fa stato fra le parti quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale ed all'affermazione che l'imputato lo ha commesso. Di conseguenza, al giudice civile è preclusa la possibilità di sostituire la ricostruzione storica effettuata in precedenza dal giudice penale, provvedendo ad un nuovo accertamento dell'accadimento in maniera difforme, restando salva la possibilità di apprezzare e valutare gli elementi emergenti dalla sentenza, nonché di analizzare ogni altro ulteriore dato o modalità del fatto non considerati dal giudice penale, ai fini delle determinazioni da assumere in ordine al diritto al risarcimento del danno e alla sua entità.
A tal proposito così si è espressa la Suprema Corte: “nei reati di danno, la decisione di condanna generica al risarcimento emessa dal giudice penale contiene implicitamente l'accertamento del danno evento e del nesso di causalità materiale tra questo e il fatto di reato, ma non anche quello del danno conseguenza, per il quale si rende necessaria un'ulteriore indagine, in sede civile, sul nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli “ (Cass., 05/05/2020, n.
8477, conf. Cass., 02/08/2022, n. 23960);
È necessario, pertanto, in questa sede verificare se dalle condotte del convenuto siano effettivamente derivate conseguenze dannose alla odierna attrice e valutarne l'entità.
In generale, il danno non patrimoniale, anche se derivante da reato, costituisce un danno conseguenza;
pagina 5 di 10 lo stesso non può mai considerarsi in re ipsa bensì deve essere specificamente allegato e provato a fini risarcitori, sia pure mediante presunzioni, facendo altresì ricorso, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove.
Orbene, dalla ricostruzione dei fatti operata in sede penale nei due gradi di giudizio, sostanzialmente confermata dalle prove testimoniali assunte in sede civile, è emerso come, da fine 2008 fino a giugno
2013, avesse posto in essere, coscientemente, condotte tese a disprezzare, mortificare e CP_1 denigrare la moglie invalida.
A tali fatti si va a sommare il tentativo di violenza sessuale perpetrato dal convenuto ai danni della moglie.
Ciò posto, si osserva che il risarcimento dei danni non patrimoniali presuppone la sussistenza di un illecito che abbia cagionato un'offesa ai diritti fondamentali e inviolabili della persona, costituzionalmente garantiti, o, in ogni caso, ove vi sia una previsione di legge che dia ingresso a tale tutela;
la fattispecie è integrata nel caso in cui ricorra una fattispecie di reato, sempre che si tratti di interessi meritevoli di tutela nell'ordinamento e di pregiudizi apprezzabili oltre una certa soglia di tollerabilità.
Ai fini della liquidazione, è poi necessario tener conto dei più recenti insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, che hanno chiarito l'esigenza di procedere ad una liquidazione omnicomprensiva ed unitaria, al fine di evitare ingiuste duplicazioni risarcitorie, pur prendendo in considerazione tutti gli aspetti del danno non patrimoniale emersi in causa, al fine di realizzare l'obiettivo della riparazione integrale dei pregiudizi sofferti nel caso concreto (Cass. S.U. n. 26972 dell'11/11/2008).
In particolare, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che il riferimento a determinate sottovoci o componenti, in vario modo denominate (danno morale, danno biologico, danno esistenziale e alla vita di relazione), risponde ad esigenze meramente descrittive, ma non può implicare il riconoscimento di distinte e autonome categorie di danno, che altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato, come danno non patrimoniale, ai sensi dell'art. 2059
c.c..
In tutte le fattispecie di reato ex art. 185 c.p., viene dunque in rilievo, anzitutto, il danno morale, correlato al patema d'animo avvertito che, tra i vari possibili pregiudizi, individua quello costituito dalla sofferenza soggettiva, afferente alla sfera interiore del soggetto e cagionata dal reato in sé
pagina 6 di 10 considerato;
l'intensità e durata nel tempo di tale sofferenza (che non è necessariamente transeunte, come invece ritenuto dalla più risalente impostazione tradizionale, ben potendo l'effetto penoso protrarsi anche per lungo tempo) non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma solo per la quantificazione del risarcimento. In caso di degenerazioni patologiche della sofferenza si rientra, invece, nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza fisica o psichica costituisce componente e di cui è ammessa la specifica valutazione ai soli fini della personalizzazione dello stesso danno biologico, secondo le note tabelle ormai utilizzate, in conformità alle indicazioni fornite dalla stessa Corte di legittimità, quali parametri equitativi di riferimento. In secondo luogo, devono considerarsi, nell'ambito della più estesa accezione di danno non patrimoniale delineata, i pregiudizi di tipo “esistenziale” che attengono alla sfera esteriore e che sono incidenti sugli assetti dinamico- relazionali del soggetto, sulle sue abitudini di vita e sulle varie forme di esplicazione della sua personalità, risarcibili se costituiscono la conseguenza della lesione di un interesse almeno giuridicamente protetto.
Alla luce dei principi richiamati, i danni non patrimoniali scaturiti dai fatti illeciti commessi da CP_1
che integrano i reati di cui agli artt. 572 e 609 bis comma I c.p., consistono senz'altro nella
[...] lesione della sfera personale attinente alla libertà sessuale e alla dignità della persona offesa e nella sofferenza morale che, inevitabilmente, secondo massime di comune esperienza, si accompagna alla coscienza di una violenza sessuale, oltre che alla soggezione ad una condotta di continui maltrattamenti perpetrati nell'arco di alcuni anni. La condotta è aggravata dal rapporto di coniugio intercorrente tra le parti che ha come elemento costitutivo l'obbligo di solidarietà e assistenza reciproca. Il fatto è peraltro reso ancora più odioso dalla minorata difesa derivante dalla condizione di invalidità totale dell'attrice.
Con riferimento, invece, al danno patrimoniale così si e espressa la Suprema Corte “La liquidazione in via equitativa del danno postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato e non può essere assolto dimostrando semplicemente che l'illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si provi, altresì, che essa fosse suscettibile di sfruttamento economico, e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità.” (Cass. n. 9744/2023).
Nel caso in esame è emerso effettivamente che il convenuto avesse impedito all'attrice di gestire direttamente le proprie risorse economiche;
tale circostanza, seppure non consenta, esaminata la documentazione confluita in atti e le dichiarazioni testimoniali rese in questa sede, di provare il danno pagina 7 di 10 nel suo preciso ammontare, non lascia dubbi sulla sua esistenza ontologica che si concretizza nella lesione del patrimonio del danneggiato inteso in senso strettamente economico.
In assenza di elementi che permettano di determinare in modo preciso l'entità del danno, sia patrimoniale che non patrimoniale, occorre fare ricorso alla valutazione equitativa, come consentito dall'art. 1226 c.c., tenendo conto, in particolare, dell'entità delle effettive sofferenze patite dalla vittima, della gravità dell'illecito di rilievo penale e di tutti gli altri elementi della fattispecie, in modo da rendere la somma liquidata adeguata al caso concreto (cfr. Cass. 5540/2011, Cass. 5770/2010, Cass.
23918/06, Cass. 15056/03, Cass. 10996/03, Cass. 4242/03, Cass. 4733/01).
Considerate, dunque, le prove acquisite nel processo penale e le motivazioni delle sentenze emesse in tale sede (v. ex multis Cass. 1665/2016), facendo applicazione del ragionamento per presunzioni nei termini sopra richiamati, secondo l'id quod plerumque accidit, debbono essere presi in considerazione:
- le modalità concrete della condotta di violenza sessuale, “l'essersi posto a cavalcioni sulla p.p. dopo aver scaraventato la moglie sul letto, bloccandole le braccia, cercando di vincere con la sua forza i tentativi della vittima di resistere, al fine di consumare un rapporto sessuale (come più volte manifestato a parole e non solo in tale occasione), integra l'azione volta a superare la volontà contraria della p.o. che ha continuato a manifestare a parole (urlando e implorando) tutta la sua contrarietà e la sua sofferenza, contemporaneamente divincolandosi come poteva.)”
(vedi pag. 16 Sentenza penale Tribunale di Oristano nell'ambito del procedimento R.N.R.
925/2014, R.G. 553/2014 del 9.5.2019), gravità amplificata per il fatto che l'azione si sia svolta all'interno delle mura domestiche e da parte del coniuge;
- la circostanza che le condotte di maltrattamenti in famiglia siano state commesse con una sostanziale continuità e per un periodo piuttosto lungo (fine 2008 fino a giugno 2013, quando lascia la casa coniugale), anche a fronte delle patologie fisiche dell'attrice, Parte_1 rispetto alle quali sarebbe stato invece ragionevole attendersi comprensione e solidarietà, sentimenti che spontaneamente dovrebbero sorgere in ragione della convivenza con un individuo in difficoltà ed a maggior ragione laddove l'impegno all'assistenza morale e materiale derivi dall'esistenza di specifici doveri coniugali.
I danni non patrimoniali scaturiti dai fatti illeciti commessi da che integrano il reato di cui CP_1 all'articolo 572 c.p. e 609 bis comma I c.p., consistono senz'altro nella lesione della sfera personale attinente alla libertà sessuale, all'onore e alla dignità della persona offesa e nella sofferenza morale che, inevitabilmente, secondo massime di comune esperienza, si accompagna alla privazione di qualsiasi supporto morale e materiale da parte dello stretto congiunto nel momento di maggior bisogno, nonché pagina 8 di 10 alla soggezione, sia nella intimità delle mura domestiche che in contesti estranei a quello familiare, ad una pluralità di vessazioni ed umiliazioni idonee a determinare nella vittima un forte senso di prostrazione.
Nel caso in esame, il quadro fattuale emerso in atti consente di desumere l'esistenza di un danno- conseguenza in termini di sofferenza interiore e di compromissione dei diritti della personalità, essendo stata l'attrice vittima di ripetute vessazioni, pesanti offese ed umiliazioni, di esternazioni minacciose e verbalmente violente, aggravatesi via via nel corso degli anni, che hanno dato luogo ad una condizione di vita quotidiana caratterizzata da un continuo disagio;
tale situazione, in qualsiasi persona – ed a maggior ragione in una persona colpita da gravi problemi di salute, tanto da essere dichiarata invalida al 100% - avrebbe indotto un forte senso di umiliazione, ansia ed avvilimento.
Infine, è altresì necessario considerare che il convenuto avesse ulteriormente condizionato in negativo la vita quotidiana dell'attrice, impedendole di usufruire personalmente delle proprie risorse patrimoniali, obbligandola anche ad una dipendenza economica.
Tenuto conto, dunque, di tutte le proiezioni dannose del fatto lesivo, il danno patrimoniale e non patrimoniale allegato dall'attrice deve ritenersi senz'altro sussistente e deve presumersi in concreto rilevante, avuto riguardo all'offesa al bene giuridico tutelato, alla natura e alla modalità dei fatti nel loro complesso, nonché all'elemento soggettivo del responsabile;
si ritiene di dover liquidare il danno complessivamente, in via equitativa, nella misura di euro la somma di euro 120.000, già rivalutata all'attualità e comprensiva di interessi compensativi, oltre interessi legali dalla data della decisione al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del convenuto ai sensi dell'art. 91 c.p.c. nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014
(come aggiornata dal D.M. 37/2018), in base al valore della domanda – da comprendersi nello scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00, avuto riguardo al criterio del decisum (v. Cass., SS.UU.,
19014/07, nonché Cass. 26297/2019), alla natura e alla complessità della controversia, secondo parametri medi per tutte le fasi, ridotti alla metà in considerazione dell'attività difensiva effettivamente svolta.
P.Q.M.
1. Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 864/2021 R.G., disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
a. dichiara tenuto e condanna a pagare a a titolo di CP_1 Parte_1
pagina 9 di 10 risarcimento del danno, la somma di euro 120.000, già rivalutata all'attualità e comprensiva di interessi compensativi, oltre interessi legali dalla data della decisione al saldo;
b. condanna a rifondere delle spese processuali, che liquida in CP_1 Parte_1 complessivi euro 7.051,50 per compensi di avvocato, euro 555,65 per spese vive, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del suo difensore che si dichiara antistatario.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Oristano, 2 luglio 2025
Il Giudice dott. Andrea Bonetti
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