Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 25/06/2025, n. 981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 981 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
6905 /2024 R.G. N. Sent.
N. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Prima Civile nelle persone dei signori dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente rel. dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dott.ssa Angiola Arancio Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nneellllaa ccaauussaa cciivviillee ddii II GGrraaddoo iissccrriittttaa aall nn.. rr..gg.. 66990055 //22002244 pprroommoossssaa ccoonn rriiccoorrssoo ddeeppoossiittaattoo iinn ddaattaa 0033//1122//22002244 ddaa::
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GIBILARO CALOGERO del foro di Bergamo;
RICORRENTE
contro
:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
BELINGHERI SERENA del foro di Bergamo;
RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO cui il ricorso è stato comunicato ai sensi dell'art. 473bis-14 cpc
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 6
FATTO E DIRITTO
Con ricorso regolarmente depositato il ricorrente, premesso di essere stato unito in una relazione more uxorio con la resistente dalla quale era nato il figlio minore (Seriate Per_1
– 9.2.2022), da entrambi riconosciuto, ha chiesto al Tribunale adito di regolamentare l'affido e la stessa responsabilità genitoriale chiedendo specificatamente l'affido condiviso del figlio con collocamento press di lui , con la regolamentazione del diritto di visita della madre, un assegno di € 250,00 mensile per il mantenimento ordinario oltre al
50% delle spese straordinarie. Il ricorrente si soffermava a lungo a indicare i comportamenti di ostacolo frapposti dalla madre tra lui e il minore , evidenziando altresì quei comportamenti che egli riteneva più preoccupanti nell'atteggiamento materno della ex compagna, con la quale peraltro la cessazione della convivenza risaliva a quando il minore aveva pochi mesi di vita.
Si costituiva la resistente contestando la ricostruzione fattuale del ricorrente e evidenziando, a sua volta, atteggiamenti e comportamenti violenti del ricorrente che le avevano imposto la rottura della relazione stessa. Concludeva chiedendo l'affido condiviso del minore con collocazione presso la propria residenza, chiedeva un assegno mensile di € 450,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, chiedeva che le parti si sottoponessero a percorsi di supporto alla genitorialità e si rimetteva circa la disciplina del diritto di visita tra padre e figlio.
Alla prima udienza di comparizione parti del 15.4.25 veniva raggiunto un accordo , fatto proprio dal giudice in seno ai provvedimenti provvisori ed urgenti e la causa veniva così rimessa immediatamente al Collegio per la decisione.
Ritiene questo Collegio che gli accordi raggiunti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ma che, anzi, appaiano adeguati a garantire alla minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi pagina 2 di 6 normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal d.lgs. 154/2013, e che anche i profili economici dell'accordo risultino idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire ai due figli (uno maggiorenne non autonomo) condizioni di vita funzionali alla rispettiva crescita ed evoluzione.
Le spese di lite , alla luce dell'accordo intervenuto, vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così dispone in conformità all'accordo raggiunto:
“1) le Parti si obbligano reciprocamente a comunicare ogni variazione del proprio recapito nei termini di legge, almeno sino al compimento della maggiore età del figlio
[...]
Persona_2
2) il figlio (nato il [...] a [...]) viene affidato ad entrambi i Persona_2
genitori, i quali si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel suo prioritario interesse, garantendo un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
i genitori si vincolano, altresì, ad una cooperazione per l'equilibrata crescita psico-fisica di in ogni ambito della vita, seguendone le Per_1
naturali inclinazioni.
Le Parti concordano che il figlio resti collocato presso la madre ad Almè (BG), via
Borghetto n. 2, dove avrà la propria residenza anagrafica.
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute verranno assunte di comune accordo fra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana del minore, quali, a titolo esemplificativo:
pagina 3 di 6 visite mediche periodiche o urgenti, scelte delle terapie farmacologiche o naturali, scelte alimentari, scelta dell'abbigliamento, organizzazione del tempo libero, ecc…) verranno assunte dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione medesima.
3) A titolo di assegno di mantenimento, per il sig. verserà la Per_1 Parte_1
somma di € 250,00 mensili, aggiornata annualmente secondo gli indici ISTAT. L'assegno di mantenimento di € 250,00 verrà versato dal sig. entro il 15 di ogni mese. Persona_2
4) Le spese vengono disciplinate come da Protocollo AIAF approvato in data 31/10/2024, qui allegato quale parte integrante del presente accordo.
Rientra nelle spese straordinarie, da dividersi equamente al 50%, la retta della scuola d'infanzia frequentata da e, per il futuro, di qualsiasi istituzione scolastica ed Per_1
universitaria.
Le spese verranno in particolare disciplinate come segue:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal servizio sanitario nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal servizio sanitario nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
pagina 4 di 6 - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzatture;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
5) Le detrazioni fiscali per le spese straordinarie verranno ripartite al 50% tra i genitori.
6) Il sig. pur non rinunciando al relativo diritto, nulla oppone a che la metà Persona_2
dell'Assegno Unico Universale corrisposto dall'INPS, pari ad oggi a circa € 100,00, venga trattenuto dalla signora con il vincolo che tale importo sia destinato esclusivamente CP_1
alle necessità del piccolo Per_1
7) Quanto al diritto di visita, al padre, genitore non collocatario, viene riconosciuto il diritto di fare visita al figlio e di tenerlo con sé:
- a weekend alternati: dal sabato mattina, dalle ore 9,30, sino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando riporterà presso la dimora materna entro le ore 21:00; Per_1
- un giorno infrasettimanale: dalle ore 16:00 (ovvero dal termine delle lezioni) alle ore
21,00 di mercoledì - con possibilità di modifica per esigenze lavorative su accordo delle
Parti - nelle settimane in cui il sig. terrà durante il fine settimana, con Persona_2 Per_1
le modalità sopra richiamate;
qualora il sig. sia impossibilitato per motivi Persona_2
lavorativi a tenere con sé il figlio nel giorno di mercoledì, il padre potrà prolungare il proprio weekend di competenza, tenendo il figlio dal venerdì sera e sino alla domenica sera.
- due giorni consecutivi con pernottamento, preferibilmente giovedì e venerdì, sempre dalle ore 16:00 del giovedì sino alle ore 21:00 del giorno dopo - con possibilità di modifica per esigenze lavorative su accordo delle Parti - nelle settimane in cui trascorrerà con Per_1
la madre il fine settimana;
- alternativamente per ogni anno, per metà del periodo natalizio, suddividendo tale periodo in due parti, dall'inizio delle vacanze, dalla ore 16:00 fino alle 21:00 del 30/12; dal 30/12
pagina 5 di 6 fino alla sera precedente la ripresa della scuola, entro le ore 21:00, alternando così di anno in anno il giorno di Natale con Capodanno;
per l'anno 2025 il primo periodo spetterà al sig. mentre alla sig.ra spetterà il secondo periodo;
Parte_1 Controparte_1
- alternativamente per metà del periodo delle vacanze pasquali dall'inizio delle vacanze, dalle ore 16:00, fino alla sera del giorno di Pasqua, entro le ore 21:00, e dalla sera della
Pasqua fino alla sera precedente la ripresa della scuola (nel grado frequentato in quel momento), entro le ore 21:00, curando l'alternanza con il padre del giorno di Pasqua con quello del Lunedì dell'Angelo. Per l'anno 2025 il primo periodo spetterà alla sig.ra
Controparte_1
- ponti scolastici alternati tra i genitori;
- periodo estivo: le Parti concordano che, sino al compimento del sesto anno di età di il minore trascorrerà due settimane non consecutive non il padre;
al raggiungimento Per_1
di tale età, le Parti concordano che il minore potrà trascorrere due settimane, anche consecutive, con il padre;
le vacanze dovranno essere concordate entro il 31 maggio di ogni anno;
i genitori, inoltre, dovranno fornire reciprocamente il recapito delle località di vacanza nella quale porteranno Per_1
8) Per quanto attiene gli spostamenti, entrambi i genitori, a seconda delle rispettive esigenze, si impegnano a riportare alla casa paterna o materna dopo averlo preso in Per_1
carico dall'altro genitore, non potendosi delegare tale attività a terze persone, eccezion fatta per gli ascendenti ed i parenti fino al secondo grado delle parti.”
9) Le spese legali del presente procedimento compensate tra le parti.
Così deciso in Bergamo, Camera di Consiglio del 17 aprile 2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
pagina 6 di 6