Articolo 1 bis della Legge 13 febbraio 1953, n. 60
Articolo 1Articolo 2
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6 gennaio 2002
Art. 1-bis. (( 1. L'ufficio di deputato o di senatore o di componente del Governo e' incompatibile con l'ufficio di componente di assemblee legislative o di organi esecutivi, nazionali o regionali, in Stati esteri ))
Entrata in vigore il 6 gennaio 2002