Ordinanza cautelare 27 febbraio 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 10/12/2025, n. 2094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2094 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02094/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00136/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 136 del 2025, proposto da
Turano & C. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Izzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giulia Ferrante, Valeria Battista, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della nota dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, prot. n. 62593 del 10 dicembre 2024, recante per oggetto “Richiesta rilascio ai sensi dell’art. 8, comma 4, del regolamento attuativo della legge regionale n. 24/2008 –dichiarazione attestante la compatibilità delle attività richieste con i livelli essenziali di assistenza ed il fabbisogno di prestazioni definiti dalla Regione”;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e, comunque, connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. IO CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Osservato che:
- la ricorrente ha agito per l’annullamento della nota con la quale l’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone ha comunicato alla società ricorrente di non poter rilasciare “ alcun parere che sia positivo o negativo ”, attendendo l’approvazione, da parte della struttura commissariale della Regione Calabria, della proposta di nuova rete territoriale di Crotone, approvata dalla stessa ASP di Crotone, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 192/2024;
- con ordinanza cautelare n. 111 del 27 febbraio 2025, questo TAR ha disposto il riesame dell’istanza presentata dalla ricorrente;
- con nota del 29 ottobre 2025, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del giudizio, avendo l’ASP rilasciato il parere richiesto;
- all’udienza pubblica del 26 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione;
Considerato che:
- secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, il quale non ha il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, ed è tenuto ad adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa ( ex plurimis , Consiglio di Stato, 4 gennaio 2023, n. 120; 8 settembre 2022, n. 7816; 23 maggio 2022, n. 4031; 14 marzo 2022, n. 1781; 10 febbraio 2022, n. 968);
- quindi, conformemente alla volontà manifestata dalla ricorrente con la citata nota del 24 ottobre 2025, debba dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
- le spese di lite, secondo il principio della soccombenza virtuale, devono essere poste a carico dell’ASP di Crotone, in ragione dei profili di illegittimità del provvedimento impugnato, siccome evidenziati nell’ordinanza cautelare n. 111 del 27 febbraio 2025;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna l’ASP di Crotone al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in euro 2.000,00, oltre spese generali nella misura del 15%, rimborso del contributo unificato, IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VO LE, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
IO CA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO CA | VO LE |
IL SEGRETARIO