Ordinanza cautelare 12 settembre 2024
Ordinanza collegiale 31 luglio 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 20/12/2025, n. 23348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23348 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23348/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08202/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8202 del 2024, proposto da
AR LI, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Neri e Valentino Peterle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
AC GI, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del verbale n. 192 del 29/11/2023 della Commissione Esaminatrice del concorso a 400 posti di Notaio indetto con decreto dirigenziale del 13 dicembre 2022, nella parte in cui la Commissione medesima, dopo la lettura del primo elaborato relativo all’atto inter vivos di diritto civile estratto dalla busta n. 450, in cui erano contenuti gli elaborati concorsuali del dott. AR LI, ai sensi dell’art. 11, comma 7, del D. Lgs. n. 166/2006 ha dichiarato non idoneo il candidato ricorrente senza procedere alla lettura degli elaborati successivi, con conseguente non ammissione alla prova orale;
- della scheda di valutazione denominata “ Allegato A ”, allegata al verbale della Commissione Esaminatrice n. 192 del 29/11/2023, in cui è riportato con motivazione standard il risultato della valutazione dell’elaborato relativo all’atto inter vivos di diritto civile redatto dal ricorrente dott. AR LI e contenuto nella busta n. 450;
- dell’elenco dei candidati idonei ammessi a sostenere la prova orale pubblicato in data 3 luglio 2024 sul sito del Ministero della Giustizia, nella parte in cui non ricomprende il ricorrente dott. AR LI;
- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2025 il dott. RO TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Impugna parte ricorrente la determinazione con la quale, in esito alla correzione degli elaborati scritti, la Commissione di concorso ne ha disposto l’esclusione dalla selezione anzidetta, assumendone l’illegittimità per
Violazione e falsa applicazione degli artt. 10, comma 2, e 11, commi 5, 6 e 7, del d. lgs. 166/2006. eccesso di potere e violazione di legge (art. 3 l. 241/1990) per erroneità, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, nonché per difetto di istruttoria ed erroneità dei presupposti.
Conclude insistendo per l’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti come sopra avversati.
2. L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha confutato la fondatezza delle avverse censure con memoria depositata in data 13 agosto 2025.
3. Questa Sezione, con ordinanza collegiale 31 luglio 2025, n. 15099:
- nel rilevare che “con il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato impugnato il mancato superamento delle prove scritte del concorso a 400 posti di notaio, indetto con decreto dirigenziale del 13 dicembre 2022”, che “nelle more … è intervenuto il decreto ministeriale di approvazione della graduatoria definitiva dei vincitori del predetto concorso” e che, “allo stato, non consta che il ricorrente abbia proposto impugnazione avverso la predetta graduatoria definitiva”;
- e nell’osservare che, “in caso di mancata impugnazione della graduatoria finale del concorso, potrebbe eventualmente profilarsi un’ipotesi di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso principale, poiché l’eventuale accoglimento della domanda di annullamento dell’esclusione dalla prova orale non potrebbe in tesi incidere sulla citata graduatoria, una volta che questa sia divenuta inoppugnabile”;
ha assegnato “alle parti termine di trenta giorni, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., per presentare una memoria vertente su quest’unica questione”;
4. Con memoria depositata in data 18 agosto 2025, il ricorrente:
- preliminarmente ritenuta la preesistenza del “proprio interesse alla decisione del ricorso, in quanto non aveva alcun onere di impugnare il decreto ministeriale di approvazione della graduatoria definitiva”;
- e rammentato “che … a fronte dei 400 posti messi a concorso sono stati dichiarati idonei a sostenere la prova orale solo 290 candidati … mentre nella graduatoria definitiva approvata con il decreto ministeriale richiamato nella citata ordinanza collegiale 15099/2025 sono stati inseriti solo 288 vincitori”;
ha escluso l’immanenza di “alcun onere di impugnare – a pena di improcedibilità del ricorso – il decreto ministeriale di approvazione della graduatoria definitiva, dal momento che l’eventuale accoglimento della presente impugnativa non andrebbe comunque ad incidere sulla situazione giuridica soggettiva dei candidati dichiarati vincitori del concorso, atteso che, come detto, il numero di questi ultimi (288) è ampiamente inferiore rispetto ai posti messi a concorso (400)”.
5. Dissente il Collegio dalla prospettazione dalla parte ricorrente rappresentata con la memoria da ultimo indicata.
Nell’osservare come l’interessato abbia impugnato gli atti che ne hanno determinato l’esclusione, senza successivamente gravare (anche) la conclusiva graduatoria di merito, deve darsi atto della presenza di un constante insegnamento giurisprudenziale, dal quale il Collegio non intende discostarsi, per il quale “ la mancata impugnazione della graduatoria finale del concorso comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudizio, poiché l'eventuale accoglimento della domanda di annullamento dell’esclusione ... non può incidere sulla citata graduatoria, una volta che questa sia divenuta inoppugnabile ” (cfr., ex plurimis, T.A.R. Lazio, Sez. III-bis, 17 dicembre 2025, n. 22884 e Sez. I, 1° febbraio 2023 n. 1786; Cons. Stato, Sez. III, 21 dicembre 2022 n. 11148, Sez. VI, 23 marzo 2022 n. 2119, Sez. II, 14 maggio 2021 n. 3792 e Sez. VI, 12 novembre 2020 n. 6959).
Conseguentemente, il partecipante ad un concorso, che abbia impugnato il proprio atto di esclusione, ha l’onere di impugnare la graduatoria conclusiva del procedimento, la cui inoppugnabilità consolida le posizioni dei candidati ivi inseriti.
6. Sussiste pertanto una ragione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione della mancata impugnazione della graduatoria.
Le spese possono compensarsi in ragione della definizione in rito della controversia e della peculiare vicenda processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RO TI, Presidente, Estensore
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
Alberto Ugo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RO TI |
IL SEGRETARIO