Articolo 15 della Legge 8 giugno 1978, n. 297
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Versione
12 luglio 1978
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Versione
20 marzo 1980
Art. 15. Disposizioni da emanare per il riassetto tecnico-economico delle ferrovie in regime di concessione ed in gestione governativa

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, il Governo presentera' un piano per il risanamento tecnico-economico delle ferrovie in regime di concessione o in gestione governativa, tenute presenti le esigenze di inquadramento nel piano generale dei trasporti, previa determinazione, d'intesa con le regioni, delle linee ferroviarie eventualmente da sopprimere, di quelle da sostituire con servizi automobilistici, nonche' delle linee ferroviarie da mantenere in esercizio con individuazione di quelle aventi interesse locale e di quelle che possono includersi nella rete esercitata dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato la quale, ove necessario, provvedera' al loro ammodernamento e potenziamento.
Detto piano dovra' altresi' prevedere i tempi di attuazione per la delega amministrativa alle regioni delle funzioni relative alle ferrovie in concessione o in gestione governativa o dichiarate non piu' utili alla rete primaria nazionale gestita dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, ai sensi dell' articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 .
I provvedimenti necessari per l'attuazione del piano di cui al primo comma entreranno in vigore il 1 gennaio 1980; da tale data cesseranno di avere vigore per tutte le ferrovie in concessione le disposizioni contenute nella legge 2 agosto 1952, n. 1221 , e successive modificazioni e integrazioni, nonche' le disposizioni di cui all' articolo 27, lettera b), del regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121 , ed all' articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 338 , relative alla concessione di sussidi integrativi di esercizio. ((2))
Alla stessa data del 10 gennaio 1980 viene differito il termine del 30 giugno 1978 previsto dalla legge 24 ottobre 1977, n. 813 , per gli interventi a favore della ferrovia Domodossola-Confine svizzero che, per il periodo di proroga, si operano nei limiti indispensabili per assicurare la prosecuzione del servizio e nelle forme gia' previste dalla predetta legge. ((2))
Le ferrovie che abbiano gia' fruito della terza revisione della sovvenzione, ai sensi della legge 29 novembre 1971, n. 1080 , potranno usufruire, per l'esercizio 1979, di acconti sulle future revisioni ed integrazioni della sovvenzione, fino ad un limite massimo del venti per cento della sovvenzione in atto gia' accordata o per la parte riferibile alle perdite di esercizio, per ciascun anno successivo a quello cui si riferisce la terza revisione. Tali acconti saranno recuperati sugli importi che dovranno essere attribuiti in attuazione dei provvedimenti da emanare ai sensi del primo comma del presente articolo.
--------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 13 marzo 1980, n. 66 , convertito, senza modificazioni, dalla L. 16 maggio 1980, n. 176 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine del 1 gennaio 1980, previsto dal terzo e dal quarto comma dell'art. 15 della legge 8 giugno 1978 n. 297 , quale limite di efficacia, per le ferrovie in regime di concessione, delle disposizioni contenute nei citati commi, e' differito alla data di entrata in vigore delle nuove norme legislative per il risanamento delle ferrovie stesse, in base ai criteri stabiliti dalla legge 8 giugno 1978, n. 297 ".
Entrata in vigore il 20 marzo 1980
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