Sentenza 31 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 31/12/2025, n. 8579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8579 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08579/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00109/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 109 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonino Di Martino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
a) del Decreto prot. n. -OMISSIS-, adottato in data 30.10.2023 e notificato in data 2.11.2023, con cui S.E. il Prefetto di Napoli ha impartito al ricorrente il divieto “di detenere armi, munizioni e materiale esplodente” contestualmente dichiarando che “eventuali titoli di polizia in materia di armi, munizioni e materiale esplodente s'intendono revocati a far data dalla notifica del presente provvedimento”,
b) di ogni altro atto preordinato, conseguenziale o, comunque, connesso con quello che precede tra cui, in particolare, e per quanto possa occorrere, la nota nr. 0187923/Area I/Staff 3 OSP del 16.6.2021 con cui l'Amm.ne prefettizia ai sensi dell'art. 7 L. 241/90 ha comunicato al sig. -OMISSIS- l'avvio del procedimento volto all'adozione del suindicato Decreto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - U.T.G. - Prefettura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. BI AF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- La vicenda che ha condotto al presente giudizio trae origine da un decreto con cui la Prefettura di Napoli ha imposto al ricorrente, -OMISSIS-, il divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente, ai sensi dell'art. 39 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.
L'azione amministrativa è scaturita da una segnalazione della Stazione Carabinieri di IC Equense del 22 maggio 2021, relativa a un alterco per motivi di vicinato occorso in data 9 maggio 2021 tra il ricorrente e un terzo, il Sig. -OMISSIS-, sfociato in una querela da parte di quest'ultimo. A seguito di tale episodio, in via cautelare, le Forze dell'Ordine avevano proceduto al ritiro del porto d'armi e delle armi legalmente detenute dal -OMISSIS-.
Successivamente, con nota del 16 giugno 2021, la Prefettura avviava il procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento di divieto definitivo.
Tuttavia, come ampiamente documentato da parte ricorrente, nel notevole lasso di tempo intercorso tra l'avvio del procedimento e la sua conclusione – oltre 28 mesi – il quadro fattuale e giuridico posto a fondamento dell'azione amministrativa ha subito una radicale e decisiva evoluzione. In particolare, emerge dagli atti che:
a) in data 11 maggio 2021, a soli due giorni dall'episodio, il Sig. -OMISSIS- rimetteva la querela, e il Sig. -OMISSIS- accettava tale remissione in data 16 maggio 2021, componendo così immediatamente il dissidio;
b) in data 4 luglio 2021, il ricorrente, avvalendosi delle garanzie partecipative, presentava a mezzo posta elettronica certificata le proprie osservazioni procedimentali, informando l'Amministrazione dell'intervenuta pacificazione e della remissione di querela;
c) in data 20 dicembre 2022, il Giudice di Pace competente disponeva l'archiviazione del procedimento penale scaturito dalla querela;
d) in data 18 marzo 2023, la Questura di Napoli, per il tramite del Commissariato di P.S. di Sorrento, a seguito di una propria autonoma e aggiornata istruttoria, disponeva la riconsegna del porto d'armi al -OMISSIS-, attestando espressamente che erano «venute a cessare le motivazioni che diedero effetto al ritiro cautelare ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S. in data 09.05.2021 da parte dei CC di IC NS.
Ciononostante, in data 30 ottobre 2023, la Prefettura di Napoli adottava l'impugnato decreto di divieto, fondandolo unicamente sulla segnalazione originaria del 2021 e asserendo, in asserito palese contrasto con la realtà documentale, che l'interessato non avesse presentato scritti controdeduttivi.
Avverso tale provvedimento, il -OMISSIS- ha proposto il presente ricorso, lamentando la violazione di legge (artt. 3, 7 e 10 della L. 241/1990; artt. 11, 39 e 43 T.U.L.P.S.) e l'eccesso di potere sotto plurimi profili, con particolare riguardo al difetto di istruttoria, alla carenza e contraddittorietà della motivazione, al travisamento dei fatti e alla manifesta sproporzione.
Nel dettaglio, ha articolato le seguenti censure:
1. Violazione degli artt. 7 e 10 della L. n. 241/1990, eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di istruttoria, per aver l'Amministrazione falsamente attestato la mancata partecipazione procedimentale del ricorrente e, conseguentemente, omesso di valutare le sue deduzioni.
2. Violazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990 e degli artt. 11, 39 e 43 del T.U.L.P.S., eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità manifesta e contraddittorietà, per aver la Prefettura fondato il proprio giudizio di inaffidabilità su un unico episodio risalente e superato, omettendo di considerare gli elementi sopravvenuti di segno contrario, quali la remissione della querela, l'archiviazione penale e, soprattutto, la positiva valutazione di affidabilità compiuta dalla Questura di Napoli con la conseguente restituzione del titolo.
3. Eccesso di potere per sproporzione, per l'irragionevolezza di una misura così afflittiva a fronte dell'episodicità del fatto, della condotta di vita irreprensibile del ricorrente e della positiva valutazione già operata da altro organo della stessa Amministrazione.
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione resistente, difendendo la legittimità del suo operato e richiamando l'ampia discrezionalità che la connota in materia e la finalità preventiva della misura, tesa a salvaguardare il bene preminente della pubblica incolumità.
Alla pubblica udienza del 16 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2.- Il Collegio, esaminati gli atti di causa e le memorie difensive, ritiene che le censure sollevate dalla parte ricorrente siano fondate e debbano trovare accoglimento.
In via preliminare, giova richiamare il consolidato quadro normativo e giurisprudenziale che governa la materia delle autorizzazioni di polizia in tema di armi. Nel nostro ordinamento, il porto e la detenzione di armi da parte dei privati cittadini non costituiscono un diritto soggettivo, bensì una deroga al divieto generale sancito dagli artt. 699 c.p. e 4, comma 1, della L. n. 110/1975. Tale deroga può essere concessa solo a soggetti che offrano piena e totale garanzia di affidabilità e di corretto uso delle armi, in modo da scongiurare qualsiasi pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.
Ne consegue che l'Amministrazione gode di un'ampia discrezionalità nel valutare i requisiti di affidabilità del soggetto, ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) (Consiglio di Stato, num. 2542 del 2020; Consiglio di Stato, num. 3585 del 2024). Tale valutazione ha natura eminentemente preventiva e cautelare, finalizzata a scongiurare il rischio di abusi nell'uso delle armi a tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica (TAR Sardegna, num. 775 del 2024). Per tale ragione, il giudizio di "non affidabilità" può fondarsi non solo su condanne penali, ma anche su episodi che, pur privi di rilevanza penale, siano sintomatici di una personalità non pienamente affidabile o di una scarsa capacità di autocontrollo (TAR Lazio – Roma, num. 20055 del 2024). Come affermato dal Consiglio di Stato, l’Autorità di pubblica sicurezza può apprezzare discrezionalmente, quali indici rivelatori della possibilità d’abuso delle armi, fatti o episodi anche privi di rilievo penale, indipendentemente dalla riconducibilità degli stessi alla responsabilità dell’interessato, purché l’apprezzamento non sia irrazionale e sia motivato in modo congruo (Consiglio di Stato, num. 3585 del 2024).
Tuttavia, l'ampiezza di tale potere discrezionale non esime l'Amministrazione dal rispetto dei canoni di logicità, ragionevolezza e proporzionalità, né dall'obbligo di una congrua e adeguata motivazione basata su un'istruttoria completa e approfondita (TAR Campania – Napoli, num. 6233 del 2024). Il giudizio prognostico sulla capacità di abuso delle armi deve scaturire da una valutazione complessiva della personalità del soggetto, della sua condotta di vita e del contesto sociale in cui è inserito (TAR Piemonte, num. 222 del 2025). Non può, pertanto, ritenersi sufficiente una motivazione fondata su un singolo episodio, non corroborato da altri elementi negativi, soprattutto se datato nel tempo e superato da eventi successivi di segno opposto. In tal senso, la giurisprudenza ha chiarito che dal provvedimento dovranno emergere chiaramente le ragioni per le quali la valutazione della personalità complessiva del soggetto, della sua storia di vita pregressa e delle presumibili evoluzioni del suo percorso di vita ha condotto l’autorità a determinarsi nel senso di vietargli la detenzione e l’uso delle armi, avendolo ritenuto allo stato pericoloso o comunque capace di abusarne. Non potrà, di contro, ritenersi sufficiente una motivazione scarna, apodittica, fondata su un singolo elemento non corroborato da ulteriori indizi (Consiglio di Stato, num. 5933 del 2025).
Inoltre, qualora il provvedimento si basi su denunce penali, l'Amministrazione non può limitarsi a un richiamo acritico delle stesse, ma deve procedere a un'autonoma valutazione dei fatti sottostanti, poiché la mera pendenza di un procedimento penale non giustifica di per sé un provvedimento di revoca o divieto (TAR Campania – Napoli, num. 4811 del 2024).
3.- Alla luce delle suesposte coordinate ermeneutiche, il ricorso, come sopra anticipato, si appalesa fondato e meritevole di accoglimento, essendo l'impugnato decreto prefettizio viziato sotto plurimi profili di legittimità.
La prima e assorbente censura sollevata dal ricorrente, relativa ai vizi di eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione e contraddittorietà, coglie nel segno.
L'esame del provvedimento impugnato rivela come la Prefettura di Napoli abbia fondato il proprio giudizio di inaffidabilità esclusivamente sulla segnalazione della Stazione dei Carabinieri di IC Equense del 22.05.2021, relativa a un diverbio occorso in data 9.05.2021, e sul conseguente ritiro cautelare delle armi. L'Amministrazione ha, tuttavia, omesso di acquisire e, conseguentemente, di ponderare una serie di circostanze fattuali e giuridiche sopravvenute nel lungo lasso temporale intercorso tra l'avvio del procedimento (giugno 2021) e la sua tardiva conclusione (novembre 2023), le quali rivestivano una portata tale da modificare radicalmente il quadro indiziario a carico del ricorrente.
In particolare, l'istruttoria condotta dalla Prefettura si rivela gravemente carente per non aver tenuto in alcuna considerazione i seguenti elementi, tutti documentalmente provati e di decisiva rilevanza:
la rapida composizione del conflitto: la remissione della querela da parte del sig. -OMISSIS-, avvenuta in data 11.05.2021 (appena due giorni dopo il diverbio), e la contestuale accettazione da parte del sig. -OMISSIS- dimostravano la natura episodica e prontamente superata del dissidio;
l'esito del procedimento penale: l'archiviazione del procedimento penale da parte del Giudice di Pace, disposta in data 20.12.2022, ha definitivamente privato di rilevanza penale i fatti posti a fondamento della segnalazione iniziale;
la valutazione positiva di un'altra Autorità di P.S.: elemento di macroscopica e dirimente rilevanza è la restituzione del porto d'armi al -OMISSIS-, disposta dal Commissariato di P.S. di Sorrento (quale articolazione territoriale della Questura di Napoli) in data 18.03.2023. Tale atto, avvenuto oltre otto mesi prima del decreto prefettizio, era motivato dal fatto che erano «venute a cessare le motivazioni che diedero effetto al ritiro cautelare ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S. in data 09.05.2021».
Quest'ultima circostanza evidenzia una palese e insanabile contraddittorietà nell'agire della stessa Amministrazione dell'Interno. La Questura, autorità competente per il rilascio dei titoli e più vicina al contesto sociale del ricorrente, aveva già condotto una propria istruttoria, giungendo a una valutazione positiva circa la recuperata e attuale affidabilità del -OMISSIS-. La Prefettura, adottando un provvedimento di segno diametralmente opposto, senza neppure menzionare la precedente valutazione della Questura e senza esporre le ragioni per cui riteneva di doversene discostare, ha agito in modo illogico e incoerente. L'azione amministrativa risulta, pertanto, contraddittoria e frammentaria, con due organi dello stesso Ministero che pervengono a conclusioni antitetiche sulla medesima persona e sulla base del medesimo nucleo fattuale, sebbene aggiornato. Tale antinomia dimostra che il giudizio della Prefettura è stato disancorato da una valutazione concreta e attuale della personalità del ricorrente, in violazione dei principi di buona amministrazione e ragionevolezza.
Il giudizio prognostico della Prefettura risulta così "cristallizzato" a un'epoca remota (maggio 2021), disancorato da una valutazione concreta e attuale della personalità del ricorrente, in palese violazione dei principi di buona amministrazione e di ragionevolezza. L'Amministrazione ha operato come se dopo il ritiro cautelare nulla fosse accaduto, ignorando fatti che non solo ridimensionavano la gravità dell'episodio iniziale, ma che addirittura attestavano, attraverso la valutazione di un altro organo dello Stato, il pieno recupero dei requisiti di affidabilità.
4.- Parimenti fondata è la censura relativa alla violazione delle garanzie di partecipazione al procedimento amministrativo.
Il decreto prefettizio del 30.11.2023 attesta, in modo perentorio e erroneo, che «alla data odierna l'interessato non ha presentato alcuno scritto controdeduttivo, né ha fatto pervenire documentazione al riguardo, rinunciando, quindi, ad avvalersi della sua facoltà di partecipazione attiva al procedimento».
Tale affermazione è smentita per tabulas dalla documentazione versata in atti, dalla quale emerge che il ricorrente, assistito da un legale, aveva tempestivamente presentato le proprie osservazioni a mezzo posta elettronica certificata in data 4 luglio 2021, rappresentando già all'epoca l'intervenuto chiarimento con la controparte e la remissione della querela.
La totale pretermissione dell'apporto partecipativo del privato non costituisce una mera irregolarità formale, quanto piuttosto un grave vizio procedimentale che inficia la legittimità dell'atto. La garanzia del contraddittorio procedimentale, sancita dagli artt. 7 e 10 della L. 241/1990, è funzionale a una più completa e corretta formazione della volontà dell'Amministrazione. Ignorando gli scritti difensivi, la Prefettura non solo ha violato un diritto fondamentale del cittadino, ma si è anche privata di elementi di valutazione pertinenti e decisivi, che avrebbero dovuto essere ponderati nell'ambito del giudizio complessivo di affidabilità. L'aver asserito il contrario dimostra inequivocabilmente che tale valutazione non è mai avvenuta, con conseguente violazione del principio del giusto procedimento e del contraddittorio; tanto conferma ulteriormente la superficialità e la lacunosità dell'istruttoria svolta.
In conclusione, l'azione amministrativa si è discostata dai canoni di logicità, completezza istruttoria e rispetto delle garanzie procedimentali, sfociando in un atto viziato da eccesso di potere sotto molteplici profili.
In conclusione, il provvedimento impugnato risulta illegittimo per un duplice e concorrente ordine di ragioni: in primo luogo, per un grave difetto di istruttoria e di motivazione, che si manifesta nell'aver fondato un giudizio di inaffidabilità su un unico episodio risalente e superato dagli eventi, ignorando la valutazione positiva di un'altra autorità di polizia e incorrendo in palese contraddittorietà; in secondo luogo, per la manifesta violazione delle garanzie partecipative, avendo l'Amministrazione omesso di considerare gli scritti difensivi del ricorrente.
Per le suesposte ragioni, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, il provvedimento impugnato deve essere annullato.
5.- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in € 2000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR BR, Presidente
Gianluca Di Vita, Consigliere
BI AF, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BI AF | AR BR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.