TAR Napoli, sez. V, sentenza 31/12/2025, n. 8579
TAR
Sentenza 31 dicembre 2025

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  • Accolto
    Violazione degli artt. 7 e 10 della L. n. 241/1990, eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di istruttoria

    L'affermazione del decreto impugnato circa la mancata presentazione di scritti controdeduttivi da parte del ricorrente è smentita dalla documentazione, che prova la tempestiva presentazione delle osservazioni a mezzo PEC. L'omissione dell'apporto partecipativo del privato costituisce un grave vizio procedimentale.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990 e degli artt. 11, 39 e 43 del T.U.L.P.S., eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità manifesta e contraddittorietà

    Il decreto prefettizio fonda il giudizio di inaffidabilità esclusivamente sulla segnalazione del 2021, omettendo di considerare la remissione della querela, l'archiviazione del procedimento penale e, soprattutto, la restituzione del porto d'armi disposta dalla Questura nel 2023, motivata dalla cessazione delle ragioni del ritiro cautelare. Tale omissione rende l'istruttoria gravemente carente e l'azione amministrativa illogica e contraddittoria, con due organi della stessa Amministrazione giunti a conclusioni antitetiche.

  • Accolto
    Eccesso di potere per sproporzione

    La sproporzione della misura è implicita nella fondatezza delle censure relative alla carenza istruttoria e contraddittorietà, che evidenziano come il provvedimento si basi su presupposti ormai superati e non più attuali, ignorando elementi che dimostrano l'affidabilità del ricorrente.

  • Accolto
    Vizi propri dell'atto impugnato

    L'accoglimento del ricorso avverso il provvedimento finale comporta l'annullamento anche degli atti presupposti e connessi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. V, sentenza 31/12/2025, n. 8579
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 8579
    Data del deposito : 31 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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