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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/11/2025, n. 2861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2861 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R. G. n° 6022/2022
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 30 ottobre 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Luca BOSCO - Ricorrente - contro
" ", in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappr. e dif. dall'avv. Martino LOVECCHIO - Convenuta -
OGGETTO: “TEMPO VESTIZIONE/DISMISSIONE DIVISA”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 10 agosto 2022 , Parte_1 dipendente a tempo indeterminato della convenuta – come operatore sociosanitario - chiedeva condannarsi la a corrispondere in suo favore CP_1 la somma di €.2.096,71 a titolo di compenso per lavoro straordinario assertivamente espletato, nel periodo dal luglio 2016 al giugno 2019, in relazione al tempo impiegato, prima dell'inizio della prestazione lavorativa e al termine della stessa, per indossare e dismettere la divisa di lavoro.
La ” resisteva e concludeva per il rigetto dell'avversa iniziativa CP_1 processuale, eccependo altresì la prescrizione.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e tentata invano la conciliazione, la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché di “note scritte” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc.
1 Sentenza R.G. n° 6022/22 (cfr. CASS. SS.UU. 30 GIUGNO 2025 N° 17603), con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
************************
Si precisa che il presente giudizio è soggetto alle nuove regole processuali introdotte con la legge 18 giugno 2009 n° 69, quindi anche alla disciplina relativa alla motivazione per relationem dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo novellato dell'art. 118 disp. att. cpc. (cfr. CASS. LAV. 22 MAGGIO 2012 N°
8053 e CASS. LAV. 11 FEBBRAIO 2011 N° 3367), essendo all'uopo sufficiente (ma anche necessario) un puntuale riferimento al precedente che, anche se non ritrascritto nelle sue parti significative, sia tale da consentire di enucleare, attraverso la sua lettura, il percorso logico-giuridico seguito per pervenire alla decisione (cfr. CASS. LAV. 3 GIUGNO 2016 N° 11508), sicché il dovere costituzionale di motivazione risulta adempiuto "per relationem", per essere detta motivazione espressa in provvedimenti il cui contenuto sia conoscibile
(cfr. CASS. LAV. 3 LUGLIO 2015 N° 13708). È stato altresì rimarcato che: «La sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio (nella specie, reso tra le stesse parti), in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att. c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile;
in tal caso, la motivazione del precedente costituisce parte integrante della decisione, sicché la parte che intenda impugnarla ha l'onere di compiere una precisa analisi anche delle argomentazioni che vi sono inserite mediante l'operazione inclusiva del precedente, alla stregua dei requisiti di specificità propri di ciascun modello di gravame, previo esame preliminare della sovrapponibilità del caso richiamato alla fattispecie in discussione» (sic CASS. SEZ. III, 20 OTTOBRE 2021
N° 29017; conf. CASS. SEZ. V, 31 GENNAIO 2019 N° 2861 e CASS. LAV. 6
SETTEMBRE 2016 N° 17640).
Devono altresì intendersi integralmente richiamati i principî di diritto
2 Sentenza R.G. n° 6022/22 enucleati dalle SEZIONI UNITE della SUPREMA CORTE nella SENTENZA N° 642 del 16
GENNAIO 2015, sempre in tema di motivazione (con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni, sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - per il quale si rinvia a CASS.
SS. UU. 8 MAGGIO 2014 N° 9936 ed a . 28 MAGGIO 2014 N° Controparte_2
12002).
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Tanto premesso, opina questo giudice, in ordine all'an della pretesa attorea, di prestare adesione all'orientamento ermeneutico – favorevole alle prospettazioni attoree, limitatamente a quanto di ragione - espresso nella
SENTENZA N° 4296/19 (R.G. n° 9502/17), emessa in data 18 dicembre 2019 da questo medesimo GIUDICE, richiamata e prodotta in copia in allegato al ricorso, trattandosi di pronunzia relativa a fattispecie sostanzialmente identica
e basata su motivazioni reputate congrue che, in questa sede, per brevità, devono intendersi integralmente richiamate e trascritte.
Né parte convenuta ha inteso proporre significative argomentazioni contrarie, non avendo nemmeno allegato la sussistenza di eventuali pronunzie giurisprudenziali di segno opposto né di aver eventualmente proposto appello avverso la suddetta pronuncia.
Anzi, in senso ulteriormente favorevole alla tesi attorea, possono richiamarsi i seguenti successivi arresti giurisprudenziali della SUPREMA CORTE:
→ CASS. LAV. 8 LUGLIO 2024 N° 18612: «Le operazioni di vestizione e svestizione del personale sanitario rientrano nell'orario di lavoro se il tipo di indumenti da indossare è imposto da superiori esigenze di sicurezza
e igiene attinenti alla gestione del servizio prestato e all'incolumità del personale addetto, sicché - anche nel silenzio della contrattazione collettiva - il tempo impiegato per tali operazioni dà diritto a retribuzione. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che, in accoglimento del ricorso di infermieri, ausiliari specializzati e operatori sanitari, aveva qualificato come orario di lavoro il tempo - immediatamente precedente e successivo alla timbratura del cartellino - necessario per indossare e dismettere la divisa obbligatoria, custodita in
3 Sentenza R.G. n° 6022/22 appositi armadietti resi disponibili dall'azienda e collocati al piano interrato del luogo di lavoro)»;
→ CASS. LAV. 25 LUGLIO 2024 N° 20784: «Ai fini della qualificazione come orario di lavoro del tempo di vestizione e svestizione della divisa di lavoro
- per il personale operante nel comparto della sanità pubblica - e del connesso obbligo retributivo, è irrilevante che il lavoro si svolga su turni
o che il medesimo tempo si sommi ai tempi di passaggio delle consegne, necessari a garantire la continuità assistenziale».
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Appare solo necessario precisare che – attesa la già rimarcata sostanziale identità delle fattispecie in esame - devono intendersi richiamate anche le emergenze istruttorie acquisite nel precedente procedimento, sì come valutate nella predetta sentenza, dovendosi ovviamente ritenere ammissibile in questa sede “utilizzare, come fonte del proprio convincimento, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o altre parti e, quindi, anche prove raccolte in un giudizio penale (ancorché conclusosi con sentenza di non doversi procedere per intervenuta amnistia o per altra causa estintiva del reato) esaminandone direttamente il contenuto ovvero ricavandolo dalla sentenza o dagli atti del processo penale e effettuando la relativa valutazione con ampio potere discrezionale”.(1)
Ciò perché: “Il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova” (sic
CASS. SEZ. III, 20 GENNAIO 2015 N° 840, cui adde in senso conforme CP_3
25 FEBBRAIO 2011 N° 4652, CASS. SEZ. II, 13 AGOSTO 2018 N° 20719 e CASS.
SEZ. I, 10 OTTOBRE 2018 N° 25067: e tanto, ovviamente, come nel caso di specie, purché il mezzo istruttorio sia stato ritualmente allegato dalle parti 1 16/5/2000 N° 6347. Sull'argomento, cfr. anche: SEZ. 5 SENT. 09320 DEL 11/06/2003 Parte_2 SEZ. 5 SENT. 17037 DEL 02/12/2002 SEZ. 3 SENT. 07713 DEL 27/05/2002. processuali, come precisato da CASS. SEZ. I, 30 SETTEMBRE 2021 N° 26593).
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Deve altresì rimarcarsi, in riferimento al quantum, che, in mancanza – per quanto consta – di una previsione negoziale che – all'epoca dei fatti – esprimesse valori di tempo medi, standard o comunque accettati dalle parti sociali, la fattispecie si colloca necessariamente fra i casi non numerosi che in materia di lavoro sono regolati dall'art. 432 c.p.c., nei quali è “certo il diritto” ma non è possibile “determinare la somma dovuta” (cfr. CASS. LAV. 19 FEBBRAIO
2013 N° 4047).
Sul punto, è opportuno dare atto che anche in sede sindacale (seppure con effetto concreto presso la solo a decorrere dal luglio 2019, quindi Parte_3 successivamente al periodo cui si riferisce il presente giudizio) è stato espressamente riconosciuto l'istituto del “cambio divisa”, alla stregua in particolare dell'art. 27 del nuovo CCNL comparto sanità sottoscritto il 21 maggio 2018, essendo stabilito un orario massimo di 10 o 15 minuti (a seconda che non vi sia oppure vi sia l'esigenza di un passaggio di consegne nel cambio turno nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore).
Orbene, i conteggi attorei (affidabili da un punto di vista “aritmetico”, in quanto solo genericamente contestati ex adverso: sulla necessità di contestazione specifica, cfr. ex plurimis CASS. LAV. 6 DICEMBRE 2017 N° 29236) sono ex professo basati sul computo di 15 minuti al giorno, proprio alla stregua di quanto statuito con decorrenza luglio 2019 dal nuovo CCNL comparto: tale quantificazione appare dunque equa ed utilizzabile nel caso di specie ai fini della determinazione del tempo medio che in concreto ogni lavoratore ha impiegato, al giorno e nel corso di anni, per le operazioni di vestizione/vestizione.
Tuttavia, non si ritiene condivisibile la prospettazione attorea secondo cui occorrerebbe retribuire tale tempo aggiuntivo in termini di straordinario, trattandosi di attività che configura un obbligo intrinseco e costante, strumentale e necessario allo svolgimento della prestazione lavorativa, come tale non qualificabile in termini di “occasionale prestazione di lavoro”
5 Sentenza R.G. n° 6022/22 inquadrabile, appunto, come “straordinario”: non a caso, il CCNL di settore qualifica le prestazioni di lavoro straordinario come rivolte a fronteggiare, appunto, situazioni di lavoro eccezionali, non utilizzabili come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro. Del resto, lo straordinario va valutato e riconosciuto nella sua duplice dimensione,
“qualitativa” e “quantitativa”, consistendo infatti nella effettiva messa a disposizione delle proprie energie lavorative per lo svolgimento di quei compiti e di quelle mansioni che costituisco l'oggetto della prestazione lavorativa a cui
è tenuto il dipendente (profilo qualitativo), allorquando prestata oltre il normale orario lavorativo (profilo quantitativo).
Appare dunque applicabile il criterio ermeneutico alla stregua del quale, ove il lavoratore abbia dimostrato lo svolgimento di prestazioni di lavoro aggiuntivo, ben può il giudice utilizzare una valutazione equitativa, in riferimento alla quantificazione del compenso (sic CASS. LAV. 20 FEBBRAIO 2018
N° 4076).
Il diritto alla retribuzione aggiuntiva va, pertanto, riconosciuto ex art. 432 cpc. quantificando la somma spettante in relazione a 15 minuti complessivi per ogni giorno lavorativo prestato da parte ricorrente nel periodo oggetto del presente giudizio, ma avendo come parametro di riferimento la retribuzione ordinaria.
Sulla somma così determinata spetta altresì il maggiore importo tra rivalutazione ed interessi legali dal dovuto all'effettivo soddisfo, tra loro non cumulabili (C. Cost. 459/2000; Cass., n. 13624/2020).
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Si precisa, trattandosi di condanna generica, che una siffatta pronuncia
(definitiva) è certamente ammissibile anche nel rito del lavoro (cfr. CASS.
LAV. 26 FEBBRAIO 2014 N° 4587, cui adde III, 16 OTTOBRE 2007 N° CP_2
21620, CASS. LAV. 5 MAGGIO 2004 N° 8576 e CASS. LAV. 30 AGOSTO 2007 N°
18283), non essendosi peraltro specificamente opposta la parte convenuta
(cfr. CASS. SS. UU. 13 FEBBRAIO 1997 N° 1324 e succ. conf., tra cui CASS. SEZ. II,
9 NOVEMBRE 2009 N° 23707 e Cass. SEZ. II, 24 SETTEMBRE 2014 N° 20127).
D'altronde, secondo i più recenti e condivisibili arresti della giurisprudenza di
6 Sentenza R.G. n° 6022/22 legittimità, potrebbe pure ritenersi non necessario un ulteriore giudizio volto alla eventuale specifica quantificazione delle somme dovute, avuto riguardo al riferimento ad elementi predeterminati (CCNL e relativo livello di inquadramento) e, quindi, alla possibilità anche di una interpretazione extratestuale della presente sentenza, comunque sulla base di elementi ritualmente acquisiti nel processo. E' stato infatti affermato che: «il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474, comma 2, n. 1, c.p.c., non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato
l'obbligo da eseguire, essendo consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato, purché le relative questioni siano state trattate nel corso dello stesso e possano intendersi come ivi univocamente definite, essendo mancata, piuttosto, la concreta estrinsecazione della soluzione come operata nel dispositivo o perfino nel tenore stesso del titolo» (cfr. CASS. SS. UU. 2
LUGLIO 2012 N° 11066 e succ. conf., tra cui CASS. n. 9161 del 2013, n. 23159 del 2014, n. 19641 del 2015, n. 24635 del 2016, n. 14356 del 2018, n. 5049 del 2020 e n. 10806 del 2020, tutte citate da CASS. SEZ. VI-III, 30 MARZO 2022
N° 10230).
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È poi appena il caso di rilevare la inaccoglibilità dell'eccezione di Contr prescrizione formulata dall' (invero tempestivamente, trattandosi ovviamente di eccezione in senso proprio: cfr. ex plurimis CASS. LAV. 13 GIUGNO
2003 N° 9498 e CASS. SEZ. II, 6 SETTEMBRE 2019 N° 22342), avendo parte ricorrente fornito idonea prova di aver formulato un atto interruttivo Contr infraquinquennale (cfr. messa in mora pervenuta alla il 23 ottobre
2019).
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Non può essere esaminata in questa sede, invece, la domanda relativa alla regolarizzazione della posizione previdenziale e contributiva, attesa la mancata evocazione in giudizio dell'INPS, essendo quindi preclusa per il lavoratore la possibilità di chiedere l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e sentirlo condannare al versamento dei contributi (che sia ancora
7 Sentenza R.G. n° 6022/22 possibile giuridicamente versare) a favore dell'ente previdenziale che non sia stato chiamato in causa (cfr. ex plurimis CASS. LAV. 15 SETTEMBRE 2014 N° 19398,
CASS. SEZ. VI-LAV. 30 MAGGIO 2019 N° 14853, CASS. LAV. 14 MAGGIO 2020 N° 8956,
CASS. LAV. 19 AGOSTO 2020 N° 17320 e CASS. LAV. 9 GENNAIO 2024 N° 701). Si veda anche CASS. LAV. 28 GIUGNO 2022 N° 20697 la quale - stante il sempre affermato difetto di legittimazione attiva originario – ha concluso tuttavia per il solo annullamento in parte qua della sentenza che su domanda del lavoratore aveva condannato il datore a pagare i contributi all'INPS, senza pronunciare perciò alcun annullamento in toto della sentenza di merito e senza, in particolare, disporre l'integrazione del contraddittorio fin dal primo grado.
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Le spese di lite (liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55 come da dispositivo) vanno poste a carico della parte convenuta, in ragione della sua soccombenza (e nei limiti della stessa).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la convenuta a pagare in favore della parte ricorrente le differenze retributive dovute per le operazioni di vestizione e svestizione, da quantificare sulla base della retribuzione ordinaria spettante per 15 minuti complessivi per ogni giorno lavorativo prestato nel periodo oggetto del presente giudizio, oltre al maggiore importo tra rivalutazione ed interessi legali, dal dovuto all'effettivo soddisfo;
2. condanna, altresì, la convenuta alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi €.1.030,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione.
Taranto, 3 novembre 2025. IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
4 Sentenza R.G. n° 6022/22
8 Sentenza R.G. n° 6022/22
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 30 ottobre 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Luca BOSCO - Ricorrente - contro
" ", in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappr. e dif. dall'avv. Martino LOVECCHIO - Convenuta -
OGGETTO: “TEMPO VESTIZIONE/DISMISSIONE DIVISA”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 10 agosto 2022 , Parte_1 dipendente a tempo indeterminato della convenuta – come operatore sociosanitario - chiedeva condannarsi la a corrispondere in suo favore CP_1 la somma di €.2.096,71 a titolo di compenso per lavoro straordinario assertivamente espletato, nel periodo dal luglio 2016 al giugno 2019, in relazione al tempo impiegato, prima dell'inizio della prestazione lavorativa e al termine della stessa, per indossare e dismettere la divisa di lavoro.
La ” resisteva e concludeva per il rigetto dell'avversa iniziativa CP_1 processuale, eccependo altresì la prescrizione.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e tentata invano la conciliazione, la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché di “note scritte” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc.
1 Sentenza R.G. n° 6022/22 (cfr. CASS. SS.UU. 30 GIUGNO 2025 N° 17603), con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Si precisa che il presente giudizio è soggetto alle nuove regole processuali introdotte con la legge 18 giugno 2009 n° 69, quindi anche alla disciplina relativa alla motivazione per relationem dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo novellato dell'art. 118 disp. att. cpc. (cfr. CASS. LAV. 22 MAGGIO 2012 N°
8053 e CASS. LAV. 11 FEBBRAIO 2011 N° 3367), essendo all'uopo sufficiente (ma anche necessario) un puntuale riferimento al precedente che, anche se non ritrascritto nelle sue parti significative, sia tale da consentire di enucleare, attraverso la sua lettura, il percorso logico-giuridico seguito per pervenire alla decisione (cfr. CASS. LAV. 3 GIUGNO 2016 N° 11508), sicché il dovere costituzionale di motivazione risulta adempiuto "per relationem", per essere detta motivazione espressa in provvedimenti il cui contenuto sia conoscibile
(cfr. CASS. LAV. 3 LUGLIO 2015 N° 13708). È stato altresì rimarcato che: «La sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio (nella specie, reso tra le stesse parti), in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att. c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile;
in tal caso, la motivazione del precedente costituisce parte integrante della decisione, sicché la parte che intenda impugnarla ha l'onere di compiere una precisa analisi anche delle argomentazioni che vi sono inserite mediante l'operazione inclusiva del precedente, alla stregua dei requisiti di specificità propri di ciascun modello di gravame, previo esame preliminare della sovrapponibilità del caso richiamato alla fattispecie in discussione» (sic CASS. SEZ. III, 20 OTTOBRE 2021
N° 29017; conf. CASS. SEZ. V, 31 GENNAIO 2019 N° 2861 e CASS. LAV. 6
SETTEMBRE 2016 N° 17640).
Devono altresì intendersi integralmente richiamati i principî di diritto
2 Sentenza R.G. n° 6022/22 enucleati dalle SEZIONI UNITE della SUPREMA CORTE nella SENTENZA N° 642 del 16
GENNAIO 2015, sempre in tema di motivazione (con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni, sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - per il quale si rinvia a CASS.
SS. UU. 8 MAGGIO 2014 N° 9936 ed a . 28 MAGGIO 2014 N° Controparte_2
12002).
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Tanto premesso, opina questo giudice, in ordine all'an della pretesa attorea, di prestare adesione all'orientamento ermeneutico – favorevole alle prospettazioni attoree, limitatamente a quanto di ragione - espresso nella
SENTENZA N° 4296/19 (R.G. n° 9502/17), emessa in data 18 dicembre 2019 da questo medesimo GIUDICE, richiamata e prodotta in copia in allegato al ricorso, trattandosi di pronunzia relativa a fattispecie sostanzialmente identica
e basata su motivazioni reputate congrue che, in questa sede, per brevità, devono intendersi integralmente richiamate e trascritte.
Né parte convenuta ha inteso proporre significative argomentazioni contrarie, non avendo nemmeno allegato la sussistenza di eventuali pronunzie giurisprudenziali di segno opposto né di aver eventualmente proposto appello avverso la suddetta pronuncia.
Anzi, in senso ulteriormente favorevole alla tesi attorea, possono richiamarsi i seguenti successivi arresti giurisprudenziali della SUPREMA CORTE:
→ CASS. LAV. 8 LUGLIO 2024 N° 18612: «Le operazioni di vestizione e svestizione del personale sanitario rientrano nell'orario di lavoro se il tipo di indumenti da indossare è imposto da superiori esigenze di sicurezza
e igiene attinenti alla gestione del servizio prestato e all'incolumità del personale addetto, sicché - anche nel silenzio della contrattazione collettiva - il tempo impiegato per tali operazioni dà diritto a retribuzione. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che, in accoglimento del ricorso di infermieri, ausiliari specializzati e operatori sanitari, aveva qualificato come orario di lavoro il tempo - immediatamente precedente e successivo alla timbratura del cartellino - necessario per indossare e dismettere la divisa obbligatoria, custodita in
3 Sentenza R.G. n° 6022/22 appositi armadietti resi disponibili dall'azienda e collocati al piano interrato del luogo di lavoro)»;
→ CASS. LAV. 25 LUGLIO 2024 N° 20784: «Ai fini della qualificazione come orario di lavoro del tempo di vestizione e svestizione della divisa di lavoro
- per il personale operante nel comparto della sanità pubblica - e del connesso obbligo retributivo, è irrilevante che il lavoro si svolga su turni
o che il medesimo tempo si sommi ai tempi di passaggio delle consegne, necessari a garantire la continuità assistenziale».
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Appare solo necessario precisare che – attesa la già rimarcata sostanziale identità delle fattispecie in esame - devono intendersi richiamate anche le emergenze istruttorie acquisite nel precedente procedimento, sì come valutate nella predetta sentenza, dovendosi ovviamente ritenere ammissibile in questa sede “utilizzare, come fonte del proprio convincimento, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o altre parti e, quindi, anche prove raccolte in un giudizio penale (ancorché conclusosi con sentenza di non doversi procedere per intervenuta amnistia o per altra causa estintiva del reato) esaminandone direttamente il contenuto ovvero ricavandolo dalla sentenza o dagli atti del processo penale e effettuando la relativa valutazione con ampio potere discrezionale”.(1)
Ciò perché: “Il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova” (sic
CASS. SEZ. III, 20 GENNAIO 2015 N° 840, cui adde in senso conforme CP_3
25 FEBBRAIO 2011 N° 4652, CASS. SEZ. II, 13 AGOSTO 2018 N° 20719 e CASS.
SEZ. I, 10 OTTOBRE 2018 N° 25067: e tanto, ovviamente, come nel caso di specie, purché il mezzo istruttorio sia stato ritualmente allegato dalle parti 1 16/5/2000 N° 6347. Sull'argomento, cfr. anche: SEZ. 5 SENT. 09320 DEL 11/06/2003 Parte_2 SEZ. 5 SENT. 17037 DEL 02/12/2002 SEZ. 3 SENT. 07713 DEL 27/05/2002. processuali, come precisato da CASS. SEZ. I, 30 SETTEMBRE 2021 N° 26593).
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Deve altresì rimarcarsi, in riferimento al quantum, che, in mancanza – per quanto consta – di una previsione negoziale che – all'epoca dei fatti – esprimesse valori di tempo medi, standard o comunque accettati dalle parti sociali, la fattispecie si colloca necessariamente fra i casi non numerosi che in materia di lavoro sono regolati dall'art. 432 c.p.c., nei quali è “certo il diritto” ma non è possibile “determinare la somma dovuta” (cfr. CASS. LAV. 19 FEBBRAIO
2013 N° 4047).
Sul punto, è opportuno dare atto che anche in sede sindacale (seppure con effetto concreto presso la solo a decorrere dal luglio 2019, quindi Parte_3 successivamente al periodo cui si riferisce il presente giudizio) è stato espressamente riconosciuto l'istituto del “cambio divisa”, alla stregua in particolare dell'art. 27 del nuovo CCNL comparto sanità sottoscritto il 21 maggio 2018, essendo stabilito un orario massimo di 10 o 15 minuti (a seconda che non vi sia oppure vi sia l'esigenza di un passaggio di consegne nel cambio turno nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore).
Orbene, i conteggi attorei (affidabili da un punto di vista “aritmetico”, in quanto solo genericamente contestati ex adverso: sulla necessità di contestazione specifica, cfr. ex plurimis CASS. LAV. 6 DICEMBRE 2017 N° 29236) sono ex professo basati sul computo di 15 minuti al giorno, proprio alla stregua di quanto statuito con decorrenza luglio 2019 dal nuovo CCNL comparto: tale quantificazione appare dunque equa ed utilizzabile nel caso di specie ai fini della determinazione del tempo medio che in concreto ogni lavoratore ha impiegato, al giorno e nel corso di anni, per le operazioni di vestizione/vestizione.
Tuttavia, non si ritiene condivisibile la prospettazione attorea secondo cui occorrerebbe retribuire tale tempo aggiuntivo in termini di straordinario, trattandosi di attività che configura un obbligo intrinseco e costante, strumentale e necessario allo svolgimento della prestazione lavorativa, come tale non qualificabile in termini di “occasionale prestazione di lavoro”
5 Sentenza R.G. n° 6022/22 inquadrabile, appunto, come “straordinario”: non a caso, il CCNL di settore qualifica le prestazioni di lavoro straordinario come rivolte a fronteggiare, appunto, situazioni di lavoro eccezionali, non utilizzabili come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro. Del resto, lo straordinario va valutato e riconosciuto nella sua duplice dimensione,
“qualitativa” e “quantitativa”, consistendo infatti nella effettiva messa a disposizione delle proprie energie lavorative per lo svolgimento di quei compiti e di quelle mansioni che costituisco l'oggetto della prestazione lavorativa a cui
è tenuto il dipendente (profilo qualitativo), allorquando prestata oltre il normale orario lavorativo (profilo quantitativo).
Appare dunque applicabile il criterio ermeneutico alla stregua del quale, ove il lavoratore abbia dimostrato lo svolgimento di prestazioni di lavoro aggiuntivo, ben può il giudice utilizzare una valutazione equitativa, in riferimento alla quantificazione del compenso (sic CASS. LAV. 20 FEBBRAIO 2018
N° 4076).
Il diritto alla retribuzione aggiuntiva va, pertanto, riconosciuto ex art. 432 cpc. quantificando la somma spettante in relazione a 15 minuti complessivi per ogni giorno lavorativo prestato da parte ricorrente nel periodo oggetto del presente giudizio, ma avendo come parametro di riferimento la retribuzione ordinaria.
Sulla somma così determinata spetta altresì il maggiore importo tra rivalutazione ed interessi legali dal dovuto all'effettivo soddisfo, tra loro non cumulabili (C. Cost. 459/2000; Cass., n. 13624/2020).
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Si precisa, trattandosi di condanna generica, che una siffatta pronuncia
(definitiva) è certamente ammissibile anche nel rito del lavoro (cfr. CASS.
LAV. 26 FEBBRAIO 2014 N° 4587, cui adde III, 16 OTTOBRE 2007 N° CP_2
21620, CASS. LAV. 5 MAGGIO 2004 N° 8576 e CASS. LAV. 30 AGOSTO 2007 N°
18283), non essendosi peraltro specificamente opposta la parte convenuta
(cfr. CASS. SS. UU. 13 FEBBRAIO 1997 N° 1324 e succ. conf., tra cui CASS. SEZ. II,
9 NOVEMBRE 2009 N° 23707 e Cass. SEZ. II, 24 SETTEMBRE 2014 N° 20127).
D'altronde, secondo i più recenti e condivisibili arresti della giurisprudenza di
6 Sentenza R.G. n° 6022/22 legittimità, potrebbe pure ritenersi non necessario un ulteriore giudizio volto alla eventuale specifica quantificazione delle somme dovute, avuto riguardo al riferimento ad elementi predeterminati (CCNL e relativo livello di inquadramento) e, quindi, alla possibilità anche di una interpretazione extratestuale della presente sentenza, comunque sulla base di elementi ritualmente acquisiti nel processo. E' stato infatti affermato che: «il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474, comma 2, n. 1, c.p.c., non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato
l'obbligo da eseguire, essendo consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato, purché le relative questioni siano state trattate nel corso dello stesso e possano intendersi come ivi univocamente definite, essendo mancata, piuttosto, la concreta estrinsecazione della soluzione come operata nel dispositivo o perfino nel tenore stesso del titolo» (cfr. CASS. SS. UU. 2
LUGLIO 2012 N° 11066 e succ. conf., tra cui CASS. n. 9161 del 2013, n. 23159 del 2014, n. 19641 del 2015, n. 24635 del 2016, n. 14356 del 2018, n. 5049 del 2020 e n. 10806 del 2020, tutte citate da CASS. SEZ. VI-III, 30 MARZO 2022
N° 10230).
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È poi appena il caso di rilevare la inaccoglibilità dell'eccezione di Contr prescrizione formulata dall' (invero tempestivamente, trattandosi ovviamente di eccezione in senso proprio: cfr. ex plurimis CASS. LAV. 13 GIUGNO
2003 N° 9498 e CASS. SEZ. II, 6 SETTEMBRE 2019 N° 22342), avendo parte ricorrente fornito idonea prova di aver formulato un atto interruttivo Contr infraquinquennale (cfr. messa in mora pervenuta alla il 23 ottobre
2019).
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Non può essere esaminata in questa sede, invece, la domanda relativa alla regolarizzazione della posizione previdenziale e contributiva, attesa la mancata evocazione in giudizio dell'INPS, essendo quindi preclusa per il lavoratore la possibilità di chiedere l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e sentirlo condannare al versamento dei contributi (che sia ancora
7 Sentenza R.G. n° 6022/22 possibile giuridicamente versare) a favore dell'ente previdenziale che non sia stato chiamato in causa (cfr. ex plurimis CASS. LAV. 15 SETTEMBRE 2014 N° 19398,
CASS. SEZ. VI-LAV. 30 MAGGIO 2019 N° 14853, CASS. LAV. 14 MAGGIO 2020 N° 8956,
CASS. LAV. 19 AGOSTO 2020 N° 17320 e CASS. LAV. 9 GENNAIO 2024 N° 701). Si veda anche CASS. LAV. 28 GIUGNO 2022 N° 20697 la quale - stante il sempre affermato difetto di legittimazione attiva originario – ha concluso tuttavia per il solo annullamento in parte qua della sentenza che su domanda del lavoratore aveva condannato il datore a pagare i contributi all'INPS, senza pronunciare perciò alcun annullamento in toto della sentenza di merito e senza, in particolare, disporre l'integrazione del contraddittorio fin dal primo grado.
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Le spese di lite (liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55 come da dispositivo) vanno poste a carico della parte convenuta, in ragione della sua soccombenza (e nei limiti della stessa).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la convenuta a pagare in favore della parte ricorrente le differenze retributive dovute per le operazioni di vestizione e svestizione, da quantificare sulla base della retribuzione ordinaria spettante per 15 minuti complessivi per ogni giorno lavorativo prestato nel periodo oggetto del presente giudizio, oltre al maggiore importo tra rivalutazione ed interessi legali, dal dovuto all'effettivo soddisfo;
2. condanna, altresì, la convenuta alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi €.1.030,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione.
Taranto, 3 novembre 2025. IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
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