Sentenza 16 dicembre 2025
Accoglimento
Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 16/12/2025, n. 22710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22710 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22710/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10481/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10481 del 2025, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Cesare Galloni, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio De Viti De Marco n. 50;
contro
AD - Agenzia delle entrate IO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l’annullamento
del diniego espresso dall’Amministrazione intimata all’accesso mediante comunicazione prot. -OMISSIS- del 15/09/2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di AD - Agenzia delle entrate IO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 la dott.ssa IR GI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data 3 settembre 2025 il sig. -OMISSIS- -OMISSIS- ha presentato all’AD - Agenzia delle entrate – IO (di seguito, per brevità, anche solo “AD”) un’istanza di accesso, acquisita al prot. n. -OMISSIS-, con la quale, rappresentando di avere un “ diretto interesse finalizzato a far valere i propri diritti ”, ha chiesto l’ostensione della seguente documentazione:
- “ estratto di ruolo e tutte le cartelle ed intimazioni di pagamento che lo riguardano con relative notificazioni ”;
- “ atti di pignoramento di presunti crediti del 12/01/2018, 24/04/2025 e 27/06/2025 con relative notificazioni ”.
2. L’AD, con nota n. -OMISSIS- del 15 settembre 2025, ha riscontrato la richiesta rappresentando quanto segue:
“ La informiamo che la Sua istanza […] non può essere accolta ai sensi dell’art. 24, comma 3 della Legge n. 241/1990, secondo il quale «Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni».
L’onere della specificazione, infatti, assolve la funzione di rendere possibile e non eccessivamente oneroso per l’amministrazione procedere all’esibizione di quanto richiesto.
Da quanto sopra esposto, ne discende che la domanda di accesso agli atti non può essere indiscriminatamente diretta nei confronti di una generale tipologia di atti e documenti, essendo invece necessario che, nella domanda stessa, venga indicata, in modo preciso e circoscritto, la documentazione in possesso dell’amministrazione di cui si chiede l’accesso.
Tanto premesso, in allegato, Le inviamo la situazione debitoria complessiva e La invitiamo a reiterare l’istanza indicandoci le cartelle oggetto di richiesta di accesso agli atti ”.
3. Con l’odierno ricorso, notificato e depositato il 17 settembre 2025, il sig. -OMISSIS- è insorto ex art. 116 c.p.a. avverso tale provvedimento, evidenziando il carattere stereotipato e generico della relativa motivazione, a fronte dell’avvenuta specificazione dell’interesse all’acquisizione della documentazione al fine di esercitare il diritto di difesa.
Il ricorrente chiede, pertanto, “ l’ammissione all’accesso agli atti e documenti amministrativi richiesti che riguardano direttamente il ricorrente e segnatamente il proprio estratto di ruolo e di tutte le cartelle di pagamento ed avvisi di accertamento afferenti alla propria persona complete delle relative notificazioni, indispensabili onde poter far valere nelle sedi opportune il proprio diritto di difesa, costituzionalmente garantito ”.
4. In vista della camera di consiglio fissata per la discussione della causa, l’AD, costituitasi in giudizio il 16 ottobre 2025, ha depositato alcuni documenti e una memoria difensiva, con la quale ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui è legittimo il diniego opposto ad un’istanza di accesso di carattere “ massivo ”, “ non proporzionato ” e “ manifestamente irragionevole ”, evidenziando di aver invitato il ricorrente a rimodulare la propria istanza in modo da ridurne l’ambito.
5. Alla camera di consiglio dell’11 novembre 2025 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è fondato.
7. Come emerge dalla narrativa che precede, non è in contestazione la sussistenza in capo all’odierno ricorrente di un interesse all’accesso documentale avente i caratteri individuati dall’art. 22, comma 1, lett. b), della legge 7 agosto 1990, n. 241, che è stato invero implicitamente riconosciuto dall’amministrazione resistente laddove questa, nell’inviare all’istante la situazione debitoria complessiva che lo riguarda (“ ELENCO CARTELLE/AVVISI ” allegato alla PEC in data 16 settembre 2025, doc. 5 depositato da AD il 22 ottobre 2025), lo ha invitato a circoscrivere l’ambito della propria richiesta indicando le specifiche cartelle di pagamento alla cui ostensione era interessato.
D’altra parte, trattandosi di documentazione inerente pretese creditorie dell’amministrazione finanziaria e di altri enti nei confronti del ricorrente, è evidente che questi abbia interesse alla relativa acquisizione al fine di poter valutare con piena cognizione di causa l’opportunità di instaurare eventuali giudizi e, in caso affermativo, di elaborare la propria strategia difensiva.
8. Né può ritenersi, come invece argomentato da AD in sede di diniego dell’istanza, che l’istanza del sig. -OMISSIS- fosse preordinata ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni, avendo la stessa, per converso, ad oggetto documenti che – per quanto numerosi – si riferiscono direttamente all’istante, sono facilmente identificabili e la cui ostensione non comporta la necessità di un’attività di elaborazione di dati da parte dell’amministrazione che li detiene. Tanto ciò vero che i documenti in questione sono stati puntualmente enumerati nel predetto “ ELENCO CARTELLE/AVVISI ” trasmesso quale allegato del provvedimento di diniego, nel quale vengono specificati, tra l’altro, il “ numero documento ”, il “ tipo documento ”, l’“ ente creditore ” e la “ data di notifica ”.
9. Occorre altresì evidenziare che, con specifico riferimento alle cartelle di pagamento, l’obbligo del concessionario di esibirle su richiesta dell’interessato è previsto dall’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il quale dispone che “Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento ed ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione ”(cfr. anche art. 102, comma 5, del d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2026, ai sensi del quale “ L’agente della riscossione deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento e ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione ”).
Al riguardo, questo Tribunale ha avuto modo di chiarire chiarito che “ se è vero che l’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973 consente al concessionario la scelta dei documenti da conservare per 5 anni (la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento), è anche vero che una volta effettuata tale scelta sussiste per legge l’obbligo di esibire, a richiesta del contribuente, tutta la documentazione della quale il concessionario risulti in possesso ( cfr. sul punto Consiglio di Stato n. 1705/2015 il quale ha sostenuto che «se la documentazione esiste, va esibita») ” (così T.A.R. Lazio, Sez. II ter, 14 febbraio 2022, n. 1800).
10. Quanto, infine, all’argomentazione della difesa erariale che fa leva sul carattere massivo della richiesta, in tal modo ricollegandosi anche alla eccessiva onerosità della richiesta evidenziata dall’AD nel provvedimento di diniego, ritiene il Collegio che, una volta che – come nel caso di specie – i documenti siano stati, peraltro agevolmente, individuati dall’amministrazione che li detiene, quest’ultima non possa legittimamente negare l’ostensione adducendo la particolare numerosità degli stessi. Per quanto l’evasione dell’istanza possa indubbiamente avere un impatto sull’ordinaria gestione dell’attività amministrativa, ciò non consente di farne derivare una limitazione al diritto di accesso non prevista dalla legge, trattandosi semmai di individuare – anche concordemente, in ossequio al principio di collaborazione cui i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione devono essere improntati ex art. 1, comma 2- bis , della legge n. 241 del 1990 – modalità organizzative e tempistiche che tengano conto della mole degli atti richiesti.
11. In conclusione, il ricorso è fondato e va accolto.
Per l’effetto, previo annullamento della nota n. -OMISSIS- del 15 settembre 2025, all’Agenzia delle entrate – IO va ordinato di consentire l’accesso del ricorrente ai documenti individuati nel documento denominato “ ELENCO CARTELLE/AVVISI ” allegato alla PEC del 16 settembre 2025 (doc. 5 depositato da AD il 22 ottobre 2025), ivi comprese le corrispondenti relate di notifica, mediante visione ed estrazione di copia anche per via telematica, entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente decisione (termine, questo, che, nel rispetto dell’art. 116, comma 4, c.p.a., secondo cui il giudice ordina l’esibizione “ entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni ”, tiene conto della numerosità dei documenti da ostendere).
12. Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo al tenore del riscontro tempestivamente fornito dall’Agenzia delle entrate e alle peculiarità della vicenda concreta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, così dispone:
- annulla la nota n. -OMISSIS- del 15 settembre 2025;
- ordina all’Agenzia delle entrate - IO di consentire l’accesso del ricorrente ai documenti individuati nel documento denominato “ELENCO CARTELLE/AVVISI” allegato alla PEC del 16 settembre 2025 (doc. 5 depositato da AD il 22 ottobre 2025), ivi comprese le corrispondenti relate di notifica, mediante visione ed estrazione di copia anche per via telematica, entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente decisione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Vista la richiesta del ricorrente e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
ON IA, Presidente
Francesca Santoro Cayro, Primo Referendario
IR GI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IR GI | ON IA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.