Articolo 223 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 213 bisArticolo 224
Versione
6 maggio 1952
Art. 223.
(Annotazioni dei movimenti di imbarco e sbarco)


Le annotazioni dei movimenti di imbarco e sbarco devono essere effettuate sui libretto al momento in cui il marittimo imbarca o sbarca.
Le annotazioni devono indicare il luogo e la data dell'imbarco; la qualilica con la quale il marittimo e' arruolato; il tipo, il nome, il tonnellaggio, l'ufficio e il numero di iscrizione della nave; il numero e la serie del ruolo di equipaggio; il luogo e la data di sbarco con l'indicazione del motivo dello sbarco stesso, nonche' della specie della navigazione compiuta.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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