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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 125/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 04/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SI ADRIANA, Presidente
RI ANDREA, OR
SALI MARIA CLARA, Giudice
in data 04/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3114/2024 depositato il 17/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820240035953979 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820240035953979 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820240035953979 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820240035953979 IVA-ALTRO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: //
Resistente/Appellato: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 2 dicembre 2024, il contribuente Ricorrente_1 proponeva ricorso per l'annullamento della cartella di pagamento n°298.2024.00359539.79, notificata il 17.10.2024, con la quale vene intimato il pagamento della complessiva somma di €29.820,36.
Deduceva il ricorrente
“la pretesa iscritta a ruolo è illegittima e, come tale, meritevole di essere annullata, in quanto il ricorrente dopo aver chiesto ed ottenuto di rateizzare l'importo di €24.191,93 richiesto con l'avviso 2 bonario notificato il 13.2.2022, ha regolarmente pagato la prima rata di €1.109,65 con scadenza 16.03.2022”
Il ricorrente deduceva di aver, dopo la ricezione in data 13.2.2022 di avviso bonario (atto n. 46621421919 – esito di controllo automatizzato su Mod. IVA 2019) per €24.191,93, regolarmente ottenuto la rateizzazione dell'importo e pagato la prima rata di €1.109,65 con scadenza 16.03.2022: sostenendo di aver provveduto al pagamento della prima rata nei termini previsti contestava pertanto la legittimità della pretesa erariale e della cartella impugnata, chiedendone l'annullamento.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione eccepiva, la propria legittimazione passiva rispetto alle doglianze di merito, in quanto mero esecutore della riscossione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate rilevando che la cartella impugnata era composta da due distinti ruoli
(IVA e IRPEF per l'anno 2018) e che, secondo la documentazione agli atti, non risultavano rateazioni in corso presso l'Ufficio, ma solo presso l'ente di riscossione.
Così si esprimeva lerreralmente l'Agenzia:
La comunicazione n. 0140501619401 codice atto 46621421919 relativa alla partita n. T190430151329559500000001/D00 per IVA non versata anno 2018, su questa non vi è alcun versamento
La comunicazione n. 0138726119001 codice atto 31386101914 sulla quale insistono quattro versamenti per un importo di euro 398,00 e il quinto per euro 1594,12.
Considerato che
la somma complessiva da rateizzare era di euro 8700,51 anche volendo considerate il numero massimo di rate (20) l'importo del pagamento delle prime rate doveva essere di euro 435,02 per cui la decadenza si è verificata per erroneo versamento delle prime 4 rate. Va altresì rilevato che questi importi sono stati comunque scomputati dalla cartella e comunque dopo l'ultima rata di importo superiore (1.549,12 euro) la parte non ha sanato le precedenti irregolarità.
All'udienza del 4.7.25 la causa era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, come correttamente indicato dall'Agenzia, occorre rilevare come la cartella incorpori non solo il ruolo IVA 2018 (Mod. Iva 2019) ma anche il ruolo Irpef 2018 (dichiarazione 2019): ne deriva che il motivo di impugnazione, rivolto in prima battuta all'intera cartella, di fatto è limitato al ruolo IVA 2018 (Mod. Iva 2019).
Questa la descrizione del carico contenuta nella cartella:
Comunicazione n. 0140501619401 Progressivo n. 00 Codice atto n. 46621421919
Dichiarazione modello IVA/2019 presentata per il periodo d'imposta 2018.
Somme dovute a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art.54 bis del D.P.R. n.633 del 1972.
Comunicazione predisposta in data 21-12-2021 con codice atto numero 46621421919 consegnata in data 13-02-2022
Questo consente a questa Corte di apprezzare la riferibilità della censura proposta unicamente al ruolo inerente l'IVA.
Nel merito l'Agenzia ha dedotto “La comunicazione n. 0140501619401 codice atto 46621421919 relativa alla partita n. T190430151329559500000001/D00 per IVA non versata anno 2018, su questa non vi è alcun versamento”.
La lettura della documentazione versata in atti dal ricorrente consente la visione di tre documenti:
_ la comunicazione n. 0140501619401 codice atto 46621421919 notificata 13.02.22 (importo richiesto
22.190,53 con definizione agevolata);
_ programma di rateazione con prima rata (su 20) di euro 1.109,65, prima scadenza 16.03.22;
_ quietanza modello F24 datata 16.03.22 di euro 1.109,65 con indicazione di codice atto 43837621929.
Emerge così che il codice atto inserito nel modello F24 risulta diverso dal codice atto 46621421919 identificante la comunicazione di avviso bonario: ciò consente di apprezzare che il contribuente abbia effettivamente versato l'importo della prima rata pur errando nell'indicazione del codice identificativo, dato che spiega il perché l'Agenzia non abbia riscontrato alcun versamento.
A ciò si aggiunga che il dato contenuto nella cartella relativo alla data di scadenza della prima rata, 15.3.22, non sia corretto emergendo dal piano di rateazione prodotto dal ricorrente che la data di scadenza (priama rata) era il 16.3.22.
Apprezzato il tempestivo pagamento della prima rata ritiene questa Corte che l'iscrizione a ruolo debba considerarsi non dovuta, seppur determinata da un errore del contribuente (che ha orientato l'Agenzia ad apprezzare, correttamente, la decadenza dal beneficio rateale).
L'errore causato dal contribuente nella negligente redazione del modello F24, unitamente al rigetto parziale del ricorso, legittima la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado di Siracusa
accoglie parzialmente il ricorso annullando la cartella limitatamente al ruolo n. 2024/250309 (Mod Iva/2019)
rigetta per il resto e compensa le spese Così deciso in Siracusa, 4.7.25 Il Presidente
Il relatore Adriana Puglisi Andrea Palmieri
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 04/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SI ADRIANA, Presidente
RI ANDREA, OR
SALI MARIA CLARA, Giudice
in data 04/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3114/2024 depositato il 17/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820240035953979 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820240035953979 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820240035953979 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820240035953979 IVA-ALTRO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: //
Resistente/Appellato: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 2 dicembre 2024, il contribuente Ricorrente_1 proponeva ricorso per l'annullamento della cartella di pagamento n°298.2024.00359539.79, notificata il 17.10.2024, con la quale vene intimato il pagamento della complessiva somma di €29.820,36.
Deduceva il ricorrente
“la pretesa iscritta a ruolo è illegittima e, come tale, meritevole di essere annullata, in quanto il ricorrente dopo aver chiesto ed ottenuto di rateizzare l'importo di €24.191,93 richiesto con l'avviso 2 bonario notificato il 13.2.2022, ha regolarmente pagato la prima rata di €1.109,65 con scadenza 16.03.2022”
Il ricorrente deduceva di aver, dopo la ricezione in data 13.2.2022 di avviso bonario (atto n. 46621421919 – esito di controllo automatizzato su Mod. IVA 2019) per €24.191,93, regolarmente ottenuto la rateizzazione dell'importo e pagato la prima rata di €1.109,65 con scadenza 16.03.2022: sostenendo di aver provveduto al pagamento della prima rata nei termini previsti contestava pertanto la legittimità della pretesa erariale e della cartella impugnata, chiedendone l'annullamento.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione eccepiva, la propria legittimazione passiva rispetto alle doglianze di merito, in quanto mero esecutore della riscossione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate rilevando che la cartella impugnata era composta da due distinti ruoli
(IVA e IRPEF per l'anno 2018) e che, secondo la documentazione agli atti, non risultavano rateazioni in corso presso l'Ufficio, ma solo presso l'ente di riscossione.
Così si esprimeva lerreralmente l'Agenzia:
La comunicazione n. 0140501619401 codice atto 46621421919 relativa alla partita n. T190430151329559500000001/D00 per IVA non versata anno 2018, su questa non vi è alcun versamento
La comunicazione n. 0138726119001 codice atto 31386101914 sulla quale insistono quattro versamenti per un importo di euro 398,00 e il quinto per euro 1594,12.
Considerato che
la somma complessiva da rateizzare era di euro 8700,51 anche volendo considerate il numero massimo di rate (20) l'importo del pagamento delle prime rate doveva essere di euro 435,02 per cui la decadenza si è verificata per erroneo versamento delle prime 4 rate. Va altresì rilevato che questi importi sono stati comunque scomputati dalla cartella e comunque dopo l'ultima rata di importo superiore (1.549,12 euro) la parte non ha sanato le precedenti irregolarità.
All'udienza del 4.7.25 la causa era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, come correttamente indicato dall'Agenzia, occorre rilevare come la cartella incorpori non solo il ruolo IVA 2018 (Mod. Iva 2019) ma anche il ruolo Irpef 2018 (dichiarazione 2019): ne deriva che il motivo di impugnazione, rivolto in prima battuta all'intera cartella, di fatto è limitato al ruolo IVA 2018 (Mod. Iva 2019).
Questa la descrizione del carico contenuta nella cartella:
Comunicazione n. 0140501619401 Progressivo n. 00 Codice atto n. 46621421919
Dichiarazione modello IVA/2019 presentata per il periodo d'imposta 2018.
Somme dovute a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art.54 bis del D.P.R. n.633 del 1972.
Comunicazione predisposta in data 21-12-2021 con codice atto numero 46621421919 consegnata in data 13-02-2022
Questo consente a questa Corte di apprezzare la riferibilità della censura proposta unicamente al ruolo inerente l'IVA.
Nel merito l'Agenzia ha dedotto “La comunicazione n. 0140501619401 codice atto 46621421919 relativa alla partita n. T190430151329559500000001/D00 per IVA non versata anno 2018, su questa non vi è alcun versamento”.
La lettura della documentazione versata in atti dal ricorrente consente la visione di tre documenti:
_ la comunicazione n. 0140501619401 codice atto 46621421919 notificata 13.02.22 (importo richiesto
22.190,53 con definizione agevolata);
_ programma di rateazione con prima rata (su 20) di euro 1.109,65, prima scadenza 16.03.22;
_ quietanza modello F24 datata 16.03.22 di euro 1.109,65 con indicazione di codice atto 43837621929.
Emerge così che il codice atto inserito nel modello F24 risulta diverso dal codice atto 46621421919 identificante la comunicazione di avviso bonario: ciò consente di apprezzare che il contribuente abbia effettivamente versato l'importo della prima rata pur errando nell'indicazione del codice identificativo, dato che spiega il perché l'Agenzia non abbia riscontrato alcun versamento.
A ciò si aggiunga che il dato contenuto nella cartella relativo alla data di scadenza della prima rata, 15.3.22, non sia corretto emergendo dal piano di rateazione prodotto dal ricorrente che la data di scadenza (priama rata) era il 16.3.22.
Apprezzato il tempestivo pagamento della prima rata ritiene questa Corte che l'iscrizione a ruolo debba considerarsi non dovuta, seppur determinata da un errore del contribuente (che ha orientato l'Agenzia ad apprezzare, correttamente, la decadenza dal beneficio rateale).
L'errore causato dal contribuente nella negligente redazione del modello F24, unitamente al rigetto parziale del ricorso, legittima la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado di Siracusa
accoglie parzialmente il ricorso annullando la cartella limitatamente al ruolo n. 2024/250309 (Mod Iva/2019)
rigetta per il resto e compensa le spese Così deciso in Siracusa, 4.7.25 Il Presidente
Il relatore Adriana Puglisi Andrea Palmieri