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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 24/09/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
n. 2044/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. NI Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale e divorzio congiunto n. 2044/2025 R.V.G. promosso ai sensi degli artt. 473bis.49 c.p.c. e 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: geometra reddito: euro 1.500,00 al mese circa con gli Avv.ti Tosca Sambinello e NI Rubiero presso cui ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: educatrice reddito: euro 1.500,00 al mese circa con l'Avv. Giulia Buratto presso cui ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a DI (RO) il 16-6-2001 (anno 2001, Numero 14, Parte II, Serie A, Ufficio 1)
in regime patrimoniale di comunione legale dei beni
1 e dalla cui unione sono nati i figli NI e , rispettivamente il 27-2-2003 e Per_1 il 20-9-2007.
CONCLUSIONI Per i ricorrenti
1. Autorizzare i signori e a vivere separati, liberi di Parte_2 Parte_1 trasferire la loro dimora e residenza ove riterranno opportuno.
2. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, sposatisi a DI in data 16.06.2001, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto comune nell'anno 2001, numero 14, parte II, serie A, ufficio 1, dandone comunicazione al competente ufficio dello stato civile.
3. Dichiarare che i ricorrenti sono autonomi dal punto di vista economico e, per l'effetto, non vantano alcuna reciproca pretesa in ordine al loro mantenimento.
4. Assegnare la casa coniugale al marito , poiché egli vi vivrà Parte_1 unitamente ai figli, e , nati entrambi a Trecenta Persona_2 Persona_3
(RO), rispettivamente il 27.02.2003 e 20.09.2007.
5. Dare atto che la signora ha provveduto ad asportare dalla casa Parte_2 familiare i propri effetti personali, lasciando solamente i mobili costruiti dal padre, di sua proprietà, che preleverà in un secondo momento, quando i figli non vivranno più presso la suddetta abitazione.
6. Stabilire che il signor provveda a sostenere interamente gli Parte_1 oneri di mantenimento del figlio neomaggiorenne . Persona_3
7. Stabilire che i genitori sostengano, nella misura della quota del 50% ciascuno, le spese straordinarie per il figlio , intendendosi per tali quelle Persona_3 sanitarie non garantite del SSN, scolastiche (tasse d'iscrizione, libri di testo e materiale di cancelleria di inizio anno, gite scolastiche d'istruzione, costi di trasporto in eventuali università pubbliche limitrofe), odontoiatriche nonché per un'attività ludico – sportiva. Il genitore obbligato, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese sarà dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta, previa esibizione e/o consegna (entro un mese dalla spesa) della documentazione giustificativa.
8. Darsi atto che il figlio maggiore è economicamente Persona_2 indipendente, e, pertanto, i genitori nulla devono per il suo mantenimento.
9. Le detrazioni per i figli a carico saranno effettuate dal padre Parte_1 nella misura del 100%, salvo diverso accordo.
10.La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata dai genitori in misura pari alla quota di riparto delle spese stesse (50%).
11.Disporre l'attribuzione dell'assegno unico interamente a favore del signor
. Parte_1
12.Darsi atto che marito e moglie hanno già definito le loro questioni patrimoniali.
13.Spese del presente giudizio compensate.
2 Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473bis.49 c.p.c. e 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19-6-2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale e la successiva pronuncia di divorzio congiunto del matrimonio da loro contratto, alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento del figlio , minore Per_1
d'età, non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale dello stesso, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
Con separata ordinanza le parti vanno rimesse innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del procedimento.
p.q.m.
decidendo nel procedimento n. 2044/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi ed Parte_1 [...]
i quali hanno contratto matrimonio a DI (RO) il 16-6- Pt_2
2001, e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di DI (RO), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
3 - omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- con separata ordinanza rimette le parti innanzi al giudice relatore.
Così deciso a Rovigo, il 24 settembre 2025
Il Presidente estensore
Paola Di Francesco
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. NI Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale e divorzio congiunto n. 2044/2025 R.V.G. promosso ai sensi degli artt. 473bis.49 c.p.c. e 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: geometra reddito: euro 1.500,00 al mese circa con gli Avv.ti Tosca Sambinello e NI Rubiero presso cui ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: educatrice reddito: euro 1.500,00 al mese circa con l'Avv. Giulia Buratto presso cui ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a DI (RO) il 16-6-2001 (anno 2001, Numero 14, Parte II, Serie A, Ufficio 1)
in regime patrimoniale di comunione legale dei beni
1 e dalla cui unione sono nati i figli NI e , rispettivamente il 27-2-2003 e Per_1 il 20-9-2007.
CONCLUSIONI Per i ricorrenti
1. Autorizzare i signori e a vivere separati, liberi di Parte_2 Parte_1 trasferire la loro dimora e residenza ove riterranno opportuno.
2. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, sposatisi a DI in data 16.06.2001, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto comune nell'anno 2001, numero 14, parte II, serie A, ufficio 1, dandone comunicazione al competente ufficio dello stato civile.
3. Dichiarare che i ricorrenti sono autonomi dal punto di vista economico e, per l'effetto, non vantano alcuna reciproca pretesa in ordine al loro mantenimento.
4. Assegnare la casa coniugale al marito , poiché egli vi vivrà Parte_1 unitamente ai figli, e , nati entrambi a Trecenta Persona_2 Persona_3
(RO), rispettivamente il 27.02.2003 e 20.09.2007.
5. Dare atto che la signora ha provveduto ad asportare dalla casa Parte_2 familiare i propri effetti personali, lasciando solamente i mobili costruiti dal padre, di sua proprietà, che preleverà in un secondo momento, quando i figli non vivranno più presso la suddetta abitazione.
6. Stabilire che il signor provveda a sostenere interamente gli Parte_1 oneri di mantenimento del figlio neomaggiorenne . Persona_3
7. Stabilire che i genitori sostengano, nella misura della quota del 50% ciascuno, le spese straordinarie per il figlio , intendendosi per tali quelle Persona_3 sanitarie non garantite del SSN, scolastiche (tasse d'iscrizione, libri di testo e materiale di cancelleria di inizio anno, gite scolastiche d'istruzione, costi di trasporto in eventuali università pubbliche limitrofe), odontoiatriche nonché per un'attività ludico – sportiva. Il genitore obbligato, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese sarà dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta, previa esibizione e/o consegna (entro un mese dalla spesa) della documentazione giustificativa.
8. Darsi atto che il figlio maggiore è economicamente Persona_2 indipendente, e, pertanto, i genitori nulla devono per il suo mantenimento.
9. Le detrazioni per i figli a carico saranno effettuate dal padre Parte_1 nella misura del 100%, salvo diverso accordo.
10.La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata dai genitori in misura pari alla quota di riparto delle spese stesse (50%).
11.Disporre l'attribuzione dell'assegno unico interamente a favore del signor
. Parte_1
12.Darsi atto che marito e moglie hanno già definito le loro questioni patrimoniali.
13.Spese del presente giudizio compensate.
2 Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473bis.49 c.p.c. e 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19-6-2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale e la successiva pronuncia di divorzio congiunto del matrimonio da loro contratto, alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento del figlio , minore Per_1
d'età, non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale dello stesso, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
Con separata ordinanza le parti vanno rimesse innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del procedimento.
p.q.m.
decidendo nel procedimento n. 2044/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi ed Parte_1 [...]
i quali hanno contratto matrimonio a DI (RO) il 16-6- Pt_2
2001, e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di DI (RO), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
3 - omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- con separata ordinanza rimette le parti innanzi al giudice relatore.
Così deciso a Rovigo, il 24 settembre 2025
Il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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