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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 73/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:15 con la seguente composizione collegiale:
VITIELLO FRANCESCO, Presidente e Relatore
CAPOMOLLA VINCENZO, Giudice
CASCIARO GIUSEPPE, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 795/2024 depositato il 06/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di CA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale CA
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - IO - CA
elettivamente domiciliato presso Email_5 Ag.entrate - IO - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Camera Di Commercio CA, Crotone E Vibo Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_7
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239004643063000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239004643063000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239004643063000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239004643063000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239004643063000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239004643063000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239004643063000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239004643063000 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239004643063000 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239004643063000 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239004643063000 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239004643063000 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239004643063000 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239004643063000 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239004643063000 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239004643063000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239004643063000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239004643063000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239004643063000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239004643063000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239004643063000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239004643063000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso presentato all'Agenzia delle Entrate, all'Agenzia delle Entrate IO, alla Regione
Calabria, al comune di CA, in data 28 novembre 2023, nonché diretto contro la Camera di commercio di CA industria e artigianato e depositato il 6 marzo 2024, la sig.ra Ricorrente_1, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Difensore_1 che la rappresenta e difende, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 030-2023-90046430-63-000, ricevuta il 6 ottobre 2023, mediante la quale le è stato chiesto il pagamento della somma di € 136.389,69. La notifica diretta alla Camera di commercio industria e artigianato di CA non risulta perfezionata.
Tra le cartelle indicate, vi erano le seguenti, relative a presunte omissioni contributive IR, Irap, VA,
Tarsu e Diritti Camerali:
030-2012-00236845-21-000 VA 2009 € 1.443,34.
030-2012-00236846-22-000 Tarsu 2012 € 561,26. 030-2013-00202302-57-000 IR e VA 2010
€ 13.123,13.
030-2014-00252345-49-000 Diritti Camerali 2012 € 198,76.
030-2015-00011610-74-000 VA 2011 € 18.058,08.
030-2015-00104097-26-000 IR 2012 € 12.974,41.
030-2015-00104097-26-000 Tasse Auto 2012 € 317,88.
030-2015-00165003-17-000 Diritti Camerali 2013 € 176,64.
030-2016-00084968-38-000 Diritti Camerali 2014 € 180,03.
030-2017-00003875-24-000 IR e VA 2013 € 28.511,48.
La ricorrente, infatti, sostiene che l'atto impugnato sia illegittimo e ne richiede l'annullamento, previa sospensione, con vittoria di spese competenze ed onorari, per omessa notifica delle cartelle esattoriali e per prescrizione e decadenza del diritto e dell'azione esecutiva, anche relativamente a sanzioni ed interessi.
La ricorrente ha presentato memorie illustrative il 16 febbraio 2025.
Si è costituito in giudizio l'A.R., con controdeduzioni con allegati documenti, depositate il 15 aprile 2024, ritenendo perfettamente legittimo il proprio operato. In via preliminare, eccepisce l'inammissibilità del ricorso, considerato che, come documentato, ha effettuato la regolare e tempestiva notifica della cartella di pagamento. Chiede che comunque il ricorso venga respinto con vittoria di spese di giudizio.
Si è costituito in giudizio l'A.E., con controdeduzioni con allegati documenti, depositate il 19 aprile 2024, ritenendo perfettamente legittimo il proprio operato. In via preliminare, eccepisce l'inammissibilità del ricorso, considerato che, come documentato, ha effettuato la regolare e tempestiva notifica della cartella di pagamento. Chiede che comunque il ricorso venga respinto con vittoria di spese di giudizio.
Si è costituita in giudizio la Regione Calabria, con controdeduzioni con allegati documenti, depositate il 20 dicembre 2024, ritenendo perfettamente legittimo il proprio operato. In via preliminare, eccepisce l'inammissibilità del ricorso, atteso che come documentato ha effettuato la regolare e tempestiva notifica dell'avviso di accertamento. Chiede che comunque il ricorso venga respinto con vittoria di spese di giudizio.
All'udienza del 18/02/2025 è stata emessa ord. n. 224/2025, Sez. 2, con la quale veniva rigettata l'istanza di sospensione e rinviata la causa, per il prosieguo nel merito, a nuovo ruolo.
La ricorrente ha depositato memorie illustrative il 10 settembre 2025.
Il giudizio è stato chiamato all'udienza del 30 settembre 2025, nel corso della quale, accertata, la mancata notifica del ricorso alla Camera di commercio di CA, parte necessaria del giudizio e premessa la necessità di garantire il pieno contraddittorio, ai sensi dell'art. 14 comma 6 bis Dlvo
546/1992, ne veniva ordinata la chiamata in causa con ordinanza 1147/2025, Sez. 2, onerandone le parti, ai sensi dell'art. 14 comma 6 bis Dlvo 546/1992, con la notificazione alla stessa del ricorso introduttivo con annessi allegati e di ogni altro atto della ricorrente entro l'udienza fissata al 18 novembre 2025, ore
11,00.
Il giudizio è stato chiamato all'udienza del 16 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Accertata la mancata integrazione del contraddittorio con la Camera di commercio di CA in patente inottemperanza all'ordinanza ut supra specificata, ricorrono i presupposti per dichiarare l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 14 comma 6 bis e dell'art. 45, Dlvo 546/1992. Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Dichiara il processo estinto.Nulla per spese.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:15 con la seguente composizione collegiale:
VITIELLO FRANCESCO, Presidente e Relatore
CAPOMOLLA VINCENZO, Giudice
CASCIARO GIUSEPPE, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 795/2024 depositato il 06/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di CA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale CA
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - IO - CA
elettivamente domiciliato presso Email_5 Ag.entrate - IO - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Camera Di Commercio CA, Crotone E Vibo Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_7
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239004643063000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239004643063000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239004643063000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239004643063000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239004643063000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239004643063000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239004643063000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239004643063000 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239004643063000 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239004643063000 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239004643063000 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239004643063000 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239004643063000 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239004643063000 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239004643063000 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239004643063000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239004643063000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239004643063000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239004643063000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239004643063000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239004643063000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239004643063000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso presentato all'Agenzia delle Entrate, all'Agenzia delle Entrate IO, alla Regione
Calabria, al comune di CA, in data 28 novembre 2023, nonché diretto contro la Camera di commercio di CA industria e artigianato e depositato il 6 marzo 2024, la sig.ra Ricorrente_1, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Difensore_1 che la rappresenta e difende, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 030-2023-90046430-63-000, ricevuta il 6 ottobre 2023, mediante la quale le è stato chiesto il pagamento della somma di € 136.389,69. La notifica diretta alla Camera di commercio industria e artigianato di CA non risulta perfezionata.
Tra le cartelle indicate, vi erano le seguenti, relative a presunte omissioni contributive IR, Irap, VA,
Tarsu e Diritti Camerali:
030-2012-00236845-21-000 VA 2009 € 1.443,34.
030-2012-00236846-22-000 Tarsu 2012 € 561,26. 030-2013-00202302-57-000 IR e VA 2010
€ 13.123,13.
030-2014-00252345-49-000 Diritti Camerali 2012 € 198,76.
030-2015-00011610-74-000 VA 2011 € 18.058,08.
030-2015-00104097-26-000 IR 2012 € 12.974,41.
030-2015-00104097-26-000 Tasse Auto 2012 € 317,88.
030-2015-00165003-17-000 Diritti Camerali 2013 € 176,64.
030-2016-00084968-38-000 Diritti Camerali 2014 € 180,03.
030-2017-00003875-24-000 IR e VA 2013 € 28.511,48.
La ricorrente, infatti, sostiene che l'atto impugnato sia illegittimo e ne richiede l'annullamento, previa sospensione, con vittoria di spese competenze ed onorari, per omessa notifica delle cartelle esattoriali e per prescrizione e decadenza del diritto e dell'azione esecutiva, anche relativamente a sanzioni ed interessi.
La ricorrente ha presentato memorie illustrative il 16 febbraio 2025.
Si è costituito in giudizio l'A.R., con controdeduzioni con allegati documenti, depositate il 15 aprile 2024, ritenendo perfettamente legittimo il proprio operato. In via preliminare, eccepisce l'inammissibilità del ricorso, considerato che, come documentato, ha effettuato la regolare e tempestiva notifica della cartella di pagamento. Chiede che comunque il ricorso venga respinto con vittoria di spese di giudizio.
Si è costituito in giudizio l'A.E., con controdeduzioni con allegati documenti, depositate il 19 aprile 2024, ritenendo perfettamente legittimo il proprio operato. In via preliminare, eccepisce l'inammissibilità del ricorso, considerato che, come documentato, ha effettuato la regolare e tempestiva notifica della cartella di pagamento. Chiede che comunque il ricorso venga respinto con vittoria di spese di giudizio.
Si è costituita in giudizio la Regione Calabria, con controdeduzioni con allegati documenti, depositate il 20 dicembre 2024, ritenendo perfettamente legittimo il proprio operato. In via preliminare, eccepisce l'inammissibilità del ricorso, atteso che come documentato ha effettuato la regolare e tempestiva notifica dell'avviso di accertamento. Chiede che comunque il ricorso venga respinto con vittoria di spese di giudizio.
All'udienza del 18/02/2025 è stata emessa ord. n. 224/2025, Sez. 2, con la quale veniva rigettata l'istanza di sospensione e rinviata la causa, per il prosieguo nel merito, a nuovo ruolo.
La ricorrente ha depositato memorie illustrative il 10 settembre 2025.
Il giudizio è stato chiamato all'udienza del 30 settembre 2025, nel corso della quale, accertata, la mancata notifica del ricorso alla Camera di commercio di CA, parte necessaria del giudizio e premessa la necessità di garantire il pieno contraddittorio, ai sensi dell'art. 14 comma 6 bis Dlvo
546/1992, ne veniva ordinata la chiamata in causa con ordinanza 1147/2025, Sez. 2, onerandone le parti, ai sensi dell'art. 14 comma 6 bis Dlvo 546/1992, con la notificazione alla stessa del ricorso introduttivo con annessi allegati e di ogni altro atto della ricorrente entro l'udienza fissata al 18 novembre 2025, ore
11,00.
Il giudizio è stato chiamato all'udienza del 16 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Accertata la mancata integrazione del contraddittorio con la Camera di commercio di CA in patente inottemperanza all'ordinanza ut supra specificata, ricorrono i presupposti per dichiarare l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 14 comma 6 bis e dell'art. 45, Dlvo 546/1992. Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Dichiara il processo estinto.Nulla per spese.