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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/10/2025, n. 3212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3212 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori Magistrati:
dott.ssa BR SI Presidente rel. dott.ssa Isabella Parolari Consigliere dott.ssa Sara Foderaro Consigliere
all'udienza del 15.10.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa 467/2025 R.G. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Perari e dall'Avv. Sara Perari ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Francesca Rossetti sito in Roma, al Corso
Vittorio Emanuele II, n. 154 RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
E
Controparte_1
(già
[...] Controparte_2
) RESISTENTE IN RIASSUNZIONE CONTUMACE
[...]
avente ad oggetto: giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione a seguito della ordinanza n. 32143/2024 pubblicata in data 12.12.2024 che ha cassato la sentenza n. 62/2019 della Corte d'Appello di Roma, depositata il 6.2.2019
Conclusioni: come in atti.
IN FATTO E DIRITTO
1. Preliminarmente, giova sintetizzare le precedenti fasi di giudizio.
1 1.1. Con ricorso in opposizione a ingiunzione di pagamento depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in data 30.1.2012, , dipendente dal 1972 Parte_1 dell'Istituto Sperimentale per l'Olivicoltura, transitato nel 1976 nei ruoli del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste e, successivamente, a far data dal 1.10.2004, nel ruolo organico del Contr Consiglio per la Ricerca e la (di seguito anche ), collocato a Controparte_2 riposo con decorrenza dal 1.7.2007, deduceva che: - con delibera n. 1429 del 18.2.2008 l' CP_3 aveva liquidato in suo favore la somma lorda di euro 43.284,18 (somma netta di euro 38.130,57) a titolo di indennità di buonuscita;
- con determina n. 147/P del 9.12.2008 il RA aveva disposto in suo favore la liquidazione di una ulteriore quota a titolo di indennità di anzianità; - con provvedimento del 9.4.2010, Prot. n. 3855/3.6, il RA aveva trasmesso al ricorrente la determina n.
86/P datata 29.03.2010 con la quale l'ente aveva provveduto a riliquidare in diminuzione l'ammontare dell'indennità di anzianità concessa, determinando la somma corrisposta e non dovuta nella misura di euro 8.265,33; - con atto di ingiunzione del 14.9.2011, Prot. n. 6706/3.2, emesso ai sensi del R.D. n. 639/1910, il RA aveva ingiunto al ricorrente di pagare entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dell'atto la somma complessiva di euro 8.265,33, quale somma percepita in più a titolo di indennità di anzianità.
Tanto premesso, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “In via incidentale: inaudita altera parte ovvero previa fissazione dell'udienza di discussione, sospendere per le causali esposte in narrativa l'atto di ingiunzione emesso dal C.R.A. nei confronti del sig. in data Pt_1
14.09.2011 ai sensi del R.D. 14.04.1910 n. 639 e il procedimento di recupero coattivo della somma di € 8.265,33 intrapreso nei confronti del sig. ; In via preliminare: dichiarare la Parte_1 propria incompetenza territoriale e rimettere le parti dinanzi al Giudice del Lavoro di Spoleto;
Nel merito: - Previa dichiarazione di illegittimità o nullità o comunque disapplicazione dell'atto di ingiunzione emesso dal C.R.A. nei confronti del sig. in data 14.09.2011 ai sensi del Parte_1
R.D. 14.04.1910 n. 639, accertare e dichiarare il diritto del sig. a percepire il Parte_1 trattamento di fine rapporto (o indennità di anzianità) nella somma lorda di € 63.723,10; - per Cont l'effetto accertare e dichiarare che il non è autorizzato a ripetere dal sig. le somme Pt_1 corrisposte a tale titolo”.
Con provvedimento del 22.02.2012 il Tribunale sospendeva l'esecuzione del provvedimento impugnato.
Costituitasi, l'amministrazione convenuta contestava la fondatezza dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto.
2 In accoglimento dell'eccezione preliminare di “incompetenza funzionale” sollevata dal Contr
, la causa veniva inizialmente rimessa al Tribunale ordinario, ma veniva poi riassegnata al
Giudice del lavoro.
Con sentenza n. 11220/2014 del 25.11.2014, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, respingeva l'opposizione, compensando tra le parti le spese di lite.
1.2. Avverso tale decisione proponeva appello . Parte_1
All'esito del giudizio, con la sentenza n. 62/2019, la Corte d'Appello di Roma respingeva il gravame e confermava la sentenza del Tribunale. Contr In particolare, la Corte condivideva la legittimità della procedura adottata dal , sia dal punto di vista soggettivo che da quello oggettivo (inerente alla natura del credito). Premessa la necessità di interpretare restrittivamente le norme che pongono termini di decadenza, affermava l'inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 30 del D.P.R. 1031/1973, in quanto applicabile esclusivamente agli errori commessi dall' in materia di indennità di buonuscita e, pertanto, CP_3 escludeva la decadenza del RA dall'azione di recupero. Nel merito delle modalità di computo del trattamento di fine servizio, condivideva integralmente la sentenza impugnata, la correttezza dei calcoli e della liquidazione del trattamento di fine servizio come composto da due quote (la prima costituita dall'indennità di buonuscita ex art. 3 del D.P.R. 1032/1973 spettante ai dipendenti statali, la seconda costituita dall'indennità di anzianità ex art. 13 della l. 70/1975 spettante ai dipendenti di
Enti Pubblici). La sentenza di appello, infine, escludeva la rilevanza della buona fede in capo al ricorrente accipiens, ritenendo applicabile la disciplina ordinaria dell'indebito civilistico ex art. 2033 c.c. e non quella speciale dell'indebito previdenziale. Compensava le spese di lite in considerazione dell'incolpevole percezione di importi non dovuti.
1.3. Avverso detta pronuncia proponeva ricorso per cassazione per i seguenti Parte_1 motivi:
1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 R.D. 14.04.1910 n. 639, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per aver affermato che la procedura di ingiunzione può essere utilizzata da qualsiasi P.A. ivi compresi gli enti pubblici;
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 del R.D. n. 639/1910 e dell'art. 474 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per aver affermato la sussistenza di un valido titolo esecutivo e violazione e falsa applicazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., (nullità della sentenza) per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e per illogicità manifesta della motivazione.
3 3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 2, del D. lgs. 3.02.1993, n. 29 e dell'art. 2, comma 2, del D. lgs. 30.03.2001, n. 165 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per aver affermato la legittimità del potere di autoaccertamento del RA;
4) Violazione e falsa applicazione di legge - Erronea interpretazione dell'art. 30, comma 2 e Contr comma 3, del D.P.R. 1973/1032 e dell'accordo sottoscritto nel 2008 tra e , in relazione CP_3 all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per aver ritenuto inapplicabile il termine di decadenza dal potere di rettifica;
5) Violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 3, del d.lgs. n. 454/1999, dell'art. 6, comma 4, della l. n. 554/1998 e dell'art. 13 della legge n. 70/1975, in relazione all'art. 360, comma
1, n. 3 c.p.c. per aver escluso l'applicabilità dei criteri di calcolo dell'indennità di anzianità per tutto il periodo di attività lavorativa - Violazione e falsa applicazione della giurisprudenza della Corte di
Cassazione in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver escluso l'applicabilità della legge in vigore al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
6) Violazione e falsa applicazione di legge - Erronea interpretazione dell'art. 2033 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per aver ritenuto applicabile al caso di specie la disciplina dell'indebito civile.
Il Consiglio per la ricerca rimaneva intimato.
Con l'ordinanza n. 32143/2024, pubblicata il 12.12.2024, la Corte di cassazione accoglieva il quinto motivo di ricorso, rigettava i primi tre motivi, dichiarava inammissibile il quarto e assorbito il sesto;
cassava, quindi, la sentenza impugnata con rinvio a questa Corte territoriale,
“anche per le spese del presente giudizio”.
2. La Corte di Cassazione, nella richiamata ordinanza, ha così argomentato:
«3.1. I primi tre motivi del ricorso devono essere esaminati congiuntamente. Gli stessi non sono fondati.
Questa Corte ha più volte delineato l'ambito di operatività del procedimento di ingiunzione
(v. Cass., n. 30 del 2020, che richiama Cass., n. 13139 del 2006) affermando che “l'azione di ripetizione d'indebito oggettivo può essere esercitata dalla Pubblica Amministrazione con il procedimento d'ingiunzione di cui all'art. 2 del R.D. 14 aprile 1910 n. 639, applicabile non solo alle entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, senza che occorra la preventiva adozione di un autonomo provvedimento che accerti e quantifichi il debito restitutorio”.
Va inoltre osservato che l'ingiunzione amministrativa (o fiscale) integra l'atto preliminare e propedeutico a tutta la procedura esecutiva: ai sensi dell'art. 2, comma 1, del R.D. n. 639 del 1910, infatti: “Il procedimento di coazione comincia con l'ingiunzione, la quale consiste nell'ordine,
4 emesso dal competente ufficio dell'ente creditore, di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta”.
L'ingiunzione, così come il precetto del processo civile ordinario al quale è equipollente, consiste nella formale intimazione ad adempiere l'obbligo in essa risultante quale titolo esecutivo, entro un termine non minore di trenta giorni, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata. L'ingiunzione amministrativa rappresenta, quindi, un particolare tipo di atto esecutivo, di formazione amministrativa e stragiudiziale, che, come da consolidata giurisprudenza, cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto.
La procedura di riscossione coattiva di cui al citato R.D. trova il suo fondamento in un potere di auto accertamento della Pubblica Amministrazione, cui non si accompagna alcuna discrezionalità e tanto meno un affievolimento dei contrapposti diritti dei destinatari dell'ingiunzione, giacché la sussistenza del credito, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità debbono derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, onde resta sempre ferma la facoltà per l'ingiunto di richiedere al giudice la verifica in concreto dell'esistenza dei suindicati presupposti (v., Cass., S.U., n. 3043 del 2013, v. S.U. n. 11992 del
2009, Cass., n. 16855 del 2004).
Tanto premesso si osserva che la Corte territoriale non si è discostata dai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità nella materia lavoristica e con riferimento alla ripetizione di indebito, sopra richiamati, di cui ha fatto applicazione con motivazione che non è né illogica, né apparente.
4. Quarto motivo. Violazione e falsa applicazione di legge. Erronea interpretazione dell'art. 30, comma 2 e comma 3, del dPR n.1032 del 1973, e dell'accordo sottoscritto nel 2008 tra CP_3
Contr e , in relazione all'art. 360, n. 3, per aver ritenuto inapplicabile il termine di decadenza dal potere di rettifica.
4.1. Il motivo è inammissibile, in quanto lo stesso si incentra su quanto previsto dal citato Contr DO e , che tuttavia non è allegato e riprodotto nel ricorso, in violazione degli CP_3 oneri di specificità che gravano sul ricorrente, di cui all'art. 366, n.6, cod. proc. civ.
5. Quinto motivo. Violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 3, del d.lgs. n. 454 del
1999, dell'art. 6, comma 4, della legge n. 554 del 1998, e dell'art. 13 della legge n. 70 del 1975, in relazione all'art. 360, n.3, cod. proc. civ., per aver escluso l'applicabilità dei criteri di calcolo dell'indennità di anzianità per tutto il periodo di attività lavorativa. Violazione e falsa applicazione della giurisprudenza di legittimità, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per aver escluso l'applicazione della legge in vigore al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
5 5.1. Il motivo è fondato in ragione dei principi già affermati da questa Corte con l'ordinanza n. 9543 del 2024, ai quali si intende dare continuità.
La vicenda di causa è disciplinata dal d.lgs. n. 454 del 1999, che, all'art. 1, ha istituito il per CP_1 Controparte_2 Controparte_4
con personalità giuridica di diritto pubblico, posto sotto la vigilanza del
[...] [...]
, con competenza scientifica generale nel settore agricolo, agroindustriale, Controparte_5 ittico e forestale.
Ai sensi dell'art. 9, comma 3, della stessa legge, a decorrere dalla data di approvazione dello Contr statuto e dei regolamenti di organizzazione del (previsti dal precedente art. 7), è stato soppresso il ruolo del personale degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria del Ministero delle politiche agricole e forestali (di cui al dPR n. 1318/1967, art. 51) ed il personale è stato trasferito nel Contr ruolo organico del , “mantenendo l'anzianità di servizio maturata e il profilo e livello acquisiti”.
La disciplina legislativa è dunque chiara nel configurare la continuità del rapporto di lavoro ed il mantenimento della anzianità di servizio. Come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità (citata Cass., n. 9543 del 2024, si v. anche Cass. n. 11132 del 2023, e n. 26935 del 2022):
“il rapporto di lavoro del personale trasferito, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 454 del 1999, alle dipendenze del RA (Consiglio di ricerca e sperimentazione agricoltura), a seguito della soppressione del ruolo del personale degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, è unico, avendo la disciplina legislativa configurato la continuità del rapporto di lavoro ed il mantenimento della anzianità di servizio;
ne consegue che anche il trattamento di fine servizio va liquidato unitariamente, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 70 del 1975, senza frazionare il periodo di lavoro svolto presso il Ministero, per il quale liquidare Contr l'indennità di buonuscita, da quello successivo alle dipendenze del , per il quale liquidare l'indennità di anzianità”.
La pretesa della amministrazione ricorrente di frazionare, ai fini del trattamento di fine servizio, il periodo di lavoro svolto presso il Ministero delle politiche agricole e forestali da quello Contr successivo alle dipendenze del (poi ) - liquidando per il primo l'indennità di buonuscita CP_6
e per il secondo l'indennità di anzianità - è quindi in contrasto tanto con l'unicità del rapporto di lavoro che con il riconoscimento presso l'ente di destinazione della pregressa anzianità maturata alle dipendenze del Ministero.
6. Sesto motivo. Violazione e falsa applicazione di legge. Erronea interpretazione dell'art. 2033, cod. civ., in relazione all'art. 360, n.3, cod. proc. civ., per aver ritenuto applicabile al caso di specie la disciplina dell'indebito.
6 In ragione dell'accoglimento del quinto motivo di ricorso, il sesto motivo di ricorso è assorbito».
3. Con ricorso ex art. 392 c.p.c. riassumeva il giudizio innanzi alla Corte Parte_1
d'Appello di Roma e insisteva, in applicazione dei principi affermati dalla Corte di Cassazione, per l'accoglimento dell'originaria domanda con riconoscimento della continuità del rapporto di lavoro, mantenimento dell'anzianità di servizio e determinazione dell'indennità di anzianità ai sensi della legge n. 70/1975, con applicazione dei relativi criteri di calcolo per tutto il periodo di attività lavorativa ex art. 13 legge n. 70/1970.
Riproponeva, poi, il “VI motivo” del ricorso per cassazione, denominato “Violazione e falsa applicazione di legge - Erronea interpretazione dell'art. 2033 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1,
n. 3 c.p.c. (assorbito) – Rilevanza dell'elemento soggettivo della Buona fede e del Legittimo affidamento”, lamentando che la Corte di appello, nella sentenza cassata, aveva escluso ogni rilevanza all'elemento soggettivo della buona fede e del legittimo affidamento, ritenendo applicabile la disciplina dell'indebito civilistico previsto dall'art. 2033 e non quella dell'indebito previdenziale. Confutava tale orientamento e sosteneva che, nel caso di specie, “il notevole lasso di tempo trascorso tra il collocamento a riposo del sig. (1.07.2007) e l'ultimo provvedimento Pt_1 di rideterminazione del trattamento di fine servizio (9.04.2010) è tale da giustificare il legittimo affidamento”.
Pertanto, così concludeva: “In via pregiudiziale: Accertare e dichiarare l'inammissibilità
e/o l'illegittimità della procedura attivata ai sensi del R.D. 14.04.1910 n. 639 per carenza dei presupposti e conseguentemente annullare e/o disapplicare o comunque considerare di nessun effetto l'atto di ingiunzione emesso in data 14.09.2011 dal C.R.A. in persona del suo legale rappresentante p.t. nei confronti del sig. . In via preliminare (subordinata al mancato Parte_1 accoglimento della domanda in via pregiudiziale): Accertare e dichiarare la decadenza del RA in persona del suo legale rappresentante p.t. dall'azione di recupero intrapresa nei confronti del sig.
ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 1032/1973 e conseguentemente annullare e/o Parte_1 disapplicare o comunque considerare di nessun effetto l'atto di ingiunzione emesso dal C.R.A. in persona del suo legale rappresentante p.t. nei confronti del sig. in data 14.09.2011. Parte_1
Nel merito: Accertare e dichiarare il diritto del sig. a percepire il trattamento di fine Parte_1 rapporto o indennità di anzianità nella somma lorda di € 63.723,10, e conseguentemente annullare
e/o disapplicare o comunque considerare illegittimo e/o di nessun effetto l'atto di ingiunzione emesso dal in persona del suo legale rappresentante p.t. nei confronti del sig. CP_2 Parte_1 in data 14.09.2011 ai sensi del R.D. 14.04.1910 n. 639; per l'effetto accertare e dichiarare che il
7 Cont in persona del suo legale rappresentante p.t. non è autorizzato a ripetere dal sig. le Pt_1 somme corrisposte a tale titolo”, con vittoria di spese di tutti i precedenti gradi di giudizio.
All'udienza del 23 settembre 2025 veniva dichiarata la contumacia del
[...]
, ritualmente evocato in giudizio e non costituitosi. Controparte_1
All'udienza odierna del 15 ottobre 2025 la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
4. In premessa, va chiarito che le richieste e conclusioni riproposte nel presente giudizio di rinvio sono, in parte, coperte dal giudicato.
Infatti, le conclusioni avanzate “in via pregiudiziale” e “in via preliminare” sono già state oggetto di vaglio da parte dei giudici di legittimità allorquando gli stessi, nell'ordinanza rescindente, hanno respinto i primi tre motivi di ricorso per cassazione e dichiarato inammissibile il quarto motivo.
Ne segue che dette questioni non sono suscettibili di nuovo vaglio nel presente giudizio in cui, invece, è devoluto alla Corte l'accertamento della fondatezza del merito della causa e, dunque, la verifica della legittimità o meno della pretesa di cui all'ordinanza ingiunzione con cui il ha preteso “la somma complessiva di euro 8.265,33, quale somma percepita Controparte_1 in più a titolo di indennità di anzianità” (così alla pagina 1 dell'originario ricorso in opposizione ad atto ingiunzione ex art. 3 R.D. 639/1910).
Orbene, occorre premettere che il ricorrente in riassunzione è stato trasferito alle dipendenze del (cd. RA) a seguito della Controparte_2 soppressione degli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria del Ministero delle Politiche Agricole
e Forestali ed ai sensi della L. n. 454 del 1999, art. 9, che prevedeva il mantenimento dell'anzianità di servizio maturata e del profilo e livello acquisiti.
Dopo la cessazione dal servizio, il RA aveva corrisposto un trattamento di fine servizio calcolato interamente ai sensi della L. n. 70 del 1995, art. 13, salvo poi effettuare un ricalcolo, con la distinzione del periodo di servizio prestato alle dipendenze del Ministero, per il quale liquidava l'indennità di buonuscita ex D.P.R. n. 1032 del 1973, da quello successivo (dall'1.10.2004), per il quale applicava la L. n. 70 del 1975, art. 13. Dalla riliquidazione (effettuata con determina n. 86/P datata 29.3.2010) era derivato, in relazione alla posizione di , un importo del Parte_1 trattamento di fine servizio inferiore a quello già erogato, sicché il RA - con atto di ingiunzione del 14.09.2011, Prot. n. 6706/3.2, emesso ai sensi del R.D. n. 639/1910 - aveva chiesto la restituzione dell'eccedenza, pari ad euro 8.265,33 (al netto).
Come evidenziato dai giudici di legittimità nell'ordinanza rescindente, l'art. 9, comma 3, della legge n. 454/1999, con cui è stato soppresso il ruolo del personale degli istituti di ricerca e
8 sperimentazione agraria del Ministero delle politiche agricole e forestali (di cui al dPR n.
1318/1967, art. 51) e il personale è stato trasferito nel ruolo organico del RA, ha stabilito che detto trasferimento avveniva “mantenendo l'anzianità di servizio maturata e il profilo e livello acquisiti”.
La continuità del rapporto di lavoro ed il mantenimento della anzianità di servizio è, dunque, stabilita ex lege e il riconoscimento della anzianità di servizio, in mancanza di qualunque diversa disposizione, non può che valere anche ai fini del calcolo della indennità di cui all'articolo 13 L. nr.70/1975.
Pertanto, come affermato dalla S.C. nella ordinanza rescindente, “anche il trattamento di fine servizio va liquidato unitariamente, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 70 del 1975, senza frazionare il periodo di lavoro svolto presso il Ministero, per il quale liquidare l'indennità di Contr buonuscita, da quello successivo alle dipendenze del , per il quale liquidare l'indennità di anzianità”.
Ne segue che la pretesa avanzata dall'amministrazione con l'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione da parte di – fondata sul frazionamento, ai fini del calcolo del Parte_1 trattamento di fine servizio, del periodo di lavoro svolto presso il Ministero delle politiche agricole e forestali da quello successivo alle dipendenze del RA (poi ), liquidando per il primo CP_6
l'indennità di buonuscita e per il secondo l'indennità di anzianità - è in contrasto tanto con l'unicità del rapporto di lavoro che con il riconoscimento presso l'ente di destinazione della pregressa anzianità maturata alle dipendenze del Ministero.
Ne segue che la pretesa fatta valere con l'ordinanza ingiunzione opposta è infondata, sicché la somma con la stessa richiesta non deve essere restituita da . Parte_1
Ogni ulteriore questione (concernente la buona fede e l'affidamento del percettore del precisato importo) rimane logicamente assorbita.
5. Venendo alla regolamentazione delle spese, costituisce ius receptum che “il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di Cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato” (Sez. L, Ordinanza n. 3900 del 2020, Sez. 3, Ordinanza n. 30184 del 2018 che richiamano Sez. 2, Ordinanza n. 15506 del 2018).
Conseguentemente, posto che la presente pronuncia comporta, sotto il profilo sostanziale, una riforma della sentenza di primo grado (pur non sfuggendo al Collegio che il giudizio di rinvio instauratosi a seguito di annullamento, da parte della Corte di cassazione, della sentenza d'appello non si pone in parallelo con alcun precedente grado del processo, ma ne costituisce, per converso,
9 ulteriore e successivo momento del giudizio funzionale all'emanazione di una sentenza che statuisce, direttamente e per la prima volta, sulle domande proposte dalle parti), occorre provvedere in ordine a tutti i gradi del giudizio.
Le spese dei diversi gradi del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del . Controparte_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, nei limiti del devoluto, così provvede:
- dichiara l'insussistenza dell'indebito oggetto dell'atto di ingiunzione del
[...]
(oggi ) Controparte_2 Controparte_1 datato 14.09.2011 recante prot. n. 6706/3.2;
- dichiara che ha diritto di trattenere le somme chieste in restituzione con il predetto Parte_1 atto di ingiunzione;
- condanna il (già Controparte_1 [...]
) alla refusione delle spese di tutti i gradi di Controparte_2 giudizio, che si liquidano in euro 2.200,00 per il primo grado, euro 2.000,00 per il grado di appello, euro 1.600,00 per il giudizio innanzi la Corte di Cassazione, euro 2.000,00 per il presente giudizio di rinvio, oltre – per tutti i gradi - rimborso forfettario delle spese generali al 15%, nonché Cpa e Iva come per legge.
Il Presidente est.
BR SI
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori Magistrati:
dott.ssa BR SI Presidente rel. dott.ssa Isabella Parolari Consigliere dott.ssa Sara Foderaro Consigliere
all'udienza del 15.10.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa 467/2025 R.G. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Perari e dall'Avv. Sara Perari ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Francesca Rossetti sito in Roma, al Corso
Vittorio Emanuele II, n. 154 RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
E
Controparte_1
(già
[...] Controparte_2
) RESISTENTE IN RIASSUNZIONE CONTUMACE
[...]
avente ad oggetto: giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione a seguito della ordinanza n. 32143/2024 pubblicata in data 12.12.2024 che ha cassato la sentenza n. 62/2019 della Corte d'Appello di Roma, depositata il 6.2.2019
Conclusioni: come in atti.
IN FATTO E DIRITTO
1. Preliminarmente, giova sintetizzare le precedenti fasi di giudizio.
1 1.1. Con ricorso in opposizione a ingiunzione di pagamento depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in data 30.1.2012, , dipendente dal 1972 Parte_1 dell'Istituto Sperimentale per l'Olivicoltura, transitato nel 1976 nei ruoli del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste e, successivamente, a far data dal 1.10.2004, nel ruolo organico del Contr Consiglio per la Ricerca e la (di seguito anche ), collocato a Controparte_2 riposo con decorrenza dal 1.7.2007, deduceva che: - con delibera n. 1429 del 18.2.2008 l' CP_3 aveva liquidato in suo favore la somma lorda di euro 43.284,18 (somma netta di euro 38.130,57) a titolo di indennità di buonuscita;
- con determina n. 147/P del 9.12.2008 il RA aveva disposto in suo favore la liquidazione di una ulteriore quota a titolo di indennità di anzianità; - con provvedimento del 9.4.2010, Prot. n. 3855/3.6, il RA aveva trasmesso al ricorrente la determina n.
86/P datata 29.03.2010 con la quale l'ente aveva provveduto a riliquidare in diminuzione l'ammontare dell'indennità di anzianità concessa, determinando la somma corrisposta e non dovuta nella misura di euro 8.265,33; - con atto di ingiunzione del 14.9.2011, Prot. n. 6706/3.2, emesso ai sensi del R.D. n. 639/1910, il RA aveva ingiunto al ricorrente di pagare entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dell'atto la somma complessiva di euro 8.265,33, quale somma percepita in più a titolo di indennità di anzianità.
Tanto premesso, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “In via incidentale: inaudita altera parte ovvero previa fissazione dell'udienza di discussione, sospendere per le causali esposte in narrativa l'atto di ingiunzione emesso dal C.R.A. nei confronti del sig. in data Pt_1
14.09.2011 ai sensi del R.D. 14.04.1910 n. 639 e il procedimento di recupero coattivo della somma di € 8.265,33 intrapreso nei confronti del sig. ; In via preliminare: dichiarare la Parte_1 propria incompetenza territoriale e rimettere le parti dinanzi al Giudice del Lavoro di Spoleto;
Nel merito: - Previa dichiarazione di illegittimità o nullità o comunque disapplicazione dell'atto di ingiunzione emesso dal C.R.A. nei confronti del sig. in data 14.09.2011 ai sensi del Parte_1
R.D. 14.04.1910 n. 639, accertare e dichiarare il diritto del sig. a percepire il Parte_1 trattamento di fine rapporto (o indennità di anzianità) nella somma lorda di € 63.723,10; - per Cont l'effetto accertare e dichiarare che il non è autorizzato a ripetere dal sig. le somme Pt_1 corrisposte a tale titolo”.
Con provvedimento del 22.02.2012 il Tribunale sospendeva l'esecuzione del provvedimento impugnato.
Costituitasi, l'amministrazione convenuta contestava la fondatezza dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto.
2 In accoglimento dell'eccezione preliminare di “incompetenza funzionale” sollevata dal Contr
, la causa veniva inizialmente rimessa al Tribunale ordinario, ma veniva poi riassegnata al
Giudice del lavoro.
Con sentenza n. 11220/2014 del 25.11.2014, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, respingeva l'opposizione, compensando tra le parti le spese di lite.
1.2. Avverso tale decisione proponeva appello . Parte_1
All'esito del giudizio, con la sentenza n. 62/2019, la Corte d'Appello di Roma respingeva il gravame e confermava la sentenza del Tribunale. Contr In particolare, la Corte condivideva la legittimità della procedura adottata dal , sia dal punto di vista soggettivo che da quello oggettivo (inerente alla natura del credito). Premessa la necessità di interpretare restrittivamente le norme che pongono termini di decadenza, affermava l'inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 30 del D.P.R. 1031/1973, in quanto applicabile esclusivamente agli errori commessi dall' in materia di indennità di buonuscita e, pertanto, CP_3 escludeva la decadenza del RA dall'azione di recupero. Nel merito delle modalità di computo del trattamento di fine servizio, condivideva integralmente la sentenza impugnata, la correttezza dei calcoli e della liquidazione del trattamento di fine servizio come composto da due quote (la prima costituita dall'indennità di buonuscita ex art. 3 del D.P.R. 1032/1973 spettante ai dipendenti statali, la seconda costituita dall'indennità di anzianità ex art. 13 della l. 70/1975 spettante ai dipendenti di
Enti Pubblici). La sentenza di appello, infine, escludeva la rilevanza della buona fede in capo al ricorrente accipiens, ritenendo applicabile la disciplina ordinaria dell'indebito civilistico ex art. 2033 c.c. e non quella speciale dell'indebito previdenziale. Compensava le spese di lite in considerazione dell'incolpevole percezione di importi non dovuti.
1.3. Avverso detta pronuncia proponeva ricorso per cassazione per i seguenti Parte_1 motivi:
1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 R.D. 14.04.1910 n. 639, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per aver affermato che la procedura di ingiunzione può essere utilizzata da qualsiasi P.A. ivi compresi gli enti pubblici;
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 del R.D. n. 639/1910 e dell'art. 474 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per aver affermato la sussistenza di un valido titolo esecutivo e violazione e falsa applicazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., (nullità della sentenza) per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e per illogicità manifesta della motivazione.
3 3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 2, del D. lgs. 3.02.1993, n. 29 e dell'art. 2, comma 2, del D. lgs. 30.03.2001, n. 165 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per aver affermato la legittimità del potere di autoaccertamento del RA;
4) Violazione e falsa applicazione di legge - Erronea interpretazione dell'art. 30, comma 2 e Contr comma 3, del D.P.R. 1973/1032 e dell'accordo sottoscritto nel 2008 tra e , in relazione CP_3 all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per aver ritenuto inapplicabile il termine di decadenza dal potere di rettifica;
5) Violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 3, del d.lgs. n. 454/1999, dell'art. 6, comma 4, della l. n. 554/1998 e dell'art. 13 della legge n. 70/1975, in relazione all'art. 360, comma
1, n. 3 c.p.c. per aver escluso l'applicabilità dei criteri di calcolo dell'indennità di anzianità per tutto il periodo di attività lavorativa - Violazione e falsa applicazione della giurisprudenza della Corte di
Cassazione in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver escluso l'applicabilità della legge in vigore al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
6) Violazione e falsa applicazione di legge - Erronea interpretazione dell'art. 2033 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per aver ritenuto applicabile al caso di specie la disciplina dell'indebito civile.
Il Consiglio per la ricerca rimaneva intimato.
Con l'ordinanza n. 32143/2024, pubblicata il 12.12.2024, la Corte di cassazione accoglieva il quinto motivo di ricorso, rigettava i primi tre motivi, dichiarava inammissibile il quarto e assorbito il sesto;
cassava, quindi, la sentenza impugnata con rinvio a questa Corte territoriale,
“anche per le spese del presente giudizio”.
2. La Corte di Cassazione, nella richiamata ordinanza, ha così argomentato:
«3.1. I primi tre motivi del ricorso devono essere esaminati congiuntamente. Gli stessi non sono fondati.
Questa Corte ha più volte delineato l'ambito di operatività del procedimento di ingiunzione
(v. Cass., n. 30 del 2020, che richiama Cass., n. 13139 del 2006) affermando che “l'azione di ripetizione d'indebito oggettivo può essere esercitata dalla Pubblica Amministrazione con il procedimento d'ingiunzione di cui all'art. 2 del R.D. 14 aprile 1910 n. 639, applicabile non solo alle entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, senza che occorra la preventiva adozione di un autonomo provvedimento che accerti e quantifichi il debito restitutorio”.
Va inoltre osservato che l'ingiunzione amministrativa (o fiscale) integra l'atto preliminare e propedeutico a tutta la procedura esecutiva: ai sensi dell'art. 2, comma 1, del R.D. n. 639 del 1910, infatti: “Il procedimento di coazione comincia con l'ingiunzione, la quale consiste nell'ordine,
4 emesso dal competente ufficio dell'ente creditore, di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta”.
L'ingiunzione, così come il precetto del processo civile ordinario al quale è equipollente, consiste nella formale intimazione ad adempiere l'obbligo in essa risultante quale titolo esecutivo, entro un termine non minore di trenta giorni, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata. L'ingiunzione amministrativa rappresenta, quindi, un particolare tipo di atto esecutivo, di formazione amministrativa e stragiudiziale, che, come da consolidata giurisprudenza, cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto.
La procedura di riscossione coattiva di cui al citato R.D. trova il suo fondamento in un potere di auto accertamento della Pubblica Amministrazione, cui non si accompagna alcuna discrezionalità e tanto meno un affievolimento dei contrapposti diritti dei destinatari dell'ingiunzione, giacché la sussistenza del credito, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità debbono derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, onde resta sempre ferma la facoltà per l'ingiunto di richiedere al giudice la verifica in concreto dell'esistenza dei suindicati presupposti (v., Cass., S.U., n. 3043 del 2013, v. S.U. n. 11992 del
2009, Cass., n. 16855 del 2004).
Tanto premesso si osserva che la Corte territoriale non si è discostata dai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità nella materia lavoristica e con riferimento alla ripetizione di indebito, sopra richiamati, di cui ha fatto applicazione con motivazione che non è né illogica, né apparente.
4. Quarto motivo. Violazione e falsa applicazione di legge. Erronea interpretazione dell'art. 30, comma 2 e comma 3, del dPR n.1032 del 1973, e dell'accordo sottoscritto nel 2008 tra CP_3
Contr e , in relazione all'art. 360, n. 3, per aver ritenuto inapplicabile il termine di decadenza dal potere di rettifica.
4.1. Il motivo è inammissibile, in quanto lo stesso si incentra su quanto previsto dal citato Contr DO e , che tuttavia non è allegato e riprodotto nel ricorso, in violazione degli CP_3 oneri di specificità che gravano sul ricorrente, di cui all'art. 366, n.6, cod. proc. civ.
5. Quinto motivo. Violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 3, del d.lgs. n. 454 del
1999, dell'art. 6, comma 4, della legge n. 554 del 1998, e dell'art. 13 della legge n. 70 del 1975, in relazione all'art. 360, n.3, cod. proc. civ., per aver escluso l'applicabilità dei criteri di calcolo dell'indennità di anzianità per tutto il periodo di attività lavorativa. Violazione e falsa applicazione della giurisprudenza di legittimità, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per aver escluso l'applicazione della legge in vigore al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
5 5.1. Il motivo è fondato in ragione dei principi già affermati da questa Corte con l'ordinanza n. 9543 del 2024, ai quali si intende dare continuità.
La vicenda di causa è disciplinata dal d.lgs. n. 454 del 1999, che, all'art. 1, ha istituito il per CP_1 Controparte_2 Controparte_4
con personalità giuridica di diritto pubblico, posto sotto la vigilanza del
[...] [...]
, con competenza scientifica generale nel settore agricolo, agroindustriale, Controparte_5 ittico e forestale.
Ai sensi dell'art. 9, comma 3, della stessa legge, a decorrere dalla data di approvazione dello Contr statuto e dei regolamenti di organizzazione del (previsti dal precedente art. 7), è stato soppresso il ruolo del personale degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria del Ministero delle politiche agricole e forestali (di cui al dPR n. 1318/1967, art. 51) ed il personale è stato trasferito nel Contr ruolo organico del , “mantenendo l'anzianità di servizio maturata e il profilo e livello acquisiti”.
La disciplina legislativa è dunque chiara nel configurare la continuità del rapporto di lavoro ed il mantenimento della anzianità di servizio. Come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità (citata Cass., n. 9543 del 2024, si v. anche Cass. n. 11132 del 2023, e n. 26935 del 2022):
“il rapporto di lavoro del personale trasferito, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 454 del 1999, alle dipendenze del RA (Consiglio di ricerca e sperimentazione agricoltura), a seguito della soppressione del ruolo del personale degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, è unico, avendo la disciplina legislativa configurato la continuità del rapporto di lavoro ed il mantenimento della anzianità di servizio;
ne consegue che anche il trattamento di fine servizio va liquidato unitariamente, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 70 del 1975, senza frazionare il periodo di lavoro svolto presso il Ministero, per il quale liquidare Contr l'indennità di buonuscita, da quello successivo alle dipendenze del , per il quale liquidare l'indennità di anzianità”.
La pretesa della amministrazione ricorrente di frazionare, ai fini del trattamento di fine servizio, il periodo di lavoro svolto presso il Ministero delle politiche agricole e forestali da quello Contr successivo alle dipendenze del (poi ) - liquidando per il primo l'indennità di buonuscita CP_6
e per il secondo l'indennità di anzianità - è quindi in contrasto tanto con l'unicità del rapporto di lavoro che con il riconoscimento presso l'ente di destinazione della pregressa anzianità maturata alle dipendenze del Ministero.
6. Sesto motivo. Violazione e falsa applicazione di legge. Erronea interpretazione dell'art. 2033, cod. civ., in relazione all'art. 360, n.3, cod. proc. civ., per aver ritenuto applicabile al caso di specie la disciplina dell'indebito.
6 In ragione dell'accoglimento del quinto motivo di ricorso, il sesto motivo di ricorso è assorbito».
3. Con ricorso ex art. 392 c.p.c. riassumeva il giudizio innanzi alla Corte Parte_1
d'Appello di Roma e insisteva, in applicazione dei principi affermati dalla Corte di Cassazione, per l'accoglimento dell'originaria domanda con riconoscimento della continuità del rapporto di lavoro, mantenimento dell'anzianità di servizio e determinazione dell'indennità di anzianità ai sensi della legge n. 70/1975, con applicazione dei relativi criteri di calcolo per tutto il periodo di attività lavorativa ex art. 13 legge n. 70/1970.
Riproponeva, poi, il “VI motivo” del ricorso per cassazione, denominato “Violazione e falsa applicazione di legge - Erronea interpretazione dell'art. 2033 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1,
n. 3 c.p.c. (assorbito) – Rilevanza dell'elemento soggettivo della Buona fede e del Legittimo affidamento”, lamentando che la Corte di appello, nella sentenza cassata, aveva escluso ogni rilevanza all'elemento soggettivo della buona fede e del legittimo affidamento, ritenendo applicabile la disciplina dell'indebito civilistico previsto dall'art. 2033 e non quella dell'indebito previdenziale. Confutava tale orientamento e sosteneva che, nel caso di specie, “il notevole lasso di tempo trascorso tra il collocamento a riposo del sig. (1.07.2007) e l'ultimo provvedimento Pt_1 di rideterminazione del trattamento di fine servizio (9.04.2010) è tale da giustificare il legittimo affidamento”.
Pertanto, così concludeva: “In via pregiudiziale: Accertare e dichiarare l'inammissibilità
e/o l'illegittimità della procedura attivata ai sensi del R.D. 14.04.1910 n. 639 per carenza dei presupposti e conseguentemente annullare e/o disapplicare o comunque considerare di nessun effetto l'atto di ingiunzione emesso in data 14.09.2011 dal C.R.A. in persona del suo legale rappresentante p.t. nei confronti del sig. . In via preliminare (subordinata al mancato Parte_1 accoglimento della domanda in via pregiudiziale): Accertare e dichiarare la decadenza del RA in persona del suo legale rappresentante p.t. dall'azione di recupero intrapresa nei confronti del sig.
ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 1032/1973 e conseguentemente annullare e/o Parte_1 disapplicare o comunque considerare di nessun effetto l'atto di ingiunzione emesso dal C.R.A. in persona del suo legale rappresentante p.t. nei confronti del sig. in data 14.09.2011. Parte_1
Nel merito: Accertare e dichiarare il diritto del sig. a percepire il trattamento di fine Parte_1 rapporto o indennità di anzianità nella somma lorda di € 63.723,10, e conseguentemente annullare
e/o disapplicare o comunque considerare illegittimo e/o di nessun effetto l'atto di ingiunzione emesso dal in persona del suo legale rappresentante p.t. nei confronti del sig. CP_2 Parte_1 in data 14.09.2011 ai sensi del R.D. 14.04.1910 n. 639; per l'effetto accertare e dichiarare che il
7 Cont in persona del suo legale rappresentante p.t. non è autorizzato a ripetere dal sig. le Pt_1 somme corrisposte a tale titolo”, con vittoria di spese di tutti i precedenti gradi di giudizio.
All'udienza del 23 settembre 2025 veniva dichiarata la contumacia del
[...]
, ritualmente evocato in giudizio e non costituitosi. Controparte_1
All'udienza odierna del 15 ottobre 2025 la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
4. In premessa, va chiarito che le richieste e conclusioni riproposte nel presente giudizio di rinvio sono, in parte, coperte dal giudicato.
Infatti, le conclusioni avanzate “in via pregiudiziale” e “in via preliminare” sono già state oggetto di vaglio da parte dei giudici di legittimità allorquando gli stessi, nell'ordinanza rescindente, hanno respinto i primi tre motivi di ricorso per cassazione e dichiarato inammissibile il quarto motivo.
Ne segue che dette questioni non sono suscettibili di nuovo vaglio nel presente giudizio in cui, invece, è devoluto alla Corte l'accertamento della fondatezza del merito della causa e, dunque, la verifica della legittimità o meno della pretesa di cui all'ordinanza ingiunzione con cui il ha preteso “la somma complessiva di euro 8.265,33, quale somma percepita Controparte_1 in più a titolo di indennità di anzianità” (così alla pagina 1 dell'originario ricorso in opposizione ad atto ingiunzione ex art. 3 R.D. 639/1910).
Orbene, occorre premettere che il ricorrente in riassunzione è stato trasferito alle dipendenze del (cd. RA) a seguito della Controparte_2 soppressione degli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria del Ministero delle Politiche Agricole
e Forestali ed ai sensi della L. n. 454 del 1999, art. 9, che prevedeva il mantenimento dell'anzianità di servizio maturata e del profilo e livello acquisiti.
Dopo la cessazione dal servizio, il RA aveva corrisposto un trattamento di fine servizio calcolato interamente ai sensi della L. n. 70 del 1995, art. 13, salvo poi effettuare un ricalcolo, con la distinzione del periodo di servizio prestato alle dipendenze del Ministero, per il quale liquidava l'indennità di buonuscita ex D.P.R. n. 1032 del 1973, da quello successivo (dall'1.10.2004), per il quale applicava la L. n. 70 del 1975, art. 13. Dalla riliquidazione (effettuata con determina n. 86/P datata 29.3.2010) era derivato, in relazione alla posizione di , un importo del Parte_1 trattamento di fine servizio inferiore a quello già erogato, sicché il RA - con atto di ingiunzione del 14.09.2011, Prot. n. 6706/3.2, emesso ai sensi del R.D. n. 639/1910 - aveva chiesto la restituzione dell'eccedenza, pari ad euro 8.265,33 (al netto).
Come evidenziato dai giudici di legittimità nell'ordinanza rescindente, l'art. 9, comma 3, della legge n. 454/1999, con cui è stato soppresso il ruolo del personale degli istituti di ricerca e
8 sperimentazione agraria del Ministero delle politiche agricole e forestali (di cui al dPR n.
1318/1967, art. 51) e il personale è stato trasferito nel ruolo organico del RA, ha stabilito che detto trasferimento avveniva “mantenendo l'anzianità di servizio maturata e il profilo e livello acquisiti”.
La continuità del rapporto di lavoro ed il mantenimento della anzianità di servizio è, dunque, stabilita ex lege e il riconoscimento della anzianità di servizio, in mancanza di qualunque diversa disposizione, non può che valere anche ai fini del calcolo della indennità di cui all'articolo 13 L. nr.70/1975.
Pertanto, come affermato dalla S.C. nella ordinanza rescindente, “anche il trattamento di fine servizio va liquidato unitariamente, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 70 del 1975, senza frazionare il periodo di lavoro svolto presso il Ministero, per il quale liquidare l'indennità di Contr buonuscita, da quello successivo alle dipendenze del , per il quale liquidare l'indennità di anzianità”.
Ne segue che la pretesa avanzata dall'amministrazione con l'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione da parte di – fondata sul frazionamento, ai fini del calcolo del Parte_1 trattamento di fine servizio, del periodo di lavoro svolto presso il Ministero delle politiche agricole e forestali da quello successivo alle dipendenze del RA (poi ), liquidando per il primo CP_6
l'indennità di buonuscita e per il secondo l'indennità di anzianità - è in contrasto tanto con l'unicità del rapporto di lavoro che con il riconoscimento presso l'ente di destinazione della pregressa anzianità maturata alle dipendenze del Ministero.
Ne segue che la pretesa fatta valere con l'ordinanza ingiunzione opposta è infondata, sicché la somma con la stessa richiesta non deve essere restituita da . Parte_1
Ogni ulteriore questione (concernente la buona fede e l'affidamento del percettore del precisato importo) rimane logicamente assorbita.
5. Venendo alla regolamentazione delle spese, costituisce ius receptum che “il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di Cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato” (Sez. L, Ordinanza n. 3900 del 2020, Sez. 3, Ordinanza n. 30184 del 2018 che richiamano Sez. 2, Ordinanza n. 15506 del 2018).
Conseguentemente, posto che la presente pronuncia comporta, sotto il profilo sostanziale, una riforma della sentenza di primo grado (pur non sfuggendo al Collegio che il giudizio di rinvio instauratosi a seguito di annullamento, da parte della Corte di cassazione, della sentenza d'appello non si pone in parallelo con alcun precedente grado del processo, ma ne costituisce, per converso,
9 ulteriore e successivo momento del giudizio funzionale all'emanazione di una sentenza che statuisce, direttamente e per la prima volta, sulle domande proposte dalle parti), occorre provvedere in ordine a tutti i gradi del giudizio.
Le spese dei diversi gradi del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del . Controparte_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, nei limiti del devoluto, così provvede:
- dichiara l'insussistenza dell'indebito oggetto dell'atto di ingiunzione del
[...]
(oggi ) Controparte_2 Controparte_1 datato 14.09.2011 recante prot. n. 6706/3.2;
- dichiara che ha diritto di trattenere le somme chieste in restituzione con il predetto Parte_1 atto di ingiunzione;
- condanna il (già Controparte_1 [...]
) alla refusione delle spese di tutti i gradi di Controparte_2 giudizio, che si liquidano in euro 2.200,00 per il primo grado, euro 2.000,00 per il grado di appello, euro 1.600,00 per il giudizio innanzi la Corte di Cassazione, euro 2.000,00 per il presente giudizio di rinvio, oltre – per tutti i gradi - rimborso forfettario delle spese generali al 15%, nonché Cpa e Iva come per legge.
Il Presidente est.
BR SI
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