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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 23/07/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti
Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE REL. EST.
DR.SSA SOFIA NOBILE DE SANTIS GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 111/2024, vertente
TRA
, nato a [...], in data [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Alice Guizzetti;
RICORRENTE
E
, nata a [...], il [...], rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Giancarlo Cerrelli;
CONVENUTA con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: divorzio contenzioso.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio Parte_1 contratto il 29.04.2005 in Crotone (KR) con (trascritto nei registri dello Controparte_1 stato civile del predetto Comune al n. 41 – II – Serie A – 2005, altresì trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Roma al n. 238 – II – Serie B – 2005 e nei registri dello stato civile del Comune di Bellano al n. 2 – II – Serie B – 2005). Con riferimento alle
1 questioni accessorie, ha chiesto disporsi l'affidamento esclusivo in proprio favore della figlia minore alla data di deposito del ricorso, nata a [...] il [...] Persona_1 con collocamento presso di sé nell'abitazione sita in Bellano, Frazione Bonzeno n. 17/A; disporsi la presa in carico della figlia da parte dei Servizi Sociali competenti per Per_1 territorio e della NPSI dell'Ospedale di Lecco;
revocare l'obbligo a carico di esso ricorrente di versare alla convenuta il contributo al mantenimento della figlia
[...]
disporre l'obbligo in capo alla di corrispondere entro il giorno 15 di Per_1 CP_1 ciascun mese la somma mensile di € 250.00 quale contributo al mantenimento della figlia, oltre rivalutazione ISTAT o il diverso importo anche maggiore conseguente all'accertamento in giudizio delle effettive condizioni economiche della disporre CP_1
l'obbligo in capo alla di rimborsare le spese straordinarie nella misura del 50%, CP_1 come indicate nel Protocollo del Tribunale di Crotone sostenute in favore della prole, dedotti gli acconti versati mensilmente;
disporre che l'assegno unico e/o ogni altro contributo previdenziale sia percepito interamente da esso ricorrente;
disporre il diritto di visita come da piano genitoriale.
Ha altresì formulato richiesta di emissione di provvedimenti indifferibili e urgenti ai sensi dell'art. 473-bis.15 c.p.c., chiedendo l'autorizzazione al “trasferimento di CP_2 presso l'abitazione del padre odierno ricorrente , nel comune di
[...] Parte_1
Bellano ed alla conseguente iscrizione della stessa presso il Liceo Linguistico Manzoni di
Lecco così da consentire l'inserimento di nella classe di appartenenza nel più breve Per_1 tempo possibile, riservando al Sig. la facoltà di assumere in via autonoma tutte le Pt_1 decisioni inerenti la quotidianità di quali permessi scolastici e per uscite ecc.”. Per_1
A sostegno della richiesta, ha dedotto la necessità di ottenere il trasferimento della figlia presso la propria abitazione nel Comune di Bellano in ragione della insanabile conflittualità nel rapporto madre-figlia; conflittualità acuita dalla scelta della minore di mutare il proprio sesso in ragione della raggiunta consapevolezza circa la propria disforia di genere.
Fissata l'udienza per l'audizione urgente della minore e disposta l'acquisizione di relazioni di aggiornamento da parte del Servizio Sociale competente e del Consultorio familiare di
Crotone, la convenuta non si è costituita in giudizio né è comparsa all'udienza, nonostante la regolarità della notificazione.
Successivamente, sentita la minore, con ordinanza del 01.03.2024 è stato disposto in via
2 provvisoria e urgente ex art. 473-bis.15 c.p.c. il collocamento della minore CP_2 presso l'abitazione del padre, nel comune di Bellano, autorizzando la medesima a
[...] prelevare i propri effetti personali presso l'abitazione della madre ed autorizzando il ricorrente a provvedere in via autonoma all'iscrizione della minore presso il Liceo
Linguistico Manzoni di Lecco.
A sostegno della decisione, si è osservato che l'allontanamento in tempi brevi della minore dal contesto familiare e relazionale dell'epoca risultava senz'altro opportuno, in ragione delle problematicità caratterizzanti il rapporto tra la ragazza e la madre (per come riscontrate anche dalle relazioni del Consultorio familiare del 16.02.2024 e del Servizio
Sociale del 19.02.2024 e del 21.02.2024, relativamente a quanto accaduto a seguito della notifica alla convenuta dell'atto introduttivo del presente procedimento), nonché in ragione dei comportamenti autolesionistici e delle trasgressioni poste in essere dalla minore nel contesto relazionale dell'epoca (come frequentare amici che facevano uso di sostanze ed accomunati da disturbi psichici di vario tipo;
cfr. relazione della Dr.ssa del Per_2
20.09.2023);
In seguito, si è costituita , la quale ha aderito alla domanda di cessazione Controparte_1 degli effetti civili del matrimonio concordatario;
ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori e, in merito al collocamento, ha chiesto decidersi sulla base della volontà della minore, dopo il suo ascolto, sempre tenendo conto del suo interesse;
disporsi a proprio favore un assegno divorzile parti a € 1.200,00, tenendo conto della propria necessità di pagare un canone di locazione per un'abitazione, in caso di collocamento della ragazza presso il padre;
disporsi l'obbligo a carico del ricorrente di versare il contributo al mantenimento in favore della figlia alla convenuta, qualora la figlia dovesse essere collocata presso la madre;
rigettare la richiesta del ricorrente di porre a suo carico un contributo al mantenimento della figlia;
rigettare la richiesta del ricorrente circa il rimborso delle spese straordinarie da parte della convenuta;
disporre la percezione dell'assegno unico a favore del genitore affidatario della minore;
disporre la presa in carico della figlia da parte dei Servizi Sociali competenti per territorio e della NPSI dell'Ospedale del luogo in cui la minore andrà a risiedere;
stabilire i diritti di visita della convenuta qualora la figlia resti collocata presso il padre.
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970.
3 Risulta dagli atti del giudizio che i coniugi si sono consensualmente separati come da decreto di omologa n. 8169/2020 del 23.09.2020. È pacifica, inoltre, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per il periodo previsto dalla legge.
Il considerevole periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione e l'esito negativo del tentativo di conciliazione consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Relativamente alle questioni accessorie e con particolare riferimento a quelle riguardanti la figlia appare opportuno ricostruire le vicende che nel corso del giudizio Persona_1 hanno interessato la ragazza, sebbene nelle more divenuta maggiorenne.
Successivamente all'adozione dei provvedimenti indifferibili, sopra menzionati, la ragazza, all'epoca minorenne, si è trasferita a Bellano con il padre.
La convenuta al riguardo ha dedotto che, al contrario di quanto rappresentato dal ricorrente, sarebbe invece il rapporto padre-figlia ad essere connotato da conflittualità, posto che il ricorrente sarebbe insensibile e disinteressato anche alle questioni di salute della figlia.
Sentite le parti, con successivo provvedimento del 15.07.2024 è stato disposto l'affidamento della minore congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso il padre ed è stata altresì disposta la presa in carico della minore da parte dei Servizi Sociali competenti per territorio e della NSPI dell'Ospedale di Lecco, per l'avvio di un percorso di sostegno psicologico e formativo in favore della minore, con successiva trasmissione di relazioni all'ufficio con cadenza bimestrale.
All'udienza del 19.12.2024 il ricorrente ha evidenziato di avere trovato un immobile ove trasferirsi con la figlia presso (dove poi, come risulta in atti, si sono Persona_3 effettivamente trasferiti ed ove ha provveduto a trasferire la residenza della figlia) ed ha fatto rilevare la presa in carico della minore da parte del NPSI dell'Ospedale di Bellano e dei Servizi Sociali di Bellano.
Alla medesima udienza è stata nuovamente ascoltata la minore, la quale ha dichiarato di trovarsi bene a vivere con il padre ed ha confermato la propria volontà di vivere con il ricorrente.
Successivamente, i Servizi Sociali di Bellano hanno provveduto ad aggiornare l'ufficio, evidenziando che il rapporto padre-figlia è migliorato nel corso del tempo;
che la minore
4 sente quotidianamente la madre;
che non ha desiderio di tornare a vivere a Crotone nemmeno per brevi periodi, nonostante abbia manifestato perplessità rispetto alle debolezze e fragilità della propria madre;
che l'andamento scolastico della minore è gravemente insufficiente e che per tale motivo la stessa ha manifestato la volontà di inserirsi nel mondo del lavoro al raggiungimento della maggiore età, accettando anche la proposta di presa in carico del servizio educativo al lavoro.
Ciò posto, come accennato, la figlia della coppia è divenuta maggiorenne nel corso del procedimento;
pertanto, nulla può disporsi in ordine all'affidamento, nonché in merito al percorso di sostegno psicologico, al collocamento e alle frequentazioni con la madre.
Quanto al mantenimento della ragazza, non ancora economicamente autosufficiente, si reputa opportuno non prevedere alcun contributo a carico della madre, genitore non convivente, essendo pacifico il relativo stato di disoccupazione ed apparendo la situazione economica del ricorrente ampiamente sufficiente a garantire il mantenimento della ragazza.
In ordine alla domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile avanzata dalla convenuta, si osserva quanto segue.
Ai sensi dell' art. 5, comma 6, L. 898/1970 “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
Come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. Un., n.
18287/2018) all'assegno divorzile deve essere riconosciuta una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, onde il relativo riconoscimento richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, nonché dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, quali circostanze da valutarsi sulla base dei criteri equiordinati di cui alla prima parte dell'art. 5, co 6, l. 898/1970 che costituiscono il parametro cui attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
Il giudizio deve, quindi, essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle
5 condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
Con la medesima pronuncia la Suprema Corte ha, inoltre, chiarito che la natura perequativo-compensativa, anch'essa assegnata all'assegno divorzile unitamente alla natura assistenziale, discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento della mera autosufficienza economica valutata sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
con la precisazione che deve ritenersi in linea di principio escluso che tale valutazione debba necessariamente condurre alla determinazione di un contributo economico volto a ricostituire il tenore di vita endoconiugale, dovendo piuttosto commisurarsi l'assegno rispetto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'avente diritto economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Ciò posto – considerate le allegazioni delle parti, utili a ricostruire la loro situazione economico-reddituale e patrimoniale – ritiene il Collegio che sussista una obiettiva e rilevante sperequazione economica tra le stesse: il ricorrente percepisce redditi da lavoro dipendente per un ammontare di € 43.048,91 annui (cfr. ultima certificazione unica 2023 in atti); la convenuta non svolge alcuna attività lavorativa, ed ha percepito il reddito di cittadinanza sino all'ottobre 2023.
Considerata l'obiettiva condizione di sperequazione economica tra le parti ed osservato altresì che parte convenuta ha scarse potenzialità reddituali, avendo riguardo all'età e alle possibilità occupazionali offerte dal mercato del lavoro di residenza, il Collegio stima equo porre a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla convenuta, a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di € 300,00.
La domanda di rimborso delle spese straordinarie, formulata dal ricorrente, deve essere dichiarata inammissibile, in quanto esula dall'oggetto del presente giudizio.
La convergenza delle parti in merito alla domanda principale, la natura della controversia e l'esito complessivo del giudizio giustificano la compensazione delle spese processuali.
6
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, nella superiore composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 29.04.2005 da e in Crotone (KR) (trascritto nei registri dello stato civile Parte_1 Controparte_1 del predetto Comune al n. 41 – II – Serie A – 2005, altresì trascritto nel Comune di Roma al n. 238 – II – Serie B – 2005 ed altresì trascritto nei registri di stato civile del Comune di
Bellano al n. 2 – II – Serie B – 2005);
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo di Parte_1 Controparte_1 assegno divorzile, la somma mensile complessiva di € 300,00, entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
- dichiara inammissibile la domanda di rimborso formulata dal ricorrente;
- compensa integralmente le spese processuali tra le parti;
- dispone che il Cancelliere trasmetta copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile dei Comuni suindicati per quanto di loro competenza;
- dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e gli altri dati dei soggetti menzionati, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n.
196/2003.
Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio del 17.07.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Ilaria De Pasquale Dr.ssa Alessandra Angiuli
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti
Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE REL. EST.
DR.SSA SOFIA NOBILE DE SANTIS GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 111/2024, vertente
TRA
, nato a [...], in data [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Alice Guizzetti;
RICORRENTE
E
, nata a [...], il [...], rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Giancarlo Cerrelli;
CONVENUTA con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: divorzio contenzioso.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio Parte_1 contratto il 29.04.2005 in Crotone (KR) con (trascritto nei registri dello Controparte_1 stato civile del predetto Comune al n. 41 – II – Serie A – 2005, altresì trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Roma al n. 238 – II – Serie B – 2005 e nei registri dello stato civile del Comune di Bellano al n. 2 – II – Serie B – 2005). Con riferimento alle
1 questioni accessorie, ha chiesto disporsi l'affidamento esclusivo in proprio favore della figlia minore alla data di deposito del ricorso, nata a [...] il [...] Persona_1 con collocamento presso di sé nell'abitazione sita in Bellano, Frazione Bonzeno n. 17/A; disporsi la presa in carico della figlia da parte dei Servizi Sociali competenti per Per_1 territorio e della NPSI dell'Ospedale di Lecco;
revocare l'obbligo a carico di esso ricorrente di versare alla convenuta il contributo al mantenimento della figlia
[...]
disporre l'obbligo in capo alla di corrispondere entro il giorno 15 di Per_1 CP_1 ciascun mese la somma mensile di € 250.00 quale contributo al mantenimento della figlia, oltre rivalutazione ISTAT o il diverso importo anche maggiore conseguente all'accertamento in giudizio delle effettive condizioni economiche della disporre CP_1
l'obbligo in capo alla di rimborsare le spese straordinarie nella misura del 50%, CP_1 come indicate nel Protocollo del Tribunale di Crotone sostenute in favore della prole, dedotti gli acconti versati mensilmente;
disporre che l'assegno unico e/o ogni altro contributo previdenziale sia percepito interamente da esso ricorrente;
disporre il diritto di visita come da piano genitoriale.
Ha altresì formulato richiesta di emissione di provvedimenti indifferibili e urgenti ai sensi dell'art. 473-bis.15 c.p.c., chiedendo l'autorizzazione al “trasferimento di CP_2 presso l'abitazione del padre odierno ricorrente , nel comune di
[...] Parte_1
Bellano ed alla conseguente iscrizione della stessa presso il Liceo Linguistico Manzoni di
Lecco così da consentire l'inserimento di nella classe di appartenenza nel più breve Per_1 tempo possibile, riservando al Sig. la facoltà di assumere in via autonoma tutte le Pt_1 decisioni inerenti la quotidianità di quali permessi scolastici e per uscite ecc.”. Per_1
A sostegno della richiesta, ha dedotto la necessità di ottenere il trasferimento della figlia presso la propria abitazione nel Comune di Bellano in ragione della insanabile conflittualità nel rapporto madre-figlia; conflittualità acuita dalla scelta della minore di mutare il proprio sesso in ragione della raggiunta consapevolezza circa la propria disforia di genere.
Fissata l'udienza per l'audizione urgente della minore e disposta l'acquisizione di relazioni di aggiornamento da parte del Servizio Sociale competente e del Consultorio familiare di
Crotone, la convenuta non si è costituita in giudizio né è comparsa all'udienza, nonostante la regolarità della notificazione.
Successivamente, sentita la minore, con ordinanza del 01.03.2024 è stato disposto in via
2 provvisoria e urgente ex art. 473-bis.15 c.p.c. il collocamento della minore CP_2 presso l'abitazione del padre, nel comune di Bellano, autorizzando la medesima a
[...] prelevare i propri effetti personali presso l'abitazione della madre ed autorizzando il ricorrente a provvedere in via autonoma all'iscrizione della minore presso il Liceo
Linguistico Manzoni di Lecco.
A sostegno della decisione, si è osservato che l'allontanamento in tempi brevi della minore dal contesto familiare e relazionale dell'epoca risultava senz'altro opportuno, in ragione delle problematicità caratterizzanti il rapporto tra la ragazza e la madre (per come riscontrate anche dalle relazioni del Consultorio familiare del 16.02.2024 e del Servizio
Sociale del 19.02.2024 e del 21.02.2024, relativamente a quanto accaduto a seguito della notifica alla convenuta dell'atto introduttivo del presente procedimento), nonché in ragione dei comportamenti autolesionistici e delle trasgressioni poste in essere dalla minore nel contesto relazionale dell'epoca (come frequentare amici che facevano uso di sostanze ed accomunati da disturbi psichici di vario tipo;
cfr. relazione della Dr.ssa del Per_2
20.09.2023);
In seguito, si è costituita , la quale ha aderito alla domanda di cessazione Controparte_1 degli effetti civili del matrimonio concordatario;
ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori e, in merito al collocamento, ha chiesto decidersi sulla base della volontà della minore, dopo il suo ascolto, sempre tenendo conto del suo interesse;
disporsi a proprio favore un assegno divorzile parti a € 1.200,00, tenendo conto della propria necessità di pagare un canone di locazione per un'abitazione, in caso di collocamento della ragazza presso il padre;
disporsi l'obbligo a carico del ricorrente di versare il contributo al mantenimento in favore della figlia alla convenuta, qualora la figlia dovesse essere collocata presso la madre;
rigettare la richiesta del ricorrente di porre a suo carico un contributo al mantenimento della figlia;
rigettare la richiesta del ricorrente circa il rimborso delle spese straordinarie da parte della convenuta;
disporre la percezione dell'assegno unico a favore del genitore affidatario della minore;
disporre la presa in carico della figlia da parte dei Servizi Sociali competenti per territorio e della NPSI dell'Ospedale del luogo in cui la minore andrà a risiedere;
stabilire i diritti di visita della convenuta qualora la figlia resti collocata presso il padre.
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970.
3 Risulta dagli atti del giudizio che i coniugi si sono consensualmente separati come da decreto di omologa n. 8169/2020 del 23.09.2020. È pacifica, inoltre, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per il periodo previsto dalla legge.
Il considerevole periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione e l'esito negativo del tentativo di conciliazione consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Relativamente alle questioni accessorie e con particolare riferimento a quelle riguardanti la figlia appare opportuno ricostruire le vicende che nel corso del giudizio Persona_1 hanno interessato la ragazza, sebbene nelle more divenuta maggiorenne.
Successivamente all'adozione dei provvedimenti indifferibili, sopra menzionati, la ragazza, all'epoca minorenne, si è trasferita a Bellano con il padre.
La convenuta al riguardo ha dedotto che, al contrario di quanto rappresentato dal ricorrente, sarebbe invece il rapporto padre-figlia ad essere connotato da conflittualità, posto che il ricorrente sarebbe insensibile e disinteressato anche alle questioni di salute della figlia.
Sentite le parti, con successivo provvedimento del 15.07.2024 è stato disposto l'affidamento della minore congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso il padre ed è stata altresì disposta la presa in carico della minore da parte dei Servizi Sociali competenti per territorio e della NSPI dell'Ospedale di Lecco, per l'avvio di un percorso di sostegno psicologico e formativo in favore della minore, con successiva trasmissione di relazioni all'ufficio con cadenza bimestrale.
All'udienza del 19.12.2024 il ricorrente ha evidenziato di avere trovato un immobile ove trasferirsi con la figlia presso (dove poi, come risulta in atti, si sono Persona_3 effettivamente trasferiti ed ove ha provveduto a trasferire la residenza della figlia) ed ha fatto rilevare la presa in carico della minore da parte del NPSI dell'Ospedale di Bellano e dei Servizi Sociali di Bellano.
Alla medesima udienza è stata nuovamente ascoltata la minore, la quale ha dichiarato di trovarsi bene a vivere con il padre ed ha confermato la propria volontà di vivere con il ricorrente.
Successivamente, i Servizi Sociali di Bellano hanno provveduto ad aggiornare l'ufficio, evidenziando che il rapporto padre-figlia è migliorato nel corso del tempo;
che la minore
4 sente quotidianamente la madre;
che non ha desiderio di tornare a vivere a Crotone nemmeno per brevi periodi, nonostante abbia manifestato perplessità rispetto alle debolezze e fragilità della propria madre;
che l'andamento scolastico della minore è gravemente insufficiente e che per tale motivo la stessa ha manifestato la volontà di inserirsi nel mondo del lavoro al raggiungimento della maggiore età, accettando anche la proposta di presa in carico del servizio educativo al lavoro.
Ciò posto, come accennato, la figlia della coppia è divenuta maggiorenne nel corso del procedimento;
pertanto, nulla può disporsi in ordine all'affidamento, nonché in merito al percorso di sostegno psicologico, al collocamento e alle frequentazioni con la madre.
Quanto al mantenimento della ragazza, non ancora economicamente autosufficiente, si reputa opportuno non prevedere alcun contributo a carico della madre, genitore non convivente, essendo pacifico il relativo stato di disoccupazione ed apparendo la situazione economica del ricorrente ampiamente sufficiente a garantire il mantenimento della ragazza.
In ordine alla domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile avanzata dalla convenuta, si osserva quanto segue.
Ai sensi dell' art. 5, comma 6, L. 898/1970 “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
Come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. Un., n.
18287/2018) all'assegno divorzile deve essere riconosciuta una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, onde il relativo riconoscimento richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, nonché dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, quali circostanze da valutarsi sulla base dei criteri equiordinati di cui alla prima parte dell'art. 5, co 6, l. 898/1970 che costituiscono il parametro cui attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
Il giudizio deve, quindi, essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle
5 condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
Con la medesima pronuncia la Suprema Corte ha, inoltre, chiarito che la natura perequativo-compensativa, anch'essa assegnata all'assegno divorzile unitamente alla natura assistenziale, discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento della mera autosufficienza economica valutata sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
con la precisazione che deve ritenersi in linea di principio escluso che tale valutazione debba necessariamente condurre alla determinazione di un contributo economico volto a ricostituire il tenore di vita endoconiugale, dovendo piuttosto commisurarsi l'assegno rispetto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'avente diritto economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Ciò posto – considerate le allegazioni delle parti, utili a ricostruire la loro situazione economico-reddituale e patrimoniale – ritiene il Collegio che sussista una obiettiva e rilevante sperequazione economica tra le stesse: il ricorrente percepisce redditi da lavoro dipendente per un ammontare di € 43.048,91 annui (cfr. ultima certificazione unica 2023 in atti); la convenuta non svolge alcuna attività lavorativa, ed ha percepito il reddito di cittadinanza sino all'ottobre 2023.
Considerata l'obiettiva condizione di sperequazione economica tra le parti ed osservato altresì che parte convenuta ha scarse potenzialità reddituali, avendo riguardo all'età e alle possibilità occupazionali offerte dal mercato del lavoro di residenza, il Collegio stima equo porre a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla convenuta, a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di € 300,00.
La domanda di rimborso delle spese straordinarie, formulata dal ricorrente, deve essere dichiarata inammissibile, in quanto esula dall'oggetto del presente giudizio.
La convergenza delle parti in merito alla domanda principale, la natura della controversia e l'esito complessivo del giudizio giustificano la compensazione delle spese processuali.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, nella superiore composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 29.04.2005 da e in Crotone (KR) (trascritto nei registri dello stato civile Parte_1 Controparte_1 del predetto Comune al n. 41 – II – Serie A – 2005, altresì trascritto nel Comune di Roma al n. 238 – II – Serie B – 2005 ed altresì trascritto nei registri di stato civile del Comune di
Bellano al n. 2 – II – Serie B – 2005);
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo di Parte_1 Controparte_1 assegno divorzile, la somma mensile complessiva di € 300,00, entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
- dichiara inammissibile la domanda di rimborso formulata dal ricorrente;
- compensa integralmente le spese processuali tra le parti;
- dispone che il Cancelliere trasmetta copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile dei Comuni suindicati per quanto di loro competenza;
- dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e gli altri dati dei soggetti menzionati, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n.
196/2003.
Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio del 17.07.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Ilaria De Pasquale Dr.ssa Alessandra Angiuli
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